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Gazzetta Ufficiale N. 120 del 24 Maggio 2004

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 Maggio 2004

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 28 agosto al 5 settembre 2004. (Ordinanza n. 3358).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401
, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla
dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 settembre 2003, concernente la dichiarazione di «grande evento»
nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro
nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 1° al 5 settembre 2004;
Considerato che dal 28 agosto al 5 settembre 2004 nel territorio
della regione Marche, ed in particolare nel territorio del comune di
Loreto, e' previsto l'incontro nazionale dell'Azione cattolica;
Considerata la capillare diffusione sul territorio nazionale delle
articolazioni locali dell'Azione cattolica italiana, per cui si
prevede, a partire dal mese di agosto 2004, un pellegrinaggio di
decine di migliaia di persone che, provenienti dalle varie regioni
italiane, confluiranno nel territorio della regione Marche;
Considerato che nella giornata del 4 settembre e' previsto nel
territorio della citta' di Ancona l'incontro di circa 25.000 ragazzi,
dai sei ai tredici anni, accompagnati dai loro educatori;
Considerato, altresi, che nella giornata del 4 settembre, nel
territorio del comune di Loreto, e' previsto il raduno di 20.000
pellegrini in piazza della Madonna e la veglia di oltre 30.000
giovani che passeranno la notte sul luogo in localita' Montorso;
Considerato che, in particolare, nella giornata del 5 settembre
2004 e' prevista, nello stesso comune di Loreto, presso la piana di
Montorso, la celebrazione del Santo Padre per la cerimonia di
beatificazione di tre nuovi beati per cui, in considerazione
dell'eccezionale presenza di pellegrini, si rendera' necessario
adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un
regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata
dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima
sicurezza;
Tenuto conto che l'imminenza e la complessita' del «grande evento»
comportano l'inderogabile necessita' del reperimento urgente di
idonei beni, forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento
delle finalita' in questione, nonche' la necessita' dell'utilizzo del
personale delle amministrazioni locali interessate;
Ravvisata la necessita' di porre in essere interventi straordinari
ed urgenti finalizzati a consentire ed assicurare adeguata
ospitalita' ai soggetti che interverranno alle celebrazioni ed alle
connesse manifestazioni, altresi' garantendo la funzionale mobilita',
l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno
rispetto delle esigenze della cittadinanza;
D'intesa con la regione Marche;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario
delegato per il grande evento di cui in premessa, e provvede alla
definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla
realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle
opere di adeguamento, nonche' al conseguimento urgente della
disponibilita' di beni, forniture e servizi, comunque necessari e
strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale
dell'Azione cattolica italiana in programma il 4 ed il 5 settembre
2004 nel territorio dei comuni di Ancona, Loreto e Porto Recanati, e
delle connesse manifestazioni che si terranno a partire dal 28 agosto
2004 nel territorio degli altri comuni della regione Marche,
assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai
partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni
che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande
evento».
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di
cui alla presente ordinanza si avvale di uno o piu' soggetti
attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di
direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi
necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in
premessa, e' istituita una «Commissione generale di indirizzo»,
coordinata dal presidente della regione Marche e composta dai
prefetti e dai presidenti delle province di Ancona e Macerata, dai
sindaci dei comuni di Ancona, Loreto e Porto Recanati, dal presidente
dell'Azione cattolica italiana e dall'Arcivescovo di Loreto prelato
della delegazione Pontificia;
4. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi
della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di
un'apposita struttura operativa di supporto, composta da personale
del Dipartimento della protezione civile e del servizio protezione
civile e sicurezza locale della regione Marche, nonche' da personale
dipendente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici
territoriali e non territoriali individuato dal commissario delegato
medesimo, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di
appartenenza entro cinque giorni dalla richiesta.
5. In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle
iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato a stipulare, in deroga alla
normativa vigente e con oneri a proprio carico, un contratto a tempo
determinato con persona da individuare sulla base di una scelta di
carattere fiduciario.



Art. 2.

1. Il commissario delegato e' autorizzato ad effettuare i rimborsi
dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate
dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione
delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli
oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e'
effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
194/2001.
2. I sindaci dei comuni della regione Marche interessati
dall'evento, per le finalita' connesse all'attuazione della presente
ordinanza, sono autorizzati a disporre, con i poteri di cui agli
articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n.
267/2000, per il reperimento urgente di sistemazioni alloggiative
complementari, assicurando comunque adeguate condizioni di sicurezza
e sanitarie.
3. L'Aeronautica militare, su richiesta del commissario delegato,
e' autorizzata a porre a disposizione le proprie strutture ubicate
presso il comune di Loreto e nei comuni limitrofi ed il proprio
personale al fine di concorrere alle attivita' di accoglienza e di
intervento in occasione delle manifestazioni oggetto della presente
ordinanza.


Art. 3.

1. Il commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente
ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei
principi comunitari, delle deroghe alle seguenti disposizioni
normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,
11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54,
comma 1, lettera b) e c), commi 2, 3, 4;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10,
14, 16, 17;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 50,
comma 5, e 54, comma 2;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7,
lettera d);
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter,
37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per le parti strettamente collegate;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;
contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto
Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli
interventi previsti dalla presente ordinanza.


Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si
provvede, nel limite massimo di due milioni di euro a carico del
Fondo della protezione civile, nonche' a valere sulle risorse
finanziarie disponibili sul bilancio dalla regione Marche, in deroga
agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del
commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati,
con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004
Il Presidente: Berlusconi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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