IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme
sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visti i decreti ministeriali con i quali e' stato autorizzato il
funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30
ottobre 1997;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina
degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
Visto il decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002, con il
quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di
svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato per l'a.s. 2001-2002 e tenuto conto che e' in corso di
emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il decreto ministeriale
sulla medesima materia, confermativo del citato precedente decreto
ministeriale n. 20;
Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il
quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il
quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione
delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000,
concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno
luogo ai crediti formativi;
Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'Ambasciata di Spagna
concernente i contenuti della quarta prova;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che
all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425/1997;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 2, relativo
all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 3, concernente le
certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4, con il quale
e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11, concernente
le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nelle classi sperimentali;
Decreta:
Art. 1.
Validita' e corrispondenza del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato
conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione
internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e
classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore
spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza
obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di
idoneita' linguistica.
Art. 2.
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad
opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza
dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della
materia veicolata nella lingua spagnola.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati
dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle
operazioni di esami.
Art. 3.
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato
presso le sezioni ad opzione internazionale spagnola, attesa la
peculiarita' del corso di studi delle sezioni medesime.
Art. 4.
Prove di esame
L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
1) La prima prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale
n. 20 del 28 febbraio 2002 e dal decreto ministeriale sulla medesima
materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003,
confermativo del citato precedente decreto ministeriale n. 20 (durata
6 ore);
2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto
ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002 e dal decreto ministeriale
sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico
2002-2003, confermativo del citato precedente decreto ministeriale n.
20:
per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una
lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;
per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione
dal latino;
per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di
matematica;
3) La terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale
n. 429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse;
4) La quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il
giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in
due parti riguardanti, rispettivamente, la letteratura spagnola e la
storia, veicolata in spagnolo:
Letteratura spagnola (durata 2 ore):
Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti
riguardanti:
a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture
obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e
stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario,
storico, ideologico ed estetico;
b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del
testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.
Storia (durata 2 ore):
Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:
a) analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve
di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;
b) definizione a scelta di due concetti o breve
caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;
c) tema su un argomento storico.
5) Il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 323/98. Esso, inoltre,
prevede domande in spagnolo, formulate dalla commissione, sui
contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua
nell'ultimo anno.
Art. 5.
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito
dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione,
attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta
prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da
assegnare al complesso delle due prove.
Art. 6.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle
disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi
sperimentali di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 2003, n.
11.
Roma, 30 gennaio 2003
Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 275
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato