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Gazzetta Ufficiale N. 94 del 23 Aprile 2003

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato concernente la lista dei materiali specifici a rischio encefalopatie spongiformi trasmissibili che non possono entrare nella produzione e composizione dei cosmetici.

Conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del decreto
ministeriale 7 marzo 2003, recante l'attuazione della direttiva della
Commissione delle Comunita' europee 2003/1/CE, che aggiorna gli
elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione
e la vendita dei cosmetici, si riporta, in allegato A, la lista
attuale dei materiali specifici a rischio, di cui all'allegato XI del
regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, da
ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione
del 21 agosto 2002, che nel rispetto del sopra riferito decreto
ministeriale, non possono entrare nella produzione e nella
composizione dei prodotti cosmetici.
Successive variazioni saranno rese note con le medesime
modalita'.

Allegato A
ESTRATTO DELL'ALLEGATO XI DEL REGOLAMENTO CE N. 999/2001 DEL
PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO, DA ULTIMO MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE)
N.1494/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 21 AGOSTO 2002
Omissis;
a) I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a
rischio:
i) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la
colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi
trasverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro,
ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di
eta' superiore a dodici mesi, nonche' gli intestini dal duodeno al
retto e il mesentere dei bovini di qualunque eta';
ii) cranio, compresi encefalo e occhi, tonsille e midollo
spinale di ovini e caprini di eta' superiore a dodici mesi o ai quali
e' spuntato un dente incisivo permanente nonche' milza di ovini e
caprini di tutte le eta'.
b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato al punto 1,
lettera a), i tessuti menzionati in appresso devono essere definiti
materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord nonche' in Portogallo, eccettuata la regione
autonoma delle Azzorre:
i) intera testa, lingua esclusa, compresi encefalo, occhi,
gangli trigeminali e tonsille; timo; milza e midollo spinale di
bovini di eta' superiore a sei mesi nonche' intestini dal duodeno al
retto di bovini di tutte le eta';
ii) colonna vertebrale, inclusi i gangli spinali di bovini di
eta' superiore a trenta mesi.".
(Omissis).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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