Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 95 del 24 Aprile 2003

LEGGE 24 aprile 2003, n.88
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 aprile 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3709):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro per i beni e attivita'
culturali (Urbani) il 24 febbraio 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I e VII.
Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il
5, 6, 13, 19, 20 marzo 2003.
Esaminato in aula il 24, 26 marzo 2003 e approvato il
27 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2145):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 31 marzo 2003 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 7a e 8a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 1 aprile 2003.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il
1o e 8 aprile 2003.
Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il
15 aprile 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
45 del 24 febbraio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, delle legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 84.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24
FEBBRAIO 2003, N. 28

All'articolo 1, e' premesso il seguente:
"Art. 01. - 1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' inserito il seguente:
"Art. 6-ter. - (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di
manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi
artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di
fumo o di gas visibile, e' punito con l'arresto da tre a diciotto
mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro"".
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: ", 1-ter e 1-quater" sono sostituite
dalle seguenti: "e 1-ter";
al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: "dai quali emerge con
evidenza" sono sostituite dalle seguenti: "oggettivi dai quali emerga
inequivocabilmente".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater
dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti
dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30
giugno 2005.
Art. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). -
1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo svolgimento
di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine
pubblico e la sicurezza pubblica, puo' disporre, sentito il comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la
circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di
manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in
situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave
turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive
per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni".
Art. 1-quater. - 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di
capienza superiore alle diecimila unita' in occasione di competizioni
riguardanti il gioco del calcio sono numerati.
2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire
attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati
all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale
appositamente incaricato, ed e' subordinato alla verifica elettronica
della regolarita' del titolo di accesso mediante l'utilizzo di
apposite apparecchiature.
3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti
che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al
pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate
vicinanze.
4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di
separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre
vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle
societa' utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo
con i proprietari degli stessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1º agosto
2004.
Art. 1-quinquies. - 1. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1-quater, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater,
comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164
euro a 25.822 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater,
commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.329 euro a 51.645 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e
4 dell'articolo 1-quater sono altresi' revocate le concessioni per
l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere
utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla
Federazione italiana gioco calcio.
5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di
cui al comma 1 dell'articolo 1-quater in numero superiore a quello
stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia
consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero
dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.
6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree
di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater non
accessibili al pubblico e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo
di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del titolo di accesso
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516
euro.
8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono
irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste
l'impianto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo
quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1-quater, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1º
agosto 2004".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it