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Gazzetta Ufficiale N. 97 del 28 Aprile 2003

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 febbraio 2003
Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato
dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267, con il quale e' stato emanato il regolamento che individua, nel
Ministero degli affariesteri, gli uffici di livello dirigenziale
generale e le relative funzioni, quale modificato ed integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari
esteri;
Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del predetto decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
Considerata l'opportunita' di rivedere il decreto 23 aprile 2001
del Ministro degli affari esteri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 dell'8 giugno 2001 relativo alla disciplina delle
articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale
istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli
affari esteri;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Ambito della disciplina
Il presente decreto disciplina le articolazioni interne degli
uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso
l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il
decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267,
citato nelle premesse, quale modificato ed integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157.

Art. 2.
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e' disciplinata dal decreto del Presidente dalla Repubblica
24 maggio 2001, n. 233, citato nelle premesse.

Art. 3.
Segretario generale e segreteria generale
Il segretario generale ed il vice segretario generale sono
assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento
dell'attivita' dell'amministrazione da una "Unita' di coordinamento".
Nell'ambito della segreteria generale operano altresi':
a) l'unita' di analisi e programmazione, che e' incaricata di
svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi
strategici di politica estera; comprende un ufficio di statistica
istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
b) l'unita' di crisi, che e' chiamata a seguire le situazioni
internazionali di tensione e di crisi, nonche' ad adottare le misure
necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei
cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione
di altre amministrazioni ed Organi dello Stato;
c) l'unita' per le attivita' di rilievo internazionale delle
regioni e degli altri enti territoriali italiani, la quale cura i
rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per
quanto attiene alle loro attivita' di relazione con l'estero.
Nell'ambito della segreteria generale opera anche il seguente
ufficio:
Ufficio I (Funzionari italiani presso le organizzazioni
internazionali): promuove le candidature italiane presso le
organizzazioni internazionali con particolare riguardo a quelle
apicali; segue gli aspetti normativi e regolamentari attinenti ai
funzionari internazionali; coordina in tale contesto l'azione delle
direzioni generali e delle altre amministrazioni competenti.

Art. 4.
Cerimoniale diplomatico della Repubblica
Il cerimoniale diplomatico della Repubblica e' articolato in
quattro uffici, con le funzioni di seguito indicate:
Ufficio I (Affari generali del Corpo diplomatico): affari
generali del cerimoniale della Repubblica e del Ministero degli
affari esteri; norme di cerimoniale; rapporti con il Corpo
diplomatico; lettere credenziali; ambascerie straordinarie; immunita'
e privilegi; accreditamenti e congedi dei capi di missioni
diplomatiche; interventi di solidarieta';
Ufficio II (Corpo consolare. Organizzazioni internazionali.
Missioni speciali. Onorificenze): rapporti con il Corpo consolare;
organizzazioni internazionali e missioni speciali; exequatur; carte
d'identita'; questioni speciali e contenzioso con le rappresentanze
estere; onorificenze;
Ufficio III (Organizzazione visite): organizzazione delle visite
di Stato e ufficiali in Italia di personalita' e delegazioni
straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del
Consiglio e del Ministro degli affari esteri; organizzazione delle
visite di Stato e ufficiali all'estero del Presidente della
Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
degli affari esteri;
Ufficio IV (Eventi internazionali di carattere multilaterale.
Servizio di traduzioni ed interpretariato): cura l'organizzazione
degli eventi internazionali di carattere multilaterale in Italia ed
all'estero; cura il servizio di traduzione e di interpretariato per
le esigenze del Ministero; coordina il servizio di traduzione e di
interpretariato in occasione delle visite di Stato, delle visite
ufficiali e di lavoro in Italia e all'estero, nonche' in occasione di
eventi internazionali di carattere multilaterale che hanno luogo in
Italia ed all'estero.

Art. 5.
Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero
L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero
adempie alle funzioni indicate all'art. 6-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive
modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 6.
Direzione generale per i Paesi dell'Europa
La Direzione generale per i Paesi dell'Europa e' articolata in sei
uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999,
n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi e agli organismi
regionali e sub-regionali di seguito indicati:
Ufficio I (Paesi dell'Europa centro-settentrionale): Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda,
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito,
Svezia, Svizzera;
Ufficio II (Paesi dell'Europa meridionale e Mediterraneo):
Andorra, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Principato di
Monaco, San Marino, Santa Sede, Sovrano Militare Ordine di Malta,
Spagna, Turchia;
Ufficio III (Paesi della penisola balcanica): Albania,
Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
Repubblica Federale di Jugoslavia, Slovenia;
Ufficio IV (Paesi dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia
centrale): Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione Russa,
Georgia, Kazakistan, Kirghizia, Moldovia, Tajikistan, Turkmenistan,
Ucraina, Uzbekistan;
Ufficio V (Paesi Baltici e dell'Europa centrale): Bulgaria,
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Romania, Ungheria;
Ufficio VI (Cooperazione regionale): Organismi regionali e
sub-regionali, in particolare: Banca Europea di Ricostruzione e
Sviluppo (BERS), Economic Commission for Europe (ECE), Iniziativa
Centro Europea (InCE), Iniziativa Adriatico-ionica (IAI), Central
European Free Trade Area (CEFTA), Consiglio d'Europa, Comitato
interministeriale di coordinamento per le zone del confine
nord-orientale e dell'Adriatico, seguiti degli Accordi di Osimo,
Consiglio di cooperazione del Mar Baltico, Consiglio Euro-Artico di
Barens, Consiglio di cooperazione economica del Mar Nero (BSEC),
Comunita' degli Stati indipendenti (CSI), Gruppo di Visegrad, Patto
di Stabilita' per il sud est Europeo, Processo di cooperazione per il
sud est Europeo, Quadrilaterale, Southern European Cooperative
Initiative (SECI). Questioni amministrativo-contabili.
Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana
ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai
Paesi di propria competenza.

Art. 7.
Direzione generale per i Paesi delle Americhe
La Direzione generale per i Paesi delle Americhe e' articolata in
quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste
dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi
ed agli Organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:
Ufficio I (America settentrionale): Canada, Messico, Stati Uniti;
NAFTA (North American Free Trade Association);
Ufficio II (America centrale e Caraibi): Antigua, e Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Costarica, Cuba, Dominica, El
Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras,
Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana, St. Kitts and Nevis, St.
Lucia, St. Vincent e Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago; ASC
(Associazione degli Stati caraibici), CARICOM (Caribbean Community
and Common Market), CARIFORUM (Caribbean Forum); SICA (Sistema
Economico Centro Americano), AOSIS (Alliance of Small Island States),
CABEI (Central American Bank for Economic Integration), OECS
(Organization of Eastern Caribbean States), SIECA (Segreteria
dell'Integrazione Economica Centroamericana);
Ufficio III (America meridionale): Argentina, Bolivia, Brasile,
Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru', Uruguay, Venezuela,
MERCOSUR (Mercado Comun del Sur); CAN (Comunita' andina delle
nazioni); Gruppo di Rio;
Ufficio IV (Cooperazione regionale): organismi regionali e
sub-regionali, in particolare: OSA (Organizzazione degli Stati
americani); ALCA (Associazione di libero commercio delle Americhe),
BID (Banco interamericano de Desarollo); SELA (Sistema economico
Latino-Americano); ILLA (Istituto Italo Latinoamericano); ALADI
(Associazione latinoamericana di integrazione); ECLAC (Commissione
economica per l'America Latina ed i Caraibi).
Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana
ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai
Paesi di propria competenza.

Art. 8.
Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente
La Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio
Oriente e' articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le
funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in
relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di
seguito indicati:
Ufficio I (Africa settentrionale): Algeria, Libia, Marocco,
Tunisia;
Ufficio II (Mediterraneo orientale): Egitto, Giordania, Israele,
Libano, Siria, Territori palestinesi;
Ufficio III (Paesi del Golfo): Arabia Saudita, Bahrein, Emirati
Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen;
Ufficio IV (Cooperazione regionale): Organismi regionali e
sub-regionali, in particolare: Lega Araba, Partenariato
euromediterraneo, Forum mediterraneo, Dialogo "5+5", organizzazioni
finanziarie, Gruppo Paesi Mediterraneo occidentale; Commissione
Economica e sociale per l'Asia Occidentale (ESCWA).
Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana
ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai
Paesi di propria competenza.

Art. 9.
Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana
La Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana e'
articolata in cinque uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni
previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in
relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di
seguito indicati:
Ufficio I (Africa occidentale): Benin, Burkina Faso, Camerun,
Capoverde, Ciad, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra
Leone, Togo; ECOWAS (Economic Community Western African States) ed
altri organismi sub-regionali;
Ufficio II (Africa orientale): Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya,
Seychelles, Somalia, Sudan, IGAD (Inter Governmental Authority for
Development);
Ufficio III (Africa centrale e Grandi laghi): Burundi, Congo,
Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica centro-africana, Repubblica
democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, Uganda;
Ufficio IV (Africa australe): Angola, Botswana, Comore, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tome' e
Principe, Sud Africa, Swaziland, Zambia, Zimbabwe; COMESA (Community
of Eastern and Southern Africa), SADC (Southern Africa Development
Community);
Ufficio V (Cooperazione regionale): Organizzazione per l'unita'
africana (OUA); prevenzione e gestione dei conflitti, processi di
democratizzazione, seguiti del vertice UE-Africa, cooperazione
economica regionale, integrazione dell'Africa nell'economia mondiale,
Commissione economica per l'Africa (ECA), Banca Africana di sviluppo.
Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana
ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai
Paesi di propria competenza.

Art. 10.
Direzione generale per i Paesi dell'Asia dell'Oceania, del Pacifico e
l'Antartide
La Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del
Pacifico e l'Antartide e' articolata in quattro uffici, ciascuno dei
quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle
premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e
sub-regionali di seguito indicati:
Ufficio I (Asia meridionale): Afghanistan, Bangladesh, Bhutan,
India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
Ufficio II (Asia sud-orientale, Oceania, Pacifico, Antartide):
Australia, Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, Indonesia, Isole
Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda,
Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa occidentali, Singapore, Stati
Federati della Micronesia, Thailandia, Timor Orientale, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu, Vietnam;
Ufficio III (Estremo oriente): Giappone, Mongolia, Repubblica
popolare cinese (ivi comprese le regioni amministrative speciali di
Hong Kong e Macao), Repubblica di Corea, Repubblica popolare
democratica di Corea, rapporti economici, commerciali e culturali con
l'isola di Taiwan;
Ufficio IV (Cooperazione regionale): Organismi regionali e
sub-regionali. in particolare: Associazione delle nazioni del sud-est
asiatico (ASEAN) Forum regionale asiatico (ARF), Associazione
dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC), Dialogo
di sicurezza dell'Asia del nord-est (NEAD), Asia Europe Meeting
(ASEM), Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC); Banca asiatica di
sviluppo; Sistema Antartico; rapporti con enti internazionalistici e
con centri studi asiatici; Commissione economica e sociale per l'Asia
ed il Pacifico (ESCAP).
Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana
ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai
Paesi di propria competenza.

Art. 11.
Direzione generale per l'integrazione europea
La Direzione generale per l'integrazione europea e' articolata in
sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:
Ufficio I (Questioni economiche e politiche settoriali in ambito
Unione europea): politica economica, monetaria e fiscale; bilancio
dell'Unione europea; grandi reti transeuropee; politiche strutturali
e di coesione; concorrenza ed aiuti di Stato; mercato interno e
libera circolazione di beni e servizi, industria e protezione dei
consumatori; politica sociale e dell'occupazione; politiche
dell'energia, dell'ambiente e della ricerca dell'Unione europea;
cultura, istruzione e formazione; agricoltura, pesca;
Ufficio II (Relazioni esterne dell'Unione europea): relazioni
dell'Unione europea con i Paesi terzi e le organizzazioni regionali;
processo di allargamento dell'Unione europea; negoziati di adesione;
programmi di preadesione; relazioni transatlantiche; definizione
quadro regolamentare dei programmi di assistenza ai Paesi terzi;
politica commerciale dell'Unione europea e preparazione delle
posizioni comuni dell'Unione nei negoziati commerciali internazionali
e nelle controversie commerciali comunitarie;
Ufficio III (Cooperazione finanziaria e cooperazione allo
sviluppo tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Attuazione delle
politiche di internazionalizzazione per il territorio): programmi
comunitari di cooperazione finanziaria e di cooperazione allo
sviluppo, fatte salve le competenze di legge della Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo; Consiglio sviluppo; accordo quadro
di cofinanziamento Italia-UE d'intesa con la Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo, gestione dei fondi strutturali per
l'attuazione delle politiche di internazionalizzazione del territorio
(FERS e FES); attivita' della BEI;
Ufficio IV (Politica estera e di sicurezza comune. Corrispondente
europeo. Centro Situazioni per la politica estera e di sicurezza
comune dell'Unione europea): PESC (Titolo V - Trattato UE): processo
formativo, attuazione e seguiti, sviluppi istituzionali; dimensione
di sicurezza e difesa dell'Unione europea: aspetti istituzionali;
dialogo politico dell'UE con i Paesi terzi, con gruppi di Paesi,
organizzazioni regionali e multilaterali; attivita' del Parlamento
europeo per le tematiche PESC; corrispondente europeo e preparazione
del comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea; gestione
della rete COREU/CORTESY; aspetti civili della gestione delle crisi
in ambito europeo; Centro situazioni per la politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione europea;
Ufficio V (Cooperazione in ambito UE nei settori della giustizia
e degli affari interni): cooperazione nei settori della giustizia e
degli affari interni: libera circolazione delle persone, compreso lo
sviluppo dell'acquis di Schengen; politiche dei visti, dell'asilo e
dell'immigrazione; attraversamento delle frontiere; cooperazione
giudiziaria in materia civile e penale; cooperazione di polizia;
lotta alla criminalita' organizzata ed al traffico di droga;
Ufficio VI (Affari giuridici ed istituzionali): questioni
istituzionali; rapporti con il Parlamento europeo; rapporti con le
istituzioni giurisdizionali dell'Unione, con l'Ombudsman, con i
servizi giuridici del Consiglio e della Commissione; personale
italiano nella UE; statuto del personale comunitario; analisi
giuridica della normativa comunitaria e di quella nazionale di
attuazione; pre-contenzioso e attivita' istruttoria relativa al
contenzioso comunitario, in raccordo con il servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati; collaborazione con l'Istituto diplomatico
e le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari
pubblici per le materie comunitarie.

Art. 12.
Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti
umani
La Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i
diritti umani e' articolata in sette uffici, con le funzioni di
seguito indicate:
Ufficio I (Sistema delle Nazioni Unite): Assemblea generale,
Consiglio di sicurezza e rapporti con il Segretariato; gruppi di
lavoro sull'ONU in ambito PESC; Corte internazionale di giustizia ed
altri organi giudiziari internazionali; agenzie specializzate;
operazioni per il mantenimento della pace, diplomazia preventiva e
peace-building in ambito Nazioni Unite;
Ufficio II (Diritti umani): rapporti con enti, organizzazioni e
organismi internazionali preposti ai diritti umani nei loro vari
aspetti (Consiglio d'Europa); supporto al Comitato nazionale per i
diritti dell'uomo; coordinamento interno al Ministero in materia di
diritti umani; rapporti con le ONG attive nel campo dei diritti
umani; gruppi di lavoro sui diritti dell'uomo in ambito PESC;
Ufficio III (Processo G8 e organizzazioni internazionali a
carattere universale. Sfide globali): tematiche politiche inerenti al
processo G8; Movimento Paesi non allineati; lotta ai fenomeni
illegali transnazionali, con particolare riguardo al terrorismo, alla
criminalita' organizzata e al narcotraffico; gruppi di lavoro sulle
sfide globali in ambito PESC, attivita' dell'ONU sulle sfide globali;
Ufficio IV (Sicurezza politico militare): Alleanza atlantica:
Consiglio atlantico, Comitato militare, Consiglio euro-atlantico di
partenariato, Consiglio permanente congiunto NATO-Russia, Commissione
NATO- Ucraina; aspetti operativi della dimensione europea di
sicurezza e difesa; UEO;
Ufficio V (Disarmo e controllo degli armamenti. Non
proliferazione): armi nucleari, batteriologiche e chimiche e
armamenti convenzionali: politiche in materia di disarmo, controllo
degli armamenti, non proliferazione e CSBM, nel quadro soprattutto
delle Nazioni Unite, della Conferenza del disarmo, dell'Unione
europea e delle organizzazioni regionali; coordinamento delle
iniziative nel quadro del fondo per lo sminamento umanitario;
raccordo con l'Ufficio VII per le attivita' di disarmo NBC affidate
per legge all'Autorita' nazionale; raccordo con la Direzione generale
per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, per le
implicazioni politiche delle sue attivita' di concertazione
internazionale e di applicazione delle normative UE e nazionali, in
materia di controlli sui trasferimenti di materiali d'armamento, a
duplice uso e sensibili; raccordo con la Direzione generale per la
cooperazione economica e finanziaria multilaterale e con la Direzione
generale per l'integrazione europea in materia di politica europea
degli armamenti (COARM e POLARM);
Ufficio VI (OSCE): presidenza in esercizio e segretariato;
Consiglio permanente; Odihr - dimensione umana - monitoraggio
elettorale; Alto commissario per le minoranze nazionali; Foro di
cooperazione per la sicurezza; CSBM - documento di Vienna; diplomazia
preventiva e gestione delle crisi; Corte di conciliazione e
arbitrato; Assemblea parlamentare OSCE; gruppi di lavoro su OSCE in
ambito PESC;
Ufficio VII (Ufficio dell'Autorita' Nazionale per l'attuazione
delle Convenzioni sul disarmo nucleare, batteriologico e chimico -
NBC): rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi
chimiche e compiti di cui alle leggi n. 496/1995 e n. 93/1997, con
particolare riferimento al ricevimento delle ispezioni
internazionali; rapporti con l'Organizzazione del CTBT, gestione del
Centro nazionale dati e compiti di cui alla legge n. 484/1998;
compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' dei dicasteri,
enti e entita' nazionali nelle materia regolate dalla Convenzione per
il bando delle armi chimiche e dalla Convenzione per il bando degli
esperimenti nucleari; attuazione della Convenzione per la proibizione
della armi batteriologiche e tossiniche.

