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Gazzetta Ufficiale N. 98 del 29 Aprile 2003

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 16 aprile 2003

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 2003-2004.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285
e 2 aprile 1951, n. 302;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha
sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale sono
state determinate le modalita' di accertamento e di riscossione dei
contributi dovuti dalle societa' cooperative e loro consorzi per le
spese relative alle ispezioni ordinarie;
Ritenuto necessario procedere per il biennio 2003-2004 alla
determinazione della misura del contributo anzidetto;
Sentito, ai sensi di legge, il parere della Commissione centrale
per le cooperative;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative
alle ispezioni ordinarie verra' corrisposto per il biennio 2003-2004
con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite nel
decreto ministeriale 30 dicembre 1998, sulla base dei seguenti
parametri e nella misura sottoindicata:
a) Euro 230,00: enti cooperativi con numero di soci non superiore
a 100, capitale versato non superiore a Euro 5.160,00 e fatturato non
superiore a Euro 75.000,00;
b) Euro 570,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a
100 e non superiore a 500, capitale versato superiore a Euro 5.160,00
e non superiore a Euro 40.000,00 e fatturato superiore a Euro
75.000,00 e non superiore a Euro 250.000,00;
c) Euro 1.140,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a
500, capitale versato superiore a Euro 40.000,00 e fatturato
superiore a Euro 250.000,00 e non superiore a Euro 2.000.000,00;
d) Euro 1.880,00: enti cooperativi con un fatturato superiore a
Euro 2.000.000,00.

Art. 2.
La collocazione in una delle fasce a), b), c) richiede il possesso
dei tre parametri ivi previsti.
Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono
tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale
e' presente il parametro piu' alto.
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei
parametri rilevati al 31 dicembre 2002.
Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui
alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

Art. 3.
I contributi cosi' determinati verranno aumentati del 50%, per gli
enti cooperativi assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi
dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e del 30% per gli
enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n.
381.
Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie
di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non
verra' applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora
avviato o realizzato un programma edilizio.

Art. 4.
Come disposto dall'art. 20, comma c), della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e
3 verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di
abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle
regioni a statuto speciale.

Art. 5.
Sono tenute al pagamento del contributo minimo di Euro 230,00 le
cooperative di nuova costituzione iscritte nel Registro delle imprese
nel corso dell'anno 2003 e le cooperative che hanno deliberato il
proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per
il biennio 2003-2004.
Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le
maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
Il termine del pagamento per le cooperative di nuova costituzione
e' di novanta giorni dalla data della notifica del contributo.
Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative iscritte
nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2003.

Art. 6.
Per le cooperative che ritardano od omettono - in misura totale o
parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera' alla
riscossione coattiva tramite ruoli, decorso il termine di trenta
giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art.
6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998.

Art. 7.
Con successivo decreto sara' determinato il contributo dovuto dagli
enti mutualistici, di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n.
59.
Roma, 16 aprile 2003
p. Il Ministro: Galati

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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