IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al
sistema penale;
Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo
dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai
sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n.
689/1981, e' aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di
variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4
marzo 2002 emanato di concerto con il Ministero delle politiche
agricole e forestali, con cui il predetto importo e' stato fissato in
euro 94,53;
Considerato che il suddetto indice di variazione e' risultato per
l'anno 2001 pari al 2,7%;
Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo
di euro 94,53 suindicato.
Decreta:
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo
da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni,
alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.
15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in
euro 97,08.
Roma, 31 marzo 2003
Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Grilli
Il dirigente generale del Ministero
delle politiche agricole e forestali
Lo Piparo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato