Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 104 del 5 Maggio 2004

 

LEGGE 3 maggio 2004, n.112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Testo

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 310):
Presentato dall'on. Mazzuca Poggiolini il 30 maggio
2001;
Assegnato alla commissione VII (Cultura), in sede
referente, il 25 settembre 2001, con pareri delle
commissioni I, II, III, V, VI, IX, XII e XIV.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite VII
(Cultura) e IX (Trasporti), in sede referente, il
16 ottobre 2002, con pareri delle commissioni I, II, III,
V, VI, XII, XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX il
17 ottobre 2002; il 17 dicembre 2002; il 14, 16, 22, 23,
29, 30 gennaio 2003; il 20 febbraio 2003; il 4, 5, 6, 10,
11, 12 marzo 2003.
Esaminato in aula il 13, 17, 18 marzo 2003; l'1,
2 aprile 2003 e approvato il 3 aprile 2003 in un testo
unificato con atti n. 434 (on. Giulietti): n. 436 (on.
Giulietti) n. 1343 (on. Foti); n. 1372 (on. Caparini); n.
2486 (on. Butti ed altri); n. 2913 (on. Pistone ed altri);
n. 2919 (on. Cento); n. 2965 (on. Bolognesi ed altri); n.
3035 (on. Caparini ed altri); n. 3043 (on. Colle' ed
altri); n. 3098 (on. Santori); n. 3106 (on. Lusetti ed
altri); n. 3184 (d'iniziativa del Ministro delle
comunicazioni Gasparri); n. 3274 (on. Carra ed altri); n.
3286 (on. Maccanico): n. 3303 (on. Soda ed altri); n. 3447
(on. Pezzella ed altri); n. 3454 (on. Rizzo ed altri); n.
3567 (on. Grignaffini ed altri); n. 3588 (on. Burani
Procaccino): n. 3689 (on. Fassino ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2175):
Assegnato alla 8ª commissione (Comunicazioni), in sede
referente, l'8 aprile 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, della commissione
speciale in materia di infanzia e di minori, della Giunta
per gli affari delle Comunita' europee, della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il
16 aprile 2003; il 13, 14, 15, 27 maggio 2003; il 5, 10,
11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 giugno 2003; l'1, 2,
3 luglio 2003.
Esaminato in aula l'8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21 luglio
ed approvato, con modificazioni, il 22 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 310-B):
Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 24 luglio 2003, con
pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XI, XII,
XIV e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede
referente, il 24, 25, 28, 30 luglio 2003; l'11, 16,
17 settembre 2003.
Esaminato in aula il 18, 23, 25 settembre 2003, il
1° ottobre 2003 ed approvato, con modificazioni, il
2 ottobre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2175-B):
Assegnato alla 8ª commissione (Comunicazioni), in sede
referente, il 9 ottobre 2003, con pareri delle commissioni
1ª e 5ª della commissione speciale in materia d'infanzia e
di minori.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il
18, 19, 25, 26, 27 novembre 2003; il 1° dicembre 2003.
Esaminato in aula il 26 novembre 2003 ed approvato il
2 dicembre 2003.
Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo
74 della Costituzione, con messaggio motivato in data
15 dicembre 2003, ha chiesto alle Camere una nuova
deliberazione sul progetto di legge, il cui riesame, ai
sensi dell'art. 136 del «Regolamento del Senato» e
dell'art. 71 del «Regolamento della Camera» ha iniziato il
proprio iter alla:

Camera dei deputati (atto n. 310-D):
Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 15 dicembre 2003, con
pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XI, XII,
XIV e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede
referente, il 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 gennaio 2004.
Esaminato in aula il 21, 29 gennaio 2004; il 3 febbraio
2004 deliberato il rinvio in commissione.
Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede
referente, il 12, 25 febbraio 2004; il 3, 4, 9, 10,
17 marzo 2004;
Esaminato in aula il 23 marzo 2004 ed approvato il 24
marzo 2004-04-30.

Senato della Repubblica (atto n. 2175-B-bis):
Assegnato alla commissione 8ª (Comunicazioni, in sede
referente il 25 marzo 2004, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, della commissione
speciale in materia d'infanzia e di minori, della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 8ª, in sede referente, il
31 marzo 2004; il 1°, 6, 7, 20, 21, 22 aprile 2004.
Esaminato in aula il 7, 22, 27, 28 aprile 2004 ed
approvato il 29 aprile 2004.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 2:
- L'art. 1, n. 2), della direttiva 98/34/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee n. L 204 del 21 luglio 1998), come modificata dalla
direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 luglio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee L 217 del 5 agosto 1998), che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, e' il seguente:
«Articolo 1. - Ai sensi della presente direttiva si
intende per:
1) (omissis);
2) «servizio»: qualsiasi servizio della societa'
dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato
normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via
elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di
servizi.
Ai fini della presente definizione si intende:
«a distanza»: un servizio fornito senza la presenza
simultanea delle parti;
«per via elettronica»: un servizio inviato
all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature
elettroniche di trattamento (compresa la compressione
digitale) e di memorizzazione di dati, e che e' interamente
trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi
ottici od altri mezzi elettromagnetici;
«a richiesta individuale di un destinatario di
servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati
su richiesta individuale.
Nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi
non contemplati da tale definizione.
La presente direttiva non si applica:
ai servizi di radiodiffusione sonora;
ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui
all'art. 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE;
(Omissis)».
