IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e la competivita'
Vista la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione
ed in particolare il considerando n. 5 con cui si specifica che la
presente direttiva riguarda anche gli insiemi composti da varie
attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e
funzionale; che tali insiemi possono andare da un insieme semplice,
quale una pentola a pressione, fino a insiemi complessi come una
caldaia tubolare ad acqua;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
2000 di recepimento nella legislazione italiana della direttiva
97/23/CE;
Ritenuto che non possa essere disatteso l'avviso espresso dalla
Commissione CE con nota n. 000231 del 13 gennaio 2004 in merito alle
circolari ISPESL n. 40 del 1° aprile 2002 e n. 30 del 26 maggio 2003;
Ravvisata la necessita' di ricondurre tutte le attrezzature a
pressione rientranti nella direttiva comunitaria 97/23/CE alla
disciplina generale prevista dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 93, di recepimento;
Decreta:
Art. 1.
1. Le attrezzature a pressione montate per costituire un tutto
integrato e funzionale possono essere messe in esercizio senza
l'effettuazione della verifica di primo impianto.
2. Ogni altra disposizione in contrasto alle disposizioni di cui al
primo comma si intende abrogata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2004
Il direttore generale: Goti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato