IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante
attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e successive
modifiche ed integrazioni;
Rilevata la necessita' di aggiornare le vigenti disposizioni di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di
G.P.L. aventi capacita' complessiva non superiore a 13 m3;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di
G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacita' geometrica complessiva non
superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione
per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli
impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonche' ai
depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi. Per depositi ad uso
commerciale si intendono gli impianti di imbottigliamento e di
travaso in recipienti mobili.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di
nuova installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai
depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I
depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge
7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre
1984), sono adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato
tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per i depositi in possesso di certificato di
prevenzione incendi, ovvero di parere di conformita' favorevole sul
progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per
territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del
10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di adeguamento.
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la
salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di
incendio, i depositi di G.P.L. con capacita' complessiva fino a 13 m3
sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di
incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o
locali contigui all'impianto;
d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.
Art. 4.
Requisiti costruttivi
1. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il
deposito sono specificamente costruiti ed allestiti per
l'installazione prevista, fuori terra o interrata, secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
2. L'installatore e' tenuto a verificare che il serbatoio sia
idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione
prevista, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente
art. 2, e che l'utente sia stato informato degli specifici obblighi e
divieti finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in
sicurezza.
Art. 5.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione
europea, o da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di
libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente
riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali
Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini
della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla
presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto.
Art. 6.
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione
incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti:
decreto ministeriale 31 marzo 1984;
decreto ministeriale 15 ottobre 1992;
decreto ministeriale 20 luglio 1993;
decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i
depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a
13 m3 non adibiti ad uso commerciale.
Art. 7.
Disposizioni complementari e finali
1. All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per
i depositi di G.P.L. di capacita' complessiva non superiore a 13 m3
provvede il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con propri
decreti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 14 maggio 2004
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITA'
COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M3.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983
(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini
della presente regola tecnica, si definisce:
capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del
serbatoio;
punti di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o
collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono
connesse le estremita' delle manichette flessibili in dotazione alle
autocisterne per l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;
serbatoio fisso: recipiente a pressione destinato al
contenimento di gas di petrolio liquefatto, stabilmente installato
sul terreno e stabilmente collegato ad impianto di distribuzione;
serbatoio ricondizionato: serbatoio fisso che a seguito di
opportuni interventi di riparazione e/o modifica e' destinato ad
essere reimpiegato secondo la tipologia di installazione originaria o
con tipologia diversa;
linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta
tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V
efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.
2. Riferimenti normativi.
1. Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si
riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche
attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacita' fino
a 13 m3.
EN 12542 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in
acciaio per G.P.L. di capacita' geometrica fino a 13 m3 per
installazione fuori terra.
pr EN 14075 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in
acciaio per G.P.L. di capacita' geometrica fino a 13 m3 per
installazione interrata.
pr EN 14570 - Equipaggiamento di serbatoi per G.P.L. fuori terra
ed interrati fino a 13 m3.
EN 12817 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a
13 m3, fuori terra.
EN 12818 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a
13 m3, interrati.
3. Capacita' del deposito.
1. La capacita' complessiva massima del deposito e' fissata in
13 m3 e puo' essere ottenuta con uno o piu' serbatoi di capacita'
singola compresa tra 0,15 e 13 m3.
2. Ai fini della determinazione della capacita' complessiva del
deposito di cui al precedente comma 1, due o piu' serbatoi, al
servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti
quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi piu' vicini dei
singoli depositi sia non inferiore a 15 m, riducibili alla meta'
mediante interramento dei serbatoi oppure interposizione di muro
secondo quanto previsto al successivo punto 7, comma 2;
b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi:
il punto di riempimento;
eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo
stadio.
Titolo II
INSTALLAZIONE
4. Generalita'.
1. I serbatoi, sia interrati che fuori terra, devono essere
installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata
l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi
chiusi.
2. L'installazione in cortili puo' essere ammessa a condizione
che:
a) i serbatoi siano di tipo interrato;
b) il cortile abbia superficie non inferiore a 1.000 m2 e abbia
almeno un quarto del perimetro libero da edifici; per i restanti tre
quarti di detto perimetro non sono ammessi edifici destinati ad
affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi
superiore a 12 m;
c) l'accesso abbia larghezza ed altezza non inferiori a 4 m.
3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza e' ammessa.
In tal caso le distanze di sicurezza devono essere misurate in
proiezione orizzontale. Quando la pendenza del terreno e' maggiore
del 5%, non si applicano le riduzioni delle distanze di sicurezza
previste al successivo punto 7, comma 2. Le piazzole di posa dei
serbatoi devono risultare in piano e di superficie adeguata per
consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m
dal perimetro dei serbatoi.
4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non e' ammessa.
5. Tipologie di installazione.
1. I serbatoi, a seconda delle caratteristiche costruttive,
possono essere installati fuori terra o interrati. In entrambi i casi
essi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti
durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali
spinte idrostatiche. Quando i serbatoi sono installati a meno di 3 m
da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea
difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro i serbatoi
fuori terra o il transito di veicoli sull'area di interro dei
serbatoi. Questa protezione deve essere posta a distanza di almeno 1
m dal perimetro in pianta del serbatoio. Nel caso la difesa sia
costituita semplicemente da un cordolo, anche discontinuo, questo
deve avere altezza minima di 0,2 m e distanza minima dal serbatoio
non inferiore a 1,5 m.
5.1 Serbatoi fuori terra.
1. I serbatoi da installarsi fuori terra devono essere
specificamente previsti per tale tipo di impiego. Gli accessori
devono essere accessibili da parte dell'operatore.
5.2 Serbatoi interrati.
1. I serbatoi destinati all'interro devono essere specificamente
previsti per questo tipo di impiego. I serbatoi ricondizionati da
destinare all'interro, non ricompresi nel campo di applicazione della
direttiva 97/23/CE, devono essere installati in conformita' alle
tipologie di interro previste dalle norme che regolano i serbatoi di
G.P.L. con capacita' fino a 13 m3.
2. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono
raggruppati all'interno di un pozzetto stagno, protetto da apposito
coperchio, chiudibile a chiave e realizzato in modo da evitare
infiltrazioni di acqua nel pozzetto medesimo. Il pozzetto ed il
coperchio, se metallici, devono avere continuita' elettrica con il
serbatoio stesso. Il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema
di sfiato per l'eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di
sicurezza o dagli accessori.
3. L'attacco per la pinza di collegamento equipotenziale del
serbatoio con l'autocisterna deve essere collocato all'esterno del
pozzetto e deve essere facilmente accessibile.
Titolo III
ELEMENTI PERICOLOSI E RELATIVE DISTANZE DI SICUREZZA
6. Elementi pericolosi del deposito.
1. Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini
della determinazione delle distanze di sicurezza, il serbatoio, il
punto di riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di
intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a
1,5 bar.
2. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere
osservate le distanze di sicurezza indicate al punto 7 e le distanze
di protezione indicate al punto 8.
7. Distanze di sicurezza.
1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al
punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di
sicurezza:
a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali
fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e
comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna,
depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi
tra le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai
sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 9 aprile 1982):
5 m, per depositi di capacita' fino a 3 m3;
7,5 m, per depositi di capacita' oltre 3 m3 fino a 5 m3;
15 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi
pubblici, a collettivita', a luoghi di riunione, di trattenimento o
di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o
infiammabili costituenti attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio
1982:
10 m, per depositi di capacita' fino a 3 m3;
15 m, per depositi di capacita' oltre 3 m3 fino a 5 m3;
22 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3;
c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni
caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;
d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione:
15 m;
e) serbatoi fissi di G.P.L. a servizio di altre proprieta':
1) almeno 6 m reciproci, qualora nel raggio di 15 m misurato
dal perimetro dei serbatoi che si intendono installare, esistano
depositi la cui capacita' complessiva, sommata a quella del deposito
che si intende installare, risulti non superiore a 5 m3;
2) almeno 15 m qualora la capacita' complessiva di tutti i
depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui
al precedente paragrafo 1), risulti superiore a 5 m3.
2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere
a), c) e d), possono essere ridotte fino alla meta' secondo quanto di
seguito indicato:
distanze di cui alle lettere a) e c), mediante interramento dei
serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli
elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo
che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia
uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono
elevarsi di almeno 0,5 m oltre il piu' alto elemento pericoloso da
schermare;
distanze di cui alla lettera d), esclusivamente mediante
interramento dei serbatoi.
3. La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso
deposito, sia fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al
diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m.
4. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro del
serbatoio o dei serbatoi deve essere mantenuta una distanza minima di
3 m.
5. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro di
fabbricati deve essere mantenuta una distanza minima di 5 m.
8. Distanze di protezione.
1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito di cui al punto
6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione:
per depositi di capacita' fino a 5 m3: 3 m;
per depositi di capacita' oltre 5 m3 fino a 13 m3: 6 m.
2. Le suddette distanze possono essere ridotte fino alla meta'
secondo quanto previsto al punto 7, comma 2. In caso di
interposizione di muro, quest'ultimo puo' coincidere con il muro del
confine di proprieta'.
9. Recinzione.
1. Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in
apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno
1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con
serratura o lucchetto; parte della recinzione puo' coincidere con la
recinzione del terreno ove si svolge l'attivita' servita dal deposito
di G.P.L. anche se in muratura, purche' la zona di installazione del
deposito stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze
di cui al punto 8. Tra gli elementi pericolosi del deposito e la
recinzione deve essere osservata una distanza minima di 1 m.
2. Nel caso di depositi collocati in complessi industriali
produttivi, provvisti di recinzione propria, la recinzione non e'
necessaria a condizione che i serbatoi siano dotati di apposito
coperchio racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di
riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del
massimo livello liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura
o lucchetto.
3. Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al piu'
quadrifamiliari, la recinzione non e' necessaria a condizione che i
serbatoi siano installati su proprieta' privata, non accessibile ad
estranei e dotata di recinzione propria. In tal caso l'ingombro dei
serbatoi interrati deve essere segnalato mediante appositi picchetti
mentre i serbatoi fuori terra devono essere dotati di apposito
coperchio, provvisto di serratura o lucchetto, racchiudente il gruppo
multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il
dispositivo per il controllo del massimo livello liquido.
4. Nei casi in cui non sia possibile installare sui serbatoi il
punto di riempimento, questo puo' essere situato in altra posizione,
priva di recinzione, nel rispetto delle distanze di cui ai punti 7 e
8.
10. Altre misure di sicurezza.
1. I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area,
avente ampiezza non minore di 5 m, completamente sgombra e priva di
vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. Ove tale
distanza non possa essere rispettata, la base della rete metallica,
di cui al punto 9, comma 1, dovra' essere costituita da un muretto
alto almeno 0,5 m.
2. Per i serbatoi interrati e' vietata la presenza di alberi ad
alto fusto per un raggio di 5 m dal contorno del serbatoio, fatto
salvo il caso in cui le modalita' di interro del serbatoio prevedano
un'idonea protezione in tal senso.
3. All'interno dei depositi non devono essere tenuti materiali
estranei di alcun genere.
4. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il
divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di
fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve
rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
493 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre
1996).
5. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di
comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del
tecnico della ditta distributrice del gas da contattare in caso di
emergenza.
Titolo IV
SERBATOI, ACCESSORI, VAPORIZZATORI E TUBAZIONI
11. Accessori.
1. Ciascun serbatoio, oltre agli accessori prescritti per le
attrezzature a pressione, deve essere dotato dei seguenti accessori,
indispensabili per il normale servizio cui e' destinato:
a) sottovalvola che consenta di sostituire la valvola di
sicurezza o limitatrice di sovrappressione senza richiedere lo
svuotamento del serbatoio;
b) organi per la rimozione della fase liquida in caso di
dismissione, manutenzione o emergenza; questi dispositivi sono
richiesti se non gia' previsti per esigenze operative;
c)attacco per la pinza di collegamento equipotenziale con
l'autocisterna durante il riempimento.
2. Gli accessori in dotazione al serbatoio possono anche essere
raggruppati in modo da formare uno o piu' gruppi che assolvano a
diverse funzioni.
12. Vaporizzatori, scambiatori termici e regolatori di pressione.
1. I vaporizzatori possono essere installati in prossimita' dei
serbatoi.
2. Gli scambiatori termici possono essere installati all'interno
dei serbatoi.
3. I vaporizzatori e gli scambiatori termici possono essere
alimentati con energia elettrica o con fluido caldo prodotto da
generatore. Se alimentati con energia elettrica, devono essere in
esecuzione a sicurezza adeguata alla zona di installazione; se
alimentati con fluido caldo prodotto da generatore, quest'ultimo deve
essere posto alla distanza di sicurezza prevista al punto 7.
4. Per l'alimentazione del G.P.L. agli impianti di utilizzazione
e' necessario disporre a valle dei serbatoi e/o dei vaporizzatori
apparecchi di regolazione della pressione. Questi dispositivi devono
ridurre e regolare la pressione del G.P.L. ai valori di utilizzo,
secondo quanto specificato dalla normativa che fissa i criteri di
costruzione dei regolatori e degli impianti di distribuzione.
13. Tubazioni per G.P.L. in fase liquida.
1. Le tubazioni devono essere realizzate con materiali
compatibili con il G.P.L.; esse possono essere installate sia fuori
terra, sia interrate, sia in cunicolo.
2. Le tubazioni fuori terra devono essere disposte su appositi
sostegni, devono essere ancorate e devono essere protette da
eventuali urti, anche con cordoli o altri sistemi adeguati.
3. I tratti di tubazioni interrati devono essere protetti da
incamiciatura che garantisca una perfetta tenuta e sia provvista di
sfiato costituito da tubo alto almeno 2,5 m sul piano di calpestio,
con parte terminale tagliafiamma.
4. Le giunzioni delle linee interrate, se realizzate con flange,
devono essere alloggiate in pozzetti aventi caratteristiche
costruttive analoghe a quelle previste per i cunicoli.
5. I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione
G.P.L. in fase liquida devono essere:
a) internamente rivestiti con malta cementizia o con materiali
che ne assicurino una equivalente impermeabilita';
b) riempiti con sabbia;
c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del
traffico sovrastante;
d) ispezionabili in corrispondenza di eventuali valvole o
accoppiamenti flangiati.
14. Tubazioni flessibili per il riempimento.
Le tubazioni flessibili, in dotazione all'autocisterna, da
utilizzarsi per il riempimento devono:
a) essere munite di raccordi rapidi realizzati in materiali
antiscintilla;
b) essere corredate alle due estremita' di valvole di eccesso
di flusso o di ritegno orientate in maniera tale da intercettare, nel
caso di rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal
lato serbatoio;
c) avere l'estremita' di attacco al serbatoio munita di un
organo di intercettazione manuale, a chiusura rapida, provvisto di
raccordo di bloccaggio utilizzabile in caso di inceppamento della
valvola di riempimento posta sul serbatoio.
Titolo V
MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
15. Estintori.
1. In prossimita' del serbatoio, devono essere tenuti almeno due
estintori portatili che, per depositi fino a 5 m3 devono avere carica
minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 13A 89B-C
mentre per depositi oltre 5 m3 devono avere carica minima pari a 9 kg
e capacita' estinguente non inferiore a 21A 113B-C.
16. Naspi.
1. I depositi fuori terra di capacita' superiore a 5 m3 devono
essere protetti con almeno un naspo DN 25, realizzato in conformita'
alle norme UNI vigenti ed alimentato da acquedotto o da idonea
riserva idrica, in grado di garantire le seguenti prestazioni
idrauliche:
portata non minore di 60 l/min;
pressione residua almeno 2 bar;
autonomia almeno 30 minuti primi.
Titolo VI
NORME DI ESERCIZIO
17. Requisiti del personale.
1. Il personale addetto al riempimento deve essere di provata
capacita' e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e
sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse con il riempimento
dei serbatoi. A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato
uno specifico corso di addestramento. L'organizzazione del corso e'
affidata ad organismo all'uopo qualificato che deve sottoporre il
relativo programma alla preventiva approvazione del Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno. Al termine di ciascun corso, che comprende
una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai
partecipanti un attestato di proficua frequenza.
2. Le operazioni di riempimento sono effettuate sotto la diretta
responsabilita' del personale addetto.
18. Operazioni di riempimento.
1. La posizione dell'area di sosta dell'autocisterna ed il
percorso delle tubazioni di collegamento con i serbatoi non devono
costituire pericolo per il normale transito delle persone e dei
veicoli. L'area di sosta dell'autocisterna ed il serbatoio del G.P.L.
non devono necessariamente essere mutuamente a vista.
2. Le operazioni di riempimento devono:
essere effettuate con tubazioni flessibili in dotazione
all'autocisterna, senza ricorrere a raccordi di passaggio di cui e'
fatto divieto assoluto;
essere effettuate all'aperto e in modo che non si abbia
dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo quella dell'indicatore
di massimo riempimento. La tubazione flessibile deve essere distesa
in zone ventilate e chiuse al traffico.
3. Il personale addetto al rifornimento, prima di iniziare le
operazioni, deve:
assicurarsi della quantita' di prodotto che il serbatoio fisso
puo' ricevere;
verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del
serbatoio e l'assenza di perdite;
effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e
punto di riempimento;
porre vicino al serbatoio, a portata di mano, il sistema di
comando di chiusura a distanza delle valvole dell'autocisterna in
modo da poter intervenire prontamente in caso di necessita';
verificare la tenuta degli accoppiamenti effettuati;
verificare la presenza della segnalazione al suolo nei casi
previsti e il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio;
verificare l'assenza di dissesti statici.
4. Di norma il grado di riempimento deve essere non maggiore
dell'80% per i serbatoi fuori terra e dell'85% per i serbatoi
interrati. In ogni caso il massimo grado di riempimento consentito e'
calcolato secondo le formule contenute nelle norme europee di
riferimento.
5. E' fatto divieto di rifornire serbatoi che non siano
rispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al punto 5.
6. E' fatto divieto di rifornire contemporaneamente serbatoi
dello stesso deposito con due o piu' autocisterne.
7. Sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore del
serbatoio, la ditta distributrice del gas deve impartire al personale
addetto al riempimento specifiche istruzioni, che prevedano, in
funzione delle eventuali anomalie riscontrate, anche i provvedimenti
da adottare in ordine al riempimento del serbatoio.
19. Operazioni di svuotamento.
1. E' consentito lo svuotamento del serbatoio dal G.P.L. residuo
in caso di dismissione, di verifica o di manutenzione del serbatoio
stesso. L'operazione deve essere effettuata da personale all'uopo
addestrato e provvisto di apposita attrezzatura che puo' essere
costituita anche da un sistema di autocaricamento in dotazione
all'autocisterna.
20. Obblighi degli utenti.
1. Gli utenti sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al
contorno della zona di installazione del deposito ed a non alterarne
le condizioni di sicurezza ai fini antincendio.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato