L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di
competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante
attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante
attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art.
6, comma 1, lettere a) e b), che attribuisce all'ISVAP il potere di
emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le
istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto
disciplinato dal decreto stesso, per le informazioni piu' dettagliate
nonche' per la documentazione necessaria alle proprie funzioni
istituzionali;
Ritenuta la necessita' di razionalizzare i flussi informativi e la
relativa documentazione in materia di bilanci e relazioni semestrali;
Dispone:
Art. 1.
1. Al provvedimento ISVAP del 4 dicembre 1998, n. 1059 G. sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
l'art. 9, e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese che esercitano le assicurazioni e la
riassicurazione trasmettono all'ISVAP il bilancio e l'ulteriore
documentazione prevista dall'art. 82 del decreto legislativo del 26
maggio 1997, n. 173, in due copie. Le medesime imprese trasmettono
altresi la modulistica di vigilanza di cui all'art. 1 del presente
provvedimento in tre copie. Un esemplare dei documenti da trasmettere
all'ISVAP deve essere sottoscritto in originale e recare la prova
dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto
legislativo n. 173/1997".
Art. 2.
1. Al provvedimento ISVAP del 6 luglio 1999, n. 1207 G. sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
l'art. 13, punto 4, e' sostituito dal seguente:
"4. Le imprese che esercitano le assicurazioni e la
riassicurazione trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale e la
relazione semestrale consolidata in due copie. Un esemplare delle
relazioni da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale dal
rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui
agli articoli 8 e 9 da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in
originale rispettivamente dal rappresentante della societa' di
revisione e dai componenti del collegio sindacale".
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a
partire dal bilancio 2002 e dal primo semestre dell'esercizio 2003
per le relazioni semestrali.
Art. 3.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2003
Il presidente: Giannini
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato