IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 76/769
relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e
preparati pericolosi;
Visto l'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitarie 1993, ed in particolare l'art. 27;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288
del 10 dicembre 1994;
Vista la direttiva 2002/61 del Parlamento e del Consiglio del 19
luglio 2002, recante diciannovesima modifica della direttiva del
Consiglio 76/769/CEE;
Decreta:
Art. 1.
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro
della sanita' 13 dicembre 1999, e' aggiunto il punto 41, riportato
nell'allegato al presente decreto.
2. All'elenco delle sostanze riportate in appendice e' aggiunto
il punto 41, riportato in appendice dell'allegato al presente
decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto nessun produttore o importatore puo' immettere sul mercato
prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente
decreto.
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2003
Il Ministro: Sirchia
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato