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Gazzetta Ufficiale N. 96 del 26 Aprile 2003

LEGGE 17 aprile 2003, n. 91

Istituzione del Museo Nazionale della Shoah.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
1. E' istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito
denominato "Museo", quale luogo simbolico per conservare nella
memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni
razziali e dell'Olocausto.
2. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla
deportazione degli ebrei italiani;
b) promuovere attivita' didattiche nonche' organizzare
manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre
permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi
della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra
culture e religioni diverse;
c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per
libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la
conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria.
3. Per le attivita' di ricerca e documentazione scientifica il Museo
si avvale della collaborazione della fondazione Centro di
documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.


Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.

Art. 2.
1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione
costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali 27 novembre 2001, n. 491, e'
posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
2. Alla fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e
le attivita' culturali, possono partecipare il comune di Ferrara, la
provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, l'Unione delle
comunita' ebraiche italiane, le comunita' ebraiche, il CDEC e altri
soggetti pubblici e privati.
3. Il direttore scientifico del Museo e' nominato dall'organo con
funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.


Nota all'art. 2, comma 1:
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 27 novembre 2001, n. 491, reca: "Regolamento
recante disposizioni concernenti la costituzione e la
partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 10 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni.".

Art. 3.
1. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 per
la realizzazione della sede del Museo, nonche' la spesa di 1 milione
di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di
funzionamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si
provvede, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2279):
Presentato dall'on. Elio Vito il 4 febbraio 2002.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 25 febbraio 2002, con
pareri delle commissioni I, V, VIII e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione VII, in sede referente, il
29, 30 maggio 2002, 4 giugno 2002, 9, 16, 23 luglio 2002 e
22 gennaio 2003.
Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura,
scienza e istruzione), in sede legislativa, il 23 gennaio
2003 con pareri delle commissioni I, V, VIII e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione VII, in sede legislativa,
il 28 gennaio 2003 ed approvato il 30 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1974):
Assegnato alla commissione 7a (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 6 febbraio 2003,
con pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7a commissione in sede deliberante, il
25 marzo 2003 e approvato il 9 aprile 2003.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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