IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 3, 17 e 30 della citata legge;
Visto il titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento generale sui lavori
pubblici in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 109/1994;
Visto l'articolo 9, comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415,
recante modifiche alla legge n. 109/1994;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 7, lettera t), della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Visti i pareri del Consiglio di Stato resi rispettivamente in data
1° luglio 2002, dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 3 giugno 2002, e in data 2 aprile 2003, dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo
2003;
Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuate con note n. 21781/h3c/1 del 9 luglio 2003 e n. 24485/h3c/1
del 18 dicembre 2003;
Ritenuto di non condividere i rilievi espressi dal Consiglio di
Stato, nel parere reso nell'adunanza del 10 marzo 2003, in ordine
all'articolo 5 dello schema tipo 1.2 «Garanzia fideiussoria per la
cauzione definitiva», in quanto, secondo la previsione
dell'articolo 101, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'obbligo di reintegrare la
cauzione venuta meno, in tutto o in parte, deve gravare
sull'appaltatore e non sul garante;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di adeguare il regolamento alle
osservazioni contenute nella nota del 7 novembre 2003 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi - ravvisa l'opportunita' di sopprimere
l'articolo 5 dello schema tipo 1.2 «Garanzia fideiussoria per la
cauzione definitiva» in quanto la previsione dell'obbligo di
reintegrare la cauzione a carico dell'appaltatore deriva direttamente
dal citato articolo 101, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Sono approvati gli schemi di polizza tipo per le garanzie
fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 17 e
30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, e dal regolamento di attuazione approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Gli schemi di polizza tipo sono contenuti nell'allegato al
presente decreto.
3. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi
agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1.
4. A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti
di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle
Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'allegato
al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti
contraenti.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 12 marzo 2004
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano
Il Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 2, foglio n. 164
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, S.O., reca:
«Legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni e integrazioni». In particolare g1i
articoli 17 e 30 cosi' recitano:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti di cui al comma
6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto
compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
appaltanti, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessita' di predisporre progetti integrali,
cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
militare di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predefte
attivita' professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del
regolamento, le societa' di cui al predetto comma 6,
lettera b), devono disporre di uno o piu' direttori
tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
alla attivita' prevalente svolta dalla societa', iscritti
al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della societa', di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della
progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli
elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le vane prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in altemativa alla procedura
del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicita' agli stessi e siano contemperati i principi
generali della trasparenza e del buon andamento con
l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le
modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica
dell'esperienza e della capacita' professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina,
con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui
al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge
4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. 0gni patto contrario e' nullo.
Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia
del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione ai sensi del comma 4, l'attivita' di
direzione dei lavori e' affidata, con priorita' rispetto ad
altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In
tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo
stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di
progettazione, deve comprendere l'importo della direzione
dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attivita' di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando
le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina,
con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle
diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi
oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
cui all'art. 7, comma 5, nonche' le attivita' del
responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali
in vigore. Per la progettazione preliminare si applica
l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il
preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per
la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di
cui al comma 14-bis nonche' ai sensi del comma 14-ter del
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976,
n. 340. Ogni patto contrario e nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l`affidatario non puo' avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitive ed esecutive
sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attivita' progettuale
precedentemente svolta. L'affidamento puo' ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che
l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro
interesse, direttamente a societa' di ingegneria di cui al
comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette societa' nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le
situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art.
2359 del codice civile.».
«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori pubblici e corredata da una cauzione pari al 2
per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziani iscritti nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per l'atto dell'aggiudicatario ed e'
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita'
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra'
avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettena b),
anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.
3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
denivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
della medesima durata, a copertuna dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA
esclusa, e per un massimale non inferione al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla
normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione
delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi
dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei
progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le
cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione del relativo schema, e istituito,
per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un
sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono
avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a)
e b). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per
tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b),
di importo superiore a 75 milioni di euro».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, S.O, reca: «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni.».
Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, S.O., reca:
«Legge quadro in materia di lavori pubblici». In
particolare l'art. 3 cosi' recita:
«Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla
potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di
cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla
direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di
supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli
incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita'
degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle
procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che
concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze.
2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui
al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta
apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che,
insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresi'
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto,
la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella
materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni ed integrazioni del
regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui
al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione
delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento nella Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della
presente legge, e che entra in vigore contestualmente al
regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
disposizioni della legge 10 giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui
alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui
all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e
il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicita' dei lavori delle
conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione,
all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di
appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di
tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta
tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma
7;
f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di
inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art.
14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei
progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche
categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle societa' di
ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) [L'art. 3, del decreto-legge 3 aprile 1995, n.
101, ha abrogato la lettera i].;
l) specifiche modalita' di progettazione e di
affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
della presente legge fatto salvo quanto specificatamente
previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici;
m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle
commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) (lettera abrogata dall'art. 3 d.l. 3 aprile 1995,
n. 101);
o) le procedure di esame delle proposte di variante
di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma
6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonche' le modalita' applicative;
q) le modalita' e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si
effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita'
dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di
rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei
quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni
ai sensi dell'art. 29;
t) le modalita' di attuazione degli obblighi
assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e
particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
le modalita' di costituzione delle garanzie fidejussorie di
cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti
alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente
legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di
assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei
lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori;
aa)la disciplina per la tenuta dei documenti
contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e'
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della
commissione e per la corresponsione dei compensi, da
determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
della difesa, e adottato apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano
ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli
ordinamenti esterni delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti
lavori e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea».
- Per gli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 vedere note al titolo.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, vedere note al titolo.
- La legge 18 novembre 1998, n. 415, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1998, n. 284, supplemento
ordinario, reca: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori
pubblici. In particolare l'art. 9, comma 59, cosi' recita:
«59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le
coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste
dall'art. 30 della legge n. 109 del 1994 sono approvati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
In particolare l'art. 17, comma 3, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario, reca: «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
- La legge 1° agosto 2002, n. 166, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, supplemento
ordinario, reca: «Disposizioni in materia di infrastrutture
e trasporti. In particolare l'art. 7, alla lettera t),
cosi' recita:
«Art. 7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il
Consiglio superiore dei lavori pubblici). - 1. Nelle more
della revisione della legge quadro sui lavori pubblici,
anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
... (omissis);
t) all'art. 30:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La
cauzione definitiva e' progressivamente svincolata a
decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o
analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione e'
svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare
garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale
ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei
lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita'
anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di
lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la
normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi Si applicano anche ai contratti in corso"; al terzo
periodo, dopo le parole: "La mancata costituzione della
garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al primo
periodo";».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario,
reca «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni.». In particolare l'art. 101,
comma 4, cosi' recita:
«4. La stazione appaltante puo' richiedere
all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore».
Nota all'art. 1:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e il decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
vedere note al Titolo.
Nota all'allegato:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e il decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
vedere note al Titolo.
Note alla Sezione I:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 17 e
30, vedere note al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario, reca:
«Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni.». In particolare gli
articoli 100, 101, 102 e 105 cosi' recitano:
«Art. 100 (Cauzione provvisoria). - 1. La cauzione
provvisoria prevista dall'art. 30, comma 1, della legge
puo' essere costituita a scelta dell'offerente in contanti
o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una Sezione di
Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito
autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni
appaltanti. La cauzione puo' essere costituita, sempre a
scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria
ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con
clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata
dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di
aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o
della concessione».
«Art. 101 (Cauzione definitiva). - 1. La cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu' all'appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita' del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per
il completamento dei lavori in caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante puo' richiedere
all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.».
«Art. 102 (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e
fideiussione a garanzia dei saldi). - 1. L'erogazione
dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, e'
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto in corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata
di saldo e' costituita alle condizioni previste dal comma
1. Il tasso di interesse e' applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo
definitivo.».
Note alle definizioni:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia.».
- La legge 10 giugno 1982, n. 348, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1982, n. 161, reca
«Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a
garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
pubblici.».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114,
supplemento ordinario, reca: «Attuazione della direttiva
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita. In particolare l'Allegato I
cosi' riporta:
«A) Classificazione dei rischi per ramo
... (omissis).
- 15. Cauzione:
cauzione diretta;
cauzione indiretta.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia». In particolare l'art.
107 cosi' recita:
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontane superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47».
- La legge 23 novembre 1939, n. 1815, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1939, n. 291, reca:
«Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza.».
Note agli schemi tipo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5:
- L'art. 1944 del codice civile cosi' recita:
«Art. 1944 (Obbligazione del fideiussore). - Il
fideiussore [c.c.1948] e' obbligato in solido col debitore
principale al pagamento del debito [c.c. 1292, 1410, 1952,
1953].
Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non
sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore
principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto
dal creditore e intenda valersi del beneficio
dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
principale da sottoporre ad esecuzione [c.c. 2868].
Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad
anticipare le spese necessarie».
- L'art. 25 del codice di procedura civile cosi'
recita:
«Art. 25 (Foro della pubblica amministrazione). - Per
le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello
Stato e' competente, a norma delle leggi speciali sulla
rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi
ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato [c.p.c. 144], nel cui distretto
si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme
ordinarie [c.p.c. 7-17]. Quando l'amministrazione e'
convenuta, tale distretto si determina con riguardo al
giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile
oggetto della domanda [c.p.c. 28].».
Note alla sezione II:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 17 e
30, vedere note al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario,
reca: «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni.». In particolare gli articoli
103, 104, 105 e 106 cosi' recitano:
«Art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita' civile verso terzi). - 1.
L'esecutore dei lavori e' obbligato ai sensi dell'art. 30,
comma 3, della legge, a stipulare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma
assicurata e' stabilita nel bando di gara. La polizza deve
inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la
responsabilita' civile verso terzi e' pari al 5 per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro, con un massimo di 5.000.000 di euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia,
la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante
copia della polizza di cui al presente articolo almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta
l'inefficacia della garanzia.».
«Art. 104 (Polizza di assicurazione indennitaria
decennale). - 1. Per i lavori di cui all'art. 30, comma 4,
della legge, l'appaltatore ed il concessionario sono
obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non
appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita' e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera
realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di euro.
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresi'
obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile per
danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci
anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di euro.
3. La liquidazione della rata di saldo e' subordinata
all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.».
«Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista). -
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come
forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'art.
30, comma 5, della legge. Tale polizza copre la
responsabilita' professionale del progettista esterno per i
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del
progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a
carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i
costi e gli oneri che la stazione appaltante deve
sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa
dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri
che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un
progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli
oneri di nuova progettazione, nella misura massima del
costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni
appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le
procedure di cui alla legge ed al presente regolamento, la
nuova progettazione ad altri progettisti anziche' al
progettista originariamente incaricato. L'obbligo di
nuovamente progettare i lavori a carico del progettista
senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere
inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, deve produrre una dichiarazione di una
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del
ramo responsabilita' civile generate nel territorio
dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la
polizza di responsabilita' civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza
decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla
data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.
La mancata presentazione della dichiarazione determina la
decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del
soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi
professionali sia dal contratto frazionato in via di
anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del
progetto, ciascuna anticipazione in acconto e' subordinata
alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo per all'acconto medesimo. Il saldo
e' corrisposto soltanto a seguito della presentazione della
polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie e
contestuale alla presentazione della polizza, che deve in
ogni caso avvenire al momento della consegna degli
elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione
della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione
appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i
quali non puo' formulare alcuna offerta. Il responsabile
del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'offerta deve assumere la propria determinazione.
Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende
rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento
dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore
deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla
comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia
ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima
dell'ammontare del danno e demandata ad un perito designato
dall'Autorita' nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 151,
comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia
effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della
stima, l'amministrazione da comunicazione all'ISVAP.».
«Art. 106. (Polizza assicurativa del dipendente
incaricato della progettazione). - 1. Qualora la
progettazione sia affidata a proprio dipendente, la
stazione appaltante assume l'onere del rimborso al
dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi
per contrarne garanzia assicurativa per la copertura dei
rischi professionali. L'importo da garantire non puo'
essere superiore al dieci per cento del costo di
costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il
solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui
all'art. 25, comma 1, lettera d), della legge.».
Note alle definizioni:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, suppl. ord., reca:
«Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni.». In particolare l'art. 124 cosi'
recita:
«Art. 124 (Direttore dei lavori). - 1. Il direttore dei
lavori cura che i lavori cui e' preposto siano eseguiti a
regola d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del
coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica
responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di
questi cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della
predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le
attivita' ed i compiti allo stesso espressamente demandati
dalla legge o dal presente regolamento nonche':
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarita' da parte dell'appaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita' del
programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti
a lavori ultimati.».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, suppl. ord.,
reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici». In
particolare gli articoli 10 e 2 cosi' recitano:
«Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). - 1. Sono
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le
societa' commerciali, le societa' cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente
legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti,
costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di
societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13
della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 si applicano
al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara
imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
esclusione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La
suddetta richiesta e', altresi', inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.».
«Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'art. 3,
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di
cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle
loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e
ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed
ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle
societa' di cui agli articoli 113, 1l3-bis, 115 e 116 del
citato testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in
misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attivita' la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano
gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della
presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a
1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto,
da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei
lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli
articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della
presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le
sole disposizioni della presente legge in materia di
pubblicita' dei bandi di gara e termini per concorrere,
secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o
tramite imprese collegate o controllate, individuate ai
sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le
sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa
previsione del contralto di concessione, di affidare a
terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del
30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione oppure possono invitare i candidati
concessionari a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori
oggetto della concessione che essi intendono affidare a
terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle
convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002,
ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi
una percentuale minima del 40 per cento dei lavori,
applicando le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
32, 33. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2,
lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati
in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla
citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente
legge per i lavori di cui all'art. 8, comma 6, del medesimo
decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuati e ferroviari. Agli stessi soggetti
non si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'art. 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori,
alla contabilita' dei lavori e al collaudo dei lavori.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli
appalti di forniture e servizi restano comunque regolati
dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati
a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attivita' edilizia o conseguenti agli obblighi di cui
al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, o di quanto agli
interventi assimilabile; per le singole opere d'importo
superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono
tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure
di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
dell'art. 8, non si applicano ai contratti di
sponsorizzazione di cui all'art. 119 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'art.
43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto
interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al titolo I del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalita' giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale e la cui
attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per
affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazione aggiudicatrici i soggetti di
cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i
soggetti di cui al comma 2, lettera b) e c).».
- La legge 23 novembre 1939, n. 1815, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1939, n. 291, reca:
«Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza.».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, suppl. ord.,
reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni e integrazioni». In particolare
l'art. 7, come sostituito dall'art. 5 della legge 18
novembre 1998, n. 415, cosi' recita:
«Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalita'
della pubblica amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un
responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni
singolo intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici, per le fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la
tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento puo' coincidere con il progettista o con il
direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per
lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e
fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltreche' al corretto e
razionale svolgimento delle procedure; segnala altresi'
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell'attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilita' delle aree e degli immobili necessari,
fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di
indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i
compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei
lavori e dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione
dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme,
fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del
direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
presenti carenze accertate o non consenta il reperimento
delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato
dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
del programma, i compiti di supporto all'attivita' del
responsabile del procedimento possono essere affidati con
le procedure e le modalita' previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli
o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui
all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o
locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
7. [Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque
denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza
di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni
interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile
unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del
presente articolo almeno trenta giorni prima della data di
convocazione della conferenza o dell'accordo di programma.
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di
cui all'art. 19, comma 2, la conferenza di servizi e'
convocata dal concedente anche nell'interesse del
concessionario].
8. [In sede di conferenza di servizi le amministrazioni
si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla
pronuncia da parte dell'amministrazione competente in
ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta
dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta
giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a
consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i
termini di cui al primo periodo del presente comma, la
stessa amministrazione e' tenuta ad esprimersi in sede di
conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo'
esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di
concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme].
9. [Il regolamento e le leggi regionali prevedono le
forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di
servizi, nonche' degli atti da cui risultano le
determinazioni assunte da ciascuna amministrazione
interessata].
10. [In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e
documentazione].
11. [Le amministrazioni interessate si esprimono nella
conferenza di servizi nel rispetto delle norme
ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono
rappresentate da soggetti che dispongono, per delega
ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei
poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione
rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento].
12. [Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato
assente o comunque non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza e' riconvocata per una sola
volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalita' delle amministrazioni invitate e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti].
13. [Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso].
14. [Le regioni a statuto ordinario provvedono a
disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i
principi di cui al presente articolo, per gli interventi di
competenza regionale e locale].
15. Il termine per il controllo di legittimita' sugli
atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e'
fissato in trenta giorni e puo' essere interrotto per non
piu' di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la
richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo
il disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».
Note agli schemi tipo 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4:
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, suppl. ord.,
reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni e integrazioni». In particolare
l'art. 25 cosi' recita:
«Art. 25. (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario. In
particolare gli articoli 47 e 48 cosi' recitano:
«Art. 47 (Validazione del progetto). - 1. Prima della
approvazione, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con i progettisti a verificare la
conformita' del progetto esecutivo alla normativa vigente
ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di
appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto
definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a
quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei
documenti per l'assunzione delle rispettive
responsabilita';
b) la completezza della documentazione relativa agli
intervenuti accertamenti di fattibilita' tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche,
geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di
intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini
con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi e
tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle
strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneita'
dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la
verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle
esigenze di manutenzione e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto
ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle
procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al
rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
l'immediata cantierabilita' del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto
e le clausole dello schema di contratto e del capitolato
speciale d'appalto nonche' la verifica della rispondenza di
queste ai canoni della legalita'.».
«Art. 48 (Modalita' delle verifiche e della
validazione). - 1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e
47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi
provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri
uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate
professionalita' avvalendosi del supporto degli organismi
di controllo di cui all'art. 30, comma 6, della legge,
individuati secondo le procedure e con le modalita'
previste dalla normativa vigente in materia di appalto di
servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in
verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attivita' di supporto non
possono espletare incarichi di progettazione e non possono
partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle
concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con
riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le
predette attivita'.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei
servizi di cui al comma 1 fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori.».
- Gli articoli 1892, 1893, 1894 e 1910 del codice
civile cosi' recitano:
«Art. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo
o colpa grave). - Le dichiarazioni inesatte e le reticenze
del contraente, relative a circostanze tali che
l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [codice
civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni
se avesse conosciuto il vero stato delle cose [codice
civile 1440], sono causa di annullamento del contratto
quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave
[codice civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].
L'assicuratore decade [codice civile 2964] dal diritto
d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in
cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare
l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo
di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato
l'annullamento [codice civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909,
1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il
primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia
decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non
e' tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda piu' persone o piu' cose,
il contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose
alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la
reticenza [codice civile 1932].».
«Art. 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza
dolo o colpa grave). - Se il contraente ha agito senza dolo
o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non
sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore
puo' recedere dal contratto stesso [codice civile 1373,
1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da
farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza
[codice civile 1892, 2964].
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta
dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di
recedere dal contratto, la somma dovuta e' ridotta in
proporzione della differenza tra il premio convenuto e
quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto
il vero stato delle cose [codice civile 1906, 1932].».
«Art. 1894 (Assicurazioni in nome o per conto di
terzi). - Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi
[codice civile 1890, 1891, 1932], se questi hanno
conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle
reticenze relative al rischio, si applicano a favore
dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e
1893 [codice civile 1391].».
«Art. 1910 (Assicurazione presso diversi assicuratori).
- Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente
piu' assicurazioni presso diversi assicuratori,
l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a
ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso,
gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennita'.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a
tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a
ciascuno il nome degli altri. L'assicurato puo' chiedere a
ciascun assicuratore l'indennita' dovuta secondo il
rispettivo contratto, purche' le somme complessivamente
riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso
contro gli altri per la ripartizione proporzionale in
ragione delle indennita' dovute secondo i rispettivi
contratti [codice civile 1299]. Se un assicuratore e'
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri
assicuratori.».
- Gli articoli 1667, 1668, 1669, 1898, 1901 e 1914 del
codice civile cosi' recitano:
«Art. 1667 (Difformita' e vizi dell'opera). -
L'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e
i vizi dell'opera [codice civile 1668, 2226]. La garanzia
non e' dovuta se il committente ha accettato l'opera
[codice civile 1665] e le difformita' o i vizi erano da lui
conosciuti o erano riconoscibili, purche', in questo caso,
non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza [codice civile
2964], denunziare all'appaltatore le difformita' o i vizi
entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non e'
necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformita'
o i vizi o se li ha occultati [codice civile 1666, 1670].
L'azione contro l'appaltatore si prescrive [codice
civile 2946] in due anni dal giorno della consegna
dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento puo'
sempre far valere la garanzia [codice civile 1442, 1449],
purche' le difformita' o i vizi siano stati denunziati
entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano
decorsi i due anni dalla consegna [c.n. 240, 855].».
Art. 1668 (Contenuto della garanzia per difetti
dell'opera). - Il committente puo' chiedere che le
difformita' o i vizi [codice civile 1667] siano eliminati a
spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia
proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del
danno nel caso di colpa dell'appaltatore [codice civile
1223].
Se pero' le difformita' o i vizi dell'opera sono tali
da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il
committente puo' chiedere la risoluzione del contratto
[codice civile 1453, 1455, 1492, 2226].».
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili
destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso
di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo
o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta [codice civile 2053;
codice penale 676].
Il diritto del committente si prescrive in un anno
dalla denunzia [codice civile 2946]».
«Art. 1898 (Aggravamento del rischio). - Il contraente ha
l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei
mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il
nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto
dall'assicuratore al momento della conclusione del
contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio piu'
elevato [codice civile 1892, 1926].
L'assicuratore puo' recedere dal contratto [codice
civile 1373, 1893, 1897, 1899, 1918], dandone comunicazione
per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui
ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza
dell'aggravamento del rischio [codice civile 1892, 2964].
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se
l'aggravamento e' tale che l'assicuratore non avrebbe
consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici
giorni, se l'aggravamento del rischio e' tale che per
l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo
di assicurazione in corso al momento in cui e' comunicata
la dichiarazione di recesso [codice civile 1890, 1896,
1901, 1909].
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i
termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso,
l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del
rischio sia tale che egli non avrebbe consentito
l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al
momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e'
ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito
nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il
maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto
stesso [c.n. 522; codice civile 1932].».
Art. 1901 (Mancato pagamento del premio). - Se il
contraente non paga il premio o la prima rata di premio
stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino
alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga
quanto e' da lui dovuto [codice civile 1460].
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i
premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza [codice civile 2952].
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il
contratto e' risoluto di diritto [codice civile 1453] se
l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui
il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la
riscossione [codice civile 1454, 1455]; l'assicuratore ha
diritto soltanto al pagamento del premio relativo al
periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle
spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni
sulla vita [codice civile 1924, 1927, 1932]».
«Art. 1914 (Obbligo di salvataggio). - L'assicurato
deve fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire
il danno [codice civile 1227, 1915].
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a
carico dell'assicuratore in proporzione del valore
assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo
del sinistro [codice civile 1907], anche se il loro
ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma
assicurata, e anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo
che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte
inconsideratamente [codice civile 2031].
L'assicuratore risponde dei danni materiali
direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi
adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni
del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono
stati adoperati inconsideratamente [codice civile 1900].
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle
cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica
i suoi diritti [codice civile 1913].
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se
richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o
concorrere in proporzione del valore assicurato.».
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n.
223, supplemento ordinario, reca: «Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili».
- L'art. 2359 del codice civile cosi' recita:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa».
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2, reca:
«Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento
ordinario, reca: «Legge quadro in materia di lavori
pubblici». In particolare l'art. 28 cosi' recita:
Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il regolamento
definisce le norme concernenti il termine entro il quale
deve essere effettuato il collaudo finale, che deve
comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi' i
requisiti professionali dei collaudatori secondo le
caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi
spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e'
redatto un certificato di collaudo secondo le modalita'
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorche' l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU
il certificato di collaudo e' sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non eccedente il milione di ECU, e' in facolta' del
soggetto appaltante di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. I
tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento. Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di
natura regolamentare.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei
seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi
dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario,
reca: «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici.».
In particolare l'art. 207 cosi' recita:
«Art. 207 (Collaudo dei lavori di particolare
complessita' tecnica o di grande rilevanza economica). - 1.
Ai fini dell'art. 28, comma 6, della legge, sono lavori di
grande rilevanza economica o di particolare complessita'
quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di
Euro e quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera i). Per
tali lavori il collaudo e' effettuato sulla base della
certificazione di qualita' dei materiali o componenti
impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei
lavori non inferiore al 5 per cento.».
- Il titolo VIII del libro IV del codice di procedura
civile reca norme in materia di «Arbitrato».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato