IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per
il
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come
modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247de1 30 ottobre 2002;
Considerata l'ineludibile esigenza di assumere misure straordinarie
ed urgenti per il compimento delle attivita' organizzative connesse
alla gestione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione
europea, con particolare riferimento alle iniziative di preparazione
e predisposizione della struttura militare denominata Comando unita'
mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro» che ospitera' alcuni
importanti incontri e manifestazioni che coinvolgeranno
rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa;
Ritenuto che sul territorio adiacente al citato complesso militare
insistono alcuni centri di autodemolizione e rottamazione la cui
presenza comporta l'insorgenza di gravissime situazioni di rischio,
posto che e' reso impossibile il controllo in termini di sicurezza
dei luoghi di svolgimento delle manifestazioni, si' da imporre come
oltremodo necessaria ed urgente l'acquisizione della piena
disponibilita' delle aree adiacenti al Comando unita' mobili e
specializzate Carabinieri «Palidoro» sito in via di Tor di Quinto
anche attraver-so la requisizione e la delocalizzazione dei centri
medesimi;
Ritenuto, inoltre, che la presenza dei predetti centri incide
negativamente, ed in termini di particolare gravita', su fondamentali
interessi pubblici sotto i profili ambientale e dell'igiene rispetto
alla situazione di eccezionale affluenza che si verifichera' in
occasione dello svolgimento degli incontri e delle manifestazioni;
Visto, altresi', l'art. 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
recante il «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», rispetto
al quale risulta necessario ed opportuno concentrare gia' nel
presente contesto provvedimentale l'individuazione delle misure di
tutela dei molteplici interessi pubblici di cui alla superiore
premessa, ed a cui seguira' il provvedimento da adottarsi da parte
del commissario delegato nell'esercizio degli specifici poteri
prefettizi, che agira', ai sensi del citato art. 2 del regio decreto
n. 773/1931, al riscontro dei presupposti di legge, in deroga alle
disposizioni inerenti alla competenza prefettizia;
Viste le riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica tenutesi in data 12 marzo, 24 marzo e 17 aprile
2003, per l'esame delle problematiche inerenti alle attivita' di
autodemolizione presenti in via di Tor di Quinto, all'esito delle
quali e' stata unanimemente riscontrata la situazione di rischio di
cui alle superiori premesse;
Sentita la regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dispone:
Art. 1.
1. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, gen. B.
Umberto Pinotti e' nominato commissario delegato per la realizzazione
di tutte le iniziative volte all'acquisizione della piena
disponibilita' e liberta' delle aree, da persone e cose, adiacenti al
Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», sito
in
via di Tor di Quinto, in relazione alla preminente esigenza di
assicurare lo svolgimento delle manifestazioni e degli incontri del
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea ospitati nella
predetta struttura in condizioni di massima sicurezza.
2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1, il comandante
provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, anche
esercitando i poteri del prefetto in ordine alla adozione dei
provvedimenti di cui all'art. 2 del regio decreto n. 773/1931, puo'
provvedere alla requisizione, in uso temporaneo sino alla data di
scadenza della dichiarazione di «grande evento» di cui al decreto
del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, ovvero sino
ad altra data coerente con le esigenze di tutela di cui al «testo
unico di pubblica sicurezza», delle aree attualmente utilizzate dai
centri di autodemolizione e rottamazione, al compimento di interventi
finalizzati alla dislocazione dei centri di cui al comma 1 ed alla
ricollocazione dei materiali ivi esistenti presso aree gia'
precedentemente individuate dal sindaco di Roma e soggette a
procedure espropriative per il perseguimento di finalita' di
sistemazione definitiva dei predetti centri di autodemolizione e
rottamazione, o presso diverse aree appositamente individuate dal
medesimo sindaco di Roma per l'attuazione della presente ordinanza,
ovvero, presso aree militari, anche dismesse o in via di dismissione,
all'uopo messe temporaneamente a disposizione dal Ministero della
difesa.
3. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario
delegato autorizza, in deroga alle norme di cui ai successivi
articoli 8 e 9, nelle aree individuate ai sensi del comma 2 del
presente articolo, la realizzazione di opere e lavori occorrenti per
consentire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali e speciali
pericolosi che garantiscano condizioni di tutela igienico, sanitarie
ed ambientali, nonche' le attivita' di recupero e commercio degli
stessi e l'eventuale installazione di manufatti provvisori necessari
allo svolgimento delle predette attivita'.
4. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario
delegato, in raccordo con la regione Lazio, provvede al rilascio
delle autorizzazioni alle attivita' di recupero e commercio di cui al
comma 3 che sara' comunque subordinato alla sussistenza di idonea
fideiussione a garanzia dell'impegno assunto per l'ulteriore
successiva delocalizzazione.
Art. 2.
1. L'attivita' contrattuale necessaria al perseguimento degli
obiettivi di cui alla presente ordinanza, e' posta in essere dal
comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato
che si avvale delle procedure relative alla trattativa privata, anche
mediante affidamenti diretti, in deroga all'art. 24 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonche' alla normativa citata dai
successivi articoli 8 e 9.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 1, 2, comma
1, e 3 della presente ordinanza il comandante provinciale dei
Carabinieri di Roma - Commissario delegato si avvale di due soggetti
attuatori, della consulenza del Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma
dei Carabinieri, nonche' delle strutture e dei mezzi delle forze
armate, altresi', provvedendo, nei confronti di queste ultime,
all'eventuale refusione degli oneri conseguenti.
Art. 3.
1. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario
delegato e' autorizzato ad erogare un contributo ai titolari dei
centri, di cui all'art. 1, che gestiscono le attivita' di
autodemolizione e di rottamazione, a titolo di indennizzo per le
eventuali sospensioni della propria attivita' commerciale,
necessitate dalla attuazione della presente ordinanza. Il predetto
contributo e' pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo
massimo di sei mesi, parametrato sulla base dei redditi per l'anno
2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo
copia della predetta dichiarazione dei redditi. E' inoltre concesso
dal comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario
delegato un contributo, pari al 100% degli oneri sostenuti e
debitamente provati, per i conseguenti traslochi e depositi
effettuati, certificati da una apposita documentazione giustificativa
di spesa.
Art. 4.
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza
e' costituita una struttura amministrativa, presso l'ufficio del
comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario
delegato, composta da non oltre venti unita' di personale militare
e/o civile; detta struttura puo' essere altresi' integrata con un
avvocato dello Stato o con un magistrato amministrativo e con due
esperti di cui uno in materie giuridiche ed un altro in materie
ambientali. In favore del predetto personale e' autorizzata la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, nel limite
massimo di 100 ore mensili pro-capite. Ai soggetti integratori e'
corrisposta un'indennita' pari all'ammontare del compenso spettante
ai soggetti attuatori ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. In favore del personale dei Vigili urbani del comune di Roma, a
fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attivita'
connesse all'attuazione della presente ordinanza, nel limite di
trenta unita', e' autorizzata la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario, oltre i limiti previsti dalla
vigente legislazione, nel limite massimo di 100 ore mensili
pro-capite.
3. Al comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario
delegato ed ai due soggetti attuatori dal medesimo nominati sono
riconosciuti un compenso mensile nella misura per il primo pari
all'ammontare della indennita' perequativa in godimento e per gli
altri pari all'80% della stessa indennita'.
Art. 5.
1. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario
delegato, per le iniziative di cui alla presente ordinanza, utilizza
l'istituto della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alla
Conferenza, che deve comunque concludersi entro trenta giorni
dall'indizione, sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere
pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze,
visti, nulla osta o assensi, anche per quanto riguarda la valutazione
di impatto ambientale sui progetti, affinche', una volta approvati, i
lavori possano essere immediatamente appaltati.
2. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 delibera, anche nel
caso di soggetti assenti, a maggioranza dei presenti in deroga alle
specifiche norme vigenti. Ogni eventuale dissenso deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche, anche
alternative, indicazioni delle modifiche progettuali occorrenti ai
fini dell'assenso. L'approvazione dei progetti costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori; tale approvazione e' adottata indipendentemente
dall'espletamento delle procedure espropriative, che, se del caso, si
svolgeranno con i termini di legge ridotti alla meta'.
3. In caso di motivato dissenso espresso dalla Conferenza di
servizi, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
4. Eventuali pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni,
licenze, visti, nulla osta o assensi, che si dovessero rendere
necessari in corso d'opera da parte di amministrazioni ed enti
pubblici, dovranno essere rilasciati entro 10 giorni. Decorso tale
termine, la richiesta si intendera' accolta in senso favorevole ai
fini del completamento dell'opera.
Art. 6.
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, il
sindaco di Roma, in raccordo con la regione Lazio, ove ravvisi la
necessita' di procedere all'assunzione di iniziative di carattere
espropriativo, provvede, sulla base delle indicazioni delle aree
effettuata dallo stesso, alla comunicazione della dichiarazione di
pubblica utilita' ai soggetti interessati, nonche' all'immediata
occupazione d'urgenza ed alle espropriazioni delle aree occorrenti
per l'esecuzione delle opere e degli interventi, alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei
suoli, con la sola presenza di due testimoni.
2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari
indagini e formalita', contiene la determinazione urgente
dell'indennita' congruita dal sindaco di Roma che si avvale delle
procedure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999,
n. 494, e quantificata in misura non inferiore al valore agricolo,
nonche' l'invito al proprietario espropriato a comunicare, entro 20
giorni dall'immissione in possesso, la condivisione sulla indennita'
determinata.
3. Il sindaco di Roma, ricevuta la comunicazione di condivisione,
nonche' la documentazione comprovante la piena e libera fruibilita'
del bene, dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione, nel
termine di giorni 60, con oneri a carico del bilancio
dell'amministrazione regionale.
4. Qualora il proprietario non condivida la determinazione della
misura dell'indennita' di espropriazione, entro il termine di cui al
precedente comma 2, puo' chiedere la nomina di tecnici per la stima
del cespite e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre
l'opposizione alla stima, senza che cio' possa pregiudicare comunque
gli effetti del provvedimento di occupazione dell'area, ne' l'avvio
delle opere. In tale ultima ipotesi, il proprietario non puo' fruire
della quantificazione minima rapportata al valore agricolo del
terreno di cui al precedente comma 2.
5. I proprietari delle aree oggetto degli interventi, prima
dell'espropriazione, hanno il diritto di concludere accordi di
cessione dei beni o delle quote di proprieta', sulla base di
maggiorazioni del valore del cespite da congruirsi con il sindaco di
Roma che si avvale delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, della
legge 16 dicembre 1999, n. 494. L'accordo di cessione produce gli
effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non
corrisponde la somma entro il termine concordato.
Art. 7.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, e
dall'art. 5, comma 1, della ordinanza di protezione civile del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2002, n. 3247,
per le attivita' di bonifica dei luoghi occupati, alla data di
adozione della presente ordinanza, dai predetti centri di
autodemolizione e rottamazione e per la realizzazione degli
interventi concernenti l'adeguamento delle strutture anche viarie del
Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», nonche'
per la realizzazione delle iniziative di predisposizione delle
necessarie misure di sicurezza, il provveditore regionale alle opere
pubbliche per il Lazio provvede, quale soggetto attuatore.
2. Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio,
soggetto attuatore, sulla base delle direttive impartite dagli organi
responsabili del Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri
«Palidoro», si avvale delle deroghe di cui all'art. 3 della ordinanza
n. 3247/2002, nonche' di quelle di cui agli articoli 8 e 9 della
presente ordinanza.
3. Al fine di assicurare tempestivamente la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al precedente comma 1, dichiarati
indifferibili ed urgenti, e tenuto conto delle prevalenti ragioni di
sicurezza, si applica il regime previsto per le opere e gli
interventi di cui all'art. 33 della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni. L'aggiudicazione di tali interventi ed
opere avviene, anche per stralci, previo esperimento di gara
informale a cui sono invitate, anche in qualita' di mandatarie di
raggruppamenti, n. 5 imprese.
4. La stazione appaltante e' autorizzata a procedere alle
aggiudicazioni di cui al precedente comma anche per stralci, ed anche
sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente
provvedendo al conferimento di appalti integrati, anche in deroga
all'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109/1994. E' in
facolta' del provveditore regionale alle opere pubbliche per il
Lazio, in relazione alla somma urgenza degli interventi e delle
opere, realizzare l'acquisizione delle dotazioni strumentali, nonche'
prevedere, anche in corso d'opera, la corresponsione
all'aggiudicatario di premi di incentivazione per accelerare
l'esecuzione dei lavori.
Art. 8.
1. La progettazione delle opere di cui al precedente art. 7 puo'
essere affidata a trattativa privata a liberi professionisti singoli,
associati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 62 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
2. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto
degli interventi e delle opere di cui al precedente art. 7, i termini
previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla meta'.
3. Gli interventi e le opere di competenza di soggetti erogatori di
servizi pubblici, che si rendono necessari in relazione alla
definizione degli interventi e delle opere di cui al precedente art.
7, hanno carattere di priorita' assoluta rispetto ai programmi
operativi dei citati soggetti.
Art. 9.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il commissario delegato e' autorizzato a derogare alle seguenti
disposizioni di legge, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41,
42, 117 e 119;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive
modificazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e
20 e successive modificazioni;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, commi 1 e
2, art. 22, commi 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151 e 153;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, e successive modifiche e
integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
articoli 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 37-bis,
37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis,
14-ter e 14-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402,
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 28, 31, 32,
33, e 46;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 17, 21, 27,
28, 32, 49 e 54, e successive modifiche e integrazioni, nonche'
relativi provvedimenti attuativi;
legge regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, articoli 15, 16, 17, 28
e 29;
decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1988, n. 203,
articoli 6 e 7;
legge 26 ottobre 1995, n. 447 art. 8;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articoli 8, 9 e 10;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 117;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54.
2. Alla data di entrata vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le deroghe alle disposizioni di cui
all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti
previsioni normative contenute nel predetto testo unico.
Art. 10.
1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza,
relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 nel limite massimo
dell'importo di euro 3.000.000,00, si provvede a carico del Fondo
della protezione civile. A tal fine e' autorizzata l'apertura di una
contabilita' speciale intestata al comandante provinciale dei
Carabinieri di Roma - Commissario delegato, secondo le modalita'
previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse
finanziarie da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai
citati articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della presente ordinanza.
Art. 11.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a
carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2003
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato