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Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2004

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n.269

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, (nel supplemento ordinario n. 181/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 25 novembre 2003), recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», corredato delle relative note.


Titolo I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Capo I
Innovazione e ricerca

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
stage aziendali per studenti
1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in aggiunta alla ordi-naria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale
importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla
media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
precedenti; (( le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle
spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite
dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o
filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci,
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali
per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia
delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea; ))
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la
partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono
comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali
destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o
universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia
trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un
mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
(( 2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti
detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di
comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia. ))
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese sostenute e' rilasciata (( con riferimento a quanto indicato
nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis )) dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da
un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di
appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. (Comma soppresso).
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea:
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale».
- La legge 23 marzo 1977, n. 97 reca «Disposizioni in
materia di riscossione delle imposte sui redditi»
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92).
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
«2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine
cronologico di presentazione della dichiarazione prevista
al presente comma e non e' cumulabile con altre
agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme
dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa e dal responsabile del progetto di
innovazione, alla quale sono allegati la relativa
certificazione sottoscritta dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o
da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei
conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti, in quello dei ragionieri e periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche'
la perizia giurata di un professionista competente in
materia, iscritto al relativo albo professionale,
attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle
tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi».

Art. 2.
Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione
1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione,
effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri
enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e
innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori
finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite dal Ministro
competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette
operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi puo' essere
disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo) e' il seguente:
«Art. 15 (Societa' per la cartolarizzazione). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso
soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata
con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad
oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni
di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi
ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti
pubblici. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi
di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La
societa' puo' essere costituita anche con atto unilaterale
del Ministero dell'economia e delle finanze; non si
applicano in tale caso le disposizioni previste dall'art.
2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni
risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei
concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonche' di
ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato
con i beni e i diritti di cui al comma 4.
2. Le caratteristiche delle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma i sono individuate con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda
crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro
Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione
e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei
titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di
nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli,
approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione,
le operazioni di cartolarizzazione, anche in piu' fasi,
mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di
finanziamenti.
4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al
comma 1, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito
delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla
societa' ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti
pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello della societa' stessa e da
quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi
ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei erediti
di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di
imposta o in alternativa, secondo modalita' da definirsi,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti assunti dalla societa' di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato
e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
7. Alla societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'art. 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e
dell'art. 107, nonche' le corrispondenti norme
sanzio-natorie previste dal titolo VIII del medesimo testo
unico.
8. I titoli emessi dalla societa' di cui al comma 1
sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora
siano ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi
corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da
soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
Stati o nei territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati dal decreto ministeriale 4 maggio
1999, del Ministero delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa
societa' per finanziare le operazioni di cartolarizzazione
di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui
redditi.
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e'
soggetto alle imposte sui redditi, ne' all'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per
il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta
di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.
Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari delle societa' di cui
al comma 1.
10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque
crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a
ruolo ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 13 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. I richiami all'I.N.P.S. ed ai decreti ministeriali
ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti,
in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle
finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui
al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2. Alle
cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni
di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici,
previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti
dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli
articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440.
11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
dell'art. 2 della medesima legge, la riscossione dei
crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che
dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel
citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di
cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e'
previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai
decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di
riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di
cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999».

Art. 3.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori
residenti all'estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, ((
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano
non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di
ricerca pubblici o privati per almeno due anni continutivi )) che
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in
Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai
fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del
valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel
periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente
nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi ((
sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. ))

Art. 4.
Istituto italiano di tecnologia
1. E' istituita la fondazione denominata Istituto italiano di
tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico
del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione
instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura
l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso
istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione
degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, e'
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e
delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da
apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attivita',
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere
concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento
di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di
tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse
nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la
devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la
pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche,
soggette all'approvazione dall'autorita' vigilante, degli atti
costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui
al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto
per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che
hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione
Istituto italiano di tecnologia, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione
ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri
dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attivita'
della fondazione Istituto italiano di tecnologia in un periodo non
superiore a due anni (( dalla sua istituzione )) di cui al comma 1 ed
al termine rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico e'
autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unita' di
personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a
disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui ((
all'articolo 1, )) comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi,
inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza
nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti
universitari.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi
e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni
di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in
favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che
fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato alla fondazione Istituto italiano di tecnologia e ne
costituiscono il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa
depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle
somme anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti.
Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso
tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta
coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme
possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui
contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita' fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 823 e 829 del codice civile
e' il seguente:
«Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
- I beni che fanno parte del demanio pubblico [c.c. 822,
825], sono inalienabili e non possono formare oggetto di
diritti a favore di terzi [c.c. 1145], se non nei modi e
nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [c.n.
30, 700].
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' [c.c. 948, 949,
950, 951] e del possesso [c.c. 1168, 1169, 1170, 1171,
1172] regolati dal presente codice.».
«Art. 829 (Passaggio di beni del demanio al
patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico
al patrimonio dello Stato devessere dichiarato
dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali [c.c. 826]».
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sul ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il
seguente:
«Art. 1. - Le disposizioni del presente decreto
disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di
lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle
delle regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le regioni a statuto speciale e per le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica».


Capo II
Investimenti pubblici in infrastrutture

Art. 5.
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in societa' per
azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti societa'
per azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3.
La CDP S.p.a., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato, che
esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi
e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al
Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche
indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla
gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa
vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in
bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di
stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti
ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e
conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non
inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
(( 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' approvato lo statuto della CDP S.p.a. e sono
nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori
indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della
CDP S.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i
successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile. ))
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al
31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del titolo V del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli
intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione
separata di cui al commna 8.
7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.a. o societa' (( da )) essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere
assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla
fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello
Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. (( La
raccolta di fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali. ))
8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le attivita',
strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto
previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema
separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e'
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e
le attivita' ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le
attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui
al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3
puo' prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle
partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di
indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata,
per la gestione separata, la commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e
successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8
il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. e' integrato dai
membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 mag-gio 1983, n.
197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il
Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti
di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi
postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di
accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e
comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi
del comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP
S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione
separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data
di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per
azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11
continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle
norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad
applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le
attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della
CDP S.p.a.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di cui al
comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni piu' favorevoli
previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per
effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo' avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente
al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla
CDP S.p.a..
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.a.
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
18. La CDP S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e
iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei
confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad
essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni
caso la responsabilita' illimitata della CDP S.p.a. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun
patrimonio separato la CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
procedure di cui al titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i
contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad a
vere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute
nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al
tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio
e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli
altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a
banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio
destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del
contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita
la disponibilita' o e' affidata la gestione delle opere, degli
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di
servizi pubblici in relazione ai quali e' intervenuto il
finanziamento della CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla
concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente
sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della
CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono
indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo
soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di
azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore
assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito
residuo nei confronti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di
cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa'
proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti
concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di
fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si
applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione
di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute
nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione
dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al
comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si
applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi
natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i
diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa,
rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di
appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i
quali sia richiesta una specifica anzianita' di servizio, ove
conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi al personale gia'
dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di
un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo' essere
attribuito al predetto personale un trattamento economico meno
favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per il personale gia' dipendente dalla Cassa
depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla
trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le
procedure di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato,
in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e
successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni,
nella corrispondente area e posizione economica, o in quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre
pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente
comma e' riconosciuto un assegno personale pensionabile,
riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla
differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in
base al nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazio ne di destinazione sono corrisposte nella misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale.
Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente
della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di
lavoro dipendente con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio
normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il
personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data
di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con
applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto
al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del
codice civile.
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, (( i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti ))
dai seguenti: «Infrastrutture S.p.a. puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente
l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti
ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436
del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni
e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.a. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.
Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.a.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilita' illimitata di Infrastrutture S.p.a. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazion i delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente
i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di
Infrastrutture S.p.a. e di sottoposizione a procedura di liquidazione
di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio
separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le
previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura
provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio
il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti
preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o
affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici
ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative
passivita'.».
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 24 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
«1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta e
dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero
dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e
svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi
comprese le funzioni ispettive ed i controlli di
regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi
della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero».
- Il testo dell'art. 2362 del codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2362 (Unico azionista). - Quando le azioni
risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione
contenente l'indicazione del cognome e nome o della
denominazione, della data e del luogo di nascita o di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo'
provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
precedenti commi devono essere depositate entro trenta
giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare
la data di iscrizione.
I contratti della societa' con l'unico socio o le
operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai
creditori della societa' solo se risultano dal libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione o da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2362 (Unico azionista). - In caso d'insolvenza
della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad
una sola persona, questa risponde illimitatamente [c.c.
2325, 2497].»
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a
norma dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461) e' il
seguente:
«Art. 2 (Natura e scopi delle fondazioni). - 1. Le
fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.
Perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di
promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti.
2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il
territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente
nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme,
l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
ai settori a maggiore rilevanza sociale».
- Il testo degli articoli da 2342 a 2345 del codice
civile e' il seguente:
«Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo
non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere
versato presso una banca almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con
atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le
azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti
ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta
giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo
non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le
azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi.
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede la societa',
contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello
ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri
di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata
all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo
64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta
giorni dalla iscrizione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa';
il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni
caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346,
che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel
presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
presidente del tribunale, contenente la descrizione dei
beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche'
l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo,
delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di
sei mesi dalla costituzione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'.
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il
socio non esegue i pagamenti dovuti [c.c. 2445, 2630, n.
3], decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una
diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli
amministratori, se non ritengono utile promuovere azione
per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli
altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per
un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora
dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le
azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una
banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione
nei mercati regolamentati [c.c. 2334, 2356].
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto
il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni [c.c. 1223, 2531].
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in
circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la
decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la
corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il
diritto di voto [c.c. 2347, 2351, 2466].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il
socio non esegue il pagamento delle quote dovute [c.c.
2445, 2630, n. 3], gli amministratori, decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a
suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio
o di un istituto di credito [c.c. 2334, 2356].
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto
il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni [c.c. 1223, 2524].
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in
circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la
decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la
corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il
diritto di voto [c.c. 2347, 2351, 2477].».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2345 (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo
dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie [c.c.
2519] non consistenti in danaro, determinandone il
contenuto, la durata, le modalita' e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di
inadempimento. Nella determinazione del compenso devono
essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi
per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali e' connesso l'obbligo delle
prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono
trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo,
gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
modificati senza il consenso di tutti i soci.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2345 (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo
dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie [c.c.
2516] non consistenti in denaro, determinandone il
contenuto, la durata, le modalita' e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di
inadempimento. [Nella determinazione del compenso devono
essere osservate le norme corporative applicabili ai
rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni].
Le azioni alle quali e' connesso l'obbligo delle
prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono
trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo,
gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
modificati senza il consenso di tutti i soci.»
- Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 24 (Acquisto di beni e servizi).
1. (Comma soppresso).
2. (Comma soppresso).
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le pubbliche amministrazioni considerate nella
tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli
enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per l'acquisto
di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi
caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e
dalla bassa intensita' di lavoro, di utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. In caso di
acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui
all'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si applica il comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Al fine di consentire il conseguimento di
risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono,
altresi', aderire i soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono
individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo
del comma 3.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o
dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale,
delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti
contratti. La stipula degli stessi e' causa di
responsabilita' amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale, si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni
anzidette e quello indicato nel contratto.
4-bis. Gli enti pubblici, le societa' pubbliche, i
concessionari di pubblici servizi, nonche' tutte le
amministrazioni pubbliche, individuate nell'art. 1 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358, e successive modificazioni, e nell'art. 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici
centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip
S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni
dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello
previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip
S.p.a. I contratti cosi' conclusi sono validi e non sono
causa di responsabilita' personale, contabile e
amministrativa, a carico del dipendente che li ha
sottoscritti, previste al comma 4.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa
consente la trattativa privata, le pubbliche
amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi
eccezionali e motivati, previo esperimento di una
documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla
sezione regionale della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa
pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi
pubblici, la CONSIP Spa puo' stipulare convenzioni quadro
ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di
beni o servizi di specifico interesse di una o piu'
amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo'
svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e
su richiesta delle amministrazioni medesime, le attivita'
di stazione appaltante, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la
Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le
categorie di prodotti per i quali attivera' il marketplace
nell'anno successivo.
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive e con
il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione
con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria,
promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese
alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di
assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi
strumenti elettronici.
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita'
differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di
beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata,
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'art.
2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla CONSIP S.p.a. alle societa'
per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi
dell'art. 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nei confronti delle quali e' previsto il controllo
della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono
remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di
settore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5
costituiscono, per le regioni, norme di principio e di
coordinamento».
Il testo dell'art. 10 della legge 13 maggio 1983, n.
197 (Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti) e'
il seguente:
«Art. 10 (Collegio dei revisori). - Il collegio dei
revisori esercita il controllo a norma degli articoli 2397
e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
Il collegio e' cosi' composto:
a) da un presidente di sezione della Corte dei conti,
con funzioni di presidente;
b) da un dirigente della Ragioneria generale dello
Stato, di grado non inferiore a dirigente superiore;
c) da un rappresentante degli enti locali.
I revisori sono nominati per un periodo di quattro
anni, con decreto del Ministro del tesoro che determina
anche il compenso loro spettante. La nomina e' rinnovabile
per non piu' di una volta. Per il periodo di permanenza
nella carica i membri del collegio dei revisori di cui alle
lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo.
Il rappresentante degli enti locali verra' scelto tra
una terna di nomi proposta congiuntamente dall'ANCI e
dall'UPI».
- Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) e' il seguente:
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del
tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina
criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47».
- Il testo dell'art. 3 del regio decreto 2 gennaio
1913, n. 453, e successive modificazioni (Approvazione del
testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della
Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse,
della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e
degli Istituti di previdenza) e' il seguente:
«Art. 3. - Le amministrazioni della Cassa depositi e
prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la
vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e
di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un
consigliere della Corte dei conti.
I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive
Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra
una legislatura e l'altra continuano a far parte della
commissione.
Per ciascun parlamentare membro effettivo e' designato
un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione
dall'incarico.
I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte
dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del
Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti,
restano in carica per lo stesso periodo previsto per i
parlamentari e possono essere riconfermati.
Essi cessano di far parte della commissione in caso di
collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il
restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.
La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il
vicepresidente tra i suoi componenti».
- Il testo del primo comma dell'art. 7 della gia'
citata legge n. 197/1983 e' il seguente:
«Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti e' composto:
a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che
lo presiede;
b) dal direttore generale della Cassa depositi e
prestiti;
c) dal ragioniere dello Stato;
d) dal direttore generale del Tesoro;
e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal
Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;
f) da tre esperti in materie finanziarie, scelti da
terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle
giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con
decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza,
rispettivamente, delle regioni delle province e dei
comuni».
- Il testo del comma 2 dell'art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e' il seguente:
«2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a
dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere
fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della
stipula del contratto; a richiesta dell'ente mutuatario,
gli istituti di credito abilitati sono tenuti, anche in
deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal
1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva,
sin dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal
1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto».
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali
urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture), cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«Art. 8 (Societa' per il finanziamento delle
infrastrutture). - 1. La Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una
societa' finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture
S.p.a.»; non si applicano le disposizioni dell'articolo
2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il
capitale iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare
interamente all'atto della costituzione; i successivi
aumenti del capitale sono determinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere
sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a
valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri
crediti, individuati tenendo conto dei principi di
convenienza economica e di salvaguardia delle finalita' di
interesse pubblico della Cassa stessa. Le azioni della
societa' non possono formare oggetto di diritti a favore di
terzi; ne e' ammesso il trasferimento con la preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i
titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli
strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le
garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da banche e altri intermediari
finanziari:
a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e
le grandi opere pubbliche, purche' suscettibili di
utilizzazione economica;
b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma
finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico.
Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di
cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi'
assumere partecipazioni, che non dovranno essere di
maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, detenere immobili e
esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o
accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo
svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi'
acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate
dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle
infrastrutture. E' preclusa alla societa' la raccolta di
fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di
strumenti finanziari.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono formulate le linee direttrici per
l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al
comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il
tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I
finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi
per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie
ovvero sono messi a disposizione di soggetti
istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo
economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine,
salva diversa e motivata determinazione dell'organo
amministrativo della societa' Infrastrutture S.p.A. puo'
destinare propri beni e rapporti giuridici al
soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa
emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti a essi attribuiti e
delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma
dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture
S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui
frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni
soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti
del patrimonio a essi destinato e dei diritti a essi
attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita'
illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun
patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il
caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di
sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi
natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato
continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi
le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi
della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle
passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei
limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
Per ciascuna operazione puo' essere nominato un
rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni
di beni in favore della societa' da parte dello Stato,
degli enti pubblici non territoriali e di societa'
interamente controllate dallo Stato sono operate con le
modalita' di cui ai commi 10 e 12 dell'art. 7. Restano
ferme le competenze in materia di gestione di beni
demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.
Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le
disposizioni di cui all'art. 42, commi 3 e 4, del testo
unico delle leggi in m ateria bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. La societa' raccoglie la provvista necessaria
mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di
finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli
stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le
caratteristiche dei titoli. Alla societa' si applicano il
comma 2 dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e
le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad
esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4,
nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal
titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' si
iscrive nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti
istituzionali della societa' e delle linee direttrici
formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei
confronti, della societa' in materia di vigilanza
prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono regolati la composizione del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale della societa' e
la durata in carica dei rispettivi membri. E' ammessa la
delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato
esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri.
7. Lo statuto della societa' e' approvato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il bilancio della societa' e' redatto secondo le
disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel
settore finanziario.
9. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa'.
10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si
applica lo stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma
5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le
cessioni a qualsiasi titolo in favore della societa', le
operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonche'
quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i
provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni
e formalita' inerenti alle cessioni e operazioni medesime,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate e alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni
anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni,
anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse
relativi), sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari della societa'.
Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e'
soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
sulle attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di
immobili alla societa' e le locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e
altri soggetti pubblici.
11. La societa' e' posta sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti della societa' al fine di assicurare che i
comportamenti operativi della stessa siano conformi alla
legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e
siano coerenti con le linee strategiche indicate nei
decreti di cui al primo periodo del comma 4.
12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina sostanziale in materia di infrastrutture».
- Il testo dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni (Approvazione del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' il
seguente:
«Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti.».
- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
«Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.
- Il testo dell'art. 2436 del codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004)
«Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni). - Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione di modifica dello statuto [cc. 2332, 2348,
2349, 2460], entro trenta giorni, verificato l'adempimento
delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede
l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al
deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste
[c.c. 2330, 2438; dip. att. c.c. 211].
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata [c.c. 2193].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni). - Le deliberazioni che importano
modificazioni dell'atto costitutivo [c.c. 2332, 2348, 2349,
2470] devono essere depositate ed iscritte a norma del
primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 [c.c. 2330,
2438; disp. att. c.c. 100, disp. att. c.c. 211] [e
pubblicate nel Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata].
Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello
statuto deve essere depositato nel registro delle imprese
[e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata] il testo integrale
dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata [c.c.
2193].»
Il testo degli articoli 2214 e seguenti del codice
civile e' il seguente:
«Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita'
commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale
[c.c. 2215, 2216] e il libro degli inventari [c.c. 2217;
disp. att. c.c. 200].
Deve altresi' tenere le altre scritture [c.c. 1760, n.
3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle
dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per
ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi
e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere,
dei telegrammi e delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560,
2709, 2711].
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2221].
Art. 2215 (Modalita' di tenuta delle scritture
contabili). - I libri contabili, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della
vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio
secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del
registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei
libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale [c.c. 2214] e il libro degli
inventari devono essere numerati progressivamente e non
sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione.
Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). - Il libro
giornale [c.c. 2214] deve indicare giorno per giorno le
operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
[c.c. 365, 2214] deve redigersi all'inizio dell'esercizio
dell'impresa [c.c. 2196] e successivamente ogni anno [c.c.
2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione
delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa,
nonche' delle attivita' e delle passivita'
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto
dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con
evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite
[c.c. 2423]. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore
deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle
societa' per azioni, in quanto applicabili [c.c. 2425].
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette
[c.c. 2214].
Art. 2218 (Bollatura facoltativa). - L'imprenditore
puo' far bollare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri
libri da lui tenuti [c.c. 2710].
Art. 2219 (Tenuta della contabilita). - Tutte le
scritture devono essere tenute secondo le norme di
un'ordinata contabilita' senza spazi in bianco, senza
interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono
fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione,
questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili [c.c. 2710].
Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili). -
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla
data dell'ultima registrazione [c.c. 2312, 2457].
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,
delle lettere e dei telegrammi spediti [c.c. 2214].
Le scritture e documenti di cui al presente articolo
possono essere conservati sotto forma di registrazioni su
supporti di immagini, sempre che le registrazioni
corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere
rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto
che utilizza detti supporti».
- Il testo dell'art. 42 del gia' citato decreto
legislativo 385/1993 e' il seguente:
«Art. 42 (Nozione di credito alle opere pubbliche). -
1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la
concessione, da parte di banche, a favore di soggetti
pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica
utilita'.
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a
favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica
o di pubblica utilita' deve risultare da leggi o da
provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal
privilegio previsto dall'art. 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su
immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente
sezione per le operazioni di credito fondiario.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 11 del gia' citato
decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
«2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e'
vietata ai soggetti diversi dalle banche».
- Il testo degli articoli da 2410 a 2420 del codice
civile e' il seguente:
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2410 (Emissione). - Se la legge o lo statuto non
dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e'
deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve
risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed
iscritta a norma dell'art. 2436.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2410 (Limiti all'emissione di obbligazioni). - La
societa' [c.c. 2365, 2411, 2424, n. 10, 2486] puo' emettere
obbligazioni [c.c. 2421, n. 2] al portatore o nominative
per somma non eccedente il capitale versato ed esistente
secondo l'ultimo bilancio approvato [c.c. 2250, 2413, n. 2,
2423, 2437, 2486].
Tale somma puo' essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca
su immobili [c.c. 2831] di proprieta' sociale, sino a due
terzi del valore di questi;
2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni
rispetto al capitale versato e' garantita da titoli
nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza
non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da
equivalente credito di annualita' o sovvenzioni a carico
dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere
depositati e le annualita' o sovvenzioni devono essere
vincolate presso un istituto di credito [disp. att c.c.
251], per la parte necessaria a garantire il pagamento
degli interessi e l'ammortamento delle relative
obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse
[c.c. 2413].
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata,
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente
articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalita' e
delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa'.
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2411 (Diritti degli obbligazionisti). - Il diritto
degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed
agli interessi puo' essere, in tutto o in parte,
subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri
creditori della societa'.
I tempi e l'entita' del pagamento degli interessi
possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche
relativi all'andamento economico della societa'.
La disciplina della presente sezione si applica inoltre
agli strumenti finanziari, comunque denominati, che
condizionano i tempi e l'entita' del rimborso del capitale
all'andamento economico della societa'.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2411 (Deposito e iscrizione della deliberazione).
- Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione
dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato
l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il
notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non
oltre il detto termine, agli amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni successivi e, in
mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono
ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi
secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni
speciali con riferimento all'omologazione della delibera
decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle
imprese.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.
Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti
alla corte di appello entro trenta giorni dalla
comunicazione [c.c. 2964].
La deliberazione non puo' essere eseguita se non dopo
l'iscrizione.
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La societa' [c.c.
2365, 2410, 2424, n. 10, 2479-bis] puo' emettere
obbligazioni [c.c. 2421, n. 2] al portatore o nominative
per somma complessivamente non eccedente il doppio del
capitale sociale, della riserva legale e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato [c.c.
2250, 2414, n. 2, 2423, 2437, 2479-bis]. I sindaci
attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili [c.c. 2831] di proprieta' della societa', sino a
due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano
all'emissione di obbligazioni effettuata da societa' le cui
azioni siano quotate in mercati regolamentati,
limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate
negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2412 (Riduzione del capitale). - La societa' che
ha emesso obbligazioni non puo' ridurre il capitale
sociale, se non in proporzione delle obbligazioni
rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve
essere deliberata in conseguenza di perdite [c.c. 2433,
2446], la misura della riserva legale deve continuare a
calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al
tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale
sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare
delle obbligazioni in circolazione [c.c. 2428, 2446].
Testo in vigore dal 1° gennaio 2004.
Art. 2413 (Riduzione del capitale). - Salvo i casi
previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2412,
la societa' che ha emesso obbligazioni non puo' ridurre
volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve
se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in
circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo
medesimo non risulta piu' rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o
le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite [c.c.
2433, 2446], non possono distribuirsi utili sinche'
l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non
eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione
[c.c. 2428, 2446).
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2413 (Contenuto delle obbligazioni). - Le
obbligazioni devono indicare:
1) la denominazione [c.c. 2326], l'oggetto e la sede
della societa' [c.c. 2328, nn. 2 e 3], con l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la
societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale, versato ed esistente al
momento dell'emissione [c.c. 2410];
3) la data della deliberazione della assemblea e
della sua iscrizione nel registro [c.c. 2411];
4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse
[c.c. 2421. n. 2], il valore nominale di ciascuna, il
saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso
[c.c. 2420];
5) le garanzie da cui sono assistite [c.c. 2414,
2420-bis, 2831].
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2414 (Contenuto delle obbligazioni). - I titoli
obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione [c.c. 2326], l'oggetto e la sede
della societa' [c.c. 2328, nn. 2 e 3], con l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la
societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al
momento dell'emissione [c.c. 2412];
3) la data della deliberazione di emissione e della
sua iscrizione nel registro [c.c. 2410];
4) l'ammontare complessivo dell'emissione [c.c. 2421,
n. 2], il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con
essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua
determinazione e il modo di pagamento e di rimborso [c.c.
2420], l'eventuale subordinazione dei diritti degli
obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti [c.c.
2414-bis, 2420-bis, 2831].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2414 (Costituzione delle garanzie). - L'assemblea
[c.c. 2365] che delibera l'emissione di obbligazioni con le
garanzie previste nell'art. 2410 deve designare un notaio
che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalita'
necessarie per la costituzione delle garanzie medesime
[c.c. 2413, n. 5, 2831].
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti). -
L'assemblea degli obbligazionisti [c.c. 2421. n. 7]
delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti [c.c. 2367].
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci
[c.c. 2365, 2368, 2369, 2375] e le sue deliberazioni sono
iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel
registro delle imprese. Per la validita' delle
deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero
2, e' necessario anche in seconda convocazione il voto
favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta'
delle obbligazioni emesse e non estinte.
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente
possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni [c.c.
2357].
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere
gli amministratori ed i sindaci [c.c. 2418].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti). -
L'assemblea degli obbligazionisti [c.c. 2421, n. 7]
delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti [c.c. 2367].
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci
[c.c. 2365, 2368, 2369, 2375]. Per la validita' delle
deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo
articolo e' necessario anche in seconda convocazione il
voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la
meta' delle obbligazioni emesse e non estinte.
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente
possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni [c.c.
2357].
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere
gli amministratori ed i sindaci [c.c. 2418].
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2416 (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea
degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli
articoli 2377 e 2379. Le quote previste nell'articolo 2377
s'intendono riferite all'ammontare del prestito
obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni
siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella
cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio
del rappresentante degli obbligazionisti.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2416 (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea
vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.
Ciascun obbligazionista puo' impugnare le deliberazioni
che non sono prese in conformita' dalla legge, a norma
degli articoli 2377 e 2378.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella
cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio
del rappresentante degli obbligazionisti.».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2417 (Rappresentante comune). - Il rappresentante
comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti
[c.c. 2380-bis] e possono essere nominate anche le persone
giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
investimento nonche' le societa' fiduciarie. Non possono
essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori,
i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice e coloro
che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399
[c.c. 2380-bis].
Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'art.
2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto dal
tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli
amministratori della societa' [c.c. 2831, 2845].
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo
non superiore ad un triennio e puo' essere rieletto.
L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso.
Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il
rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel
registro delle imprese.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2417 (Rappresentante comune). - Il rappresentante
comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti
[c.c. 2380]. Se non e' nominato dall'assemblea a norma
dell'art. 2415, e' nominato con decreto dal presidente del
tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli
amministratori della societa' [c.c. 2831, 2845]. Non
possono essere nominati rappresentanti comuni degli
obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli
amministratori, i sindaci, i dipendenti della societa'
debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate
nell'art. 2399 [c.c. 2389].
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo
non superiore ad un triennio e puo' essere rieletto.
L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso.
Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il
rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel
registro delle imprese.»
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2418 (Obblighi e poteri del rappresentante
comune). - Il rappresentante comune deve provvedere
all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti [c.c. 2421], tutelare gli interessi comuni
di questi nei rapporti con la societa' e assistere alle
operazioni di sorteggio delle obbligazioni [c.c. 2420,
2831]. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci
[c.c. 2370, 2415, 2422].
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta
amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della
societa' debitrice.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2418 (Obblighi e poteri del rappresentante
comune). - Il rappresentante comune deve provvedere
all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti [c.c. 2421], tutelare gli interessi comuni
di questi nei rapporti con la societa' e assistere alle
operazioni di sorteggio delle obbligazioni [c.c. 2420,
2831]. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci
[c.c. 2370, 2415, 2422].
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta
amministrativa della societa' debitrice.
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2419 (Azione individuale degli obbligazionisti). -
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le
azioni individuali degli obbligazionisti [c.c. 2395], salvo
che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'art. 2415.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2419 (Azione individuale degli obbligazionisti). -
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le
azioni individuali degli obbligazionisti [c.c. 2395], salvo
che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'art. 2415.
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Art. 2420 (Sorteggio delle obbligazioni). - Le
operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni
devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del
rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio [c.c.
2415, n. 4, 2418].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2420 (Sorteggio delle obbligazioni). - Le
operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni
devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del
rappresentante comune o, in mancanza di un notaio [c.c.
2415, n. 4, 2418].»
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti) e' il seguente:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»
- Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi) e' il seguente:
Art. 26. (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale). - 1. I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo
di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti
ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al
12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con
scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali
finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
periodo sono emessi da societa' od enti, diversi dalle
banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da
quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso
ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati di Paesi
aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di
emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di
due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e
dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto
mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e
altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per
cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti
correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato»
di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso
delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non
inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai
percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi
e degli altri proventi maturati fino al momento
dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai
soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel
rimborso nei confronti di soggetti residenti.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
e g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento
ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero
assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli
sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al
comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei
titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei
predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono
applicate a titolo di acconto nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti
correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri
proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e'
applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a
ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a
cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera
d) dello stesso art. 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale
da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti e da quelli per i quali sia prevista
l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
sono residenti nel territorio dello Stato o stabili
organizzazioni di soggetti non residenti la predetta
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata
anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa
commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27
per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati con il
decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del
comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta
e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei
prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni
estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa
erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che
concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti
ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso».
- Il titolo del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239 e' il seguente: «Modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati» (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102).
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1984 e' il seguente: «Dotazione numerica e livelli
funzionali del personale del ruolo della Cassa depositi e
prestiti» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
1984, n. 221).
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1986 e' il seguente: «Modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 concernente la
dotazione numerica ed i livelli funzionali del personale
della Cassa depositi e prestiti» (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 ottobre 1986, n. 236).
- Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n.
29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
ai fini previdenziali) e' il seguente:
«Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli
articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi
assicurativi connessi al servizio prestato presso enti
pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la
soppressione ed il trasferimento del personale ad altri
enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione
previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a
carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza
versano a quelle di destinazione i contributi di propria
pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al
tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art.
5, quarto, quinto e sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre
gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le
modalita' di cui agli articoli 1 e 2».

Art. 5-bis.
Registro italiano dighe
(( 1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con
cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti
delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione
all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla
vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere».
2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID». ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n.
166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti.), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano
dighe). - 1. Nei trenta giorni successivi alla data di
entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro
italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'art.
1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo
un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e
controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti
concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei
termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al
versamento del contributo, nei loro confronti e' applicata
una sanzione amministrativa pari a cinque volte il
contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione
e contestualmente al versamento del contributo e della
sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre
attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di
progettazione e costruzione delle predette dighe, e'
stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di
istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, si provvede alla disciplina dei criteri di
determinazione del contributo e del diritto previsti al
comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione degli
stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi
sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima
applicazione della presente legge, l'ammontare del
contributo e del diritto di cui al comma 1 e' commisurato
in modo da assicurare la copertura delle spese di
funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva da
destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura
compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di
funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti
intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con
dighe a monte.
4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalita' con cui il registro italiano dighe
provvede all'approvazione dei progetti delle opere di
derivazione dei serbatoi e di adduzione all'utilizzazione,
comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle
operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti
ad espletare sulle medesime opere».
- Il testo dell'articolo 39 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), cosi' modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
Art. 39. (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia
svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite
dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del
ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro
compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo
88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad
eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui
all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra
nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe -
RID».


Capo III
Made in Italy, competitivita', sviluppo

Art. 6.
Trasformazione della SACE in societa' per azioni
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di
SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero o piu'
brevemente SACE S.p.a. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE
S.p.a. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.a. sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi
sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni.
3. I crediti di cui (( all'articolo 7, )) comma 2, del (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono
trasferiti alla SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I
crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.a. al
valore indicato nella relativa posta del conto patrimoniale dello
Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.a.
possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il
relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e
conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3,
detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono
trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.a., unitamente ai
proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel comma 1 e'
pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui
(( all'articolo 7, )) comma 2, del (( decreto legislativo )) 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai
sensi del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di
dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita'
dello Stato, le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti
nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente medesimo
e' intestato alla SACE S.p.a.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di
natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo
della SACE S.p.a. da formularsi entro il termine di approvazione del
bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, puo' rettificare i
valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione
contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli
organi sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a.
convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali, la SACE S.p.a. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1
e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi
non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello
svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono
garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione
del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia
e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, (( da emanare di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, )) nel rispetto
della disciplina dell'Unione europea e dei limiti fissati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di
operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi
connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli
impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei
decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in
base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635,
28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime
leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato si
applicano le disposizioni di cui (( all'articolo 2, )) comma 3, ((
all'articolo 8, )) comma 1, e (( all'articolo 24 del decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni.
12. La SACE S.p.a. puo' svolgere l'attivita' assicurativa e di
garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina
dell'Unione europea. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta
con contabilita' separata rispetto alle attivita' che beneficiano
della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per
azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE
S.p.a. non puo' essere inferiore al 30% e non puo' essere
sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3.
L'attivita' di cui al presente comma non beneficia della garanzia
dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.a. che non beneficiano della
garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di
assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge
12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere
in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un
piu' efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.a.
concorda con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.a.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la
SACE S.p.a. puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE
S.p.a., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e' stata
deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle
finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione
di una quota pari al 10 per cento degli stessi che e' versata nel
conto corrente di Tesoreria di cui (( all'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le
finalita' ivi previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di
cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in
capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di
cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del (( decreto legislativo ))
31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento
ad ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle
operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I
crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici
instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli
effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in via
prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in
relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica
anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.a.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene
altresi' luogo della pubblicita' prevista (( dall'articolo 2362 ))
del codice civile, nel testo introdotto dal (( decreto legislativo ))
17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da
tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione
della SACE nella SACE S.p.a. e di successione di quest'ultima alla
prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via
provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori
iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.a. in seguito alle
predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita'
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della
SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti
in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi
riferiti alla SACE S.p.a., per quanto pertinenti. (( Nell'articolo 1,
)) comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: «vantati
dallo Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 2 della presente legge».
22. Alla SACE S.p.a. si applica il (( decreto legislativo ))
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di
conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2-bis del (( decreto legislativo ))
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e'
sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
«2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di
ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari
esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE
S.p.a. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto
corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale
della SACE S.p.a. e per onorare la garanzia statale degli impegni
assunti dalla SACE S.p.a., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.a. nonche' con l'attivita' nazionale
sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le
istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze
di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli
utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro».
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1,
1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi
2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma
continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.a. La titolarita' e le disponibilita' del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.a., con funzioni di
riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della
garanzia dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con
l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il
seguente:
«5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei
quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, uno dal Ministro degli
affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del
commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche
agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio
estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad
eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su designazione rispettivamente
dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la
stessa procedura sono nominati i membri supplenti di
ciascun membro effettivo».
- Il comma 2 dell'art. 7 del gia' citato decreto
legislativo n. 143/1998 e' il seguente:
«2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli
accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del
debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri
d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica diviene
cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti
negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' altresi'
surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in
conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui
all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica puo' delegare
all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al
presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente
gestione della sezione».
- Il testo dell'art. 2 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998 e' il seguente:
Art. 2 (Funzioni). - 1. L'Istituto e' autorizzato a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali nella loro attivita' con
l'estero e di internazionalizzazione dell'economia
italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da
esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte
estera, destinati al finanziamento delle suddette
attivita', nonche' per i crediti dalle stesse concessi a
Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di
debiti di tali Stati.
2. L'istituto puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' con enti od imprese
esteri ed organismi internazionali.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato».
- Il titolo della legge 22 dicembre 1953, n. 955 e' il
seguente: «Disposizioni sull'assicurazione dei crediti
all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul
finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da
esportazioni relative a forniture speciali» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1953, n. 299).
- Il titolo della legge 5 luglio 1961, n. 635 e' il
seguente: «Disposizioni sull'assicurazione e sul
finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e
servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche'
all'assistenza ai paesi in via di sviluppo) (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1961, n. 185).
- Il titolo della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e' il
seguente: «Disposizioni sull'assicurazione e sul
finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di
merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero
nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1967, n.
80).
- Il titolo della legge 24 maggio 1977, n. 227 e' il
seguente: «Disposizioni sull'assicurazione e sul
finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di
merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero
nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1977, n. 143).
- Il testo dell'articolo 24 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998 e' il seguente:
Art. 24. (Indirizzo strategico e coordinamento
operativo). - 1. E' costituita presso il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
una commissione permanente per il coordinamento e
l'indirizzo strategico della politica commerciale con
l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con
l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, degli affari esteri, del
commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione
tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero,
degli organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le
deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame
del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini
entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione
delibera su proposta del Ministro del commercio con
l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero e'
costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato,
un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio
nelle materie di competenza della commissione.
2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle
amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonche'
le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in
materia di politica internazionale e le specifiche
competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre
amministrazioni pubbliche, puo', al fine di razionalizzare
l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad
indicare priorita', nonche' definire parametri e criteri
operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli
organismi operanti nel settore.
3. La commissione permanente di cui al comma 1
stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento
dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi
operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte
salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A
tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e
presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei
Ministeri interessati, presidenti o direttori generali
dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a. di
INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i
servizi assicurativi del commercio con l'estero. La
commissione promuove altresi' la costituzione e la
diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e
gli operatori del settore ai fini della fruizione dei
servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi
delle vigenti disposizioni».
- Il titolo della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' il
seguente: «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n.
229).
- Il titolo della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' il
seguente: «Norme sulla promozione della partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1990, n. 101).
- Il titolo del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
6, e' il seguente: «Trasferimento delle licenze e delle
autorizzazioni dell'impianto di fabbricazione del
combustibile nucleare di proprieta' di FN - Nuove
Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. e
distacco del relativo personale. (Ordinanza n. 6/2003)»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2003, n.
157).
- L'art. 1 della legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure
per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso
reddito e maggiormente indebitati), cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. La
presente legge rende operative le intese raggiunte dai
Paesi creditori in sede multilaterale in tema di
trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo
a piu' basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre
favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della
poverta' delle popolazioni di tali Paesi.
2. I crediti (di cui all'art. 2 della presente legge)
nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili
esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione
Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le
modalita' di cui all'art. 3, a condizione che il Paese
interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le
liberta' fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo
di risoluzione delle controversie e a perseguire il
benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo
in particolare la riduzione della poverta'.
3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi
all'iniziativa multilaterale «Programma HIPC» (Heavily
Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito puo'
essere concesso in misura, condizioni, tempi e con
meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi
creditori in sede multilaterale.
4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui
ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione
del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i
Paesi creditori in sede multilaterale.».
- Il titolo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173, e' il seguente: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE
in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 giugno 1997, n. 143, S.O.).
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto legislativo n. 143/1998 come modificato dalla legge
qui pubblicata, con decorrenza dal 1° gennanio 2004:
«Art. 7 (Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto). -
1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel
rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per
la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la
garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto
assicurato o garantito, l'Istituto e' altresi' costituito
mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale
restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque
connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali
siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando
l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del
rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito,
ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente
le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per
ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai
sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state
onorate le garanzie prestate.
2. (Comma abrogato).
2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti
indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali
intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati
dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di
trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita'
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle
disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la
sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e
per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche'
per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita'
nazionale sull'estero, anche in collaborazione o
coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).».
- Il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal
1° gennaio 2004, e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni generali). - 1. E' istituito
l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE), di seguito denominato Istituto.
2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalita'
giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e
di gestione. E' posto sotto la vigilanza del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed
adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di
efficienza ed economicita', sulla base delle deliberazioni
adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in
apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre
mesi».
- Il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal
1° gennaio 2004, e' il seguente:
«Art. 4 (Organi). - 1. L'ordinamento dell'Istituto e'
disciplinato dallo statuto, che ne determina i principi
generali di organizzazione e di funzionamento.
2. Lo statuto e' emanato con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori;
e) il comitato consultivo;
f) il direttore generale.
4. Il presidente dell'Istituto e' un rappresentante del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il vice
presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero
del commercio con l'estero, nominato con decreto del
Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al
presente comma possono essere effettuate anche in deroga
all'art. 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il
consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle
sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita'
di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal
consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei
quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, uno dal Ministro degli
affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del
commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche
agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio
estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad
eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su designazione rispettivamente
dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la
stessa procedura sono nominati i membri supplenti di
ciascun membro effettivo.
6. Il consiglio di amministrazione:
a) emana le direttive di carattere generale relative
all'attivita' dell'Istituto;
b) determina, in particolare, le condizioni generali
di ammissibilita' alla garanzia e alla copertura
assicurativa;
c) procede alla valutazione del rischio relativo a
ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE,
definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi
degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;
d) stabilisce le condizioni per il rilascio di
garanzie, nonche' di assicurazione e riassicurazione, e le
condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;
e) approva i bilanci dell'Istituto;
f) adotta il regolamento di amministrazione e di
contabilita' dell'Istituto, conformandosi, quanto alle
norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in
materia di impresa;
g) formula proposte di modifica della delibera di cui
all'articolo 2, comma 3, e dello statuto;
h) delibera l'emissione di obbligazioni e
l'assunzione di mutui e prestiti;
i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel
quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi
erogati;
l) delibera sugli altri argomenti che il presente
decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.
7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed
i), sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante.
Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma
6, lettere e), f), h) ed i), o le restituisce con motivati
rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di
ricezione; trascorso tale termine, le delibere non
restituite si intendono approvate.
8. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente del
consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal
consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e
determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il
comitato esecutivo:
a) delibera, su proposta del direttore generale, in
ordine alle singole richieste di concessione della promessa
di garanzia o di assunzione della garanzia e di
liquidazione degli indennizzi;
b) svolge ogni altra attivita' e funzione ad esso
attribuita dal consiglio di amministrazione.
9. Il comitato esecutivo puo' delegare le competenze
proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.
10. Il comitato consultivo e' composto da undici membri
di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle
attivita' dell'Istituto, rappresentanti degli operatori
economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del credito e delle altre categorie interessate. I
componenti del comitato consultivo sono nominati con
decreto del Ministro del commercio con l'estero, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso
sottoposti dal consiglio di amministrazione e puo'
formulare proposte.
11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri
effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori
contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per
i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei
revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Un membro
effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro
effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del
commercio con l'estero.
12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio
di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila
sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e
sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore
generale e' preposto ai servizi ed agli uffici
dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge,
inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e
quelle delegate dal comitato esecutivo».
- Il testo dell'art. 5 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato dal 1° gennaio
2004, e' il seguente:
«Art. 5 (Durata e compensi dei componenti degli
organi). - 1. I componenti degli organi durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
2. L'indennita' di carica dei componenti degli organi e
gli emolumenti del direttore generale sono fissati con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero.
3. La carica di direttore generale e' incompatibile con
l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o
privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo
autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una
situazione di conflitto di interessi con l'attivita'
dell'Istituto».
- Il testo dell'art. 6 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«Art. 6 (Fondo di dotazione e altre norme finanziarie).
1. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004);
1-bis. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004).
2. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004).
3. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004).
4. Le liquidita' dell'Istituto sono tenute presso la
Tesoreria centrale dello Stato in uno o piu' conti correnti
infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo
svolgimento dell'attivita' corrente che, entro i limiti
autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, possono esere
tenuti presso banche».
- Il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«Art. 8. (Piano previsionale degli impegni
assicurativi). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il
CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale
degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di
internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della
rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio
dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello
Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili
in garanzia ai sensi dell'art. 2, distintamente per le
garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro
mesi.
2. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004).
3. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004).
4. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004).».
- Il testo dell'art. 9 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal
1° gennaio 2004, e' il seguente:
«Art. 9 (Controllo della Corte dei conti sulla gestione
finanziaria). - 1. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Istituto e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'art. 12 della legge stessa».
- Il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal
1° gennaio 2004, e' il seguente:
«Art. 10 (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il
30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica trasmette al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di
valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso,
nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comunica al Parlamento entro il
30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo
dell'Istituto».
- Il testo dell'art. 11 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«Art. 11 (Disposizioni concernenti il personale). - 1.
Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente dalle imprese di assicurazione.
2. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004).
3. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004).
4. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004).».
- Il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorre dal 1°
gennaio 2004, e' il seguente:
«Art. 12 (Rappresentanza in giudizio). - 1. L'Istituto
si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni».

Art. 7.
Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica
delle sanzioni amministrative tributarie
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto
compatibili.
Riferimenti normativi:
- Il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, reca:
«Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1998,
n. 56, S.O.).

Art. 8.
Ruling internazionale
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una
procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e
vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e'
stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti
dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione
finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto
dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di
Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto
stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5
milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973,
n. 268, S.O. n. 1).

Art. 9.
Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA
1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
«per una durata pari» sono inserite le seguenti: «a tre anni dallo
stesso, ovvero, se inferiore,».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 38-bis. - I rimborsi previsti nell'art. 30 sono
eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione
annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione prestando,
contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una
durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore,
al periodo mancante al termine di decadenza
dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione
rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le
casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.
38, o da una impresa commerciale che a giudizio
dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di
solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da
un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e
medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal
decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal decreto
ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova
disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche
prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva
fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di
societa', con patrimonio risultante dal bilancio
consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia
puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da
parte della societa' capogruppo o controllante di cui
all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di
integrale restituzione della somma da rimborsare,
comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione
finanziaria, anche per il caso di cessione della
partecipazione nella societa' controllata o collegata. In
ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve
comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria
l'intend imento di cedere la partecipazione nella societa'
controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti
relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di
validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di
prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui
spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a
lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli
interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza
dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione, non computando il periodo
intercorrente tra la data di notifica della richiesta di
documenti e la data della loro consegna, quando superi
quindici giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono
essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione
redatta su modello approvato con decreto dirigenziale
contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di
credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno
successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi
sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale
limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita'
stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo
degli interessi, si tiene conto della data di presentazione
della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente
comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche
ai competenti concessionari della riscossione secondo le
modalita' stabilite dall'art. 78, commi 27 e seguenti,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi
regolamenti di attuazione».

Art. 10.
Attestazione dei crediti tributari
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto
fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la
certezza, e la liquidita' del credito, nonche' la data indicativa di
erogazione del rimborso. L'attestazione, (( che non e' utilizzabile
ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,
)) puo' avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo
modalita' diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento
adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.
Riferimenti normativi:
- Il decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567,
reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27
a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente
l'istituzione del conto fiscale» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 1993, n. 306).

Art. 11.
Premio di quotazione in borsa
1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un
mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito e'
ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale
e' stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi
d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette
societa' non siano state precedentemente negoziate in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le
societa' effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla
quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia
luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per
cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto
dell'utile di esercizio.
2. Il reddito complessivo netto dichiarato e' assoggettabile ad
aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino
a 30 milioni di euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione,
fuori del caso previsto (( dall'articolo 133 )) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1
si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della
revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di
cui al comma 1, alle societa' ivi indicate non si applica
l'agevolazione di cui (( all'articolo 1 )) e seguenti del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono
optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di
quella di cui al comma 1.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 133 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria»:
«Art. 133. - 1. Le societa' italiane con azioni quotate
nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione
dell'assemblea straordinaria, possono richiedere
l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti
finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del
mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, purche' sia garantita una tutela equivalente degli
investitori, secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con
regolamento».
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
reca: «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine
di favorire la capitalizzazione delle imprese» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3, S.O.).

Art. 12.
Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi
di investimento collettivo dei valori mobiliari
(OICVM) specializzati in societa' quotate di piccola
e media capitalizzazione.
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge
23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni
esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV,
e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le
parole: «nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' le ritenute del 12,50 per cento e
del 5 per cento previste».
2. Nel comma 2 (( dell'articolo 9 )) della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, e nel comma 2 (( dell'articolo 11-bis )) del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: «La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due
terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta,
ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato
nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini
stabiliti (( dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto
informatico, appositi prospetti contabili che consentano di
verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o
media capitalizzazione s'intendono le societa' con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro
determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di
quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo
alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti
nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per
cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta».
3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare
chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La predetta
aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media
capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio
o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il
valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del
valore dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del
fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai
risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti
medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che
consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le
societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della
gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente
distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate
nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organ ismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva
e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo
1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta.».
4. Nel comma 3 (( dell'articolo 9 )) della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, nel comma 4 (( dell'articolo 11-bis )) del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo
il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il credito d'imposta
riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di
cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta
limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter ((
dell'articolo 11 )) e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al (( decreto del
Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta
corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente
periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito
medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti
per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma.».
5. Nel comma 1 (( dell'articolo 14 )) del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Il risultato si determina sottraendo dal valore del
patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per
il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle
somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per
cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77,
dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura
del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento
collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota
del 5 per cento.».
6. Nel comma 3 (( dell'articolo 14 )) del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, le parole: «nonche' la ritenuta
prevista, nella misura del 12,50 per cento,» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' le ritenute previste, nella misura del 12,50 per
cento e del 5 per cento,».
7. Nel comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo
1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«La ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il
regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei
due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il
regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla
presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi
maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta e' operata con
l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti
tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla
scadenza dei termini stabiliti (( dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, il
regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche,
nonche', anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le
societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare».
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso in cui le quote o azioni
di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della
ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1.».
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio italiani, dopo le parole: «al pagamento di una somma pari
al 15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «dei predetti proventi,
qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento
collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per
cento».
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli
organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti
esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Nel caso di organismi d'investimento
collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte
esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli
organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per
cento.».
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le
parole: «di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,» sono inserite le
seguenti: «il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio
di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della
legge 23 marzo 1983, n. 77,».
(( 11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991,
n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri
degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n.
508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del «Centro di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77, recante: «Istituzione e disciplina dei fondi
comuni d'investimento mobiliare», come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 9. - 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui
redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si
applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua
non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito,
nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento
previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto
decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della presente
legge.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al
5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che
non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti
in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di
piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai
prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale
risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi
della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi.
Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico,
appositi prospetti contabili che consentano di verificare
l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dalla disposizione del periodo precedente. Ai predetti
effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione
s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base
dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di
ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo al l'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi
esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla
fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine
dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in
corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno
si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa'
di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero
massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al
netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al
15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il
credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma
2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza
del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le
disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei
commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta
corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al
precedente periodo e' computata, fino a concorrenza
dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo
unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al
n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle
quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo
che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non
hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione
dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si
applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante:
«Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli
interessi e altri proventi di capitale», come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 11-bis - 1. I Fondi comuni esteri di investimento
mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956,
n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle
imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano
la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste
dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n.
600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77.
2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo
maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente
alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato
del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al
12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta
sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non
meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in
azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degi Stati membri dell'Unione europea di societa' piccola o
media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno
dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla
presente disposizione, il valore dell'investimento nelle
azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel
corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo
per piu' di un sesto dei gionri di valorizzazione del fondo
successivi al compimento del predetto periodo; il valore
dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo
al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile
ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei
prosetti medesimi. Deveno essere tenuti a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei
termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973
n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti
contabili che consentano di verificare l'osservanza del
requisito minimo d'investimento previsto dalla disposizione
del periodo precedente. Ai predetti effetti per sociata' di
piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa'
con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati
l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
Il risultato della gestione si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno
al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato
dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti
nell'anno e diminuito delle sottoscrizio ni effettuate
nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento
dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a
ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto
incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in
un numero massimo di undici rate a partire dal mese
di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non
residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni.
3. (Omissis).
3-bis. (Omissis).
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al
15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il
credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma
2 costituisce credido d'imposta limitato fino a concorrenza
del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le
disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei
commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato
di cui al precedente periodo e' computata, fino a
concorrenza dell'importo del credito medesimo,
nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art.
105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per
gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le
rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione
dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il
reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante: «Attuazione
delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative
agli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento
a capitale variabile (SICAV)», come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 14. - 1. La SICAV non e' soggetta alle imposte
sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si
applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta
prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste
dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal
comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di
gestione conseguito, indicando altresi' i dati necessari
per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 2 a
4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' quelle di cui
all'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, concernente i fondi comuni di investimento di
natura contrattuale.
3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne'
le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis
e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
14 agosto 1993, n. 344, recante: «Istituzione e disciplina
dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi», come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 11. - 1. I fondi di cui all'art. 1 non sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui
redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si
applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua
non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito,
nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento
previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto
decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5
per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non
meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in
azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di
piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai
prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale
risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi
della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi.
Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico,
appositi prospetti contabili che consentano di verificare
l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dalla disposizione del periodo precedente. Ai predetti
effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione
s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base
dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di
ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo al l'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi
esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla
fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine
dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in
corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno
si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa'
di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero
massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al
netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
3. (Omissis).
3-bis. (Omissis).
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il
credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma
2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza
del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le
disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei
commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta
corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al
precedente periodo e' computata, fino a concorrenza
dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo
unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al
n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle
quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo
che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non
hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione
dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si
applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»:
«Art. 43. - Gli avvisi di accertamento devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai
sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di
accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.
- Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante: «Testo unico delle imposte sui
redditi»:
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo
periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e'
portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di
cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.
14.».
- Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art.
94 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante: «Testo unico delle imposte sui
redditi»:
«1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione del comma 1. Il
credito limitato si considera utilizzato prima degli altri
crediti d'imposta ed e' portato in detrazione fino a
concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli
utili per i quali e' attribuito, determinata in base al
rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del
credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di
precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di
cui al comma 1-bis, il contribuente ha facolta' di non
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.
14.».
- Si riporta il testo dell'art. 105 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: «Testo unico delle imposte sui redditi»:
«Art. 105. - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito
d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87
devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei
redditi:
a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato
ai sensi dei commi 2 e 3;
b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato
ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei
redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le
imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da
accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte
applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del
presente comma si tiene conto delle imposte liquidate,
accertate o applicate entro la data della deliberazione di
distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e
degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo
comma dell'art. 44, nonche' delle riduzioni del capitale
che si considerano distribuzione di utili ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio,
in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a)
del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei
redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono anche se
il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
successivamente alla data della deliberazione di
distribuzione. La disposizione precedente si applica,
altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in
sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo
all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale
distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito
d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi
copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare,
per la differenza, il versamento di una corrispondente
imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 51,51 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, corrispondente ai
proventi che in base agli altri articoli del presente testo
unico o di leggi speciali non concorrono a formare il
reddito della societa' o dell'ente e per i quali e'
consentito computare detta imposta fra quelle del presente
comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il
credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le
disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: «Disciplina
delle forme pensionistiche complementari», come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14. - 1. I fondi pensione in regime di
contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento,
che si applica sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno
solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle
erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle
prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre
forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati,
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche'
dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad
imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti
ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono a formare il risultato della gestione se
percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di
essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il
credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel
caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del
risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi sul risultato della gestione con
l'aliquota del 5 per cento. I proventi derivanti da quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a
formare il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un
credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta
concorre a formare il risultato della gestione ed e'
detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di
ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di
composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno
si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e'
computato in diminuzione del risultato della gestione dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte,
dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre
linee di investimento da esso gestite, a partire dal
medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato
negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che ha maturato il risultato
negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del
fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il
fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la
loro posizione individuale ad altra forma di previdenza,
complementare o individuale, un'apposita certificazione
dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza
destinataria della posizione individuale puo' portare in
diminuzione del risultato netto maturato nei periodi
d'imposta successivi e che consente di computare la quota
di partecipazione alla forma pensionistica complementare
tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente
all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si
applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti
bancari e postali, nonche' le ritenute previste, nella
misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma
3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1
dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare
il risultato della gestione e sui quali non e' stata
applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta
sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e'
versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano
le disposizioni del capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o
rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non e'
stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e'
presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o
rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi
dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi
costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti
la dichiarazione e' presentata contestualmente alla
dichiarazione dei redditi propri della societa' o
dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione,
scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette
ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria
in misura fissa per ciascuna di esse.».
- Si riporta il testo dell'art. 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77, recante: «Istituzione e disciplina
dei fondi comuni d'investimento mobiliare», come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 10-ter. - 1. Sui proventi di cui all'art. 41,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati
membri dell'Unione europea, conformi alle direttive
comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio
dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni
operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di
cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato
di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso
come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il
valore della quota rilevato dai prospetti periodici
relativi alla data di acquisto delle quote medesime. La
ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora
il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che
non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti
in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di
piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai
prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso
in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia
stato adeguato alla presente disposizione successivamente
al suo avvio, sui proventi maturati fi no alla data di
adeguamento la ritenuta e' operata con l'aliquota del 12,50
per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla
scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali
modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi
prospetti contabili che consentano di verificare
l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di
piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa'
con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati
l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la
disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il
decreto del Ministro delle finanze.
3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di
acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo
unico;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e'
degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli
esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1
sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi
sono conseguiti all'estero senza applicazione della
ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori
dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a
imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui
all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1.
5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a
formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che
vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia
che vengano percepiti quale differenza tra il valore di
riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di
sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto
delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle
quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono
percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati
del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto
delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta
da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui
al presente articolo, nonche' degli eventuali altri
adempimenti.
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri
della Comunita' economica europea e conformi alle direttive
comunitarie possono, con riguardo agli investimenti
effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate
dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
relativamente alla parte dei redditi e proventi
proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute
da soggetti non residenti in Italia.
10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani.
11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio
decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: «Testo unico delle imposte sui redditi»:
«Art. 16-bis. - I redditi di capitale corrisposti da
soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui
confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di
imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi
1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo
d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi
del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso
compete il credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non
residenti anche gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato,
emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante: «Riordino
della disciplina, italiana dei redditi di capitale e dei
redditi diversi», come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 9. - 1. I soggetti non residenti che hanno
conseguito proventi erogati da organismi di investimento
collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui
all'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il
31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla
societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al
soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni
di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari
al 15 per cento dei predetti proventi, qualora siano
erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad
imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi
d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva
con l'aliquota del 5 per cento dei proventi erogati. Il
pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite
della banca depositaria ove esistente, computandolo in
diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul
risultato della gestione degli organismi di investimento
collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle
rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento
non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il
reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della
distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche'
la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In
ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si
assume il valore della quota rilevato dai prospetti
periodici previsti per ciascun organismo di investimento
collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di
acquisto delle quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei
confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni.
4. Nel caso di organismi d'investimento collettivo
mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte
esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3,
gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva
sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le
aliquote del 12,50 e 5 per cento. Qualora venga richiesta
dal soggetto non residente l'emissione di certificati al
portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o
comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta'
delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un
soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del
precedente comma 3, sull'intero provento afferente le
quote, dal momento della sottoscrizione al momento del
riscatto, si applica la disciplina prevista per gli
organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto
estero situati negli Stati membri dell'Unione europea,
conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni
siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art.
10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato
dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca
depositaria dell'organismo di investimento. La banca
depositaria e' tenuta a comunicare all'amministrazione
finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle
somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta
precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari
delle somme comunque erogate dall'organismo di
investimento.
5 - 17. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 recante: «Riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi», come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 7. - 4. Il risultato maturato della gestione e'
soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della
gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio
gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e
diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi
maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad
imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote
di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8,
nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo, del comma 1, dell'art. 10-ter, della legge 23
marzo 1983, n. 77, ed il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto
degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio
gestito».
- La legge 9 gennaio 1991, n. 19, reca: «Norme per lo
sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della
provincia di Belluno e delle aree limitrofe».
- Il decreto del Ministro del tesoro 19 ottobre 1998,
n. 508 (Regolamento recante criteri per l'autorizzazione ad
operare nel Centro per i servizi finanziari ed assicurativi
di Trieste), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 febbraio 1999, n. 29.

Art. 13.
Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i
consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per «attivita'
di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo
grado», i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole
e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle attivita' produttive (( e del Ministro delle politiche agricole
e forestali; )) per «testo unico bancario», il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per «elenco speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
unico bancario; per «riforma delle societa», il decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6. (( In sede di prima applicazione, e fino alla
chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e'
composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre
1964, n. 1068, e successive modificazioni. ))
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono
esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i
servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati
contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio,
cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi»
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo
unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese
artigiane e agricole, (( come definite dalla disciplina comunitaria.
))
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori
dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenere l'attivita' attraverso contributi e garanzie non
finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o
soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 (( si applica )) anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la
societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e'
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si
considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un terzo al di sotto del minimo stabilito (( dal comma 14, )) gli
amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni
provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo
di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro
associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie ai confidi.
(( 20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. ))
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga
all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono
essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio, un contributo obbligatorio (( pari allo 0,5 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti. )) Gli statuti dei fondi di
garanzia interconsortili possono prevedere un contributo piu'
elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota (( pari allo 0,5 per
mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, )) entro il
termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle
finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti
e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e
28. (( I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base
associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano
annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni. ))
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi
di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla
formazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi;
detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale
s.p.a. (( ai sensi dell'articolo 2, )) comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' per
azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con
atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale
della societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze (( e con il Ministro delle politiche agricole e
forestali. )) La societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi
del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa'
per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione.
L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di
aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate
nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella
societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statuto
fissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovi
soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di
garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano
congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. (( Le
operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al
presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
delle risorse finanziarie attribuite. ))
26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio
esclusivo o prevalente del-l'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie.
(( 27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono
disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ))
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato
alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero
territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di
recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa'
cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del (( testo unico bancario, )) anche alle banche
che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La
denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi»,
«garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute (( negli articoli )) da 5 a
11, da 19 a 28 e (( da 33 a 37 )) del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di
attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i
confidi devono adottare una delle forme societarie previste
dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono
svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari
iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica
l'articolo 111, commi 3 e 4».
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32
possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni
previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo
consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che
permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento
alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli
elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta
giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la
ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta
il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati (( nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma
puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere
la responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, )) e deve
essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni
pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente:
«4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo».
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi
indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa'
cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa',
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso (( le disposizioni di
cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a
far data dal 1° gennaio 2004, )) qualora gli statuti dei confidi
partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i
consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare
delle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di
fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore
nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di
attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal
presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato
netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i
confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore
della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera
effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al
comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le
fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente
decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale
termine i confidi possono prestare garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale (( di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario. )) La Banca d'Italia
procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri
requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre
all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo
unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso
per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado,
anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile,
previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite ((
dalle seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269».
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario
di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa alle banche
e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti
a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea
e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte
da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di
investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a
quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno
come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori
agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e
la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi
a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli
organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n.
1068 recante «Istituzione presso la Cassa per il credito
alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e
modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,
recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e
l'incremento della occupazione) e' il seguente:
«3. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un
comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del
consiglio di amministrazione della Cassa per il credito
alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le
funzioni di presidente e di vice presidente del comitato;
dal direttore generale della Cassa per il credito alle
imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del
tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato; da due membri del
consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese
artigiane; nominati in rappresentanza delle categorie
artigiane ai sensi dell'art. 44, lettera d), della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) ai criteri e alle modalita' che dovranno
presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;
b) alle singole richieste di ammissione dei
finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo
presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui
all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
c) alle singole richieste di rimborso presentate
dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b)
per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria
del Fondo;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del Fondo.
Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate
e rese esecutive con decreto del Ministro per l'industria e
il commercio».
- Il testo del comma 3 dell'art. 133 del gia' citato
decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
«3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si
applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in
qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di
essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 107».
- Il testo dell'art. 2525 del Codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di
ciascuna azione o quota non puo' essere inferiore a
venticinque euro [c.c. 2463, 2468] ne' superiore a
cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa'
cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a
centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale
superi tale somma [c.c. 2521, 2538].
L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu'
di cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel
precedente comma sino al due per cento del capitale
sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere
riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli
amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali
sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'art.
2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano
nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti,
nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e
2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle
persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti
finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e
2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del
capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni
non completamente liberate.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2525 (Ammissione di nuovi soci). - L'ammissione di
un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli
amministratori su domanda dell'interessato [c.c. 1332].
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a
cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della
quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli
amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto
delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio
approvato [c.c. 2518, n. 7]».
- Il testo dell'art. 2545-quater del codice civile e'
il seguente:
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2545-quater (Riserve legali, statutarie e
volontarie). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di
riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il
trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le
modalita' previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2545-quinquies, la destinazione degli utili non
assegnati ai sensi del primo e secondo comma».
- Il testo degli articoli 11 e 20 della legge
31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa'
cooperative) e' il seguente:
«Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi
emanate da regioni a statuto speciale possono costituire
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da societa' per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza
per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al
comma 1 possono promuovere la costituzione di societa'
cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere
partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da
queste controllate. Possono altresi' finanziarie specifici
programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione
professionale del personale dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
comma 1, devono destinare alla costituzione e
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati
dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive
modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Il
versamento non deve essere effettuato se l'importo non
supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'art. 26 del citato decrete legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'art. 20.
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
sensi della normativa vigente».
«Art. 20 (Soppressione della gestione fuori bilancio
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
preordinata all'attivita' di ispezione delle cooperative).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, e' soppressa la
gestione fuori bilancio relativa al "Fondo contributi di
pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie".
Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del
predetto Ministero previsti dall'art. 8 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato
dall'art. 15 della presente legge, cui si provvede a carico
degli stanziamenti di appositii capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e da alimentarsi in relazione:
a) al gettito dei contributi di cui all'art. 8 del
citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive
modificazioni;
b) al gettito dei contributi di cui all'art. 11,
comma 6, della presente legge;
c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal
1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera
a), a carico delle societa' cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli
aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'art. 11,
comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potra' essere
successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori
oneri connessi all'attuazione della presente legge;
d) agli eventuali avanzi di amministrazione della
gestione soppressa.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi
ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del
comma 1».
- Il testo dell'art. 2514 del codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita'
prevalente). - Le cooperative a mutualita' prevalente
devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci
cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento
della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la
soppressione delle clausole di cui al comma precedente con
le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2514 (Societa' cooperative a responsabilita'
limitata). - Nelle societa' cooperative a responsabilita'
limitata [c.c. 2547] per le obbligazioni sociali risponde
la societa' con il suo patrimonio [c.c. 2325, 2472, 2511].
Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da
azioni [c.c. 2313, 2462, 2472].
L'atto costitutivo [c.c. 2398] puo' stabilire che in
caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento
della societa' ciascun socio risponda sussidiariamente e
solidalmente [c.c. 1292] per una somma multipla della
propria quota a norma dell'art. 2541 [c.c. 2518, n. 4,
2520, 2530, 2540; disp. att. c.c. 217]».
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
«Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di
garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative
di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche,
possono costituire societa' finanziarie aventi per
finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio,
nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti
per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita',
richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1,
distribuiti sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in conformita' al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del
commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di
cui al presente articolo, possono promuovere societa'
finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' disporre il finanziamento delle
societa' finanziarie per le attivita' destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia
interconsortili gestiti dalle societa' finanziarie di cui
al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a
favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al
miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei
soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire
le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia
collettiva fidi;
c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione
e assistenza tecnica agli operatori del settore anche
mediante la costituzione di societa' partecipate dalle
societa' finanziarie previste dal comma 1.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri
e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel
limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a
carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui
alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la
somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».
- Il testo dell'art. 2602 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il
contratto di consorzio piu' imprenditori [c.c. 2082, 2618]
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o
per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese.
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato
dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle
leggi speciali [c.c. 2616, 2643, n. 11]».
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge».
- Il testo dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n.
153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle
Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura),
abrogato dall'art. 161, decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 38, le cui disposizioni continuano a trovare
applicazione fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi
dello stesso decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 21. [Presso il Fondo interbancario di garanzia di
cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive
modificazioni e integrazioni e' istituita una speciale
sezione per la prestazione della fidejussione di cui al
precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e
amministrativa.
La sezione speciale e' amministrata da un comitato
direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio
sindacale.
Il comitato e' composto da: due rappresentanti del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un
rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante
del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante
degli istituti di credito designato dal Ministero del
tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro
rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale di queste designati e
nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su
indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre
rappresentanti delle regioni interessate.
Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono
nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella
stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il
presidente del comitato e del collegio sindacale.
Il collegio sindacale e' composto da tre membri di cui
uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del
tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.
La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del
presente articolo emanera', entro sessanta giorni dalla
data del presente provvedimento, le norme regolamentari per
il proprio funzionamento e per le procedure da osservare
per la concessione della richiesta garanzia e la
corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad
adempiere le obbligazioni assunte]».
- Il testo del comma 100 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo
scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge
14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si
renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse,
sui fondi della manovra finanziaria per il triennio
1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di
lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il
finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi
nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67».
- Il testo dell'art. 2443 del codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 10 gennaio 2004).
«Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto
puo' attribuire agli amministratori la facolta' di
aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche
l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto
compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto
determina i criteri cui gli amministratori devono
attenersi.
La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal
quinto comma dell'art. 2441, per il periodo massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma all'art. 2436
[c.c. 2626].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2443 (Delega agli amministratori). - L'atto
costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta'
di aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
delle imprese [disp. att. c.c. 100].
Tale facolta' puo' essere attribuita anche mediante
modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo
di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2436
[c.c. 2626]».
- Il testo dell'art. 28 della gia' citata legge n.
385/1993 (testo unico bancario) e' il seguente:
«Art. 28 (Norme applicabili). - 1. L'esercizio
dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e'
riservato alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo disciplinate dalle sezioni I e Il del presente
capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo non si applicano i controlli sulle societa'
cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
civile».
- Il testo degli articoli da 5 a 11 della gia' citata
legge n. 385/1993 e' il seguente:
«Art. 5 (Finalita' e destinatari della vigilanza). - 1.
Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a
esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo
riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e
alla competitivita' del sistema finanziario nonche'
all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli
altri poteri a esse attribuiti dalla legge».
«Art. 6 (Rapporti con il diritto comunitario). - 1. Le
autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in
armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i
regolamenti e le decisioni della Comunita' europea e
provvedono in merito alle raccomandazioni in materia
creditizia e finanziaria».
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il
segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le
indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e
l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere
trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego
dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le
informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca
d'Italia puo' scambiare informazioni con altre autorita' e
soggetti esteri indicati dalle direttive medesime».
«Art. 8 (Pubblicazione di provvedimenti e di dati
statistici). - 1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino
contenente i provvedimenti di carattere generale emanati
dalle autorita' creditizie nonche' altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I
provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese
successivo a quello della loro adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere
generale del Ministro del tesoro emanati ai sensi del
presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di
carattere generale della Banca d'italia sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando
le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a
soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati
statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza».
«Art. 9 (Reclamo al CICR). - 1. Contro i provvedimenti
adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di
vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto
legislativo e' ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi
abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Il reclamo e' deciso dal CICR previa consultazione
delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a
vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la
risoluzione di questioni di interesse generale per la
categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria
deliberazione, le modalita' per la consultazione prevista
dal comma 2».
«Art. 10 (Attivita' bancaria). - 1. La raccolta di
risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere
d'impresa.
2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato
alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria,
ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina
propria di ciascuna, nonche' attivita' connesse o
strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste
dalla legge.».
«Art. 11 (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del
presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di
moneta elettronica.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con
riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti,
in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra
il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso societa' controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e
presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati
comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la
raccolta del risparmio e' consentita in base agli
ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri
abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa' per azioni e in accomandita per
azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal
codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
c-bis) alle societa' cooperative per la raccolta
effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in
un mercato regolamentato per la raccolta effettuata
mediante titoli anche obbligazionari;
d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale individuati dal CICR;
e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite
banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;
f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o
finanziaria, per la raccolta a essi specificamente
consentita da disposizioni di legge;
g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la
raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.
4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la
raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere
c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche
all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva
dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 10. Per la
raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d)
e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai
limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice
civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia
sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di
durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta
puo' essere effettuata.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis),
d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di
fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata
all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a
spendibilita' generalizzata».
- Il testo degli articoli da 19 a 28 della gia' citata
legge n. 385/1993 e' il seguente:
«Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando
comporta, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute,
una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale
della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di
voto e, indipendentemente da tale limite, quando la
partecipazione comporta il controllo della banca stessa.
2. La Banca d'Italia, inoltre, autorizza
preventivamente le variazioni della partecipazione quando
comportano partecipazioni al capitale della banca superiori
ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca
d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le
variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del
capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo
della banca stessa.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto
spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa
o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso societa'
controllate, svolgono in misura rilevante attivita'
d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono
essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che
comportano, unitamente a quelle gia' possedute, una
partecipazione superiore al quindici per cento del capitale
di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di
voto o, comunque, il controllo della banca stessa.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in
presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui
derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma
6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o
la revoca della maggioranza degli amministratori della
banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente
della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
del tesoro, su proposta del quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del
presente articolo».
«Art. 20 (Obblighi di comunicazione). - 1. Chiunque
partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla
percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne da'
comunicazione alla medesima Banca d'Italia e alla banca. Le
variazioni della partecipazione sono comunicate quando
superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi
quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui
comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in
una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la
controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
della societa' cui l'accordo si riferisce entro cinque
giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma
scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che
ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una
concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo'
sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti
all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con
riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca d'Italia
determina altresi' le modalita' delle comunicazioni
previste dal comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare
l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo'
chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati».
«Art. 21 (Richiesta di informazioni). - 1. La Banca
d'Italia puo' richiedere alle banche e alle societa' e agli
enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale
l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta
dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri
dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli
amministratori delle societa' e degli enti che partecipano
al capitale delle banche l'indicazione delle societa' e
degli enti controllanti.
3. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a
proprio nome azioni o quote di societa' appartenenti a
terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo
richieda, le generalita' dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono
essere richieste anche a societa' ed enti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste
che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un
mercato regolamentato».
«Art. 22 (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini del
presente capo si considerano anche le partecipazioni al
capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il
tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o
per interposta persona».
«Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi
con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire
la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.».
«Art. 24 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di
alienazione). - 1. Non puo' essere esercitato il diritto di
voto inerente alle azioni o quote per le quali le
autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state
ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto
di voto non puo' essere altresi' esercitato per le azioni o
quote per le quali siano state omesse le comunicazioni
previste dall'art. 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione e' impugnabile, a norma dell'art. 2377 del
codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe
stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni
o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato
nel comma 6 dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del
capitale della banca rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In
caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della
Banca d'Italia, ordina la vendita delle o delle quote.».
«Art. 25 (Requisiti di onorabilita' dei
partecipanti). - 1. Il Ministro del tesoro, sentita la
Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
delle banche.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro
del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere
posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
fine si considerano anche le azioni o quote possedute per
il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie
o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato
il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti
il suddetto limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del
codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata
raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.».
«Art. 26 (Requisiti di professionalita' e di
onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche devono possedere i requisiti di
professionalita' e di onorabilita' stabiliti con
regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la
Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la
decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2.».
«Art. 27 (Incompatibilita). - 1. Il CICR puo'
disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso
le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni
dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26.».
«Art. 28. (Norme applicabili). - 1. L'esercizio
dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e'
riservato alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente
capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo non si applicano i controlli sulle societa'
cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
civile.».
- Il testo degli articoli da 33 a 37 della gia' citata
legge n. 385/1993 e' il seguente:
«Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito
cooperativo sono costituite in forma di societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione
«credito cooperativo».
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere inferiore a lire venticinque euro ne' superiore a
cinquecento euro.»
«Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei soci delle
banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a
duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo
e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con
carattere di continuita' nel territorio di competenza della
banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore
nominale complessivo superi cinquantamila euro.
5. (comma abrogato dell'art. 5 d.lgs. 4 agosto 1999, n.
342).
6. Si applica l'art. 30, comma 5.».
«Art. 35. (Operativita). - 1. Le banche di credito
cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore
dei soci. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi
determinati, le singole banche di credito cooperativo a una
operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai
soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle
attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri
fissati dalla Banca d'Italia.».
«Art. 36 (Fusioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza,
nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni
di stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e
banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o
banche costituite in forma di societa' per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni
statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.».
«Art. 37 (Utili). - 1. Le banche di credito cooperativo
devono destinare almeno il settanta per cento degli utili
netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita'
previste dalla legge.
3. La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei
commi precedenti e che non e' utilizzata per la
rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o
distribuita ai soci deve essere destinata a fini di
beneficenza o mutualita'.».
- Il testo dell'art. 155 della gia' citata legge n.
385/1993, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
«Art. 155 (Soggetti operanti nel settore
finanziario). - 1. I soggetti che esercitano le attivita'
previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle
disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del
medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti
delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo
comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari
finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si
applica il titolo V del presente decreto legislativo.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei
rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti
con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia
per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o
socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi
3 e 4.
5. I soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6,
108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del
presente comma individuando, in particolare, le attivita'
che possono essere esercitate congiuntamente con quella di
cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresi' norme
transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia'
concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR».
- Il testo dell'art. 2615 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2615 (Responsabilita' verso i terzi). - Per le
obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone
che ne hanno la rappresentanza [c.c. 2612, n. 4], i terzi
possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio
per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi
solidalmente col fondo consortile [c.c. 1705, 2339]. In
caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito
dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione
delle quote [c.c. 1299, 2280].».
- Il testo delle disposizioni di cui al libro V, titolo
V, capo X, sezione II del codice civile e' il seguente:
Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2501 (Forme di fusione). - La fusione di piu'
societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una
nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa'
di una o piu' altre.
La partecipazione alla fusione non e' consentita alle
societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003)
«Art. 2501 (Forme di fusione). - La fusione di piu'
societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una
societa' nuova, o mediante l'incorporazione in una societa'
di una o piu' altre.
La partecipazione alla fusione non e' consentita alle
societa' sottoposte a procedure concorsuali ne' a quelle in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione
dell'attivo.».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento). - Nel caso di fusione tra societa', una
delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il
patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia
generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter deve
indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della societa'
risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'art. 2501-quinquies deve
indicare le ragioni che giustificano l'operazione e
contenere un piano economico e finanziario con indicazione
della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione
degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies,
attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della
societa' di revisione incaricata della revisione contabile
obbligatoria della societa' obiettivo o della societa'
acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le
disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003)
«Art. 2501-bis. (Progetto di fusione). - Gli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa' partecipanti alla fusione [c.c. 2249,
2250];
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonche' l'eventuale conguaglio in denaro [c.c. 2436, 2440];
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili [c.c. n. 2350];
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni [c.c. 2348];
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore degli amministratori delle societa' partecipanti
alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione.
Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi
V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione
e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un
mese.».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa' partecipanti alla fusione [c.c. 2249.
2250];
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonche' l'eventuale conguaglio in danaro [c.c. 2436, 2449];
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili [c.c. 2350];
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni [c.c. 2348];
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
societa' partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2501-ter (Situazione patrimoniale). - Gli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
devono redigere la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro
mesi dal giorno in cui il progetto di fusione e' depositato
nella sede della societa' [c.c. 2436].
La situazione patrimoniale e' redatta con l'osservanza
delle norme sul bilancio di esercizio [c.c. 2423].
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato
nel primo comma.».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre
centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione
e' depositato nella sede della societa' [c.c. 2436].
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio [c.c. n. 2423] dell'ultimo esercizio, se questo e'
stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del
deposito indicato nel primo comma.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2501-quater. (Relazione degli amministratori). -
Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
devono redigere una relazione la quale illustri e
giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il
progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio
delle azioni o delle quote [c.c. 2260, 2429-bis].
La relazione deve indicare i criteri di determinazione
del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali
difficolta' di valutazione [c.c. 2425].».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2501-quinquies. (Relazione dell'organo
amministrativo). - L'organo amministrativo delle societa'
partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione
che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed
economico, il progetto di fusione e in particolare il
rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260].
La relazione deve indicare i criteri di determinazione
del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere
segnalate le eventuali difficolta' di valutazione [c.c.
2425].».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2501-quinquies (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una
relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi.
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati
dal presidente del tribunale; le societa' partecipanti alla
fusione possono richiedere al presidente del tribunale del
luogo in cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o
quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
La relazione, quanto alle societa' quotate in borsa, e'
redatta da societa' di revisione.».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2501-sexies. (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una
relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti
iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le societa'
di revisione iscritte nell'apposito albo e, se la societa'
incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa'. Se la societa' e' quotata in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di
revisione.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma
e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di
persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della societa' di persone a norma dell'articolo
2343».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2501-sexies. (Deposito di atti). - Devono restare
depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono
l'assemblea e finche' la fusione sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli
amministratori indicate nell'art. 2501-quater e le
relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
partecipanti alla fusione, con le relazioni degli
amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale
relazione di certificazione;
3) le situazioni patrimoniali delle societa'
partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art.
2501-ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi
documenti e di ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261,
2320, 2422, 2464, 2490].».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare
depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la
decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci
rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la
fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate
negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti
cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle societa'
partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art.
2501-quater.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi
documenti e di ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261
2320, 2422, 2454, 2478]».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2502 (Decisione in ordine alla fusione). - La
fusione e' decisa da ciascuna delle societa' che vi
partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se
l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono
diversamente, tale approvazione avviene, nelle societa' di
persone, con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli
utili, salva la facolta' di recesso per il socio che non
abbia consentito alla fusione e, nelle societa' di
capitali, secondo le norme previste per la modificazione
dell'atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione puo' apportare al progetto di
cui all'art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono
sui diritti dei soci o dei terzi».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione
deve essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi
partecipano mediante l'approvazione del relativo
progetto.».
«(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione
di fusione). - La deliberazione di fusione delle societa'
previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per
l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501-septies. Si applica
l'art. 2436.
La decisione di fusione delle societa' previste nei
capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501-septies; il deposito va
effettuato a norma dell'art. 2436 se la societa' risultante
dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V,
VI, VII».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della
deliberazione di fusione). - La deliberazione di fusione
delle societa' previste nei capi, V, VI e VII deve essere
depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese
[disp. att. codice civile 100], insieme con i documenti
indicati nell'art. 2501-sexies, a norma del primo, secondo
e terzo comma dell'art. 2411 [e pubblicata altresi' per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste
ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-bis e
la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione
nel registro delle imprese].
La deliberazione di fusione delle societa' previste nei
capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501-sexies; il deposito va
effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma
dell'art. 2411 se la societa' risultante dalla fusione o
quella incorporante e' regolata dai capi V, VI e VII».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione
puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che
consti il consenso dei creditori delle societa' che vi
partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo
comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che
non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di
cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa'
partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di
revisione la quale asseveri, sotto la propria
responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'art.
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria
delle societa' partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'art. 2445».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione
puo' essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione
delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano,
salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori
anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'art.
2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il
consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso
una banca.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel
primo comma possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre
che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte
della societa' di idonea garanzia».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di
obbligazioni delle societa' partecipanti alla fusione
possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che
la fusione sia approvata dall'assemblea degli
obbligazionisti [c.c. 2412].
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere
data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta
giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di
esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso [c.c. 2441].
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non
abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere
assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti
prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro
diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista
dall'art. 2415».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di
obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art.
2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea
degli obbligazionisti [c.c. 2410].
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere
data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre
mesi prima della iscrizione del progetto di fusione, di
esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese
dalla pubblicazione dell'avviso [c.c. 2441].
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non
abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere
assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti
prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro
diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista
dall'ari. 2415.».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve
risultare da atto pubblico cc 2328, 2498, 2499, 2500,
2500-bis, 2500-ter, 2500-quater. 2500-quinquies,
2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies, 2699.
L'atto di fusione deve essere depositato per
l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete
l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o
di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio
del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla
fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli
relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere
fatta per atto pubblico [c.c. 2328, 2498, 2699].
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso
per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori
della societa' risultante dalla fusione o di quella
incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del
registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla
fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli
relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.
[Se una delle societa' partecipanti alla fusione ovvero
la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante
e' una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, l'atto di fusione deve essere
altresi' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le
indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
dell'art. 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione
dell'atto di fusione nel registro delle imprese].».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«2504-bis (Effetti della fusione). - La societa' che
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma
dell'art. 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita'
e le passivita' sono iscritte ai valori risultanti dalle
scritture contabili alla data di efficacia della fusione
medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve
essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e
del passivo delle societa' partecipanti alla fusione e, per
la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
numero 6 dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
devono altresi' essere allegati alla nota integrativa
prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle
attivita' e passivita' delle societa' che hanno partecipato
alla fusione e la relazione di cui all'art. 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova
societa' di capitali ovvero mediante incorporazione in una
societa' di capitali non libera i soci a responsabilita'
illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni delle
rispettive societa' partecipanti alla fusione anteriori
all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se
non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa'
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle societa' estinte.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis,
numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche
anteriori.».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o
quote). - La societa' che risulta dalla fusione non puo'
assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle
societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il
tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona,
dalle societa' medesime.
La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o
quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate
possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di
interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla
societa' incorporante».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o
quote). - La societa' che risulta dalla fusione non puo'
assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle
societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il
tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona,
dalle societa' medesime.
La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o
quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate
possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di
interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla
societa' incorporante.».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2504-quater (Invalidita' della fusione). -
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del
secondo comma dell'art. 2504, l'invalidita' dell'atto di
fusione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati
dalla fusione».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2504-quater (Invalidita' della fusione). -
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del
secondo comma dell'art. 2504, l'invalidita' dell'atto di
fusione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati
dalla fusione.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2504-quinquies (Incorporazione di societa'
interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione
di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o
le quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'ari. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli
articoli 2501-quater e 2501-quinquies.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2504-sexies (Effetti della iscrizione degli atti
del procedimento di fusione nel registro delle imprese). -
Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli
articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti
previsti dall'art. 2457-ter».
- Il testo degli articoli 2500-septies, 2500-octies e
2545-decies e' il seguente:
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2500-septies (Trasformazione eterogenea da
societa' di capitali). - Le societa' disciplinate nei capi
V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in
consorzi, societa' consortili, societa' cooperative,
comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e
fondazioni.
Si applica l'art. 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto
favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque
con il consenso dei soci che assumono responsabilita'
illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione
produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro
primo ricollega all'atto di fondazione o alla volonta' del
fondatore».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2500-octies (Trasformazione eterogenea in
societa' di capitali). - I consorzi, le societa'
consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni
riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una
delle societa' disciplinate nei capi V, VI e VII del
presente titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta,
nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende
all'unanimita'; nelle societa' consortili e nelle
associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o
dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in societa' di
capitali puo' essere esclusa dall'atto costitutivo o, per
determinate categorie di associazioni, dalla legge; non e'
comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto
contributi pubblici oppure liberalita' e oblazioni del
pubblico. Il capitale sociale della societa' risultante
dalla trasformazione e' diviso in parti uguali fra gli
associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in societa' di capitali
e' disposta dall'autorita' governativa, su proposta
dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate
secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in
mancanza, dell'art. 31».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2545-decies (Trasformazione). - Le societa'
cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente
possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la
meta' dei soci della cooperativa, la trasformazione in una
societa' del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV,
V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione
deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi
di essi. Quando i soci sono piu' di diecimila, l'atto
costitutivo puo' prevedere che la trasformazione sia
deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti
se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega,
almeno il venti per cento dei soci.
All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari
con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni
ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«Art. 1. Per gli enti privati non commerciali di cui
all'art. 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente
attivita' non commerciali la base imponibile e' determinata
in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni
spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a),
nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del
citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso
escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei
sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'art.
47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche'
le somme di cui alla lettera c) dello stesso art. 47 del
medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche relative a borse di studio o assegni».
- Il testo del comma 4 dell'art. 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e'
il seguente:
«Art. 4. I contributi ad associazioni sindacali e di
categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono
corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a
formale deliberazione dell'associazione».
- Il testo degli articoli 106 e 107 della gia' citata
legge 385/1993 e' il seguente:
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e
degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura».
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del
tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina
criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle
imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui
redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle
banche popolari, alle societa' per azioni ed alle
cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento
tributario dei conti interbancari) cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 17. - 1. I limiti di due milioni e quattro
milioni di lire previsti dal primo comma dell'art. 24 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con L 2 aprile 1951,
n. 302, come sostituito con l'art. 3, legge 17 febbraio
1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti
milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila
previsto dal secondo comma dello stesso art. 24, come sopra
sostituito, e' elevato a lire centomila.
2. (comma abrogato).
3. La remunerazione del capitale sociale delle
cooperative e dei consorzi non puo' in alcun caso essere
superiore alla remunerazione dei prestiti sociali.».
- La legge 5 ottobre 1991, n. 317 reca: «Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».
- Il testo del comma 1 dell'art. 15 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura" di entita' pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali
costituiti dai confidi, di cui all'art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
cui al comma 4.».

Art. 14.
Servizi pubblici locali
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a)(( nella rubrica )) le parole: «di rilevanza industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «di rilevanza economica»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: (( «1. Le disposizioni
del presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed
affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della
concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di
settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal
campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati
dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n.
164»; ))
c) al comma 4, lettera a), le parole: «con la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati,» sono sostituite
dalle seguenti: «con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblico» e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: «, a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'erogazione del
servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, con conferimento della
titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il
socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo
le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che
l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.»;
e) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative
delle discipline di settore.»;
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza pubblica da
rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento»;
g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli
enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia
vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta'
delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a
societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile.»;
h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano».
(( h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
«15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis,
puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del
suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni». ))
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (( nella rubrica )) le parole: «privi di rilevanza
industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza
economica»;
b) al comma 1, alinea, le parole: «privi di rilevanza
industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza
economica»;
c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;
d) il comma 4 e' abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo art. 35 le
parole: «nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine
dell'affidamento».
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 113 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) come modificato dal
comma 1 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
escluse dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E, in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazionezione nelle societa' erogatrici di
servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da
rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale
cessione non comporta effetti sulla durata delle
concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a
condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le
parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente art. non si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni
previste dallo statuto e dalle relative norme di
attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
aftidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al
comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni».
- Il testo dell'art. 113-bis del gia' citato decreto
legislativo 267/2000, introdotto dal comma 15 dell'art. 35
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste per i singoli settori, i servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di
cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. (comma abrogato).
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono
regolati da contratti di servizio».
- Il testo dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 35 (Norme in materia di servizi pubblici locali).
- 1. (Sostituisce l'art. 113, decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. Qualora le disposizioni dei singoli settori
prevedano la gestione associata del servizio per ambiti
territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che
gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio
con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000
abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed
omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai
contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali
standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo,
i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio
nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca
dell'affidamento in corso sull'intero ambito.
7. Le imprese concessionarie cessanti al termine
dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse e' dovuto
dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le
disposizioni del comma 9 dell'art. 113 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo.
8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003,
trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui
all'art. 31, comma 8, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i
servizi di cui al comma 1 dell'art. 113 del medesimo testo
unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
in societa' di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato
testo unico.
9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
13 dell'art. 113 del citato testo unico, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla
data di entrata in vigore della presente legge detengano la
maggioranza del capitale sociale delle societa' per la
gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie
anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad
effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche in deroga alle disposizioni
delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la
proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda
e' conferita ad una societa' avente le caratteristiche
definite dal citato comma 13 dell'art. 113 del medesimo
testo unico.
10. La facolta' di cui al comma 12 dell'art. 113 del
citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, riguarda esclusivamente le societa' per
la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla
conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma
9 del presente articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2
dell'art. 113 del citato testo unico, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del
presente articolo, nonche' in alternativa a quanto
stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di societa'
per azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui
enti locali soci abbiano gia' deliberato al 1° gennaio 2002
di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da
concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli enti locali
detengano la maggioranza del capitale, e' consentita la
piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12
dell'art. 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini
dell'applicazione del comma 9 dell'art. 113 del citato
testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre
dotazioni patrimoniali attuali e future e' costituito, ai
sensi dell'art. 1021 del codice civile, un diritto di uso
perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta
fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto
diverso da quello cui e' attribuita la gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla
percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si
applicano le disposizioni degli art. 1024 e seguenti del
codice civile.
12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 31, comma 8, le parole da: "aventi
rilevanza economica" fino a: "nello statuto" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 113-bis";
b) all'art. 42, comma 2, lettera e), le parole:
"assunzione diretta" sono sostituite dalla seguente:
"organizzazione";
c) all'art. 112, il comma 2 e' abrogato;
d) all'art. 115:
1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi
dell'art. 113, lettera c)," sono soppresse e le parole:
"per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di capitali";
2) il comma 5 e' abrogato;
3) aggiunge il comma 7-bis all'art. 115, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
e) all'art. 116, comma 1, dopo le parole: "per
l'esercizio di servizi pubblici" sono inserite le seguenti:
"di cui all'art. 113-bis";
f) all'art. 118:
1) al comma 1, le parole: "societa' per azioni,
costituite ai sensi dell'art. 113, lettera e)," sono
sostituite dalle seguenti: "societa' di capitali di cui al
comma 13 dell'art. 113";
2) il comma 3 e' abrogato;
g) all'art. 123, il comma 3 e' abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la
finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931,
n. 1175, sono abrogati.
14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti
locali, anche in forma associata, individuano gli standard
di qualita' e determinano le modalita' di vigilanza e
controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un
quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei
consumatori.
15. Aggiunge l'art. 113-bis al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
16. (Comma abrogato).

Art. 15.
Acquisto di beni e servizi
1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1
e 2 sono soppressi.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 24 della legge n. 289/2002
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata, vedasi in nota
all'art. 5.

Art. 16.
Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al
31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto
articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo
scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto
al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo
anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo
5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa
di 10.329.138 euro. (( Ai relativi oneri si provvede con quota parte
delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a
copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto
importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi da 1 a 4, del
citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante:
«Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni»:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno
2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio
per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura
determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica,
altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche
locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il
periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione
di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del
prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del
medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre,
rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana
di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu'
o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il
medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita'
per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi
1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002,
apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del
2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante:
«Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto»:
«3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.».

Art. 17.
Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005.
3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma
1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto
raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere
generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato per
detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si
provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
(( 3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso
in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che
gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento,
l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh
forniti dal comune, e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e
dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito
direttamente dal fornitore».
3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento
e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare
riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalita', e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attivita' ed
il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.
3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente
pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, lettera
d), legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio
2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei
seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella
sottoindicata misura:
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante:
lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante:
«Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni»:
«1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, recante: «Interventi in materia di
accise sui prodotti petroliferi»:
«Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, recante: «Interventi in materia di
accise sui prodotti petroliferi»:
«Art. 6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con
credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 6-bis,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante: «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio»:
«6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante: «Misure
urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone
fisiche e di accise», come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i
beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne,
previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti,
dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella
dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di
compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso
in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un
comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di
teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito
maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, e'
presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore
dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito
direttamente dal fornitore».

Art. 18.
Contributo per il recupero degli olii esausti
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e mediante riciclaggio, per la
produzione di combustibili a specifica» sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: «e produzione di combustibili a
specifica» sono soppresse.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, recante: «Disposizioni urgenti in
tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento
di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi
IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni», come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e
di risanamento ambientale). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis, e'
istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento
ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi
dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante
rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti
nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli
impianti di combustione di oli usati, non altrimenti
riciclabili e di incrementare le misure compensative
destinate a favorire la riduzione delle emissioni
inquinanti, di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella
misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui
258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro
per contributo di riciclaggio e si applica:
a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a
2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti
nel territorio nazionale, su quelli introdotti in
territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli
introdotti da Paesi terzi;
b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e
sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci,
anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00),
sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99
99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC
3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC
3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri
prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da
Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o
usati per la lubrificazione meccanica.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli
sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi
almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di
sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius,
contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per
cento in volume.
4. Obbligato al pagamento del contributo e':
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in
territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza
comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da
Paesi terzi.
5. Il contributo, che non si rende dovuto per i
prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari,
si applica:
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione
sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte
esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto
acquirente ovvero nel momento in cui si considera
effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la
cessione da parte del venditore residente in altro Stato
membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
e) per i prodotti provenienti da Paesi terzi,
all'atto dell'importazione.
5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e con il Ministro delle attivita'
produttive, sono determinati:
a) le modalita' e i termini di accertamento,
riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;
b) la parte del contributo di riciclaggio da
destinare a compensare i maggiori costi relativi
all'attivita' di rigenerazione degli oli usati e quella da
destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo
sugli impianti di combustione degli oli usati non
altrimenti riciclabili;
c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad
attivita' di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla
predetta attivita';
d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione
da parte del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita'
di rigenerazione in ragione della qualita' e quantita' dei
prodotti ottenuti dalla predetta attivita', fermo restando
che, nel caso di soggetti che svolgono l'attivita' di
rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri
Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a
condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in
Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da
oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le
vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi
di altre forme di incentivazione;
e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla
combustione negli impianti di cui al comma 1;
f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione
da parte del consorzio obbligatorio degli oli usati delle
somme destinate al potenziamento dell'attivita' di
controllo sugli impianti di cui alla lettera e);
g) le modalita' da osservare per l'impiego di oli
lubrificanti nelle attivita' di trasformazione di cui al
comma 7;
h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da
parte del consorzio obbligatorio degli oli usati di una
quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai
soggetti i quali alla data di istituzione del predetto
contributo detengono a scopo commerciale, in quantita'
superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati:
i) le modalita' per il rimborso della differenza tra
l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi
in consumo alla data di soppressione della predetta
imposta, detenuti in quantita' superiore a 1.000
chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali,
ed il contributo di cui al comma 1;
l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di
esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.
6. In relazione all'esigenza di assicurare
competitivita' all'attivita' di trattamento di
rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte
del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio.
7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al
comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad
accisa ai sensi dell'art. 21, comma 2, testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati
a subire processi di trasformazione per la produzione di
prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli
impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma
naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi
manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle
resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive,
e nella produzione degli antiparassitari per le piante da
frutta.
8. Per il ritardato pagamento dcl contributo di cui al
comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del
contributo e dell'interesse legale, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro di
entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto.
9. Per la violazione delle disposizioni adottate a
norma del comma 5-bis, si applica, salvo che il fatto non
costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro da Euro 260 a Euro 1.550.
10. I funzionari dell'agenzia delle dogane e gli
appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo e delle relative norme applicative, eseguono
controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4
avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'art. 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) (aggiunge la lettera l-bis) al comma 3 dell'art.
7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
b) nell'art. 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).


Capo IV
Societa' civile, famiglia e solidarieta'

Art. 19.
De tax
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o
superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con
associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha
facolta' di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro
riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento
della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
(( 2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS,
sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita'
etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli
elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti
dal presente articolo. )) Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono
stabilite le modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di
cui al comma 1, nonche' quelle ulteriori occorrenti per
l'applicazione del presente articolo.
3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di
un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (( Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale
e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n.
80.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, legge 7 dicembre
2000, n. 383, recante: «Disciplina delle associazioni di
promozione sociale»:
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale».
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: «Legge-quadro
sul volontariato» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1991, n. 196).
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera h),
legge 7 aprile 2003, n. 80, recante: «Delega al Governo per
la riforma del sistema fiscale statale»:
«1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si
articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) - g) (Omissis).
h) previsione di norme che consentano, nel rispetto
dei principi di semplicita', trasparenza ed efficienza e
nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla
base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni
altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la
quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a
finalita' etiche, in base ai seguenti principi: 1) la
destinazione della quota del corrispettivo a finalita'
etiche puo' essere stabilita facoltativamente dal
consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al
momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto
passivo; 2) l'entita' massima della quota del corrispettivo
ammesso e' stabilita ogni anno con la legge finanziaria per
l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della
finanza pubblica».

Art. 20.
Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni
di volontariato e delle Onlus
1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'acquisto di
autoambulanze (( e di beni mobili iscritti in pubblici registri
destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco
volontari, )) in alternativa a quanto disposto nei periodi
precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono
conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 96, comma 1, legge 21
novembre 2000, n. 342 recante «Misure in materia fiscale»
come modificato dalla legge qui pubblicato:
«Art. 96. (Disposizioni in materia di volontariato e di
canone radio per attivita' antincendio e di protezione
civile). - 1. Al fine di sostenere l'attivita'
istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma
44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, determinata annualmente con
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15
miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, per
l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e
organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali
utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di
utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali
trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita
alle predette province che provvedono all'erogazione dei
contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo
i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta'
sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente
comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente
alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo
periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire
10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa a quanto
disposto nei periodi precedenti, le assoc iazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (Onlus), possono conseguire
il predetto contributo nella misura del venti per cento del
prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente
riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il
venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione
praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Art. 21.
Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro
1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito
dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria
complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e'
erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni
medesimi, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di
cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno
2004.
(( 6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i
figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso
certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di
famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di
tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente
documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi
della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come
conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi
provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo
grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione
morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate
nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano
all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto,
comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. ))
7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 44, dell'art. 59, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e successive modificazioni e' il
seguente:
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000».

Art. 22.
Asili nido
1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso
abitativo per essere adibiti ad asili nido e' sottoposto a denuncia
di inizio attivita'. Restano ferme le previsioni normative in materia
di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonche' le disposizioni
contenute nei regolamenti condominiali.

Art. 23.
Lotta al carovita
1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a
rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre
2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono
in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di
consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5
milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle
Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e
sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo
consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico,
anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte,
tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle
disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono
stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze (( di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive )) entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota
parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema
coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza
della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva,
comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la
costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei
consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese
industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 62-bis, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante:
«Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcol e sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie»:
«Art. 62-bis (Studii di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite associazioni professionali di categoria, elaborano,
entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori
economici, appositi studi di settore al fine di rendere
piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire una
piu' articolata determinazione dei coefficienti presuntivi
di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi
uffici identificano campioni significativi di contribuenti
appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo
allo scopo di individuare elementi caratterizzanti
l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati
con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono
essere soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini
dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»
come sostituito dalla legge qui pubblicata:
«Art. 6 (Programmazione della rete distributiva). - 1.
Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto definiscono gli indirizzi generali per
l'insediamento delle attivita' commerciali, perseguendo i
seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva
che, in collegamento con le altre funzioni di servizio,
assicuri la migliore produttivita' del sistema e la
qualita' dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di
presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita,
il rispetto del principio della libera concorrenza,
favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e
ambientale degli insediamenti commerciali con particolare
riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e
l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al
fine della riqualificazione del tessuto urbano, in
particolare per quanto riguarda i quartieri urbani
degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo
sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici
anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche
morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli
relativi alla tutela del patrimonio artistico ed
ambientale:
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva
nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso
la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al
fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del
tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al
recupero delle piccole e medie imprese gia' operanti sul
territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere a
tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un
sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' e
all'efficienza della rete distributiva nonche' della intera
filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni
e servizi, attraverso la costituzione di appositi
osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti
degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori,
delle associazioni di rappresentanza delle imprese
industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e
dei lavoratori dipendenti, coordinati da un osservatorio
nazionale costituito presso il Ministero delle attivita'
produttive.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1,
fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al
settore commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici
comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali
ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli
insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al
dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti
commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici,
culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai
quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri
storici e nelle localita' di particolare interesse
artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare
quelli inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di
uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi,
relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o
il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura
di una media o grande struttura di vendita, eventualmente
prevedendone la contestualita'.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di
cui al comma 1, tengono conto principalmente delle
caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di
pervenire ad una programmazione integrata tra centro e
realta' periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico
bacino di utenza, per le quali devono essere individuati
criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e
qualificare la presenza delle attivita' commerciali e
artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato,
di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico
ed evitare il processo di espulsione delle attivita'
commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine
di svilupparne il tessuto economico-sociale anche
attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed
in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di
cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere
obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e
procedono, altresi', alla consultazione delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a
centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad
adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i
regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al
presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni
provvedono in via sostitutiva adottando le norme
necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione
delle norme comunali».

Art. 24.
Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie
1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di
ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato fino al 31 dicembre
2003.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:
«6. All'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» e: «30 giugno 2003»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31
dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»; all'alinea del comma 1
dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003».

Art. 25.
Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa
sul gas metano per usi civili
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art 27, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:
«4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.».


Titolo II
CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Capo I
Disposizioni in materia di cessione
e regolarizzazione di immobili

Art. 26.
Disposizioni per la valorizzazione
e privatizzazione di beni pubblici
1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime
agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle
unita' ad uso residenziale trasferite alle societa' costituite ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2.».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e' inserito il seguente:
«3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita'
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato
secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita' di esercizio del
diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1.».
(( 2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente
comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato
formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste
dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al
trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1
dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se
fosse stato rinnovato.
3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «ad uso residenziale», sono
inserite le seguenti: «, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni».
))
4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i
medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che
acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50
per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali
complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per
cento. La modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.».
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001, )) n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari
interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di
ristrutturazione edilizia.».
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse
le seguenti parole: «Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di concerto con l'».
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
(( 23 novembre 2001, )) n. 410, dopo la parola: «immobili», sono
aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale non di pregio ai sensi del
comma 13».
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23
novembre 2001, )) n. 410, e' aggiunto il seguente:
«17-bis. Il medesimo divieto (( di cui al terzo periodo del comma
17 )) non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono
acquistare unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi
dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia
stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si
trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai
fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti.
Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i
comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire
societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati
individuati tramite procedura di evidenza pubblica.».
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sono soppresse le parole: «Le unita' immobiliari, escluse
quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i
conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano
manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al
prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto.».
(( 9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili
statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di
stabilita' e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere autorizzata a
vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello
Stato a Sviluppo Italia Spa Si applicano le disposizioni contenute
nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente
decreto. ))
10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione
caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie
dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa'
da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al
presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono
effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla
proprieta' e di quelli attestanti la regolarita' urbanistica,
edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse
economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate
direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in
investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria
e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.
(( Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma,
previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si
applicano a tutte le societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni». ))
11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: «Alle
cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste
dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione
dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
(( 11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione
Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere
infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni
interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo I
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto
1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se
ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale
servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della
difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi
all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi
che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per
attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto
delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al
decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento
amministrativo di recupero forzoso.
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6
dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che
comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennita' per
l'occupazione dell'alloggio.
11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla
vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20
milioni di euro, e' riassegnata allo stato di previsione del
Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa
per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno
2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio.
11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel
settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni