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Gazzetta Ufficiale N. 97 del 28 Aprile 2003

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 aprile 2003
Offerte di servizi X-DSL all'ingrosso da parte della societa' Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalita' flat. (Deliberazione n. 6/03/CIR).


Capo I
Interventi a carattere generale
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione infrastrutture e reti del 15 aprile
2003;
Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla
"Istituzione del mercato interno per i servizi delle
telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di
telecomunicazioni" (Open Network Provision - ONP);
Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla
"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la
direttiva 90/388/CE, al fine della completa apertura alla concorrenza
dei mercati delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazione;
Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP);
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di
una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale
delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (cd. direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. direttiva
quadro);
Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione
delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel
settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti
e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto
1998;
Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa
all'accesso disaggregato all'anello locale, del 25 maggio 2000, nella
GUCE 29 giugno 2000, L 156/44;
Visto il regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal
Consiglio europei in tema di unbundling del local loop il 5 dicembre
2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa
alla fornitura di accesso ad Internet";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318 "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni" ed in particolare l'art. 6, comma
22;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 "Recepimento
della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati di
servizi di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420 "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e
delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
103";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre
1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1997, n. 283, cosi' come modificato
dalla delibera dell'Autorita' n. 217/99 del 22 settembre 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1997, n. 247 e
dalla delibera dell'Autorita' n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio
1998 "Determinazioni dei contributi per le autorizzazioni generali e
le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi
di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile
1998, recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel
settore delle telecomunicazioni"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 10 giugno 1998, n. 133;
Vista la propria delibera n. 1/CIR/98, "Valutazione e richiesta di
modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
289 dell'11 dicembre 1998;
Vista la delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante:
"Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato;
Vista la delibera n. 407/99 del 21 dicembre 1999 recante
"Autorizzazione provvisoria alla Telecom Italia S.p.A. per la
fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocita' basati
sull'applicazione delle tecnologie ADSL";
Vista la delibera 217/00/CONS recante "Condizioni economiche e
modalita' di fornitura del servizio di accesso ad alta velocita'
basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di
cui alla delibera n. 407/99";
Vista la propria delibera n. 2/00/CIR recante: "Linee guida per
l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di
rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei
servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo
2000, n. 73;
Vista la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni
in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la propria delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e
richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento
di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 2 novembre 2000;
Vista la propria delibera n. 13/00/CIR, - "Valutazione dell'offerta
di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti
tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello
di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed
attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
Vista la propria delibera 15/00/CIR del 21 dicembre 2000,
"Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio di
canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n.
2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai
servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati ring e full
business company", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
22 gennaio 2001;
Vista la propria delibera 3/01/CIR del 22 febbraio 2001,
"Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al
fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale
l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale
permanente";
Vista la propria delibera 4/01/CIR del 22 febbraio 2001,
"Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle
disposizioni della delibera 15/00/CIR";
Vista la propria delibera n. 15/01/CIR, "Integrazione delle linee
guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a
livello di rete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185
del 10 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del
corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da
parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 25/01/CIR, "Disposizioni in merito
all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del
servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico Internet",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002;
Vista la propria delibera n. 4/02/CIR, "Valutazione e richiesta di
modifiche dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom
Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2002;
Vista la propria delibera n. 5/02/CIR, "Valutazione e richiesta di
modifica dell'offerta di interconnessione forfettaria per accesso ad
Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
Vista la delibera n. 152/02/CONS concernente le misure atte a
garantire la piena applicazione del principio di parita' di
trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi
notevole forza di mercato nella telefonia fissa, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 del 27 giugno 2002;
Vista la propria delibera 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione
dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri
di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni
economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2002;
Vista la delibera 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, recante
"Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo
potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet";
Vista la delibera 350/02/CONS, recante "Identificazione di
organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del
27 novembre 2002;
Vista la delibera 02/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom
Italia", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
Vista la delibera 03/03/CIR, recante "Criteri per la
predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante
l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe
massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 marzo 2003, n. 68;
Considerati gli impegni presi da Telecom Italia nell'incontro del
20 settembre 2002 relativo all'evoluzione dell'offerta ADSL Wholesale
di Telecom Italia;
Vista la proposta di offerta ADSL Wholesale presentata da Telecom
Italia in data 30 settembre 2002;
Sentiti l'Associazione italiana Internet Providers (anche in
rappresentanza di Assoprovider) e gli operatori Albacom, KPNQWEST,
Tiscali, Atlanet, Colt, Edisontel e Wind in data 13 dicembre 2002;
Sentita la societa' Telecom Italia in data 14 gennaio 2003,
26 febbraio 2003, 4 marzo 2003 e 24 marzo 2003;
Sentita la societa' Tiscali in data 24 gennaio 2003;
Sentite le associazioni A.I.I.P e Assoprovider in data 27 febbraio
2003;
Sentita la societa' SEAT Pagine Gialle in data 12 marzo 2003;
Considerato che l'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997 impone agli organismi notificati come aventi
notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste
ragionevoli di accesso alla rete nonche' di negoziare, su richiesta
di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad
un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di
rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono prevedere il
rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per
fornire l'accesso speciale richiesto;
Considerato che con delibera 407/99 l'Autorita' ha rilasciato a
Telecom Italia un'autorizzazione provvisoria per la fornitura di
servizi di accesso ad Internet ad alta velocita' basati
sull'applicazione delle tecnologie ADSL e che tale autorizzazione
provvisoria e' subordinata al rispetto di determinate condizioni tra
le quali l'obbligo, in ottemperanza al principio di parita' di
trattamento, che l'offerta di servizi wholesale debba essere
trasparente e non discriminatoria, con riferimento alle modalita' e
ai tempi di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom Italia
alle societa' controllanti, controllate, collegate e alle proprie
divisioni operative e tale da consentire agli operatori che ad essa
aderiscono di fornire tempestivamente un servizio di qualita'
equivalente, a condizioni concorrenziali sul mercato finale;
Considerato che gli obblighi connessi alla fornitura di servizi in
tecnologia x-DSL da parte di Telecom Italia sono stati definiti dalla
delibera 2/00/CIR e che, in particolare, tali obblighi definiscono il
principio, con riferimento ai servizi x-DSL, che le condizioni
economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta di servizi
wholesale devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom
Italia pratica alla clientela finale per l'offerta di equivalenti
servizi che utilizzino tecnologie x-DSL, nonche' che tale prezzo deve
essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di
commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicita' e rete
di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di
fatturazione e assistenza clienti);
Considerato che la fornitura al pubblico di un servizio ADSL
richiede l'utilizzo di infrastrutture di rete aggiuntive a quelle
acquisite con il servizio ADSL Wholesale di Telecom Italia e che la
definizione delle condizioni di offerta del servizio ADSL Wholesale
deve essere fatta tenendo nella dovuta considerazione tali ulteriori
componenti di rete;
Considerato che le infrastrutture di rete aggiuntive al servizio
ADSL Wholesale necessarie per la fornitura del servizio finale sono
principalmente riconducibili a servizi di connettivita' IP e che per
tali servizi esiste sul mercato una pluralita' di offerte;
Considerato che, per la stima del valore dei servizi di
connettivita' IP, l'Autorita' ha tenuto conto dei prezzi praticati da
Telecom Italia per tali servizi (CDN e servizi di trasporto IP),
nonche' delle valutazioni espresse nel corso del procedimento dagli
altri operatori con riferimento ai costi sostenuti per l'acquisizione
di tali servizi;
Considerato che la valutazione del costo dei servizi di
connettivita' IP e' stata condotta sulla base di dati sulla
diffusione a fine 2002 e prospettica a fine 2003 dei servizi x-DSL,
nonche' sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni
disponibili sui costi di tali servizi, ipotizzando dimensioni
operative efficienti coerenti con lo stadio di sviluppo del mercato,
basate su una quota di mercato pari a circa il 5% del mercato
prospettico, coerenti sia con ipotesi di copertura nazionale del
servizio, sia con ipotesi di copertura limitata ad alcuni ambiti
geografici;
Considerato che, pertanto, tali valutazioni sono suscettibili di
variazioni in funzione dell'evoluzione delle dimensioni del mercato
finale dei servizi a larga banda, dei prezzi dei circuiti diretti e,
piu' in generale, del mercato della connettivita' IP;
Considerato che le offerte di servizi x-DSL al pubblico possono
includere l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli di pura
connettivita', quali, ad esempio, i servizi di posta elettronica, la
disponibilita' di spazio web, software gratuito apparati gratuiti o a
prezzi scontati, accesso gratuito a contenuti a pagamento;
Considerato che, nel caso delle offerte al pubblico ADSL di Telecom
Italia, la clientela ha accesso a caselle di posta elettronica ed a
una quantita' di spazio web variabili in funzione del tipo di offerta
al pubblico, nonche' ai contenuti esclusivi offerti dal portale
Virgilio +;
Ritenuto che il valore di tali servizi aggiuntivi deve essere
scorporato dal prezzo del servizio finale ai fini della corretta
determinazione delle condizioni di offerta dei servizi wholesale;
Considerato che, pertanto, al fine di garantire la parita' di
trattamento, nel caso di servizi ADSL, il prezzo del servizio
all'ingrosso deve essere determinato sulla base del prezzo del
servizio finale, depurato del valore dei servizi aggiuntivi e ridotto
in misura corrispondente ai costi non pertinenti, quali i costi di
commercializzazione dell'offerta, i costi di gestione del cliente e i
costi delle ulteriori componenti di rete necessarie per la fornitura
di un servizio finale di qualita' equivalente a quello offerto al
pubblico da Telecom Italia (o da sue controllate e collegate);
Considerato che la delibera 407/99 dell'Autorita' e' volta a
consentire agli operatori di fornire un servizio a condizioni
concorrenziali e che, di conseguenza, l'operatore alternativo deve
potere fruire di un ragionevole margine di profitto sul servizio
offerto;
Considerato che la valorizzazione delle spese di marketing
inizialmente prevista da parte di Telecom Italia, con particolare
riferimento alle spese pubblicitarie inerenti servizi ADSL, e'
risultata inferiore alla spesa effettiva per campagne pubblicitarie
per servizi ADSL realizzate nel corso dell'anno 2002;
Considerato peraltro che, nel caso di iniziative promozionali di
co-marketing, non esiste un riscontro contabile del valore
dell'iniziativa pubblicitaria;
Considerato che i programmi di fidelizzazione della clientela di
Telecom Italia includono anche la spesa per servizi ADSL, e che
pertanto una parte della spesa per servizi ADSL puo' essere
utilizzata per acquisire altri servizi;
Considerato che, nel caso dei servizi di telefonia vocale,
l'Autorita', con delibera 152/02/CONS, ha definito il margine
operativo di un operatore efficiente, espresso in termini percentuali
rispetto ai costi di rete, da considerare ai fini della verifica
della replicabilita' dell'offerta dell'operatore dominante integrato
verticalmente, nella misura del 35% e che, per lo sviluppo di servizi
innovativi rispetto al tradizionale servizio di telefonia vocale, e'
necessario affrontare costi infrastrutturali e operativi iniziali
aggiuntivi e da distribuire su una base clienti meno ampia;
Ritenuto che, anche sulla base delle informazioni trasmesse da
Telecom Italia e dagli operatori concorrenti, il valore dei servizi
aggiuntivi e i costi non pertinenti da identificare al fine della
definizione del prezzo dei servizi ADSL Wholesale, tale da consentire
un ragionevole margine di profitto in relazione al servizio,
ammontano, allo stato, per i servizi ADSL retail offerti da Telecom
Italia, al 47% nel caso del servizio "Alice Lite", al 55% nel caso
del servizio "Alice 640" ed al 55% nel caso del servizio "Alice
Mega";
Ritenuto che alcune disposizioni tecniche e procedurali
dell'offerta wholesale presentata da Telecom Italia non appaiono
giustificate e sono tali da generare discriminazione tra gli
operatori e barriere all'ingresso sul mercato, quali in particolare:
procedure operative di gestione delle richieste di variazione
della velocita' di accesso che comportano interruzioni di servizio ai
clienti finali;
previsione di sconti a volume con applicazione limitata alle
attivazioni di accessi omogenei all'interno di uno stesso VP;
configurazione di Virtual Circuit (VC) non omogenei all'interno
di un singolo VP solo su base progettuale e impossibilita' di
affasciamento di accessi a velocita' non omogenea sul medesimo VP con
VC omogeneo;
Considerato che Telecom Italia ha informato l'Autorita' di avere
avviato una revisione delle procedure di gestione delle richieste di
variazione della velocita' di accesso del cliente finale, che
permettera' di gestire contestualmente le fasi di disattivazione e
riattivazione attualmente previste;
Ritenuto che, nel caso precedente, interruzioni del servizio
superiori alle 2 ore rappresentano una penalizzazione del cliente;
Considerato che l'Autorita' valuta che la dimensione dei VP deve
consentire un utilizzo ottimale delle risorse acquisite e che, a tal
fine, deve essere possibile acquisire VP di dimensione uguale a
quelle delle porte ATM utilizzate per la raccolta, tra cui quella con
PCR pari a 34 Mbit/s, nonche' che debbano essere progressivamente
introdotte, in funzione delle esigenze del mercato e tenuto conto
delle disponibilita' tecniche, offerte relative a VP di maggiore
capacita';
Considerato non giustificato e fonte di oggettiva discriminazione
tra gli operatori che gli sconti a volume previsti per l'offerta di
banda siano applicati solo alla banda afferente al medesimo VP;
Considerato che il listino relativo all'offerta di banda deve
prevedere prezzi anche per capacita' complessive per area di raccolta
superiori ai 20 Mbit/s di MCR attualmente previsti;
Considerato che Telecom Italia, nell'incontro del 20 settembre
2002, si era impegnata ad integrare la propria offerta con accessi di
capacita' 2 Mbit/s;
Ritenuto opportuno assicurare agli operatori che abbiano gia'
sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi ADSL Wholesale
la possibilita' di migrare, su richiesta, alle nuove condizioni di
offerta, senza penali, ne' costi tecnici d'accesso aggiuntivi;
Ritenuto che non sia possibile accogliere le richieste di
applicazione retroattiva delle condizioni economiche di offerta del
servizio ADSL all'ingrosso ad accessi singoli;
Ritenuto, altresi', di non accogliere le richieste di Telecom
Italia in merito all'addebito agli operatori che richiedano la
migrazione alla nuova offerta di un valore pari agli sconti usufruiti
per i primi mesi di utilizzo dei lotti ordinati;
Considerato che nuove offerte ADSL Wholesale ovvero modifiche
strutturali delle condizioni di offerta dei servizi ADSL Wholesale
gia' commercializzati richiedono da parte degli operatori destinatari
delle offerte attivita' gestionali e tecniche, ulteriori rispetto a
quelle necessarie a fronte di semplici variazioni dei valori
economici dell'offerta;
Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di garantire una effettiva
parita' di trattamento, prevedere, in tali casi, un termine maggiore
rispetto a quello previsto dall'art. 4 della delibera 407/99;
Considerato che, al fine di garantire la parita' di trattamento, e'
opportuno prevedere che la durata dei contratti all'ingrosso non sia
superiore alla durata dei contratti al pubblico offerti da Telecom
Italia;
Ritenuto che, al fine di garantire la liberta' di scelta ai clienti
finali, e' opportuno prevedere che gli SLA relativi ai servizi x-DSL
siano integrati al fine di includere procedure di disattivazione che
garantiscano tempi certi di disattivazione a fronte della disdetta
del servizio da parte del cliente finale;
Considerato che l'offerta ADSL Wholesale deve essere compatibile
con le altre offerte di servizi intermedi da parte di Telecom Italia,
quali i servizi di Unbundling del Local Loop (ULL) e di Shared Access
(SA);
Ritenuto che l'offerta ADSL Wholesale ad accessi singoli in
modalita' flat presentata da Telecom Italia in data 30 settembre 2002
necessita di una riformulazione alla luce delle valutazioni sopra
espresse;
Considerato che l'art. 5 della delibera 407/99 prevede che
l'Autorita' possa modificare le condizioni relative alla fornitura di
servizi all'ingrosso di cui alla medesima delibera;
Considerato che la Commissione europea, nell'ottava relazione
sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni ("La
regolamentazione e i mercati europei delle telecomunicazioni,
relazione 2002"), con riguardo allo stato di attuazione della
regolamentazione negli Stati membri, in tema di sviluppo della
concorrenza nella banda larga (accesso locale e accesso ad Internet
ad alta velocita), ha sottolineato che, affinche' questo segmento di
mercato possa svilupparsi, e' tuttora necessario garantire la
generale applicazione del principio di non discriminazione";
Ritenuto necessario, alla luce delle precedenti considerazioni,
attuare un intervento dell'Autorita', finalizzato a stimolare lo
sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi ADSL e, piu' in
generale, sul mercato dei servizi a larga banda;
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.
Comunicazione delle offerte x-DSL all'ingrosso
1. In caso di introduzione di nuove offerte x-DSL all'ingrosso o di
modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all'ingrosso
esistenti, Telecom Italia e' tenuta a comunicare per iscritto
contestualmente all'Autorita' e ai soggetti che hanno sottoscritto
contratti per servizi x-DSL all'ingrosso la relativa proposta di
offerta, con almeno novanta giorni di anticipo rispetto all'avvio
della commercializzazione della stessa.
2. Nel caso in cui la modifica delle condizioni di fornitura di
offerte x-DSL all'ingrosso esistenti riguardi le sole condizioni
economiche di offerta e non comporti variazioni delle caratteristiche
tecniche del servizio, ne' variazioni della struttura economica
dell'offerta, il termine di cui al comma precedente e' di
trenta giorni.

Art. 2.
Condizioni di offerta dei servizi x-DSL all'ingrosso (retail-minus)
1. In ottemperanza al principio di parita' di trattamento, di cui
alla delibera 407/99, le condizioni economiche dei servizi x-DSL
all'ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate in maniera
tale da consentire ai concorrenti l'offerta di un servizio finale di
qualita' equivalente a quello fornito da Telecom Italia o dalle
societa' controllanti, controllate, collegate e il conseguimento di
un ragionevole margine di profitto sul servizio.
2. A tal fine, le condizioni di offerta dei servizi x-DSL
all'ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate sulla base
del prezzo dalla stessa praticato per i corrispondenti servizi finali
depurato del valore dei servizi forniti alla clientela aggiuntivi
rispetto a quelli necessari per la solo connettivita' e sottraendo
dal valore cosi' determinato una percentuale (minus) corrispondente
ai costi non pertinenti, quali:
a) costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing,
pubblicita' e rete di vendita);
b) costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e
assistenza clienti);
c) costi delle infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle di cui
all'offerta all'ingrosso, necessarie per fornire al cliente finale un
servizio di qualita' equivalente a quello fornito da Telecom Italia,
o da sue controllate, controllanti, collegate o consociate.
3. Telecom Italia, per ciascuna offerta al pubblico comunicata
all'Autorita', e' tenuta a fornire evidenza disaggregata del valore
dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, fornendo altresi'
i criteri di valutazione utilizzati e indicando la natura dei dati
utilizzati, con il seguente dettaglio:
a) servizi aggiuntivi (valore per ciascun servizio; ad es.
apparati forniti gratuitamente, spazi web, caselle di posta
elettronica, accesso gratuito a servizi a pagamento, accesso a
servizi riservati alla clientela, ecc.);
b) costi di marketing;
c) costi di pubblicita';
d) costi della rete di vendita diretta e indiretta;
e) costi di fatturazione;
f) costi di rischio insolvenza;
g) costi di assistenza clienti;
h) costi di infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse
nei servizi all'ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione;
i) margine del servizio.
4. Telecom Italia e' tenuta ad informare l'Autorita' nel caso in
cui siano resi disponibili nuovi servizi aggiuntivi ai sottoscrittori
di offerte gia' comunicate all'Autorita'. In tale caso l'Autorita'
potra' verificare la congruenza delle condizioni di offerta dei
servizi all'ingrosso sulla base delle condizioni di offerta al
pubblico effettivamente applicate.
5. Il valore (minus) corrispondente ai costi non pertinenti e'
valutato per ciascuna proposta di offerta di servizi finali basati su
tecnologia x-DSL presentata da Telecom Italia, sulla base dei criteri
contenuti nel presente articolo, tenendo nella debita considerazione
i costi specifici di ciascuna offerta e l'evoluzione degli stessi,
con particolare riferimento ai costi dei servizi aggiuntivi inclusi
nell'offerta, i costi di acquisizione e gestione della clientela e ai
costi di marketing.

Art. 3.
Durata dei contratti di fornitura di servizi x-DSL all'ingrosso
1. L'operatore che richiede o ha in vigore contratti x-DSL
wholesale con Telecom Italia ha diritto di ottenere che la durata
contrattuale sia pari o maggiore a quella prevista nei contratti per
servizi x-DSL offerti al pubblico da Telecom Italia, senza alcuna
variazione delle altre clausole contrattuali.

Art. 4.
Integrazione del Service Level Agreement (SLA) relativo a servizi
x-DSL all'ingrosso
1. I Service Level Agreement (SLA) relativi a servizi x-DSL
all'ingrosso prevedono specifiche procedure di disattivazione del
servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parita' di
trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura
progressiva su base temporale.


Capo II
Offerta ADSL Wholesale ad accessi singoliin modalita' flat di Telecom Italia
Art. 5
Condizioni economiche di offerta
1. I prezzi della componente di accesso del servizio ADSL Wholesale
ad accessi singoli in modalita' flat di Telecom Italia sono
modificati come da tabelle seguenti.

                               Tabella 1
                Canoni per accessi ADSL a 256 Kbit/s

=====================================================================
         N. accessi          |   Canone annuo per singolo accesso
=====================================================================
da 1 fino a 24 ....          |200,42 Euro
da 25 fino a 49 ....         |191,74 Euro
da 50 fino a 99 ....         |183,05 Euro
da 100 in poi ....           |174,27 Euro

                              Tabella 2
                Canoni per accessi ADSL a 640 Kbit/s

=====================================================================
         N. accessi          |   Canone annuo per singolo accesso
=====================================================================
da 1 fino a 24 ....          |233,75 Euro
da 25 fino a 49 ....         |223,62 Euro
da 50 fino a 99 ....         |213,49 Euro
da 100 in poi ....           |203,25 Euro

                              Tabella 3
                Canoni per accessi ADSL a 1,28 Mbit/s

=====================================================================
         N. accessi          |   Canone annuo per singolo accesso
=====================================================================
da 1 fino a 24 ....          |267,19 Euro
da 25 fino a 49 ....         |257,48 Euro
da 50 in poi ....            |252,62 Euro

2. Gli sconti a volume di cui alle tabelle 1, 2 e 3, sono applicati
sommando tutti gli accessi con medesimo PCR richiesti in ciascuna
area di raccolta.
3. I canoni previsti per la banda ATM del servizio ADSL Wholesale
ad accessi singoli in modalita' flat di Telecom Italia sono applicati
sommando i PCR di tutti i VP attivati in ciascuna area di raccolta.
4. I prezzi di riconfigurazione dei Virtual Path (VP) non sono
dovuti in caso di ampliamento della banda all'interno di un VP, senza
modifiche della configurazione dello stesso.

Art. 6.
Condizioni tecniche e procedurali
1. Telecom Italia include nell'offerta VP con 34 Mbit/s di PCR.
2. Il listino per la banda ATM include nell'offerta i canoni
relativi a capacita' superiori ai 40 Mbit/s di PCR e almeno fino a
155 Mbit/s di PCR.
3. Telecom Italia sviluppa, entro sessanta giorni dalla notifica
della presente delibera, una specifica procedura che permetta di
gestire richieste di variazione dei parametri (PCR e MCR) del Virtual
Circut (VC) con modalita' tali da non causare interruzioni del
servizio al cliente finale, ovvero, in modo tale da limitare
l'interruzione al tempo strettamente necessario ad effettuare la
variazione richiesta. Il Service Level Agreement (SLA) dovra' essere
conseguentemente integrato, prevedendo, in particolare, a carico di
Telecom Italia, l'obbligo di informare circa il momento e la durata
dell'eventuale interruzione del servizio al cliente finale, nonche'
congrue penali nei casi di durata dell'interruzione superiore a due
ore.
4. Telecom Italia consente la configurazione, a titolo non oneroso,
di VC non omogenei sul medesimo VP. Le richieste in tal senso
dovranno ricevere risposta entro trenta giorni. Eventuali rifiuti,
motivati tecnicamente, devono essere notificati entro i successivi
cinque giorni all'Autorita', per le idonee attivita' di vigilanza.

Art. 7.
Accessi con velocita' downstream pari a 2 Mbit/s
1. Entro un mese dalla notifica della presente delibera, Telecom
Italia provvede ad integrare l'offerta di cui al presente capo con
accessi con velocita' downstream pari a 2Mbit/s, comunicando
all'Autorita' e ai soggetti che hanno sottoscritto contratti per
servizi x-DSL all'ingrosso la relativa proposta di offerta.

Art. 8.
Entrata in vigore e modalita' di migrazione
1. Telecom Italia comunica all'Autorita' e agli operatori che hanno
sottoscritto contratti ADSL all'ingrosso, nonche' pubblica
contestualmente sul proprio sito Web, l'offerta ADSL wholesale flat
ad accessi singoli, completa della modulistica per l'adesione
all'offerta e per la richiesta di migrazione dall'offerta a lotti
all'offerta ad accesso singolo, modificata secondo quanto disposto
dalla presente delibera, entro quindici giorni dalla notifica della
stessa.
2. Le condizioni di offerta previste nell'offerta ad accessi
singoli sono applicabili, senza penali ne' costi tecnici d'accesso
aggiuntivi, ai contratti per servizi ADSL all'ingrosso gia' in
essere, su richiesta dell'operatore cliente. Tale richiesta deve
essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di Telecom Italia di cui al comma precedente.
3. Il modulo per la richiesta di "migrazione" dall'offerta a lotti
all'offerta ad accesso singolo permette di configurare la richiesta
con modalita' chiare, flessibili e non gravose per il richiedente,
prevedendo anche la possibilita' di richiedere la "migrazione" per
tutti i lotti sottoscritti con un unico modulo di richiesta.
4. La riconfigurazione dei VP connessa alle richieste di
"migrazione" non danno luogo al versamento dei contributi di
configurazione e/o riconfigurazione previsti.
5. In caso di richiesta di "migrazione", le condizioni economiche
previste dall'offerta di cui al presente capo saranno applicate a
partire dalla data di adozione della presente delibera.


Capo III
Disposizioni finali
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente
delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
2. Avverso la presente delibera puo' essere presentato ricorso al
TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia e
pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito Web dell'Autorita' e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 15 aprile 2003
Il presidente: Cheli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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