- La legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: «Ratifica
ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il
5 maggio 1989», e' pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6 agosto
1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato», pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1990, n. 185, come modificato dalla legge qui' pubblicata,
e' il seguente:
«Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita). - 1. La
pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere la
dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di
razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni
religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente,
non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni,
e ne e' vietato l'inserimento nei programmi di cartoni
animati.
2. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere
riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei
programmi con mezzi ottici o acustici di evidente
percezione.
2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e
ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con
potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.
3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989
(89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante
la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali e consentito negli intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali e
cinematografiche. Per le opere di durata programmata
superiore a quarantacinque minuti e' consentita una
ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita
una ulteriore interruzione se la durata programmata
dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o
tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita commissione,
composta da non oltre cinque membri e da lui stesso
nominata tra personalita' di riconosciuta competenza,
determina le opere di alto valore artistico, nonche' le
trasmissioni a carattere educativo e religioso che non
possono subire interruzioni pubblicitarie.
5. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva
dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente
con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni emana con proprio decreto norme
sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione
degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio
delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte
della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per
cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12
per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere
recuperata nell'ora antecedente o successiva
7. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per
cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18
per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque
non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve
essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un
identico limite e' fissato per i concessionari privati
autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere in
contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con
riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per
ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il
25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora
nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere
comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o in quella successiva.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale non puo' eccedere il 25 per
cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di
ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale
eccedenza, comunque non supenore al 2 per cento nel corso
di un ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla pubblicita' da parte dei concessionari
privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme di
pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari come le offerte
fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita,
dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della
fornitura di servizi, fermi restando i limiti di
affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per gli
spot pubblicitari. Per i medesimi concessionari il tempo di
trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita' diverse
dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e
12 minuti al giorno.
9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo
massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicita', qualora siano comprese le altre forme di
pubblicita' di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte
direttamente al pubblico, e' portato al 40 per cento fermo
restando il limite di affollamento orario e giornaliero per
gli spot di cui al comma 9.
9-quater. Ai concessionari privati per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di
cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre
1993.
10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari
privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica
devono trasmettere messaggi pubblicitari
contemporaneamente, e con l'identico contenuto, su tutti i
bacini serviti. I concessionari privati che abbiano
ottenuto la autorizzazione di cui all'art. 21, possono
trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita'
locale diversificata per ciascuna zona oggetto della
autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole
dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari
privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi
rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione
si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o
privata, non impegnata in attivita' televisive o
radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o
radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di
promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
sue attivita' o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai
seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una
trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso
essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere
la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei
concessionari privati o della concessionaria pubblica nei
confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come
programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo
dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al
noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un
terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di
carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da
persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale
consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di
altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita
di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di
medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica.
15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro
novanta giorni, con decreto, una piu' dettagliata
regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la
concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante
ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo
degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di
proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire
nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando,
a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione
percentuale prevista per il gettito pubblicitario
radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito
pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il
limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno
successivo terra' conto dell'aumento o della diminuzione
verificatisi.
17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente
articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,
n. 103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992.
In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale
di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove
dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato
pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni
alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle
conseguenti iniziative legislative.
18. L'articolo 21, legge 14 aprile 1975, n. 103, e'
abrogato».

Note all'art. 7:
- Per l'art. 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, si vedano note all'articolo 5.
- L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interininisteriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati da! Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione».
- L'articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in
materia di televendite e spot di televendita di beni e
servizi di astrologia di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del
lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari», e' il seguente:
«Art. 3 (Comitato di controllo). - 1. Il rispetto e
l'applicazione del presente Codice di Autoregolamentazione
sono affidati ad un Comitato di controllo di dodici membri
nominati dal Ministro delle comunicazioni di cui sei membri
quali espressione dell'emittenza televisiva, sulla base
delle indicazioni formulate dalle associazioni
dell'emittenza televisiva privata locale e nazionale
presenti nella Commissione per l'assetto del sistema
radiotelevisivo e che hanno sottoscritto il presente Codice
e dalla concessionaria del servizio pubblico, nonche' da
sei membri, tra cui il Presidente della Commissione per
l'assetto del sistema radiotelevisivo, quali espressioni
del Ministero delle comunicazioni, dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, del Consiglio nazionale degli
utenti e dei Corecom/Corerat, sulla base delle indicazioni
dei singoli organismi. Il Presidente del Comitato e'
nominato tra i rappresentanti del Ministero delle
comunicazioni. Il Comitato dura in carica due anni.
2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero
delle comunicazioni. Il Comitato puo' operare in sezioni di
almeno quattro membri ciascuna scelti in numero paritario
tra i rappresentanti dell'emittenza e delle Istituzioni. I
membri di ciascuna sezione nominano tra di loro un
vicepresidente. Il Comitato si avvale di una segreteria
tecnica istituita a cura del Ministero delle comunicazioni.
Il Comitato puo' richiedere al Ministero delle
comunicazioni le dotazioni degli strumenti tecnici
necessari per il raggiungimento delle finalita' del
presente codice di autoregolamentazione.
3. Il Comitato di controllo vigila sul corretto
rispetto del presente Codice di autoregolamentazione a
seguito di segnalazioni che provengano allo stesso da parte
di cittadini, associazioni od imprese. E' consentita la
partecipazione al procedimento aperto dal Comitato di
controllo dei soggetti che hanno segnalato l'infrazione. In
ogni caso, questi saranno informati del suo esito a cura
dello stesso Comitato.
4. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice
di autoregolamentazione, il Comitato di controllo la
segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare
eventuali controdeduzioni entro quindici giorni. Per la
valutazione della documentazione prodotta il Comitato puo'
avvalersi dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza ovvero
di palese e grave violazione delle regole del codice, il
Comitato puo' adottare provvedimenti d'urgenza provvisori
nella forma dell'ammonizione o dell'invito a sospendere le
trasmissioni fino all'esito del procedimento.
5. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza
(responsabilita', gravita' del danno, modalita' della
violazione) ed emette una motivata e pubblica decisione.
Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese
all'unanimita'; in caso contrario la decisione viene
demandata al Comitato in seduta plenaria, che delibera con
il voto della maggioranza dei membri presenti.
6. Quando la decisione stabilisce che la pubblicita' o
la televendita esaminata non e' conforme alle norme del
presente Codice di autoregolamentazione, il Comitato di
controllo dispone che la parte o le parti interessate
desistano dalla trasmissione della stessa, nei termini
indicati dalla medesima decisione. Il Comitato di controllo
deposita la decisione presso la Segreteria che ne trasmette
copia alle parti interessate, entro dieci giorni
dall'adozione della decisione stessa.
7. Nei casi piu' gravi ovvero di ripetute violazioni il
Comitato puo' imporre all'Azienda inadempiente di
comunicare le decisioni ai propri utenti.
8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al
Ministro delle comunicazioni, sulla attivita' di vigilanza
svolta, sull'applicazione del codice di
autoregolamentazione, sui risultati conseguiti e sul suo
impatto sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e
sulle imprese».
- Il testo integrale del Codice autoregolamentazione in
materia di televendite e spot di televendita di beni e
servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del
lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari e' consultabile sul sito
www.comunicazioni.it
- La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 298 del 17 ottobre 1989.
- La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva
89/552/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 202 del 30 luglio 1997.
- Il testo vigente dell'art. 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 175, recante: «Norme in materia di pubblicita'
sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle
professioni sanitarie», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50,
gia' modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e dall'art. 12, comma 1, della legge 14 ottobre
1999, n. 362, come ulteriormente modificato dalla legge
qui' pubblicata, e' il seguente:
«Art. 1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle
professioni sanitarie e delle professioni sanitarie
ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e'
consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio
in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche'
mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi
generali di categoria e attraverso periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie,
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione
e le emittenti radiotelevisive locali.
2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono
contenere solo le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed
eventuale recapito del professionista e orario delle visite
o di apertura al pubblico;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di
specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che
possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'uso della qualifica di specialista e' consentito
soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo
diploma ai sensi della normativa vigente. E vietato l'uso
di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti
all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.
4. Il medico non specialista puo' fare menzione della
particolare disciplina specialistica che esercita, con
espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della
specialita' e che non inducano in errore o equivoco sul
possesso del titolo di specializzazione, quando abbia
svolto attivita' professionale nella disciplina medesima
per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo
corso universitario di specializzazione presso strutture
sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le
norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui
all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'attivita' svolta e la sua durata devono essere comprovate
mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario
della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va
depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi
e odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo
alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui
fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in
odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle
carte professionali usate dagli esercenti le altre
professioni di cui al comma 1».
- L'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come
modificato della legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. La pubblicita' concernente le case di
cura private e i gabinetti e ambulatori mono o
polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e'
consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio
in cui si svolge l'attivita' professionale nonche' con
inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi
generali di categoria, attraverso periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie,
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione
e le emittenti radiotelevisive locali con facolta' di
indicare le specifiche attivita' medico-chirurgiche e le
prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente
svolte, purche' accompagnate dalla indicazione del nome,
cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna
branca specialistica.
2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome,
cognome e titoli professionali del medico responsabile
della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di
cui al comma 1, nonche' al medico responsabile della
direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1».
- L'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 2002, n. 430, recante: «Regolamento concernente
la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte
locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della Legge
27 dicembre 1997, n. 449, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 6. Esclusioni. - 1. Non si considerano concorsi e
operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere
letterarie, artistiche o scientifiche, nonche' per la
presentazione di progetti o studi in (ambito commerciale o
industriale, nei quali il conferimento del premio
all'autore dell'opera prescelta ha carattere di
corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettivita'
b) le manifestazioni nelle quali e' prevista
l'assegnazione di premi da parte di emittenti
radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei
luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche'
l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o
Servizi di altre imprese; per le eminenti radiofoniche si
considerano presenti alle manifestazioni anche gli
ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso
collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro
collegamento a distanza.
c) le operazioni a premio con offerta di premi o
regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei
servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da
sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto
a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano
offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da
quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono
costituiti da oggetti di minimo valore, sempreche' la
corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla
natura o dall'entita' delle vendite alle quali le offerte
stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono
destinati a favore di enti od istituzioni di carattere
pubblico o che abbiano finalita' eminentemente sociali o
benefiche».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale», e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, si
riporta il titolo delle sezioni I e II del Capo I (Le
sanzioni amministrative):
«Sezione I - Principi generali
Sezione II - Applicazione».
- L'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
recante. «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,
concemente. «Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria», pubblicata nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta 9 marzo 1987, n. 56, e' il
seguente:
«Art. 11. (Contributi ad imprese radiofoniche di
informazione) - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che
abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno
diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28,
Legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9.
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria
della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge
5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un
contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi
avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi
1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non
superiore a due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2, hanno
diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
Legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse
modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche'
alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e
al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, saranno disciplinati i
metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei
requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
articolo, nonche' per la verifica periodica della loro
persistenza.»
- Gli articoli 4 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, recante: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 27 agosto 1990, n.
199, sono i seguenti:
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma
1, dell'art. 11 della medesima legge n. 67, del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.»
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.»
- L'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre
1993, n. 253, recante: «Provvedimenti urgenti in materia
radiotelevisiva», e' il seguente:
«Art. 7. - 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge
6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati
per la radiodiffiisione televisiva locale di cui all'art.
32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 250, le parole: «tribunale, che effettuino da
almeno tre anni servizi inforinativi» sono sostituite dalle
seguenti:
«tribunale e».
3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
250, sono soppresse le parole: «pubblichino notizie da
almeno tre anni».
- L'art. 1 del Regolamento concernente la promozione
della distribuzione e della produzione di opere europee di
cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e' il
seguente:
«Art. 1 (Definizioni) - Ai fini del presente
regolamento s'intendono per:
a) «opere europee», le opere originarie:
1. di Stati membri dell'Unione europea o
2. di Stati terzi europei che siano parti della
convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del
consiglio d'Europa, purche':
I. realizzate da uno o piu' produttori stabiliti
in uno o piu' di questi Stati o
II. prodotte sotto la supervisione e il controllo
effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu'
di questi Stati o
III. il contributo dei coproduttori di tali Stati
sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa
non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al
di fuori di tali Stati;
3. di altri Stati terzi europei, realizzate in via
esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in
uno o piu' Stati membri, da produttori stabiliti in uno o
piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' abbia
concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora
queste opere siano realizzate con il contributo
preponderante di autori o lavoratori residenti in uno o
piu' Paesi europei.
L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3
e' subordinata alla condizione che opere originarie degli
Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in
tali Paesi terzi.
b) «emittenti», le persone fisiche o giuridiche che
hanno la responsabilita' editoriale nella composizione dei
palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e
che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi via cavo
o via etere, nonche' via satellite, in forma codificata e
non codificata;
c) «canale tematico», canale che dedica almeno il 70%
della programmazione ad un tema specifico.
d) «Autorita», l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) «Legge», la legge 30 aprile 1998, n. 122.».
- Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
vedano le note all'art. 5.
- L'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
«Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 3 (Norme sull'emittenza televisiva) - 1. E
consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge la prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in
chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle
nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda
e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
2. L'Autorita' approva il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate,
entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni
radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una
durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto
delle condizioni definite in un regolamento adottato
dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di cui al
comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilita' limitata e cooperative. Le societa' di
cui al presente comma devono essere di nazionalita'
italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione
europea. Il controllo delle societa' da parte di soggetti
di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti
all'Unione europea e' consentito a condizione, che detti
Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento
di effettiva reciprocita', fatte salve le disposizioni
derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori
delle societa' richiedenti la concessione non devono aver
riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono
essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di
prevenzione. L'Autorita', limitatamente alla
radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le
scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la
predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del
conseguente rilascio delle concessioni, qualora la
complessita' del piano radiofonico impedisca la sua stesura
nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque essere
elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle
relative concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il
30 aprile 1999. In caso di deroga e' consentita la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di
cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni
ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non
oltre il 30 aprile 1999.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni
radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato
dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione
di norme che consentano la massima trasparenza societaria
anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'art. 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti,
delle emittenti che, in base al progetto editoriale
presentato, garantiscano una proposta di produzioni
destinate a diversificare l'offerta in relazione alle
condizioni di mercato, una quota rilevante di
autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una
consistente programmazione riservata all'informazione, un
adeguato numero di addetti, piani di investimento
coordinati con il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la
radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri
direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei
requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle
concessioni
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive
locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali
ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri
che verranno stabiliti dall'Autorita'. La possibilita' di
accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da
precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via
esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed
alle emittenti di cui all'art. 16, comma 5, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa
in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli
investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di
aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le
fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e
l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive
locali di trasmettere programmi informativi differenziati
per non oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di
pubblicita', sponsorizzazioni e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o piu'
regolamenti nei confronti degli esercenti la
radiodifflrnione sonora e televisiva in ambito locale, le
sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono
particolare valore le emittenti locali che decidono di
dedicare almeno il 70 per cento della programmazione
monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale,
quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili
come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti
locali a programmazione monotematica di chiara utilita'
sociale dovranno essere considerate anche nella divisione
della parte di pubblicita' pubblica riservata alle
emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi
di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 della legge
6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'art. 11-bis del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da
ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono
le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo
hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni
tariffarie previsti dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per
le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento
della propria programmazione ad un tema di chiara utilita'
sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene
stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le
spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni,
compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalle
norme vigenti.
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria
sono assegnate ai soggetti titolari della concessione
comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire
l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici
stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione
del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80
per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in
ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del
segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60
per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza
televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei
programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito
locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze
e' prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e
radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali,
etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere
piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere
rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni
riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative
prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione
sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art.
2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione
sonora e televisiva digitale e' concesso alla
concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o
autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora
in modulazione di frequenza, che a tal fine possono
costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per
la gestione dei relativi impianti.
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
8. All'entrata in vigore della presente legge
l'Autorita' dispone la cessazione dell'uso delle frequenze
che a parere della stessa non sono indispensabili ai
soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
L'Autorita' assegna, anche in via provvisoria, tali
frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni
radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un
grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per
cento di quella residente nel territorio cui si riferisce
la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse
dall'assegnazione, che comunque e' attuata nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la
sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che
trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al
presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione
dell'Autorita' dal Ministero delle comunicazioni.
9. (Abrogato).
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite
originata dal territorio nazionale, compresa quella in
forma codificata, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata
dall'Autorita' ovvero, fino alla sua costituzione, dal
Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito
regolamento.
11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di
una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito
nazionale per la trasmissione di programmi in forma
codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge piu' reti
televisive in ambito nazionale in forma codificata devono,
ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via
satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti.
Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti
fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel
precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata
in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini
previsti dai comini 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito
regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su
frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del
termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale
tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento
del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle
comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
assegna le frequenze libere, anche a seguito del
trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al
presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito
nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste
dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorita'
adotta, sulla base delle norme contenute nella presente
legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un
regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi
via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2,
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in
contrasto con la presente legge.
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu'
della previgente disciplina, in particolare per cio' che
attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle
violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili,
composti da piu' unita' abitative di nuova costruzione o
quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si
avvalgono di norma di antenne collettive e possono
installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle
singole unita' le trasmissioni ricevute mediante antenne
collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge i comuni emanano un
regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri
storici al finesli garantire la salvaguardia degli aspetti
paesaggistici.
14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi
impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti,
concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e
delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o
via satellite, sono soggetti ad I.V.A. nella misura del 4
per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite, nonche' ai relativi decodificatori di utenti
15. All'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, sono soppresse le seguenti parole: «ivi compreso ai
soli fini del presente comma l'esercizio del credito,».
16. Dopo l'art. 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
e' inserito il seguente: «43-bis. L'installazione e
l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati
esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere
simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e
televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono
assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero
delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di
funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve
allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni,
comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti
locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto,
tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna».
17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare
collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
durante la diffusione dei programmi e sulle stesse
frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo
per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti
temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni
all'utenza.
18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di
societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita'
di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art. 1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
costituite in societa' cooperative a responsabilita'
limitata.
19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la
radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e
la cessione di impianti o rami di azienda fra concessionari
radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui
agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n.
103, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 13, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono
altresi' consentite le acquisizioni di concessionarie
svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere
comunitario e di concessionarie svolgenti attivita'
televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la
concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di societa'
cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni
riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a
condizione che l'emittente mantenga il carattere
comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di
radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di
ottenere che la concessione precedentemente conseguita a
carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto
avente i requisiti di emittente comunitaria.
20. I canoni di concessione relativi all'emittenza
radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal
momento del ricevimento del provvedimento di concessione da
parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta
nel corso dell'anno il canone e' dovuto in proporzione ai
mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di
societa' concessionarie private sono consentiti a
condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia
conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente
articolo.
22. Le norme di cui all'art. 4 della legge 6 agosto
1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese
radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in
assenza dei piani di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di
coordinamento. In tal caso si fara' riferimento alle aree
ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di
collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.
23. Il comma 45 dell'art. 1 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal
seguente:
«45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai
commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai
provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre
1997»:
24. Il canone di concessione per il servizio di
radiodiffusione sonora digitale terrestre non e' dovuto
dagli interessati per un periodo di dieci anni.
L'art. 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 68, e' il seguente:
«Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali
applicabili, la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di
mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a Euro 103,00. Se il
prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e'
punita, con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a
Euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.».

Note all'art. 8.
- L'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante:
«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di
programmi in contemporanea). - 1. La trasmissione di
programmi in contemporanea da parte di concessionari
privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e'
subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base
di preventive intese tra i concessionari privati che la
richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli
concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti
secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art.
36.
2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in
contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le
sei ore per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per
le emittenti televisive. La variazione dell'orario di
trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti
autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno
quindici giorni, salvo il caso di trasmissioni informative
per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme
previste dal regolamento di cui all'art. 36.
3. Le emittenti che operano ai sensi del presente
articolo sono considerate emittenti esercenti reti
locali.».
- L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255, recante: «Regolamento di attuazione
della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° aprile
1992, n. 77, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
«Art. 39 (Modalita' di trasmissione dei programmi in
contemporanea). - 1. Fermo restando il limite di sei ore di
durata giornaliera per le emittenti radiofoniche e di
dodici ore di durata giornaliera per le emittenti
televisive, previsto dall'art. 21, comma 2, della legge, la
trasmissione in contemporanea da parte di emittenti
televisive puo' essere effettuata per non piu' di tre volte
nella stessa giornata.
2. E' fatto divieto di trasmettere programmi in
contemporanea da parte di concessionari che operano nello
stesso bacino di utenza.
3. La trasmissione di programmi in contemporanea puo'
essere effettuata soltanto negli orari e per la tipologia
di programmi indicati nell'atto di autorizzazione.
4. I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione
per la trasmissione di programmi in contemporanea, anche
tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli
obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti
dalla legge e, in particolare dall'art. 8, commi 7, 8 e 9;
dall'art. 16, comma 18, e dall'art. 20, nonche' dall'art.
3, comma2, del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n.
382.
5. Per le trasmissioni informative per eventi
eccezionali e non prevedibili, di cui all'art. 21, comma 2,
della legge, valgono le disposizioni dettate dall'art. 29
comma 3».
- Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano note
all'art. 2.

Note all'art. 9.
- L'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento
di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' seguente:
«Art. 2 (Trasferimento e risanamento degli impianti
radiotelevisivi). - 1. In attesa dell'attuazione dei piani
di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 1, gli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che
superano o concorrono a superare in modo ricorrente i
limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'art. 1,
comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare
dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province
autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione,
nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome,
purche' ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal
Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento
e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al
trasferimento.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni
competenti, ferme restando le competenze attribuite ai
comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per
quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia
mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del
paesaggio nonche' della tutela della salute.
2. Le azioni di risanamento previste dall'art. 5 del
decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro
dell'ambiente sono disposte dalle regioni e dalle province
autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti
che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita',
nei termini e con le modalita' ivi previsti, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione
del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, da L. 50 milioni a L. 300
milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome.
In caso di reiterazione della violazione, il Ministro
dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'art.
8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'art. 8
della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il
Ministro della sanita' e con il Ministro delle
comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni
e delle province autonome, la disattivazione degli
impianti, alla quale provvedono i competenti organi del
Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle
azioni di risanamento. Ai soggetti titolari legittimamente
operanti interessati da ordinanze di riduzione a
conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di
carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano
presentato agli organi periferici del Ministero delle
comunicazioni piani di risanamento, ottenendo
autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno
ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano
le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un
terzo.».

Note all'art. 10.
- Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
vedano note all'art. 5.
- Il testo vigente dell'art. 15 della legge 6 agosto
1990, n. 223, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
«Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito
dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei
concessionari).
1. - 7. (Abrogati).
8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica
sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni
internazionali in materia di telecomunicazioni e di
utilizzazione delle opere dell'ingegno.
9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di
carattere sublimale.
10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano
nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che
contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che
inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su
differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'.
11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai
quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la
rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai
minori di anni diciotto.
12. In caso di violazione del divieto di cui al comma
11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste
dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161,
intendendosi per chiusura del locale la disattivazione
dell'impianto.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non
possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente
prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
14. I concessionari privati e la concessionaria
pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche
salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il
concessionario, prima che sia trascorso un termine di due
anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle
sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla
comunita' economica europea; nel caso di opere
cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale
termine e' ridotto ad un anno.
15. I concessionari privati e la concessionaria
pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su
tutto il territorio per il quale e' rilasciata la
concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la
concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi
in cui e' ammessa deroga a tale obbligo.
16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993 limitatamente
alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno
acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al
30 giugno 1990.».
- Il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei
minori in TV, sottoscritto il 29 novembre 2002, e'
consultabile sul sito www.comunicazioni.it
- Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si vedano note all'art. 7.
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante:
«Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302.
- L'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 31 luglio
1997, n. 249, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni).
(Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) (omissis)
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art.
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi: In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
(Omissis).».
- L'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e' il
seguente:
«Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del
Garante e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni). - 1. Il Garante, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8,
escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari
accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un termine non superiore a quindici giorni per
le giustificazioni.
2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni
risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a
cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non
superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il
termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata,
incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica
di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei
casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma
10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante
delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100
milioni e, nei casi piu' gravi, la sospensione
dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per
un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si
applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del
procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa
determinazione del Garante ove ricorrano giustificati
motivi.
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione delle norme richiamate nel comma 1, si
applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro
l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone
la sospensione dell'efficacia della concessione e
dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta
giorni e nei casi piu' gravi propone la revoca della
concessione o dell'autorizzazione.
6. Qualora il titolare di una o piu' concessioni per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a
trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15
per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia
superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti
diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi,
nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante
invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli
atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine
contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta
giorni.
7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione
su proposta del Garante.
8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni
contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di
concessione o autorizzazione, dispone i necessari
accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un termine non superiore a quindici giorni per
le giustificazioni.
9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli
interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro
un termine non superiore a quindici giorni a tal fine
assegnato.
10. Ove il comportamento illegittimo persista, il
Ministro delibera l'irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3
ad un massimo di lire 100 milioni nonche', nei casi piu'
gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione delle norme richiamate nel comma 8, si
applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei
casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della
concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a
dodici mesi ovvero la revoca della concessione o
autorizzazione.
13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o
dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) di condanna penale irrevocabile alla quale
consegue il divieto di rilascio della concessione o
dell'autorizzazione; b) di perdita dei requisiti previsti
per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei
commi 5 e 7.
14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti
soggettivi riguardino il rappresentante legale della
persona giuridica titolare della concessione, la revoca di
cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non
venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi
dell'evento.
15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione
comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.
16. I direttori dei Circoli delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al
Garante ed al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni
richiamate dal presente articolo.
17. Le somme versate a titolo di sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal presente
articolo spettano esclusivamente allo Stato».
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano note
all'art. 7.
- L'art. 114 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti). - 1. E'
vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto,
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro
contenuto.
2. E' vietata (115) la pubblicazione, anche parziale,
degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non
siano concluse le indagini preliminari (405, 554) ovvero
fino al termine dell'udienza preliminare (424 s.).
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la
pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo per
il dibattimento (431), se non dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado (529 s.), e di quelli del fascicolo
del pubblico ministero (433), se non dopo la pronuncia
della sentenza in grado di appello (605). E' sempre
consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le
contestazioni (500, 503).
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi
previsti dall'art. 472, commi 1 e 2. In tali casi il
giudice sentite le parti, puo' disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti
utilizzati per le contestazioni, il divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i
termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza
irrevocabile (648) e la pubblicazione e' autorizzata dal
Ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice,
sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi
puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione
di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto nell'interesse dello Stato (256-258, 261-263 c.p.)
ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni
o delle parti private. Si applica la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. E' altresi' vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare
alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale
per i minorenni nell'interesse esclusivo del minorenne, o
il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
la pubblicazione.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto
di atti non coperti dal segreto.».
- L'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante:
«Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e
di interruzioni pubblicitarie televisive», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente:
«Art. 2 (Promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee). - 1. Le emittenti televisive
nazionali, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano di norma alle opere europee, come
definite dalla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del
3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997,
piu' della meta' del tempo mensile di trasmissione, escluso
il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive,
giochi televisivi, pubblicita', servizi teletext, talk show
o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di
maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita
tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare
opere prodotte, per almeno la meta', negli ultimi cinque
anni. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al
presente comma in conformita' della normativa comunitaria.
2. Le quote di riserva previste nel presente
articolo comprendono anche i film e i prodotti di
animazione specificamente rivolti ai minori. Con
regolamento dell'autorita' di Governo competente in materia
di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi ai fini
degli accordi di coproduzione e di partecipazione in
associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per
i film, in quanto compatibili.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di
norma alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di
diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita',
servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse
opere la societa' concessionaria del servizio pubblico
riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20
per cento.
4. Ai fini della presente legge sono considerati
produttori indipendenti gli operatori di comunicazione
europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e
che non sono controllati da o collegati a soggetti
destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione
per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di
tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria
produzione ad una sola emittente. Ai produttori
indipendenti sono altresi' attribuite quote di diritti
residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti
di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori
radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
italiana, indipendentemente dalle modalita' di
trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti
annui derivanti da pubblicita' alla produzione e
all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in
misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta,
e di programmi specificamente rivolti ai minori, di
produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da
produttori indipendenti. Tale quota non puo' comunque
essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei
proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla
produzione delle opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti. A decorrere
dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di
servizio non possono essere inferiori al 20 per cento.
All'interno di queste quote, nel contratto di servizio
dovra' essere stabilita una riserva di produzione, o di
acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di
cartone animato appositamente prodotto per la formazione
dell'infanzia.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono
verificati su base annua, sia in riferimento alla
programmazione giornaliere sia a quella della fascia di
maggiore ascolto cosi come definita dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
7. Sono abrogati l'art. 26 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e l'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 1994, n. 153.
8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dell'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6,
lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono
disciplinate le modalita' di sfruttamento dei film italiani
e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in
considerazione dell'intervento pubblico ai sensi della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e della legge 14 agosto
1971, n. 819.
9. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul
territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di
promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e
dell'unione europea, secondo le modalita' definite con
regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
10. La concessionaria del servizio pubblico riserva
spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere
audiovisive e ai film europei.
11. Fino alla data di entrata in vigore della
disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono
prevalentemente in programmi di televendita e non
comprendono programmi tradizionali, ai sensi della citata
direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva
97/36/CE.
12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno
presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa
avverso i provvedimenti di diniego della domanda di
concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza
di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attivita'
radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato
della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di
cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, a condizione
che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio
1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente
operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un
pubblico locale e che non fanno parte di una rete
nazionale.».

Note all'art. 11:
- Per l'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si
vedano note all'art. 10.
- L'art. 5 del regolamento concernente la promozione
della distribuzione e della produzione di opere europee di
cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e' il
seguente:
«Art. 5 (Deroga per i canali tematici). - I singoli
canali tematici possono richiedere all'Autorita',
illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli
obblighi di riserva di emissione e di investimento cosi'
come definiti nel presente regolamento».

Note all'art. 12:
- L'art. 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante:
«Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e
di interruzioni pubblicitarie televisive, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente:
«Art. 1 (Differimento di termini relativi alle
concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano
nazionale delle frequenze). - 1. Le date previste come
termini nei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 31 luglio
1997, n. 249, nonche', limitatamente alla rete non
eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11
del medesimo art. 3, sono posticipate di nove mesi.
2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di
assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' reso da ciascuna
regione nel termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere
si intende reso favorevolmente.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano prevista dall'art. 2, comma 6, della legge
31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia
raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione dello schema di piano. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite
iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In
sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che
hanno determinato la necessita' di decidere
unilateralmente.
4. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15
dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, e' sostituito dal seguente:
«2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, il Ministero delle
comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi
periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa
o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o
finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle
comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento
degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
a obblighi di legge».
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il
Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi
periferici, autorizza le modifiche degli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi
collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per
l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite
da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di
entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
modifiche devono essere attuate su base non interferenziale
con altri utilizzatori dello spettro radio e possono
consentire anche un limitato ampliamento delle aree
servite.
6. Gli organi periferici del Ministero delle
comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di
autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni
dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per
la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti
interessate.
7. In attesa della adozione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, gli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di
telecomunicazione, legittimamente operanti in virtu' di
provvedimento della magistratura che non siano oggetto di
situazione interferenziale e non siano tra quelli
risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti
organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere
oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1, comma 13, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai
soggetti di cui al medesimo art. 1, comma 13, a cui sia
stata rilasciata piu' di una concessione per la
radiodiffusione sonora, e' consentita la cessione di intere
emittenti a societa' di capitali di nuova costituzione.
Agli stessi soggetti e' consentito inoltre di procedere
allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
concessione.
8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e' sostituito dal seguente:
«17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare
collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
durante la diffussione dei programmi e sulle, stesse
frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo
per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti
temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni
all'utenza».

Note all'art. 14:
- Gli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del consiglio del 7 marzo 2002 che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
legge n. 108/33 del 24 aprile 2002, sono i seguenti:
«Art. 15 (Procedura per la definizione dei mercati). -
1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle
autorita' nazionali di regolamentazione, la Commissione
adotta una raccomandazione avente ad oggetto i mercati
rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo «la
raccomandazione»). La raccomandazione individua,
conformemente all'allegato 1, i mercati dei prodotti e dei
servizi all'interno del settore delle comunicazioni
elettroniche le cui caratteristiche siano tali da
giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione
stabiliti dalle direttive particolari senza che cio'
pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi
specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La
Commissione definisce i mercati in base ai principi del
diritto della concorrenza. La Commissione riesamina
periodicamente la raccomandazione.
2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti
per l'analisi del mercato e la valutazione del
significativo potere di mercato (in prosieguo «gli
orientamenti») conformi ai principi del diritto della
concorrenza entro la data di entrata in vigore della
presente direttiva.
3. Le autorita' nazionali di regolamentazione, tenendo
nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti,
definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla
situazione nazionale, in particolare mercati geografici
rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi
del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati
che differiscono da quelli contemplati nella
raccomandazione, le autorita' nazionali di regolamentazione
applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.
4. Previa consultazione delle autorita' nazionali di
regolamentazione, la Commissione puo', conformemente alla
procedura di cui all'art. 22, paragrafo 3, adottare una
decisione relativa all'individuazione dei mercati
transnazionali».
«Art. 16 (Procedura per l'analisi del mercato). - 1.
Non appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione
o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorita'
nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei
mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli
orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinche' questa
analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con
le autorita' nazionali garanti della concorrenza.
2. Quando l'autorita' nazionale di regolamentazione E'
tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai
sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE
(direttiva accesso), a decidere in merito all'imposizione,
al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a
carico delle imprese, essa determina, in base alla propria
analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente
concorrenziale.
3. Se conclude che tale mercato E' effettivamente
concorrenziale, l'autorita' nazionale di regolamentazione
non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di
regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora
siano gia' in applicazione obblighi di regolamentazione
settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale
mercato rilevante. La revoca degli obblighi e' comunicata
alle parti interessate con un congruo preavviso.
4. Qualora accerti che un mercato rilevante non e'
effettivamente concorrenziale l'autorita' nazionale di
regolamentazione individua le imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato conformemente all'art. 13 e
impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di
regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente
articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi
laddove gia' esistano.
5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei
individuati nella decisione di cui all'art. 15, paragrafo 3
le autorita' nazionali di regolamentazione interessate
effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel
massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di
concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla
modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di
cui al paragrafo 2 del presente articolo.
6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate
secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7».
- Il testo dell'art. 2, legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - 1.
(Abrogato).
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione
e le intese che contrastano con i divieti di cui al
presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1
sono obbligati a comunicare all'Autorita' e all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato le intese e le
operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine
dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione
dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo
pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i
risultati delle analisi effettuate.
5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel
rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma
7, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione.
In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in
ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano
in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti
utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformita' alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa
con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita'
fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in
ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i
seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo
uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti,
tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per
adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso
integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in
ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni
bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere
assegnate all'emittenza locale successivamente alla
pianificazione. I bacini televisivi sono di norma
coincidenti con il territorio della regione, quelli
radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita'
tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque
bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e
locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili
per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di
emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle
lingue delle stesse minoranze.
7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di
cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al
comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne
riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del
principio del contraddittorio, al termine della quale
interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse;
qualora accerti il compimento di atti o di operazioni
idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei
commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e'
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale
termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente articolo si applicano in
sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e
delle autonzzazioni..
8. - 11. (Abrogati).
12. L'Autorita', in occasione della relazione al
Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di
riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla
adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione
delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di
concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze
terrestri e' consentita, previa autorizzazione
dell'Autorita', la trasmissione simultanea su altri mezzi
trasmissivi.
14. (Abrogato).
15. (Abrogato).
16. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni
si considerano anche le partecipazioni al capitale
acquisite o comunque possedute per il tramite di societa'
anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o
per interposta persona. Si considerano acquisite le
partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto
diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche
in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione,
scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che
interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci
esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine
all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione
della societa', diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma
di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste,
anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa',
nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo,
del codice civile.
18. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con