Art. 13.
Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria
multilaterale
La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria
multilaterale e' articolata in otto uffici, con le funzioni di
seguito indicate.
Ufficio I (Attivita' economico-finanziaria multilaterale):
Organizzazioni internazionali per la cooperazione finanziaria,
economica e commerciale (OCSE, OMC, UNCTAD, ITC); assetti
istituzionali delle organizzazioni internazionali di sviluppo
economico e finanziario (Istituzioni finanziarie internazionali,
comprese le Banche regionali di sviluppo, UNCTAD); accordi sui
prodotti di base e organizzazioni internazionali nei settori dei
trasporti marittimi, aerei e delle attivita' turistiche; settore
economico delle Nazioni Unite, agenzie specializzate ed altre
organizzazioni internazionali nel settore economico;
Ufficio II (Questioni del debito internazionale e politica
assicurativa del commercio estero): Club di Parigi; Accordi
bilaterali di ristrutturazione debitoria; legge 25 luglio 2000, n.
209; SACE; partecipazione alla Commissione permanente del CIPE in
materia di Commercio estero per le tematiche attinenti alla SACE;
Mediocredito Centrale; Consensus;
Ufficio III (Sostegno all'internazionalizzazione del sistema
economico italiano): promozione e coordinamento, d'intesa con il
Ministero per il commercio estero, di iniziative dirette a sostenere
l'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire
l'incremento degli investimenti stranieri in Italia; rapporti con
ICE, SIMEST, FINEST, Camere di Commercio in Italia ed all'estero,
associazioni imprenditoriale e bancarie; concertazione
interistituzionale nel settore della partecipazione delle aziende
italiane alle gare internazionali per l'esecuzione di lavori e
forniture di beni e servizi, partecipazione alla Commissione
permanente del CIPE in materia di commercio estero; mostre e fiere in
Italia ed all'estero, esposizioni registrate e riconosciute; Gruppo
fiere dell'Unione europea, BIE; rapporti con gli enti italiani
incaricati dalla regolamentazione degli investimenti stranieri in
Italia;
Ufficio IV (Attivita' economiche relative ai materiali
d'armamento ed ai controlli sui trasferimenti dei beni e delle
tecnologie a duplice uso e sensibili): sostegno alla
internazionalizzazione e alla ristrutturazione dell'industria della
difesa; coproduzioni internazionali di materiali di armamento;
indirizzi generali; Comitato Difesa-Industria. Con il concorso della
Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti
umani, partecipa alla concertazione internazionale in seno ai diversi
fori ed intese multilaterali in vario modo rilevanti in materia di
controllo sui trasferimenti di materiali e tecnologie a duplice uso e
sensibili; concorre, altresi', attraverso il Comitato consultivo
interministeriale di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1997,
n. 89, all'applicazione nazionale della normativa UE in materia di
controlli su detti trasferimenti;
Ufficio V (Protezione proprieta' intellettuale. Ufficio del
Delegato per gli accordi sulla proprieta' intellettuale): Comitato
consultivo permanente per il diritto dell'autore; Comitato permanente
per il coordinamento delle attivita' di prevenzione e repressione
della pirateria audiovisiva e dei programmi per elaboratori
elettronici; Ufficio italiano brevetti e marchi industriali;
Associazione internazionale per la protezione della proprieta'
intellettuale; Organizzazione mondiale per la proprieta'
intellettuale e sue relazioni con l'OMC per gli aspetti relativi alla
proprieta' intellettuale (TRIPS); Ufficio europeo dei brevetti;
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;
Ufficio VI (Energia. Spazio. Cooperazione scientifica e
tecnologica. Societa' dell'informazione,): energia convenzionale;
questioni nucleari; cooperazione scientifica e tecnologica; spazio;
politiche audiovisive; tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni; societa' dell'informazione; materiali avanzati;
Ufficio VII (Tematiche G7/G8): attivita' di preparazione dei
Vertici dei Capi di Stato e di Governo, sia per i settori di
competenza della Direzione generale, sia, in raccordo con le altre
Direzioni generali, per le questioni di diretta competenza di queste
ultime;
Ufficio VIII (Ambiente e sviluppo sostenibile): ambiente;
sviluppo sostenibile e fonti rinnovabili di energia.
La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria
multilaterale sovrintende, ai sensi dell'art. 6; comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, all'attivita'
dell'Unita' per le autorizzazioni di materiali d'armamento (UAMA) di
cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la cui struttura e'
disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio n. 125 del
15 dicembre 1994.

Art. 14.
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale
La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale
e' articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:
Ufficio I (Promozione della lingua italiana): iniziative per la
diffusione della lingua italiana all'estero; editoria; promozione
all'estero del libro italiano; diffusione all'estero di materiale
librario, didattico e audiovisivo; convegni sulla lingua italiana e
rapporti con i media radiotelevisivi; certificazione della conoscenza
della lingua italiana; rete dei lettorati e delle cattedre di
italiano presso le universita' straniere; contributi alle universita'
straniere per cattedre di italianistica; formazione e aggiornamento
dei lettori e dei docenti stranieri di italiano; Commissione
nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;
Ufficio II (Promozione culturale. Istituti italiani di cultura):
eventi espositivi, spettacoli e convegni in materia culturale e
artistica; progetti speciali e turismo culturale; spese in Italia e
finanziamenti alle rappresentanze diplomatiche e consolari per
manifestazioni culturali; istituti di cultura; definizione della rete
e degli organici, coordinamento ed indirizzo delle attivita',
proposte di nomina dei direttori ai sensi dell'art. 14 della legge
22 dicembre 1990, n. 401, gestione del personale di cui all'art. 14,
comma 6, art. 16 e art. 17 della legge n. 401/1990, approvazione dei
bilanci, erogazione dei contributi;
Ufficio III (Promozione e cooperazione culturale e scientifica
multilaterale. Recupero opere d'arte): attivita' di promozione e
cooperazione nel quadro degli accordi culturali e degli accordi
scientifici multilaterali; organismi multilaterali, cooperazioni
regionali; Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; tutela del
patrimonio culturale ed artistico; recupero delle opere d'arte
illecitamente esportate;
Ufficio IV (Istituzioni scolastiche italiani all'estero): scuole
statali e private italiane all'estero; commissioni d'esame; sezioni
italiane presso scuole straniere, internazionali ed europee; accordi
in materia scolastica; definizione del contingente del personale
della scuola in servizio all'estero; reclutamento, gestione e
trattamento economico del personale della scuola all'estero e dei
lettori; personale supplente e personale a contratto della scuola;
questioni giuridiche e contenzioso; formazione e aggiornamento del
personale della scuola; amministrazione del personale del Ministero
della pubblica istruzione collocato fuori ruolo presso il Ministero
degli affari esteri; rapporti con le Organizzazioni sindacali
rappresentative del personale della scuola in servizio all'estero,
d'intesa con la Direzione generale per il personale; gestione del
patrimonio demaniale delle scuole; contributi a scuole non statali e
ad enti e istituzioni scolastiche stranieri;
Ufficio V (Collaborazione culturale e scientifica bilaterale):
ricerca scientifica e tecnologica; coordinamento e gestione della
rete degli addetti scientifici, progetti ed iniziative per la sua
valorizzazione; esecuzione e monitoraggio dei programmi bilaterali di
collaborazione scientifica e tecnologica; progetti, convegni e
manifestazioni per la promozione della scienza e della tecnologia
italiana; iniziative di sostegno dell'internazionalizzazione della
ricerca in collaborazione con gli enti di ricerca nazionali ed
universita'; viaggi e soggiorni in Italia e all'estero di studiosi e
ricercatori; esecuzione dei programmi bilaterali di collaborazione
culturale; missioni archeologiche;
Ufficio VI (Cooperazione interuniversitaria. Borse di studio e
scambi giovanili. Titoli di Studio): rapporti con universita' ed
istituti di istruzione superiore; borse di studio in favore di
cittadini stranieri e di italiani residenti all'estero; borse di
studio in favore di cittadini italiani offerte da Governi stranieri;
scambi socio-culturali giovanili; istituzioni scolastiche straniere
in Italia; accordi in materia di reciproco riconoscimento dei titoli
di studio.

Art. 15.
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche
migratorie
La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche
migratorie e' articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito
indicate:
Ufficio I (Politiche per gli Italiani nel mondo): politiche per
gli italiani nel mondo: coordinamento ed indirizzo delle politiche;
proposte legislative; rapporti con i COMITES ed il CGIE; contributi
ed enti, associazioni e comitati aventi carattere assistenziale;
assistenza diretta ai connazionali all'estero; servizi elettorali;
anagrafe consolare; assistenza fiscale;
Ufficio II (Iniziative per la promozione sociale, linguistica e
scolastica delle collettivita' italiane nel mondo): servizi di
promozione linguistica e scolastica; attivita' sociali, scolastiche,
informative, ricreative e rapporti con la RAI International;
questioni di formazione professionale; Fondo sociale europeo in
raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea;
Ufficio III (Affari consolari): stato civile; cittadinanza;
naturalizzazione; servizio militare, passaporti, patenti di guida,
questioni di sicurezza sociale; questioni consolari inerenti alla
navigazione;
Ufficio IV (Cooperazione giudiziaria internazionale, questioni
legali, tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero):
tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero: ricerche di
connazionali; prestiti con promessa di restituzione e rimpatri
consolari, rimpatri sanitari, profughi italiani, traslazione salme,
visite mediche fiscali, assistenza ai familiari di detenuti italiani
all'estero, legalizzazioni, successioni, pensioni di guerra;
sottrazione internazionale di minori; cooperazione giudiziaria
internazionale civile e penale; estradizioni; trasferimento dei
detenuti; rogatorie civili e penali; comunicazione di arresti;
notifiche civili, penali ed amministrative; trasmissione di atti
extragiudiziari;
Ufficio V (Politiche migratorie e dell'asilo): questioni
giuridiche ed amministrative inerenti ai cittadini stranieri in
Italia; questioni inerenti all'asilo, ai rifugiati, alla protezione
degli stranieri, ed alle adozioni internazionali; cooperazione
multilaterale nel campo sociale e migratorio; collaborazione con le
competenti Direzioni geografiche per quanto concerne gli accordi
bilaterali in materia migratoria; analisi dei flussi migratori a
livello globale e regionale ed elaborazione di politiche migratorie;
programmazione dei flussi migratori;
Ufficio VI (Centro visti): norme per l'ingresso ed il soggiorno
dei cittadini stranieri in Italia; regime dei visti; concessione dei
visti di ingresso;
Ufficio VII (Voto all'estero): attuazione del diritto di voto
all'estero ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (elezioni
politiche e referendum popolari), coordinamento degli adempimenti
assegnati agli uffici all'estero e dei rapporti con le altre
amministrazioni interessate; elezioni del Parlamento europeo,
coordinamento delle relative attivita'; elezioni del CGIE e dei
COMITES; applicazione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori
che si recano a votare in Italia in occasione di qualunque tipo di
consultazione elettorale.

Art. 16.
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, e'
articolata in tredici uffici, oltre l'Unita' tecnica centrale e
l'Unita' di valutazione, con le funzioni di seguito indicate:
Ufficio I: linee di cooperazione e politiche di settore;
formazione del bilancio e programmazione finanziaria; statistiche,
studi, banca-dati e informazione; cooperazione decentrata; relazioni
al Parlamento;
Ufficio II: rapporti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo
con le Organizzazioni internazionali (regionali e universali) non
finanziarie;
Ufficio III: iniziative nei paesi e per le popolazioni in via di
sviluppo dell'Europa, del bacino del Mediterraneo e del Medio
Oriente, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;
Ufficio IV: iniziative nei paesi e per le popolazioni in via di
sviluppo dell'Africa sub-Sahariana, in raccordo con la competente
Direzione generale geografica;
Ufficio V: iniziative con i paesi e le popolazioni in via di
sviluppo dell'Asia, dell'Oceania e delle Americhe, in raccordo con le
competenti Direzioni generali geografiche;
Ufficio VI: interventi umanitari e di emergenza e aiuti
alimentari;
Ufficio VII: verifica dell'idoneita' e concessione di contributi
a favore delle organizzazioni non governative; verifica dello status
giuridico, economico e previdenziale dei volontari e cooperanti
impiegati dalle organizzazioni non governative;
Ufficio VIII: cooperazione finanziaria e sostegno
all'imprenditoria privata e alla bilancia dei pagamenti dei paesi in
via di sviluppo, ivi compresi i crediti d'aiuto ai fini
dell'alleggerimento del debito; rapporti, nell'ambito della
cooperazione allo sviluppo, con le Organizzazioni internazionali,
Banche e Fondi (regionali e universali) per la cooperazione
finanziaria e lo sviluppo; cooperazione allo sviluppo nell'ambito
dell'Unione europea, in raccordo con la Direzione generale per
l'integrazione europea;
Ufficio IX: formazione in Italia e formazione a distanza mediante
l'organizzazione di corsi e concessione di borse di studio in Italia
e all'estero; rapporti con gli enti di formazione, ivi compresi i
centri di ricerca e le universita' italiane e straniere;
Ufficio X: consulenza giuridica (pareri, bandi di gara,
contratti, ecc.); spese per studi, ricerche e consulenze; attivita'
connesse al contenzioso (ivi compresi gli atti transattivi ed i lodi
arbitrali);
Ufficio XI: acquisti e spese di funzionamento della Direzione
generale, manutenzione degli immobili di cui all'art. 23, comma 1,
lettera b), del decreto del presidente della Repubblica n. 177/1988,
nonche' delle attrezzature ed il loro inventario, acquisti per
iniziative in gestione diretta;
Ufficio XII: questioni relative allo stato giuridico e al
trattamento economico del personale estraneo ai ruoli del Ministero
degli affari esteri in servizio presso la Direzione generale, ivi
compresi i correlati adempimenti contributivi e fiscali; liquidazione
e pagamento dello straordinario a favore del personale della
Direzione generale; verifica del fabbisogno e accreditamento dei
fondi alle rappresentanze all'estero per il funzionamento delle
Unita' tecniche locali, verifica dei relativi rendiconti; invio in
missione del personale in servizio presso la Direzione generale e
liquidazione e pagamento dei relativi rimborsi ed indennita';
Ufficio XIII: studi e proposte per la promozione del ruolo della
donna nei paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica della
cooperazione. Tutela dei minori e dei portatori di handicap nel
medesimo contesto;
Unita' tecnica centrale: supporto tecnico alle attivita' della
Direzione generale nelle fasi di individuazione, istruttoria,
formulazione, gestione e controllo dei programmi; attivita' di studio
e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo;
Unita' di valutazione: valutazioni in itinere ed ex-post delle
iniziative di cooperazione e retroazione dei risultati.

Art. 17.
Direzione generale per il personale
La Direzione generale per il personale e' articolata in sei uffici,
oltre l'Unita' per i rapporti con le organizzazioni sindacali, con le
funzioni di seguito indicate:
Ufficio I (Stato giuridico ed economico del personale):
inquadramento nei ruoli; gestione del personale a tempo parziale;
rapporti informativi, schede di valutazione, relazioni biennali,
commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; segreteria
del Consiglio di amministrazione; problematica relativa alle
notifiche del personale all'estero; esperti e personale comandato;
collocamenti fuori ruolo ed a disposizione; congedi straordinari e
malattie; rimborso spese per visite medico-fiscali all'estero e per
accertamenti sanitari; permessi retribuiti; aspettative;
provvedimenti disciplinari; onorificenze al personale; riconoscimento
delle infermita' derivanti da cause di servizio; determinazione del
trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio; equo
indennizzo; indennizzi al personale di cui all'art. 208, decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e segreteria della
relativa commissione; pubblicazioni relative al personale del
Ministero, in servizio in Italia e all'estero; anagrafe delle
prestazioni rese dal personale; elenco dei beneficiari di
provvidenze;
Ufficio II (Movimenti e congedi del personale. Personale a
contratto): movimenti del personale del Ministero degli affari
esteri; congedi ordinari e ferie; passaporti del personale;
accreditamenti; personale a contratto; proposte in materia di
organici degli uffici all'estero; viaggi di servizio del personale
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari;
Ufficio III (Trattamento economico all'estero. Rete all'estero):
determinazione dei livelli di trattamento economico del personale di
ruolo all'estero e del bilancio sul Capitolo 1503; segreteria della
Commissione permanente di finanziamento; rete di prima categoria ed
organici delle sedi all'estero; rete degli uffici consolari di
seconda categoria e relativi contributi; istituzione delle
delegazioni diplomatiche speciali; determinazione degli assegni di
rappresentanza in base all'art. 171-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18/1967; monitoraggio delle spese di
rappresentanza; autorizzazione di spese per particolari esigenze di
rappresentanza in base all'art. 188 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967;
Ufficio IV (Contenzioso del personale e questioni giuridiche):
contenzioso del personale; questioni giuridiche nelle materie di
competenza della Direzione generale per il personale; proposte di
provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e
l'amministrazione; segreteria della commissione di disciplina e
segreteria del collegio arbitrale; procedure conciliative; incarichi
di studio e convenzioni per studi e ricerche;
Ufficio V (Concorsi e passaggi interni di qualifica. Personale
italiano presso organizzazioni internazionali): programmazione delle
assunzioni; assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per
l'impiego; bandi di concorso e svolgimento delle relative prove;
procedure relative ai passaggi interni di qualifica; promozione delle
candidature di personale italiano presso le organizzazioni
internazionali e gestione della relativa banca dati; spese per il
funzionamento di commissioni;
Ufficio VI (Servizi sociali): organizzazione e gestione dei
sevizi sociali in favore del personale in servizio presso
l'Amministrazione centrale e all'estero; informazioni sulle sedi
all'estero; assistenza sociale e sanitaria; alloggi a Roma per
esigenze di servizio, di cui alla legge 9 marzo 1961, n. 171;
rapporti con associazioni, uffici ed enti di interesse generale
operanti presso il Ministero degli affari esteri; assicurazioni
sanitarie e sulla vita; buoni pasto per il personale; spese casuali;
Unita' per i rapporti con le organizzazioni sindacali: cura i
rapporti dell'amministrazione con le organizzazioni sindacali;
sovraintende all'attuazione della normativa contrattuale; svolge
attivita' di informazione e consulenza nei confronti degli uffici del
Ministero e all'estero; provvede al necessario raccordo in materia
sindacale con le altre amministrazioni.

Art. 18.
Direzione generale per gli affari amministrativi di bilancio e il
patrimonio
La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e
il patrimonio e' articolata in sette uffici, con le funzioni di
seguito indicate:
Ufficio I (Bilancio, programmazione, cassa): bilancio,
programmazione; cassa; recupero crediti erariali; liti ed arbitraggi;
proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti la
materia di bilancio e le procedure amministrativo contabili;
Ufficio II (Funzionamento degli uffici all'estero): spese di
funzionamento degli uffici all'estero e controlli; contabilita'
attive e conto giudiziale; tariffa consolare; seguiti delle ispezioni
amministrative e missioni contabili; CCVT; sospesi di cassa; spese
eventuali; consulenze;
Ufficio III (Viaggi di trasferimento, trasporti, missioni): spese
viaggi di trasferimento, congedo e missione; trasporto masserizie;
delegazioni del Ministro degli affari esteri; spese attinenti alla
partecipazione e congressi, convegni e conferenze; spese di
funzionamento e di rappresentanza delle delegazioni diplomatiche
speciali;
Ufficio IV (Competenze del personale): trattamento economico
metropolitano fisso ed accessorio; e trattamento economico
all'estero, spettante al personale del Ministero degli affari esteri,
di ruolo e non di ruolo, agli esperti ex art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18/1967, nonche' ad altro personale
della pubblica amministrazione ed enti pubblici eventualmente a
carico del bilancio del Ministero degli affari esteri; imposte e
ritenute extra-erariali; rilascio di certificati ed altri adempimenti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
Ufficio V (Trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche):
trattamenti di quiescenza; collocamenti a riposo; riscatti, computi,
ricongiunzioni a fini pensionistici; riscatti ai fini buonuscita
INPDAP; cessione del quinto e piccolo prestito INPDAP; consulenza
nelle questioni giuridiche e di contenzioso nelle materie di
competenza della Direzione generale;
Ufficio VI (Patrimonio sede centrale. Consegnatario, inventari):
gestione e manutenzione del palazzo della Farnesina e delle sedi
dipendenti a Roma, delle loro pertinenze, dei mobili, degli impianti
e delle attrezzature; consegnatario ed inventari; rapporti con il
Provveditorato generale dello Stato; rapporti con il Provveditorato
per le opere pubbliche del Lazio; autoparco; ufficiale rogante del
Ministero; acquisto di pubblicazioni e funzionamento della tipografia
riservata; spese di pubblicita'; questioni concernenti la sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Ufficio VII (Patrimonio all'estero): costruzione, acquisto,
alienazione, locazione e manutenzione delle sedi all'estero e degli
immobili adibiti ad istituti di cultura; sorveglianza, arredamento,
dotazioni delle sedi all'estero; automezzi delle sedi all'estero;
inventari delle sedi all'estero; segreteria del CIMAE; unita' tecnica
per le sedi all'estero; alloggi per il personale in servizio
all'estero; questioni concernenti la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 19.
Servizio stampa ed informazione
Il Servizio stampa ed informazione e' articolato in quattro uffici,
con le funzioni di seguito indicate:
Ufficio I (Mezzi di informazione italiani): contatti,
informazione e documentazione sull'attivita' di politica estera del
Governo per la stampa quotidiana, le agenzie di stampa nazionali e la
radiotelevisione, spoglio e distribuzione della stampa quotidiana
italiana e dei notiziari delle agenzie di stampa nazionali;
assistenza ai corrispondenti italiani residenti all'estero e che si
recano all'estero; convenzioni con le agenzie di stampa;
Ufficio II (Mezzi di informazione esteri): contatti,
informazione, documentazione ed assistenza ai corrispondenti di
quotidiani, periodici, agenzie di stampa e radiotelevisioni straniere
accreditati in Italia; accreditamento dei corrispondenti stranieri in
Italia; visite in Italia di giornalisti stranieri; spoglio e
distribuzione della stampa estera e dei notiziari delle agenzie di
stampa straniere; determinazione dei finanziamenti per le spese delle
rappresentanze all'estero;
Ufficio III (Mezzi di informazione periodici, editoria e
informazione): contatti, informazione, documentazione e assistenza ai
corrispondenti della stampa periodica italiana spoglio e
distribuzione della stampa periodica italiana; coordinamento della
diffusione dell'informazione alle rappresentanze all'estero;
iniziative editoriali e di informazione; gestione dell'informazione
sull'attivita' del Ministero tramite Internet e segreteria del
relativo comitato di redazione; abbonamenti ad agenzie di stampa,
quotidiani, periodici e acquisto di pubblicazioni per gli uffici del
Ministero e le rappresentanze all'estero;
Ufficio IV (Relazioni con il pubblico): organizzazione e gestione
dei rapporti con l'utenza, a norma dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 20.
Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati
Il Servizi del contenzioso diplomatico e dei trattati e' articolato
in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:
Ufficio I (Affari bilaterali): assistenza giuridica nei negoziati
diretti alla conclusione di accordi bilaterali; applicazione,
modificazione e cessazione di efficacia degli accordi bilaterali;
soluzione diplomatica dei contenziosi insorti nell'applicazione e
nell'interpretazione degli accordi bilaterali; consulenza giuridica
per le questioni bilaterali; depositario degli originali degli
accordi bilaterali di cui l'Italia e' parte contraente;
Ufficio II (Affari multilaterali): assistenza giuridica nei
negoziati diretti alla conclusione di accordi multilaterali, nonche'
di accordi di sede tra l'Italia e gli organismi internazionali;
questioni attinenti ai diritti umani; consulenza giuridica per le
questioni multilaterali e per quelle riguardanti le organizzazioni
internazionali; depositario degli originali o di copia degli accordi
multilaterali di cui l'Italia e' parte contraente;
Ufficio III (Agente del Governo italiano dinanzi alle Corti
internazionali): rappresentanza dello Stato italiano nei giudizi;
istruzione delle cause, in raccordo con la Direzione generale per
l'integrazione europea qualora si tratti di cause dinanzi alla Corte
di Giustizia dell'Unione europea; reperimento degli esperti per
incarichi di consulenza; coordinamento con le altre Amministrazioni
ai fini della difesa in giudizio dello Stato.

Art. 21.
Servizio storico, archivi e documentazione
Il Servizio storico, archivi e documentazione e' articolato in tre
uffici, con le funzioni di seguito indicate:
Ufficio I (Studi): raccolta ed elaborazione di materiale
storico-diplomatico per la trattazione di questioni di politica
estera di interesse contemporaneo; elaborazione di sintesi di
informazione; diario degli avvenimenti relativi all'attivita'
dell'amministrazione;
Ufficio II (Archivio storico-diplomatico): conservazione,
riordinamento, catalogazione e inventariazione della documentazione
di rilevante interesse storico-diplomatico contenuta nei fondi
archivistici gia' classificati e degli originali degli atti
internazionali; servizio al pubblico esterno, gestione sala studi,
rapporti diretti con gli studiosi, le istituzioni culturali e le
rappresentanze diplomatiche estere interessate; partecipazione alle
organizzazioni internazionali del settore archivistico storico e alle
loro riunioni periodiche;
Ufficio III (Biblioteca): raccolta di opere di consultazione
generale, di testi e pubblicazioni necessari all'attivita' delle
direzioni generali e dei servizi e di pubblicazioni relative ai
problemi ed ai rapporti internazionali: pubblicazione di rassegne e
bollettini bibliografici; servizio al pubblico.

Art. 22.
Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra
Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra e'
articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:
Ufficio I (Informatica): erogazione e gestione di beni e servizi
informatici presso l'amministrazione centrale e gli uffici
all'estero; assistenza, monitoraggio e sviluppo delle procedure
informatiche; sicurezza sistemi; corsi di formazione e specialistici;
Ufficio II (Comunicazioni, sicurezza e innovazione): sviluppo
delle tecnologie delle comunicazioni e dei sistemi per la cifra di
Stato; relative politiche di sicurezza; acquisto di beni e servizi;
attivita' di formazione per la cifra e la sicurezza;
Ufficio III (Corriere diplomatico): spedizione e trasporto della
corrispondenza diplomatica fra il Ministero e gli uffici all'estero;
viaggi di corriere accompagnato; apertura e chiusura delle bolgette
diplomatiche; smistamento ed inoltro della corrispondenza.

Art. 23.
Istituto diplomatico
L'Istituto diplomatico e' articolato in due uffici, con le funzioni
di seguito indicate:
Ufficio I (Programmazione e pianificazione dei modelli
formativi): programmazione e pianificazione dei corsi per le diverse
professionalita' del Ministero degli affari esteri; formazione per
aspiranti alla carriera diplomatica ed all'impiego presso
organizzazioni internazionali; formazione internazionalistica per
altre amministrazioni, sia centrali che locali, in vista di compiti
da svolgere all'estero;
Ufficio II (Organizzazione e gestione dei corsi): gestione
organizzative e finanziaria dell'attivita' formativa; valutazione,
verifica e certificazione della formazione; questioni giuridiche ed
amministrative.

Art. 24.
Abrogazioni
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 23 aprile 2001
del Ministro degli affari esteri.

Art. 25.
Entrata in vigore
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione. Le disposizioni in esso contenute avranno attuazione a
partire da tale data.
Roma, 18 febbraio 2003
Il Ministro: Frattini
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003
Registro n. 3, foglio n. 185


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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