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Gazzetta Ufficiale N. 94 del 23 Aprile 2003

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2003
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e per l'abrogazione della servitu' coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
a) visto l'art. 4, primo comma, terzo capoverso, della legge
14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di
disciplinare direttamente le Tribune; visto altresi' il primo
capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla
Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla
societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
c) rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica
9 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 85 dell'11 aprile 2003, e' stato indetto per il giorno
di domenica 15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione
dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio
1970, n. 300, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della
legge 11 maggio 1990, n. 108, e dell'art. 8 della legge 11 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente alle parole e
ai periodi indicati;
d) rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica
9 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 85 dell'11 aprile 2003, e' stato indetto per il giorno
di domenica 15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione
della servitu' di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
nonche' dall'art. 1056 del codice civile;
f) considerata la parziale sovrapposizione cronologica della
campagna per le elezioni comunali e provinciali dei giorni 18 maggio,
25 maggio e 8 giugno 2003, nonche' della campagna per le elezioni
regionali dell'8 giugno 2003, e della campagna per i referendum del
15 giugno successivo;
g) considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica
garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito
referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi
della comunicazione e dei messaggi politici;
h) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente
provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento
ed estranei alla Rai;
i) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di
seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
alle consultazioni referendarie del 15 giugno 2003 in materia di art.
18 dello statuto dei lavoratori e in materia di servitu' coattiva di
elettrodotto, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove
non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale, dei decreti del Presidente della Repubblica che indicono i
referendum, sino a tutta la giornata di votazione.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del
presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei
referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i
favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

Art. 2.
Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria
1. Salve le disposizioni recate dalla delibera della Commissione
relativa ai regolamenti per la campagna elettorale relativa alle
elezioni comunali e provinciali del 18 maggio, 25 maggio e
dell'8 giugno 2003, nonche', dalla delibera relativa alle elezioni
regionali dell'8 giugno 2003, nel periodo di vigenza del presente
provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei
referendum, di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio,
interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due
opposte indicazioni di voto per il referendum. Essa si realizza
mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali
ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente
programmate dalla Rai, di cui all'art. 5;
b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei
referendum, di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio.
Essi sono trasmessi esclusivamente nei "contenitori" di cui all'art.
6;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i
relativi approfondimenti. Questi ultimi, qualora si riferiscano
specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere
ricondotti alla responsabilita' di specifiche testate giornalistiche
registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n. 223;
d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver
luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni
1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum
possono prendere parte:
a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il
medesimo quesito referendario e' stato proposto da piu' comitati
promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;
b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del
Parlamento, nonche' le altre forze politiche che hanno eletto con
proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento
europeo;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di
rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui
alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico
ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione
di voto favorevole o contrario e che si siano esplicitamente
dichiarati favorevoli o contrari al quesito referendario. La loro
partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni ed ai
limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, punto c), devono essersi
costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi
essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni,
indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale
intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.
3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera
c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito
referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui
all'art. 9. Con le medesime modalita' la Commissione valuta, in caso
di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal
presente articolo.

Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalita' di votazione
1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei
referendum, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed
informa sulle modalita' di votazione, sulla data e gli orari della
consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare
ogni confusione con quelli riferiti alle elezioni regionali ed
amministrative.
2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con
caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione.
Essa li valuta con le modalita' di cui all'art. 9.

Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica
1. La direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai
predispone e trasmette in rete nazionale, a partire dal 15 maggio
2003, un ciclo di tribune riservate ai temi dei referendum, alle
quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con
le seguenti modalita':
a) i comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune, per illustrare
le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi
l'indicazione di voto favorevole;
b) i gruppi parlamentari e le altre forze politiche di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), sono invitati dalla Rai a prendere
parte alle tribune; la partecipazione non puo' aver luogo se non dopo
che essi abbiano dichiarato, per ciascun quesito in relazione al
quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o
contrari;
c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), possono essere invitati a prendere parte alle
tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della
consistenza organizzativa di ciascuno, nonche' degli spazi
disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di
ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a
ciascun quesito.
2. La Rai, previa comunicazione alla Commissione, puo' altresi'
invitare alle tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli
di cui all'art. 3, comma 1, qualora cio' sia giustificato dalla loro
eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per
assicurare parita' effettiva alle opposte indicazioni di voto.
3. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere
trasmesse nei giorni di sabato 24, domenica 25 e lunedi' 26 maggio
2003 nonche' nei giorni di sabato 7, domenica 8, lunedi' 9, sabato
14, domenica 15 e lunedi' 16 giugno 2003.
4. Alle tribune di cui al presente articolo non possono prendere
parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione.
Nelle medesime tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan
che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati
nelle competizioni elettorali, ne' puo' farsi altro riferimento alle
competizioni elettorali in corso.
5. Qualora alle tribune di cui al presente articolo prenda parte
piu' di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di
quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve
intervenire in rappresentanza di un comitato promotore.
6. Le tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle
tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo
ascolto. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarita'
che la specificita' del mezzo rende necessarie o opportune.
L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facolta'
degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima
trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo
loro spettante: nelle relative trasmissioni e' fatta menzione della
rinuncia. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono
essere registrate, purche' la registrazione sia effettuata nelle
ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga
contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna.
7. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono
delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari della
Rai, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che
lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione
decide con le modalita' di cui all'art. 9.
8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse
dalle tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle
disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui
all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed
all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, ha luogo
in rete nazionale negli appositi "contenitori", non prima di lunedi'
26 maggio 2003.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai
medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella
richiesta, rivolta alla Rai entro il termine di cui al secondo
periodo del comma 2 dell'art. 3, essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in
rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i
messaggi;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle
strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e
registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard
equivalenti a quelli abituali della Rai;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente
la loro rilevanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e
specifico al quesito referendario cui e' riferita la domanda.
3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione
delle richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero
giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel
palinsesto, tenendo conto della necessita' di coprire piu' di una
fascia oraria. In rapporto al numero complessivo di richieste
pervenute, la Rai puo' altresi' stabilire un numero massimo di
presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario e'
trasmesso alla Commissione ed all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalita' di cui
all'art. 9.
4. Gli spazi disponibili in ciascun "contenitore" sono comunque
ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari
al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi
messaggi e' effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino
l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale
assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la
rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facolta'
dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la
trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo
"contenitore", ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli
spazi ad essi spettanti.
5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Possono altresi'
applicarsi quelle di cui all'art. 5, comma 2, limitatamente
all'esigenza di assicurare la parita' tra le indicazioni di voto,
qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per
quanto non e' espressamente disciplinato nel presente provvedimento
si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed
i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare
rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari,
ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza e della obiettivita'.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera
particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si
determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai
quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non
siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base
alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti
referendari ai conduttori o alla testata.

Art. 8.
Programmi dell'accesso
1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono soggetti
alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art.
2, comma 1, lettera d), anche ove siano riconducibili alla
responsabilita' di un direttore di testata.

Art. 9.
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento
sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari
per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in
particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra
questione controversa.

Art. 10.
Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e del direttore
generale della Rai
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della
Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
Per le tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore
competente.

Art. 11.
Pubblicita' del provvedimento
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2003
Il presidente: Petruccioli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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