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Gazzetta Ufficiale N. 98 del 29 Aprile 2003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 aprile 2003
Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data
9 gennaio 2003, n. 01;
Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Messina n.
4534/03/13.12/GAB in data 4 marzo 2003;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana
comunicato con nota dell'assessorato trasporti n. 141 del 24 marzo
2003;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni
espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente
calendario:
dal 1° maggio 2003 al 31 ottobre 2003: divieto per le isole di
Panarea e Stromboli;
dal 1° luglio al 31 ottobre 2003: divieto per l'isola di Alicudi;
dal 1° luglio al 30 settembre 2003: divieto per le isole di
Lipari e Vulcano;
dal 1° luglio al 30 settembre 2003: divieto per l'isola di
Filicudi.

Art. 2.
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
a) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno
2002, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di
volta in volta, secondo le necessita';
b) Lipari - Vulcano:
1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2002, limitatamente ad un
solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere
dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato
rilasciato dal comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a
persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa
privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro
urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno
dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o
pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali;
c) Filicudi:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a
persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa
privata che dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un
parcheggio privato e la corrispondente dichiarazione dovra' essere
esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che
trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera.

Art. 4.
Al comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a
Euro 1.376,55 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del
Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 6.
Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 23 aprile 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 275


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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