L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 2 aprile 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, «Disposizioni
in materia di tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita'
giornalistica»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante
«Attuazione della direttiva relativa alla protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;
Vista la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella riunione del 7 settembre 1999, recante «Determinazione degli
organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;
Vista la delibera n. 3/CIR/99, recante «Regole per la fornitura
della Carrier Selection Equal Access in modalita' di Preselezione
(Carrier Preselection)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 28 dicembre 1999;
Vista la delibera n. 4/00/CIR, recante «Disposizioni sulle
modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e
sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
Vista la delibera n. 9/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante
«Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier
preselection (CPS): data di sottoscrizione del contratto di utenza»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000;
Vista la delibera n. 8/01/CIR, recante «Disposizioni relative
all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle
capacita' di evasione e della distribuzione delle richieste»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;
Vista la delibera n. 18/01/CIR, recante «Disposizioni ai fini del
corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da
parte di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 2001;
Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di
modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom
Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2002;
Vista la delibera n. 78/02/CONS, recante «Norme di attuazione
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di
chiamata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio
2002;
Vista la delibera n. 152/02/CIR, recante «Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna
ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella telefonia fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153
del 27 giugno 2002;
Vista la delibera n. 350/02/CONS, recante «Identificazione di
organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del
27 novembre 2002;
Considerato che a seguito di numerose segnalazioni pervenute da
alcuni operatori licenziatari alternativi relative alla fornitura
della prestazione di Carrier Preselection (di seguito «CPS») ed,
in
particolare, alla procedura di disattivazione della prestazione
medesima adottata da Telecom Italia, e' stato avviato un procedimento
istruttorio di vigilanza;
Considerato che a seguito dell'attivita' svolta e successivamente
alle audizioni tenutesi rispettivamente il 25 luglio ed il
12 settembre 2002, il Dipartimento vigilanza e controllo, verificata
l'impossibilita' di definire, sulla base della vigente normativa, una
procedura - condivisa dalle parti - di disattivazione della
prestazione di CPS, ha segnalato al Dipartimento regolamentazione ed
alla Commissione per le infrastrutture e le reti la necessita' di
integrare le disposizioni vigenti per la definizione di una procedura
di disattivazione della prestazione;
Considerato che in data 28 novembre 2002 e' stato avviato il
procedimento integrazione e razionalizzazione della disciplina della
Carrier Preselection»;
Considerato opportuno, al fine di fornire garanzie procedurali e
tempi certi agli utenti finali, determinare, per il processo di
disattivazione della CPS, le medesime procedure stabilite per
l'attivazione della prestazione che prevedono la possibilita' di
inoltrare la richiesta all'operatore preselezionato o all'operatore
d'accesso, e ritenuto quindi necessario disciplinare la possibilita'
di recedere dalla fornitura della prestazione di CPS anche attraverso
l'operatore di accesso;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della delibera n.
3/CIR/99, l'operatore preselezionato e' tenuto a comunicare
all'operatore di accesso la disattivazione della prestazione con
almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data richiesta dal
cliente e ritenuto opportuno garantire il medesimo periodo (quindici
giorni) all'operatore di accesso ed all'operatore preselezionato per
svolgere le attivita' di propria competenza;
Considerato che la delibera 152/02/CIR impone a Telecom Italia,
mediante opportune misure organizzative sul piano della separazione
amministrativa e contabile e della trasparenza, di separare le unita'
organizzative preposte alla gestione della rete da quelle preposte
alla vendita di servizi finali;
Considerato che, alla luce di quanto dichiarato da Telecom Italia,
dal punto di vista tecnico le operazioni richieste dall'operatore
preselezionato alla divisione rete di Telecom Italia (operatore di
accesso) per l'attivazione della prestazione di CPS sono identiche a
quelle richieste per la disattivazione della prestazione e che,
pertanto, Telecom Italia, per tale ultima prestazione, utilizza le
medesime risorse della propria divisione rete utilizzate per
l'attivazione;
Considerato che, alla luce di quanto dichiarato dagli operatori,
non esistono ragioni per incrementare la capacita' di evasione
giornaliera dell'operatore di accesso al fine di comprendere le
disattivazioni della prestazione all'interno della capacita'
giornaliera attualmente garantita dall'operatore notificato;
Considerati i numerosi reclami pervenuti da parte degli utenti per
i casi di attivazione o disattivazione della prestazione di CPS non
richiesta ed i notevoli disagi arrecatigli e ritenuto pertanto
necessario prevedere la possibilita' all'utente di riottenere, senza
oneri di spesa e nel piu' breve tempo possibile, la configurazione
originale delle proprie linee telefoniche;
Sentite in audizione congiunta, in data 11 dicembre 2002, le
societa' Albacom Spa, Com Tel Spa, Wind Telecomunicazioni Spa,
Edisontel Spa, Elitel Spa, Grapes Network Service Spa, Mci Worldcom
Spa, Multilink Spa, Tele2 Spa, Telecom Italia Spa, Welcome Italia
Spa;
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, alla delibera
n. 3/CIR/99 ed alla delibera 8/01/CIR.
2. Per «disattivazione della prestazione di CPS» si intende la
disattivazione, a seguito di un recesso volontario da parte del
cliente, della prestazione di Carrier Selection Equal Access in
modalita' di preselezione (Carrier Preselection). La disattivazione
della prestazione di CPS non pregiudica la fornitura del servizio in
modalita' di Carrier Selection Easy Access da parte dell'operatore
precedentemente preselezionato.
Art. 2.
Disattivazione della prestazione di CPS
1. L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica
per iscritto la propria volonta' inequivocabile all'operatore
preselezionato o, in alternativa, all'operatore di accesso secondo le
forme previste dalla normativa vigente.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 contiene almeno le
seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si
richiede la disattivazione della prestazione di CPS;
c) indicazione dell'operatore preselezionato e data di
sottoscrizione della prestazione di CPS;
d) data richiesta per la disattivazione.
Art. 3.
Processo di disattivazione della prestazione di CPS
1. Qualora il cliente richieda la disattivazione della prestazione
di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo comunica
all'operatore preselezionato, secondo modalita' operative da definire
tra gli operatori, la richiesta di recesso formulata dal cliente con
almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di
disattivazione del servizio indicata nella richiesta stessa ed
indicando almeno le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, del
presente provvedimento.
2. Qualora il cliente richieda la disattivazione della prestazione
di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo rispetta le
medesime regole in termini di modalita' e tempi previsti in caso di
attivazione della prestazione, di cui all'art. 2, della delibera
4/00/CIR, degli articoli 2 e 3, della delibera n. 8/01/CIR, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Qualora la richiesta di disattivazione venga inoltrata
all'operatore di accesso ed in caso di contestazioni, l'operatore
preselezionato puo' richiedere all'operatore d'accesso copia della
richiesta del cliente. Tale richiesta di documentazione non e'
vincolante ai fini della disattivazione della prestazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'operatore preselezionato, ove
rilevi gravi e motivate incongruenze, puo' richiedere all'operatore
d'accesso - previa autorizzazione da parte dell'Autorita' - il
sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione
inoltrate dai clienti.
5. Almeno tre giorni lavorativi prima della disattivazione della
prestazione di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo
le forme previste dalla normativa vigente, una comunicazione di
conferma dell'ordine ricevuto.
6. La comunicazione di cui al precedente comma 5 contiene almeno le
seguenti informazioni
a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) la modalita' con cui l'utente ha inoltrato la richiesta di
disattivazione;
c) la data della richiesta di disattivazione sottoscritta
dall'utente;
d) numero telefonico della linea (o delle linee) per la quale e'
stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;
e) la data in cui sara' eseguita la richiesta formulata
dall'utente.
7. La comunicazione all'utente contiene, inoltre, l'informativa
della possibilita' di usufruire dei servizi di altro operatore
utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della
disponibilita' del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle
modalita' per la richiesta della fatturazione dettagliata del
traffico.
Art. 4.
Prestazioni non richieste
1. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa
vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della
prestazione di CPS, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente
entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione la precedente
configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli
derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a
carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione della prestazione
non richiesta dall'utente.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente
provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249 e all'art. 2, comma 20, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom
Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
Napoli, 2 aprile 2003
Il Presidente: Cheli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato