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Gazzetta Ufficiale N. 95 del 24 Aprile 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2002
Approvazione del regolamento di contabilita' dell'ISTAT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
"Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400" ed, in particolare l'art. 22, comma 2,
lettera d), e 4, concernenti le deliberazioni del Consiglio
dell'ISTAT in materia di regolamenti sulla gestione finanziaria,
economica e patrimoniale del suddetto Istituto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 maggio 1995, con il quale e' stato approvato il regolamento per la
gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ISTAT;
Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, recante "Disposizioni in
materia finanziaria e contabile", ed, in particolare l'art. 1, comma
3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1
agosto 2000, con il quale e' stato approvato il regolamento di
organizzazione dell'ISTAT;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Vista la deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 5 settembre
2001 e vista, inoltre, la successiva deliberazione del consiglio
dell'ISTAT del 17 luglio 2002, integralmente sostitutiva della
precedente, con la quale e' stato approvato il nuovo regolamento di
gestione e contabilita' dell'ISTAT al fine di assicurarne
l'adeguamento alla disciplina di contabilita' pubblica e il
coordinamento con il regolamento di organizzazione dell'ISTAT;
Vista la nota del presidente dell'ISTAT del 17 settembre 2002,
prot. n. SP.1178.02, con la quale si comunica che, in seguito alle
precisazioni della circolare INPDAP del 1 agosto 2002, l'art. 24,
comma 3, del citato regolamento di gestione e contabilita' e'
modificato nel senso che l'abrogazione delle disposizioni dell'art.
91 del regolamento del personale, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1967, ha
efficacia nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato
dopo il 31 dicembre 2000;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione della citata
deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 17 luglio 2002, con cui e'
stato approvato il nuovo regolamento di gestione e contabilita'
dell'ISTAT, come integrato dalla nota del presidente dell'ISTAT del
17 settembre 2002, concernente la parziale riformulazione del comma
3, dell'art. 24 del suddetto regolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 agosto 2001, con il quale al Ministro Franco Frattini e' stata
conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica e per il
coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza ed, in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera f), relativo all'attuazione
del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Decreta:

E' approvata la deliberazione del consiglio dell'Istituto nazionale
di statistica di cui in premessa concernente l'adozione del
regolamento di gestione e contabilita', nel testo annesso al presente
decreto.
Il presente decreto, con l'annesso regolamento, sara' trasmesso ai
competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2002


p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Annesso

REGOLAMENTO DI GESTIONE E CONTABILITA' DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA

Titolo 1
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Principi generali

1. L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile
dell'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato
Istituto) e' informata ai criteri di efficienza, efficacia,
economicita' e trasparenza.
2. Il regolamento disciplina gli strumenti di pianificazione e
programmazione, di rilevazione dei risultati della gestione, la
gestione finanziaria, economica e patrimoniale e l'attivita'
negoziale.
3. Il regolamento, coerente con il decreto legislativo n.
322/1989 e con il regolamento di organizzazione, tenendo conto della
autonomia dell'Istituto e delle sue peculiari funzioni, e' adottato
secondo i principi della contabilita' generale dello Stato, del
decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n.
165/2001.
4. Le modalita' operative degli adempimenti derivanti
dall'applicazione del regolamento sono disciplinate in un manuale di
gestione e contabilita' approvato dal consiglio, su proposta del
presidente.
5. La pianificazione e la programmazione finanziaria, economica e
delle attivita' avvengono sulla base di un processo organizzativo e
informativo unitario che presuppone il coinvolgimento di tutti i
centri di responsabilita' per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Art. 2.
Sistema informativo contabile

1. L'Istituto sviluppa un sistema informativo contabile unico,
integrato con i sistemi informativi extra-contabili, cui tutte le
strutture organizzative devono conformarsi.
2. Le scritture finanziarie, relative alla gestione del bilancio,
consentono di rilevare le entrate e le spese in termini di competenza
e di residui, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, le
somme riscosse e pagate e quelle rimaste da riscuotere o da pagare,
le economie e le maggiori spese.
3. Le scritture patrimoniali consentono di rilevare il valore e
la consistenza del patrimonio all'inizio e alla chiusura
dell'esercizio e le variazioni intervenute nel corso dell'anno.
4. Le scritture economiche consentono di rilevare i costi e i
ricavi dell'esercizio.

Art. 3.
Centri di responsabilita', centri di costo ed unita' previsionali di
base

1. Costituiscono, ai presenti fini, centri di responsabilita' di
primo livello:
a) gli uffici di diretta collaborazione e l'ufficio di
valutazione e controllo strategico, i quali costituiscono un unico
centro di responsabilita';
b) la direzione generale;
c) i singoli dipartimenti.
2. Costituiscono centri di responsabilita' di secondo livello gli
altri centri di responsabilita', sotto ordinati alla presidenza, alla
direzione generale e ai singoli dipartimenti, individuati ai sensi
del regolamento di organizzazione e degli atti di organizzazione
generale.
3. Ai fini della individuazione dei costi e dei risultati,
ciascun centro di responsabilita' puo' essere articolato in centri di
costo.
4. Costituiscono unita' previsionali di base le risorse
finanziarie riferite ad aree omogenee di attivita', la cui gestione
e' affidata ai centri di responsabilita' di primo livello.

Titolo 2
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 4.
Pianificazione e programmazione

1. Gli strumenti per la pianificazione e la programmazione
finanziaria, economica e delle attivita' sono il piano strategico
triennale e il programma di gestione annuale.
2. Il processo di programmazione annuale, coerente con la
pianificazione strategica triennale, consente la definizione degli
obiettivi, delle attivita' e delle risorse finanziarie ed economiche
nel rispetto dell'autonomia gestionale riconosciuta al direttore
generale ed ai direttori di dipartimento.

Art. 5.
Piano strategico triennale

1. Il piano strategico triennale esplicita:
a) le linee e gli obiettivi strategici;
b) le attivita' fondamentali pianificate dalle strutture
organizzative;
c) il quadro finanziario prevedibile per la realizzazione delle
attivita' pianificate.
2. Il piano strategico triennale e' deliberato dal consiglio
annualmente, entro il 30 aprile, con riferimento al triennio
successivo ed individua linee di coerenza con il Programma statistico
nazionale.

Art. 6.
Programma di gestione annuale

1. Il programma di gestione annuale, ai fini della programmazione
delle attivita' per l'anno successivo, e' predisposto dalla direzione
generale, sulla base degli elementi forniti dalle strutture
organizzative destinatarie delle direttive degli organi di governo.
2. Il programma di gestione annuale, corredato da una relazione
del presidente, e' deliberato dal consiglio entro il 31 ottobre.
3. Il programma di gestione annuale e' costituito da:
a) bilancio di previsione triennale;
b) bilancio di previsione annuale;
c) programma annuale delle attivita';
d) budget.
4. Con la deliberazione del bilancio di previsione annuale, il
consiglio delibera altresi' l'articolazione del bilancio medesimo in
unita' previsionale di base e centri di responsabilita' di primo
livello.
5. Il bilancio di previsione triennale, redatto in termini di
competenza ed articolato in centri di responsabilita' di primo
livello e unita' previsionali di base, e' aggiornato annualmente,
definisce il quadro delle risorse finanziarie e consente di valutare
i flussi triennali di entrata e di spesa su base annuale. Gli
stanziamenti previsti nel bilancio triennale per il primo anno
corrispondono a quelli del bilancio annuale.
6. Il bilancio di previsione annuale:
a) e' redatto in termini di competenza e di cassa, comprende
uno stato di previsione dell'entrata ed uno stato di previsione della
spesa, articolati in centri di responsabilita' di primo livello ed
unita' previsionali di base;
b) indica per ogni unita' previsionale di base l'ammontare
presunto dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente a
quello di riferimento, l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare, l'ammontare
delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si
prevede di pagare, senza distinzione tra operazioni in conto residui
e in conto competenza;
c) e' corredato da una relazione del presidente, da un rapporto
predisposto dall'ufficio di valutazione e controllo strategico e da
una relazione del collegio dei revisori dei conti;
d) viene trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
e) e' corredato, ai fini della gestione e della
rendicontazione, da un documento tecnico in cui sono evidenziati,
disaggregati per capitoli, i contenuti di ciascuna unita'
previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale della spesa.
7. Il programma annuale delle attivita' definisce, nell'ambito
delle linee direttive deliberate dal consiglio, gli obiettivi
operativi piu' significativi e le attivita' fondamentali programmate
dalle strutture organizzative per l'anno successivo.
8. Il budget:
a) quantifica le risorse disponibili per la realizzazione dei
programmi di ciascun centro di responsabilita';
b) e' predisposto tramite l'aggregazione delle voci contenute
nel piano dei conti economico ed e' raccordato al piano dei conti
finanziario;
c) e' corredato da un prospetto di raccordo che individua tutti
i costi che non determinano movimenti finanziari nell'anno di
riferimento e tutti gli impegni finanziari assunti in esercizi
precedenti e che afferiscono all'anno di riferimento, al fine di
verificare la coerenza delle proposte del budget con gli stanziamenti
del bilancio di previsione annuale;
d) e' corredato da budget autonomi relativi a progetti, in
tutto o in parte correlati a finanziamenti esterni risultanti da
contratti o convenzioni.

Titolo 3
STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE

Art. 7.
Il conto consuntivo

1. Il conto consuntivo espone i risultati della gestione,
ponendoli a confronto con i valori del bilancio finanziario annuale,
di cui segue la struttura.
2. Il conto consuntivo va trasmesso al collegio dei revisori dei
conti unitamente al rapporto predisposto dall'ufficio di valutazione
e controllo strategico almeno quindici giorni prima della seduta
indetta per la deliberazione del bilancio. Il collegio dei revisori
dei conti redige apposita relazione da allegare al conto stesso.
3. Il conto consuntivo, corredato da una relazione del
presidente, e' deliberato dal consiglio entro il 30 aprile e
trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Art. 8.
Componenti del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si articola in:
a) rendiconto finanziario;
b) situazione patrimoniale;
c) conto economico;
d) situazione amministrativa.
2. Il rendiconto finanziario, elaborato per centri di
responsabilita' di primo livello ed unita' previsionali di base,
espone i risultati della gestione delle entrate e delle spese,
distintamente per competenza e residui, secondo la struttura del
bilancio di previsione. Al rendiconto finanziario e' allegato il
rendiconto gestionale, che trae origine dal documento tecnico, in cui
le unita' previsionali di base, articolate in capitoli, evidenziano:
le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o
rimaste da riscuotere;
le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste
da pagare;
la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi
precedenti;
le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in
conto residui;
il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano
all'esercizio successivo.
3. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli
elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine
dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nelle
singole poste, con particolare riguardo ai crediti, ai debiti, al
patrimonio.
4. Il conto economico espone le componenti attive e passive
dell'attivita' dell'Istituto secondo criteri di competenza economica
ed e' predisposto sulla base delle risultanze della contabilita'
economica per centro di costo. Esso espone l'utilizzazione delle
risorse allocate per la realizzazione delle attivita' di cui al
programma annuale, in termini di costo. Il conto economico,
predisposto sulla base della struttura adottata per il budget e del
piano dei conti economico, e' raccordato al piano dei conti
finanziario.
5. La situazione amministrativa espone la consistenza della cassa
all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti effettuati
nel corso dell'esercizio, distintamente in conto competenza e
residui, la consistenza della cassa al termine dell'esercizio, le
somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui
passivi), l'avanzo o il disavanzo di amministrazione conseguito.

Titolo 4
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 9.
Esercizio provvisorio

1. Qualora l'approvazione del bilancio di previsione non
intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si
riferisce, si procede, per non oltre quattro mesi, alla gestione
provvisoria del bilancio non ancora approvato, limitatamente, per
ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna unita'
previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno
frazionabile in dodicesimi.

Art. 10.
Fondo di riserva

1. Nel bilancio e' iscritto, in apposito capitolo delle spese
correnti, un fondo di riserva per le spese impreviste e per
le maggiori spese che possono verificarsi nel corso dell'esercizio.
2. L'ammontare di tale fondo non puo' superare il 5% delle spese
correnti complessivamente previste. Su tale fondo non e' possibile
effettuare pagamenti diretti.

Art. 11.
Avanzo o disavanzo di amministrazione

1. Nel bilancio di previsione annuale e' indicato l'avanzo o il
disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente rispetto a quello cui si riferisce il preventivo; la sua
consistenza e' descritta in apposita tabella dimostrativa.
2. In presenza di un avanzo di amministrazione, il relativo
ammontare potra' essere impegnato fino alla concorrenza dell'importo
definito dall'amministrazione. Nel caso in cui si presuma invece un
disavanzo di amministrazione, il consiglio deve tenerne conto in sede
di deliberazione del preventivo, predisponendo un piano finanziario
idoneo per il suo riassorbimento, assicurando comunque il pareggio
finanziario.
3. L'accertamento dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione
e' effettuato con l'approvazione del conto consuntivo.

Art. 12.
Assestamenti di bilancio

1. Il consiglio, dopo la deliberazione del conto consuntivo,
aggiorna l'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente iscritto nel bilancio di previsione e
adegua le previsioni di entrata e di spesa in funzione della sua
entita' e dell'effettiva consistenza dei residui attivi e passivi,
apportando conseguentemente variazioni nelle entrate e/o nelle spese
iscritte in bilancio.

Art. 13.
Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, sono deliberate secondo la procedura prevista per il bilancio
di previsione.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi
soltanto se ne e' assicurata la copertura finanziaria. Sono vietati
gli storni nella gestione dei residui nonche' tra le gestioni dei
residui e della competenza.
3. Non possono apportarsi variazioni al bilancio oltre il
30 novembre, salvo che si tratti di storni di fondi o di iscrizioni
di nuove o maggiori entrate, nonche' di spese ad esse connesse, o del
pagamento di oneri tributari non previsti.
4. Le variazioni compensative all'interno della stessa unita'
previsionale di base di primo livello, riguardanti spese non
obbligatorie, ovvero tra diverse unita' previsionali di base per le
medesime voci in cui si articola il bilancio di previsione annuale,
sono disposte con provvedimento del presidente, su proposta del
titolare o dei titolari delle unita' previsionali di base.

Art. 14.
Riaccertamento dei residui

1. L'Istituto al termine dell'esercizio provvede al
riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli
esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per
esercizio di provenienza e per capitolo.
2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto
dopo che siano state espletate tutte le azioni volte ad ottenerne la
riscossione, salvo che il relativo onere ecceda l'importo da
recuperare.
3. Le variazioni dei residui attivi e passivi formano oggetto di
apposita deliberazione da parte del consiglio, previo parere del
collegio dei revisori dei conti.

Art. 15.
Attivita' commerciale

1. L'Istituto, ai fini della detrazione dell'IVA corrisposta per
l'acquisto dei beni e servizi occorrenti per l'espletamento
dell'attivita' commerciale di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972, tiene un'apposita
contabilita' separata, rilevando le operazioni che danno diritto alla
detrazione stessa.

Art. 16.
Partecipazione ad enti e organismi

1. L'Istituto, per il perseguimento dei propri fini
istituzionali, puo' partecipare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ad associazioni,
consorzi, societa', gruppi europei di interesse economico e ad altri
enti o organismi italiani, europei, internazionali. La partecipazione
e' deliberata dal consiglio ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera
e), del medesimo decreto legislativo.

Art. 17.
Rimborso delle spese e patrocinio legale

1. Nei casi di giudizi per responsabilita' civile, penale ed
amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti dell'Istituto,
del presidente e dei componenti degli organi collegiali, anche
straordinari, in conseguenza di atti o fatti connessi
all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi
istituzionali, l'Istituto provvede al rimborso delle spese legali
sostenute, a condizione che il giudizio si concluda con sentenza o
provvedimento di esclusione della responsabilita' e comunque non
oltre la parte rimasta effettivamente a carico dell'interessato.
2. Il rimborso delle spese sostenute per effetto dei giudizi
suddetti avviene nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura
generale dello Stato.
3. L'Istituto, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, puo'
concedere anticipazioni ai soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo che ne facciano richiesta, salvo ripetizione nel caso di
sentenza definitiva che ne accerti la responsabilita'.

Art. 18.
Gestione patrimoniale

1. I beni dell'Istituto sono classificati e descritti in separati
inventari a quantita' e a valore, secondo gli schemi previsti dal
sistema informativo.
2. La ricognizione dei beni e del loro valore nonche' il rinnovo
dei relativi inventari deve essere effettuata almeno ogni dieci anni.
Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento
dovra' essere effettuata una prima ricognizione.

Titolo 5
PRINCIPI IN TEMA DI ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 19.
Attivita' negoziale

1. L'Istituto nazionale di statistica dispone di piena autonomia
negoziale, ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, che esercita
nel rispetto dei propri fini istituzionali.

Art. 20.
Adesione alle convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e
delle finanze

1. L'Istituto, prima di procedere all'acquisizione di beni e
servizi, valuta la convenienza di aderire alle convenzioni stipulate
ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dal
Ministero dell'economia e delle finanze ovvero da societa' di
consulenza specializzate prescelte dalla suddetta amministrazione.

Art. 21.
Stipulazione dei contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certa. Per quelli i
cui oneri gravano sulla parte corrente del bilancio, la durata non
puo' superare i nove anni, salvo che vi siano ragioni di necessita' e
convenienza da indicare nella deliberazione di autorizzazione di
spesa.
2. Nel contratto devono essere previste penalita' per
inadempienza o ritardo nell'esecuzione, con clausola di
risarcibilita' dell'ulteriore danno.

Art. 22.
Rinnovo e proroga dei contratti

1. I contratti possono prevedere una clausola di rinnovo
espresso. A tale fine, l'organo competente alla conclusione del
contratto accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e, previa
decisione motivata, comunica alla controparte la volonta' di
rinnovare il contratto. E' possibile procedere al rinnovo al massimo
per due volte e la durata di ciascun rinnovo non puo' essere
superiore a un anno. In ogni caso, il rinnovo e' possibile soltanto
qualora il valore complessivo della prestazione originaria e di
quella conseguente al rinnovo non superi il limite che avrebbe reso
necessario il ricorso ad una procedura contrattuale diversa da quella
adottata per il contratto originario.
2. I contratti per la fornitura di beni e servizi che abbiano
durata non inferiore all'anno possono prevedere l'obbligo del
fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta
dell'Istituto ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di
quattro mesi. La decisione di richiedere al fornitore la prosecuzione
della prestazione e' adottata dall'organo competente alla conclusione
del contratto.

Art. 23.
Transazioni

1. Per gli atti di transazione e' richiesto il parere
dell'Avvocatura generale dello Stato quando il valore di cio' che
l'Istituto cede o al quale rinuncia supera la somma di Euro
36.000,00, IVA esclusa.

Titolo 6
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.
Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Dalla data di entrata in vigore e'
abrogato il regolamento per la gestione economica, finanziaria e
patrimoniale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 maggio 1995.
2. I rapporti contrattuali costituiti e le gare in corso di
svolgimento alla data di cui al comma 1 restano regolati dalle norme
vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o dell'indizione
delle gare.
3. L'abrogazione delle disposizioni dell'art. 91 del regolamento
del personale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 febbraio 1967, disposta dall'art. 13 del regolamento
di organizzazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1 agosto 2000, ha efficacia esclusivamente nei
confronti del personale assunto a tempo indeterminato dopo il
31 dicembre 2000.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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