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Gazzetta Ufficiale N. 120 del 24 Maggio 2004

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 Marzo 2004
Recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da
ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172
del 24 luglio 2002;
Vista la direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e
degli altri utenti della strada vulnerabili prima ed in caso di urto
con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 321 del 6 dicembre 2003;
Vista la decisione della Commissione europea 2004/90/CE del
23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per
l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di
altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con
un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del
4 febbraio 2004;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica alle superfici frontali dei
veicoli a motore, di cui all'art. 2 ed all'allegato II del decreto
del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e
successive modificazioni, di categoria M1, di massa massima non
superiore a 2,5 tonnellate e di categoria N1 derivata da M1, di massa
massima non superiore a 2,5 tonnellate.
2. Il presente decreto ha lo scopo di ridurre le lesioni subite dai
pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con
le superfici frontali dei veicoli di cui al comma 1.


Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 non e' consentito, per motivi
concernenti la protezione dei pedoni:


a) rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o
l'omologazione nazionale, oppure
b)vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in
circolazione dei veicoli, se i veicoli sono conformi alle
prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al
presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2005 non e' piu' consentito
rilasciare:

a) l'omologazione CE, oppure
b) l'omologazione nazionale, tranne nel caso in cui siano
invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive
modificazioni, per ogni tipo di veicolo, per motivi concernenti la
protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni
tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto.
3. Il comma 2, non si applica ai veicoli che non differiscono,
nelle caratteristiche essenziali di progettazione e costruzione degli
elementi della carrozzeria situati anteriormente ai montanti A, dai
tipi di veicolo che hanno ottenuto l'omologazione CE o l'omologazione
nazionale prima del 1° ottobre 2005, e che non hanno ancora ottenuto
l'omologazione in base al presente decreto.

4. A decorrere dal 1° settembre 2010 non e' consentito rilasciare:

a) l'omologazione CE, oppure;
b) l'omologazione nazionale, tranne nel caso in cui siano
invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive
modificazioni, per ogni tipo di veicolo, per motivi concernenti la
protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni
tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2, al presente decreto.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2012:
a) i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi
a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995 e successive modificazioni, non sono piu' considerati
validi ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, del decreto
medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita
e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono
accompagnati da un certificato di conformita' a norma del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive
modificazioni, per motivi concernenti la protezione dei pedoni, se
non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I,
punti 3.1 o 3.2, al presente decreto.

6. A decorrere dal 1° settembre 2015:

a) i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi
a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995 e successive modificazioni, non sono piu' considerati
validi ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, del decreto
medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita
e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono
accompagnati da un certificato di conformita' a norma del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive
modificazioni, per motivi concernenti la protezione dei pedoni, se
non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I,
punto 3.2, al presente decreto.


Art. 3.

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 2, le prove di cui
all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto, devono essere
effettuate conformemente alle prescrizioni tecniche specificate nella
decisione della Commissione europea n. 2004/90/CE del 23 dicembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31
del 4 febbraio 2004.


Art. 4.

1. L'autorita' competente per il rilascio delle omologazioni,
trasmette ogni mese alla Commissione europea una copia della scheda
di omologazione, il cui modello figura nell'appendice 2 dell'allegato
II al presente decreto, relativa a ciascun veicolo da essa omologato,
conformemente al presente decreto, nel corso del mese.


Art. 5.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995 e successive modificazioni, e' modificato come segue:

a) nell'allegato I sono inseriti i seguenti punti:

«9.23. Protezione pedoni;


9.23.1 E' fornita una descrizione dettagliata del veicolo,
comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la
struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti ed i
materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed
esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di
protezione attiva installati.»;
b) nell'allegato III, parte A, sono inseriti i seguenti punti:
«9.23. Protezione pedoni;
9.23.1 E' fornita una descrizione dettagliata del veicolo,
comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la
struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti ed i
materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed
esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di
protezione attiva installati.»;

c) nell'allegato IV, parte I, sono inserite la voce 58 e le note
seguenti:

d) nell'appendice 1 dell'allegato XI e' inserita la seguente voce
58:

e) nell'appendice 2 dell'allegato XI e' inserita la seguente voce
58:

f) nell'appendice 3 dell'allegato XI e' inserita la seguente voce
58:


Art. 6.

1. Gli allegati I e II, e le appendici 1 e 2 all'allegato II, al
presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio registro n. 3, foglio n. 103


Allegato I



Allegato II




Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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