IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di modalita' di svolgimento dell'attivita'
libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, di
assicurare l'immediato finanziamento di un progetto finalizzato a
sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare e delle
spese di funzionamento e ricerca della Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia (IME), nonche' di accelerare il
risarcimento dei danni causati da emoderivati infetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati
per lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale.
1. Il termine del 31 luglio 2003, previsto dall'articolo
15-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 luglio 2005.
Art. 2.
Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative e
dell'Istituto mediterraneo di ematologia
1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte
dell'Istituto superiore di sanita', finalizzato a sviluppare terapie
oncologiche innovative su base molecolare, e' autorizzata la spesa di
tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione
Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, e'
autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di
dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a
diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi
danneggiati da emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di
risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di
novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di
centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per gli anni 2004 e
2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in
base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e,
comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni. Qualora si
verifichino eccedenze rispetto alle previsioni di spesa, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, saranno ridefiniti i criteri di stipulazione delle
transazioni stesse.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato