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Gazzetta Ufficiale N. 98 del 29 Aprile 2003

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Abruzzo. (Ordinanza n. 3281).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 gennaio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo
e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della
regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel
territorio della provincia di Foggia.
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 marzo 2003, n. 3277, recante «Ripartizione delle risorse
finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n. 15»;
Considerato che i predetti fenomeni atmosferici, hanno determinato
frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla
viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e
privato;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi
meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e
sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario
fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari;
Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e
degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva
dei danni subiti, nonche' alla ricognizione dei comuni interessati
dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile
procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali
interessati dagli eventi alluvionali;
Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i
primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Abruzzo e' nominato commissario
delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede
alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso
della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo,
nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di
soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni
impartite dal medesimo commissario delegato, nonche' della
collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche
territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato provvede in particolare:
a) alla puntuale ricognizione, entro trenta giorni dalla data
dalla presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonche', entro i
successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle
infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla
manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla
stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati
interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in
sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle
piene;
c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa
delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di
provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili
registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione,
criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal
commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno
costituire anticipazione su future provvidenze, nonche' per
l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a
seguito dagli eventi calamitosi.

Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono
dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il
commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle
strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi
professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui
all'art. 12.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei
soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza,
provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario,
alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente,
o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche
indicazioni necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato
dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico -
artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione
e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del
Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla
richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere
dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica
viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad
Euro 500.000,00.
4. Il commissario delegato, o i soggetti attuatori, sulla base di
specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo commissario
delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e
degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il
decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.
5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti
territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed
opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui
alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' procedere
all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione
coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di
cui all'art. 12, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie
destinate agli originari interventi ed opere.
6. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla
presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogata al 31 dicembre 2003.

Art. 3.
1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e'
autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o
in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali
eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma
sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque,
nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare
abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti
di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo
medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di
carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i
contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato e'
autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e,
comunque, nel limite massimo di Euro 500,00. Qualora nel nucleo
familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni,
portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di
invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo
aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra
indicati.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e'
autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione
dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una
sistemazione alloggiativa alternativa.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano
realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.

Art. 4.
1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari
distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di
vita, il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e'
autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare
contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00
per ciascuna unita' abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli
eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza. Il commissario
delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad anticipare
la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di
immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente
ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente
la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi
stimati.
2. Per le medesime finalita', una quota non superiore al 30% del
contributo di cui al comma 1 puo' essere concessa per l'acquisto o il
ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o
distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base
delle spese documentate.
3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione
o il danneggiamento grave, puo' essere concesso al proprietario un
contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la
riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto
dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di
Euro 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da
polizze assicurative.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche
sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai
sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.
5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono
anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 5.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo,
a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore
dei titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive,
agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed
ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche
ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni
di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a
seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati
presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione
attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la
realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali
adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della
dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da
autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le
attivita' avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere
corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato
alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che
determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito
stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
2. In relazione al patrimonio zootecnico andato perduto a seguito
degli eventi di cui al presente provvedimento, il contributo di cui
al comma 1 e' concesso sulla base delle tabelle ISMEA (Istituto per
studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo).
3. Con riferimento ai danni subiti alla produzione del latte e
della carne, il contributo di cui al comma 1 e' determinato sulla
base dei valori medi della produzione dell'anno 2002, attestati dalle
fatture di vendita e dalle risultanze dei registri di stalla vidimati
dalle competenti ASL (Aziende sanitarie locali).
4. In relazione ai terreni agricoli per i quali non e' possibile
ripristinare lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda, o
perche' inclusi in via permanente nell'alveo dei fiumi o torrenti a
causa dell'alluvione, per la determinazione del danno si fa
riferimento al valore tabellare, cosi' come fissato dalle tabelle
redatte dalle commissioni provinciali, costituite ai sensi dell'art.
14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed
integrazioni, sulla base della tipologia di coltura catastalmente
censita o denunciata.
5. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali,
artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato e'
autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un
massimo di Euro 1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle
attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in
tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita' a seguito degli eventi di
cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili
temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti,
danneggiati o sgomberati.
6. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono
consentiti lavori in economia per importi non superiore ad un terzo
del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di Euro 10.000,00,
da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore
agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo
del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di
Euro 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 447/2000.
7. Il commissario delegato e' autorizzato ad anticipare
finanziamenti, a tasso agevolato, fino ad un massimo di
Euro 300.000,00 cadauno e per un importo complessivo di
Euro 1.000.000,00, in favore delle associazioni riconosciute di
produttori ortofrutticoli e delle cooperative agricole di raccolta,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli che abbiano subito danni tali da compromettere, se non
riparati immediatamente, la possibilita' di trasformazione,
lavorazione e commercializzazione del prodotto nonchel'attivita' di
servizio in favore della base associativa e dell'indotto. I danni
dovranno essere documentati mediante perizia asseverata corredata da
documenti giustificativi di spesa. L'anticipazione del finanziamento
a tasso agevolato e' comunque concessa a seguito di un rigoroso
accertamento, da parte del commissario delegato, circa la
sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni
previste nel presente comma per l'accesso al contributo.
8. Per far fronte alle esigenze di conduzione relative all'annata
agraria 2002/2003 e per quella successiva, il commissario delegato e'
autorizzato a concedere alle aziende agricole, danneggiate dagli
eventi alluvionali in premessa, prestiti di ammortamento quinquennale
da erogare con le modalita' di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio
1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo
comma, n. 5, lettera A e B del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 1985. Nell'ammontare del prestito sono
comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza
nelle campagne agrarie in corso, purche' le stesse siano state
contratte prima del verificarsi degli eventi alluvionali. L'entita'
del prestito e' calcolata secondo quanto previsto dal decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 ottobre 2002.
L'erogazione del prestito e' comunque concesso a seguito di un
rigoroso accertamento, da parte del delegato, circa la sussistenza,
in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel
presente comma per l'accesso al contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a
formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1
dovranno essere presentate al commissario delegato, sulla base di
procedure successivamente individuate dal medesimo.
11. Il commissario e' altresi' autorizzato a provvedere alla
immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo
concedibile, e comunque fino ad un massimo di Euro 15.000,00.
12. I contributi di cui al presente articolo costituiscono
anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai
dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative
di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti
di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti
e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di
applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione,
residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto
della presente ordinanza, e' corrisposta, per il periodo di
sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data
degli eventi medesimi e comunque non oltre il 30 giugno 2003,
un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione
d'orario, nonche' l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.
Gli stessi benefici sono altresi' concessi ai lavoratori assunti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciati
all'INAIL entro il 23 gennaio 2003. In tale ultima ipotesi,
l'indennita' e' pari all'80% della media dei compensi denunciati per
l'anno 2002.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta ai
lavoratori residenti nei medesimi comuni, che siano stati costretti a
sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni
agli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e
continuativa, o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.
3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli
eventi meteorici di cui in premessa e' sospesa fino al 30 giugno
2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni
di cui al comma 1.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte
dall'I.N.P.S., secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975,
n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di
impossibilita' di quest'ultimo, del lavoratore interessato.
5. Il trattamento di integrazione salariale, nonche' le istanze di
cassa integrazione straordinaria presentate per gli effetti prodotti
dagli eventi oggetto della presente ordinanza, non si computano ai
fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme
vigenti.
6. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' alla data degli
eventi alluvionali oggetto della presente ordinanza hanno diritto
alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2003.
7. Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e
stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti
agricoli, residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1,
che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero
minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del
diritto all'indennita' di disoccupazione agricola, e' accreditato
dall'I.N.P.S. lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002,
ai fini del riconoscimento dell'indennita' medesima, dell'assegno per
il nucleo familiare nonche' della contribuzione figurativa ai fini
pensionistici.
8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
corrispondere un'indennita', pari all'80% delle retribuzioni in
godimento, ai lavoratori residenti nei territori individuati ai sensi
dell'art. 1, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
9. I contributi di cui ai commi 1, 2, 7 e 8 non sono cumulabili tra
loro, ne' con quelli eventualmente disposti con provvedimenti del
commissario delegato.

Art. 7.
1. Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od
operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni
individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre
2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche'
dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non
corrisposte o per effetto della predetta sospensione avviene senza
aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate
pari ad otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti
effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non si da' luogo
a rimborso.
2. Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni
incentivate, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono
prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale data
di scadenza.
3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita'
bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del
codice civile.
4. I sindaci dei predetti comuni, possono richiedere, con
decorrenza dalla data degli eventi medesimi, l'esenzione, per un
periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni
lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresi',
disporre affinche' gli amministratori locali, cosi' come individuati
dall'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano
parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81.
Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6.
5. Ai sindaci dei comuni colpiti dagli eventi di cui al presente
provvedimento possono essere altresi', concessi, su richiesta, fino
alla data del 30 giugno 2003, permessi aggiuntivi retribuiti, in
deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per
un massimo di 72 ore lavorative mensili.

Art. 8.
1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle
popolazioni colpite dagli eccezionali eventi di cui alla presente
ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare
contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che,
a causa degli eventistessi, abbiano subito la perdita di un
componente. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga
alle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato, e
sono determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con
provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze, della regione ed
eventualmente delle amministrazioni locali derivanti dalla stato
emergenziale, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente
delle regione Abruzzo - commissario delegato, e' autorizzato ad
assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo
determinato, nel limite complessivo di cinque unita', nonche' a
stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con professionisti per lo svolgimento di attivita'
specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12. Il
commissario delegato puo' inoltre avvalersi, anche in deroga alla
normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici,
nel limite complessivo di tre unita', nonche' di personale militare
nel limite di due unita', che viene posto in posizione di comando o
di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli
interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.
2. Il commissario delegato, per le medesime finalita' di cui al
comma 1, e' altresi' autorizzato ad avvalersi del personale militare
di leva con le modalita' di cui all'art. 10, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002.

Art. 10.
1. Per i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, gli effetti
derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese
riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse non vengono
considerati ai fini del patto di stabilita' per l'anno di competenza.

Art. 11.
1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti
alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal
Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli
eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai
datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 12.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto
elencate disposizioni di legge:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma
2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207,
art. 19;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
articoli 7, 8, 14, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art.
6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, ed articoli 14, 16, 17,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;
decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1,
comma 8;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis;
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,
articoli 18, 19 e 20;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga;
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge
3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni
normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 13.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente
ordinanza, si provvede a valere sulle risorse stanziate dal
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, nei limiti del riparto di cui
all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa.
2. Il presidente della regione Abruzzo - commissario delegato, per
la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente
ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su
future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili
sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative
disposizioni normative regionali. Per le medesime finalita' ed al
medesimo titolo il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della
protezione civile.

Art. 14.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a
carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2003
Il Presidente: Berlusconi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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