La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge
22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per
contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale
audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e
dello spettacolo, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4833):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali (Urbani) il 23 marzo 2004.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 23 marzo 2004 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, IX e XIV.
Esaminato dalla VII commissione il 30 marzo, 5, 7 e 20
aprile 2004.
Esaminato in aula il 20 e 21 aprile 2004 e approvato il
22 aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2912):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede
referente, il 23 aprile 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 8ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 27 aprile 2004.
Esaminato dalla 7ª commissione il 27, 28 aprile; 4 e
5 maggio 2004.
Esaminato in aula il 6 maggio 2004 e approvato il
18 maggio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
69 del 23 marzo 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN. SEDE DI. CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
di opere dell'ingegno). - 1. Al fine di promuovere la diffusione al
pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e
di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un
sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di
essa, e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui
diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilita', contiene
altresi' l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche
violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni. Le relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati
sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di
accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le
associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale
decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da
consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli
articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, nonche' quanto previsto dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono
sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto,
comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".
4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di
prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)
del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione, di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2003,. n. 70, comunicano alle autorita'
di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire
l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti
medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000
euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o
trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e
analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione
di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3
per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".
9. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i
compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei
supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso
dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la
sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa"".
All'articolo 2:
al comma 1 e' premesso il seguente:
"01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di
gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione. dei
finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi";
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle
imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui
all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina
risultante dilla medesima normativa e dai relativi decreti di
attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento
dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato
depositato presso la competente direzione generale il risultato
dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario
di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di
attuazione del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, recante:
Interventi urgenti in favore del cinema', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti
filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale
e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e
del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi
del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto,
con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito
positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse
culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo
articolo 8";
b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono
inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e"";
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e della Societa'
per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus
S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita'
di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione
del decreto di cui al medesimo comma 83. dell'articolo 3 della legge
n. 662 del 1996";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e'
abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta
disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di
finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di
partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al
patrimonio della fondazione non puo' superare la misura del 40 per
cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono
nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori
che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al
patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto
annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti
pubblici erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione,
verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso
nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di
composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel
consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai
fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte di questi
dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale
entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per
atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione
dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato
non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione".
3-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di
ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata
alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati ogni tre anni con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali non avente
natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti
principi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di
ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici
concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con
riferimento al volume dell'attivita' produttiva e allo spazio
riservato alle giovani generazioni di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione del
pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonche'
alla formazione dei pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in
sede convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi
necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi
costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli
organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente
definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della
peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale
presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione
sceno-tecnica;
f) valutazione della entita' della partecipazione dei privati al
patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.
3. 11 principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere
valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di
standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di
rilevazione.
4. II principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere
valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di
rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni
hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le
attivita' culturali una dettagliata relazione circa lo stato di
raggiungimento degli obiettivi concordati.
5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti
presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo
spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.
6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione,
in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, e'
determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico
per lo spettacolo.
7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento
di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10
giugno 1999, n. 239".
3-quater. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
2001, n. 6, le parole: ovvero hanno una partecipazione inferiore al
12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria
attivita'," sono soppresse.
3-quinquies. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione
di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse
di' cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la
Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al
settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.".
3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni
economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative
aziendali delle fondazioni liricosinfoniche sono subordinate al loro
effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del
bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque fare
parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.
3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri
statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 3:
al comma 2, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il Ministro
per i beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una
relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma".
All'articolo 4:
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa
di' 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita'
celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il
contributo e' erogato agli enti. organizzatori, in Italia e in
Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi
nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni
e le attivita' culturali";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari
a 450.000 curo per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente . "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
comma 17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di capitali"
sono inserite le seguenti: "o cooperativa".
6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
comma 18 e' sostituito dai, seguenti:
"18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di
attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi
delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli,
associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le
societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa'
di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni
del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli
organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in
caso di' scioglimento delle societa' e delle associazioni;
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e
delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima
carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in
possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere
all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17
attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso
dall'assemblea dei soci".
6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
commi 20, 21 e 22 sono abrogati".
Nel titolo del decreto-legge, le parole. "materiale audiovisivo"
sono sostituite dalle seguenti: "opere dell'ingegno".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato