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Gazzetta Ufficiale N. 101 del 30 Aprile 2004

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 2004
Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto, in particolare, l'art. 115 del predetto testo unico n. 917
del 1986, il quale, in attuazione del principio contenuto nell'art.
4, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80, ha
introdotto l'opzione per la tassazione per trasparenza nell'ambito
delle societa' di capitali;
Visto il comma 9 del citato art. 115 che prevede, per l'adozione
delle disposizioni applicative, l'emanazione di un decreto
ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 129 del
medesimo testo unico;
Visto l'art. 2615-ter del codice civile il quale stabilisce che le
societa' previste dai capi III e seguenti del titolo V del citato
codice civile possono assumere come oggetto gli scopi indicati
nell'art. 2602 del medesimo codice;
Considerato che occorre adottare le necessarie disposizioni
applicative del regime di tassazione per trasparenza;

Decreta:

Art. 1.
Soggetti che possono optare per la trasparenza fiscale

1. L'opzione per la trasparenza fiscale prevista dall'art. 115 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel presente
decreto di seguito denominato testo unico, puo' essere esercitata a
condizione che la societa' partecipata e tutti i soci rientrino tra i
soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico
e siano rispettate le percentuali del diritto di voto esercitabile
nell'assemblea generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile e
di partecipazione agli utili previste nel medesimo art. 115.
2. L'opzione puo' essere esercitata, in qualita' di soci, anche dai
soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettera d), del testo unico,
a condizione che per gli utili distribuiti dalla societa' partecipata
non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero la ritenuta, se
applicata, sia suscettibile di integrale rimborso.
3. L'opzione puo' essere esercitata dai soci anche se gli stessi
optino in qualita' di soggetti controllanti o controllati per la
tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e 130 del testo unico.

Art. 2.
Limiti all'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale

1. L'opzione non puo' essere esercitata qualora la societa'
partecipata:
a) abbia emesso strumenti finanziari di cui all'art. 2346, ultimo
comma, del codice civile;
b) ha optato, in qualita' di societa' controllante o controllata,
per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e 130 del testo
unico;
c) e' assoggettata a procedure concorsuali di cui all'art. 101,
comma 5, del testo unico.

Art. 3.
Percentuali di partecipazione

1. Le percentuali di partecipazione previste nel comma 1 dell'art.
115 del testo unico sono determinate avendo riguardo esclusivamente
alla partecipazione detenuta direttamente nella societa' partecipata.
2. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1
dell'art. 115 del testo unico e' riferibile alle assemblee previste
dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile.

Art. 4.
Esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale

1. L'opzione deve essere esercitata, oltre che dalla societa'
partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla
societa' partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla
societa' partecipata all'Agenzia delle entrate entro il primo dei tre
periodi di imposta di sua efficacia con le modalita' indicate con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.
2. Nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale ovvero di
modificazione delle percentuali di partecipazione agli utili o dei
diritti di voto nelle assemblee indicate nel comma 2 dell'art. 3, che
comportino la perdita di efficacia dell'opzione ai sensi del
successivo art. 6, la societa' partecipata effettua, entro i
successivi trenta giorni, le relative comunicazioni all'Agenzia delle
entrate secondo le modalita' indicate nel provvedimento del direttore
dell'Agenzia.

Art. 5.
Rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale

1. L'opzione e' irrevocabile per tre periodi d'imposta della
societa' partecipata ed e' rinnovabile, con le stesse modalita' di
cui all'art. 4, entro il primo periodo d'imposta successivo al
triennio di efficacia dell'opzione.

Art. 6.
Perdita di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale

1. L'opzione perde efficacia:
a) se vengono meno i requisiti indicati nell'art. 115, commi 1 e
2, del testo unico ovvero se la societa' partecipata emette strumenti
finanziari di cui all'art. 2346, ultimo comma, del codice civile, con
decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta della societa'
partecipata in cui sono venuti meno i predetti requisiti ovvero sono
emessi i suddetti strumenti finanziari;
b) nei casi previsti nell'art. 10, commi 1, 2 e 4, a partire
dalla data ivi indicata.
2. L'opzione non perde efficacia qualora si modifichino le
percentuali di diritto di voto o di partecipazione agli utili o muti
la compagine sociale, purche' permangano i requisiti di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 115 del testo unico. In caso di cessione di una
partecipazione, il socio cedente deve comunicare, contestualmente
alla cessione stessa, al socio cessionario l'avvenuto esercizio
dell'opzione; in caso di aumento del capitale sociale con ingresso di
nuovi soci, tale obbligo di informazione compete alla societa'
partecipata.

Art. 7.
Imputazione del reddito e delle perdite

1. Il reddito della societa' partecipata e' imputato ai soci nel
periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo
d'imposta della medesima societa' in proporzione alle rispettive
quote di partecipazione agli utili in essere alla predetta data.
2. Le perdite fiscali della societa' partecipata sono imputate ai
soci nel periodo d'imposta indicato nel comma 1 in proporzione alle
quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite
delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della societa'
partecipata, determinato senza considerare la perdita dell'esercizio
e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di
approvazione del relativo bilancio. Le perdite fiscali eccedenti il
limite di cui al periodo precedente e quelle relative ai periodi
d'imposta antece-denti all'opzione si computano in diminuzione del
reddito della societa' partecipata nei limiti previsti dall'art. 84
del testo unico.
3. Gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta di cui
all'art. 78 del testo unico e i crediti di imposta fruibili nei
limiti dell'imposta sul reddito della societa' liquidata sono
interamente attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote
di partecipazione agli utili.

Art. 8.
Distribuzione degli utili e delle riserve

1. Gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui e'
efficace l'opzione, ove distribuiti, non concorrono a formare il
reddito dei soci. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui
le predette distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di
efficacia dell'opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono
stati imputati i redditi, a condizione che rientrino tra i soggetti
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1. Le disposizioni del comma 12
dell'art. 115 del testo unico si applicano anche nell'ipotesi di
distribuzione degli utili di cui al periodo precedente.
2. Il regime di trasparenza dell'art. 115 del testo unico non
modifica la disciplina fiscale di cui all'art. 89 del testo unico
relativamente alla distribuzione di riserve costituite con utili di
precedenti esercizi ovvero quella delle riserve di cui all'art. 47,
comma 5, del testo unico.
3. Nei confronti della societa' partecipata resta ferma, nelle
ipotesi indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo,
l'applicazione dell'art. 109, comma 4, lettera b), del testo unico.
4. Salva diversa esplicita volonta' assembleare, si considerano
prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utile
realizzati nel periodo di efficacia dell'opzione; tale presunzione si
applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi
diversi da quelli in cui e' efficace l'opzione.
5. In caso di esplicita volonta' assembleare di distribuzione di
riserve di cui all'art. 47, comma 5, del testo unico, la presunzione
indicata nell'art. 47, comma 1, secondo periodo, del medesimo testo
unico si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili
di periodi d'imposta nei quali non ha operato la tassazione per
trasparenza; tale disposizione si applica anche nelle ipotesi
indicate nel comma 1.
6. La societa' partecipata fornisce nella dichiarazione dei redditi
una separata indicazione degli ammontari delle riserve indicate nei
commi precedenti, delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per
altre finalita', nonche' dei redditi imputati ai soci nei periodi
d'imposta in cui ha avuto efficacia l'opzione.

Art. 9.
Versamento degli acconti d'imposta
1. Nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, gli
obblighi di acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97,
permangono anche in capo alla societa' partecipata che, ove venga
scelto il criterio previsionale, deve aver riguardo all'imposta che
si sarebbe determinata in assenza dell'opzione.
2. In caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli acconti sono
calcolati da ciascun soggetto assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nell'ipotesi di
perdita dell'efficacia dell'opzione. In tal caso, per il periodo
d'imposta in cui si verifica tale effetto, ciascun socio deve
integrare quanto versato a titolo di acconto, se il versamento
effettuato e' inferiore a quello dovuto; analogamente la societa'
partecipata deve effettuare il versamento di quanto dovuto. I
versamenti non eseguiti in tutto o in parte devono essere effettuati
entro i termini ordinari ovvero, se questi ultimi scadono prima dei
successivi trenta giorni, gli stessi devono essere effettuati entro
trenta giorni. I soci possono attribuire in tutto o in parte i
versamenti effettuati alla societa' partecipata, secondo le modalita'
previste dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.

Art. 10.
Operazioni straordinarie della societa' partecipata
1. Nel caso in cui la societa' partecipata e' assoggettata a
procedure concorsuali richiamate all'art. 101, comma 5, del testo
unico nonche' in caso di sua trasformazione in altra societa' non
soggetta all'imposta sul reddito delle societa', l'opzione perde
efficacia a partire dal periodo d'imposta avente inizio,
rispettivamente, dalla data indicata nel secondo periodo del medesimo
comma 5 dell'art. 101 e dalla data in cui ha effetto la
trasformazione.
2. In caso di trasferimento all'estero della residenza della
societa' partecipata, ai sensi dell'art. 166 del testo unico,
l'opzione perde efficacia a partire dal periodo d'imposta nel corso
del quale e' avvenuto il trasferimento stesso.
3. Se la societa' partecipata e' messa in liquidazione, l'opzione
non perde efficacia. Tuttavia, in deroga all'art. 182, comma 3, del
testo unico, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli
esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi,
indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa.
4. In caso di fusione o di scissione della societa' partecipata,
l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione
esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da
tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei
commi 1 e 2 dell'art. 115 del testo unico, entro il periodo d'imposta
da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalita'
indicate nell'art. 4; in tal caso non si applicano le disposizioni
dell'art. 9, comma 3. Restano comunque fermi gli obblighi di acconto
indicati dall'art. 172, comma 10, del testo unico.

Art. 11.
Rideterminazione del reddito imponibile oggetto di imputazione
1. Ciascun socio applica la disciplina di cui all'art. 115, comma
11, del testo unico, sulla quota di reddito della societa'
partecipata ad esso imputato e provvede, a tal fine, secondo le
disposizioni dei commi successivi, a rettificare i valori fiscali
degli elementi dell'attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento
del passivo patrimoniale della societa' stessa che divergono da
quelli contabili, dandone indicazione in apposito prospetto della
dichiarazione. Sulla base di tali rettifiche, il socio deve
aumentare, in ciascun esercizio, il reddito imputato per trasparenza
dalla societa' partecipata, diminuendo i componenti negativi e
aumentando quelli positivi relativi ai predetti elementi e fondi.
2. L'importo da assumere ai fini delle rettifiche di cui al comma 1
e' costituito dall'ammontare delle svalutazioni della partecipazione
dedotte fiscalmente dal socio nel periodo d'imposta antecedente a
quello dal quale ha effetto l'opzione e nei nove precedenti, ivi
comprese quelle che si considerano dedotte ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, ovvero
dall'ammontare, se inferiore, delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti operati dalla societa'
partecipata che hanno determinato le svalutazioni.
3. Agli effetti del comma 2:
a) assumono rilevanza solo:
1) le rettifiche di valore e gli accantonamenti diversi da
quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale e'
considerata definitiva, operati negli esercizi in perdita ricompresi
nel predetto periodo temporale e fino a concorrenza della perdita
stessa;
2) le svalutazioni che il socio non avrebbe effettuato, ai
sensi dell'art. 61, comma 3, lettera b), del testo unico, nel testo
vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in assenza di tali rettifiche e
accantonamenti;
b) non si tiene, comunque, conto delle svalutazioni riferibili
alle partecipazioni successivamente cedute a soggetti non
appartenenti al gruppo; se le partecipazioni sono cedute a societa'
del gruppo, l'obbligo di operare le rettifiche si trasferisce alla
societa' cessionaria e le svalutazioni sono ridotte dei maggiori
valori che sono stati assoggettati a tassazione dalla societa'
cedente per effetto della cessione; si considerano societa' del
gruppo le societa' controllate, controllanti o controllate da un
medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
4. Le rettifiche di cui ai commi precedenti vanno apportate agli
elementi dell'attivo patrimoniale nonche' ai fondi di accantonamento
del passivo patrimoniale del bilancio della societa' partecipata
relativo all'esercizio precedente a quello da cui ha effetto
l'opzione, qualora il loro valore fiscale risulti, rispettivamente,
superiore e inferiore a quello contabile. Il socio rettifica in
diminuzione il valore degli elementi dell'attivo e in aumento quello
dei fondi di accantonamento, ripartendo su ciascuno di essi, e fino
al riassorbimento delle predette differenze, l'importo calcolato ai
sensi dei precedenti commi 2 e 3, in base al rapporto tra la
differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a
ciascun elemento e fondo e l'ammontare complessivo delle differenze
relative a tutti gli elementi e fondi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente con riferimento al periodo di efficacia dell'opzione.

Art. 12.
Disposizioni in materia di accertamento

1. In caso di omessa o parziale dichiarazione da parte del soggetto
partecipante del reddito imputato dalla societa' partecipata, si
applicano le disposizioni dell'art. 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante il potere di
procedere ad accertamento parziale.
2. Ai soggetti che optano si applicano le disposizioni di cui
all'art. 40, secondo comma, del predetto decreto n. 600 del 1973.

Art. 13.
Responsabilita' della societa' partecipata
e comunicazioni obbligatorie

1. La societa' partecipata e' responsabile solidalmente con i soci
dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi relativi al reddito
imputato per trasparenza. Tale disposizione non si applica nel caso
di cui all'art. 12, comma 1, nonche' di omesso o carente versamento
dell'imposta da parte dei soci.
2. Ai fini della disposizione del secondo periodo del comma 1
dell'art. 8, in caso di cessione della partecipazione, il socio
cedente deve comunicare al cessionario l'ammontare dei redditi che
sono stati oggetto di imputazione ai sensi del comma 1 dell'art. 115
del testo unico, nonche' gli utili che in caso di distribuzione
riducono l'importo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Art. 14.
Disposizioni concernenti la trasparenza fiscale
delle societa' a ristretta base proprietaria
1. L'opzione di cui all'art. 115 del testo unico puo' essere
esercitata dalla societa' a responsabilita' limitata e dai suoi soci,
ai sensi dell'art. 116 del testo unico, a condizione che:
a) il volume dei ricavi della societa' partecipata indicati in
dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di opzione
non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di
settore; a tal fine non si tiene conto di quelli di cui all'art. 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico;
b) la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone
fisiche residenti, anche se esercenti attivita' di impresa, o non
residenti purche' la partecipazione sia riferibile ad una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a
10 o, nel caso di societa' cooperative, a 20.
2. Se vengono meno le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e
b), l'opzione perde efficacia a decorrere, rispettivamente, dal
periodo d'imposta successivo e dallo stesso periodo d'imposta.
3. L'opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di
una partecipazione con i requisiti di cui all'art. 87 del testo
unico, salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per
effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli precedenti.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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