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Gazzetta Ufficiale N. 120 del 24 Maggio 2004

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 21 Aprile 2004
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con
legge 17 aprile 2003, n. 82, a norma del quale, in attesa
dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di
competenza dello Stato ai sensi all'art. 117 della Costituzione, i
criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita'
dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le
aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico dello spettacolo
sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le
attivita' culturali non aventi natura regolamentare;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni del
28 novembre 2002 sullo schema di decreto ministeriale recante
«Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle
attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il proprio decreto 27 febbraio 2003 recante «Criteri e
modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita'
teatrali in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Decreta:

Art. 1.
V a l i d i t a'

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la
legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117
della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello
Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di
spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo
unico per lo spettacolo riservata alle attivita' di prosa.


Art. 2.
P r o r o g a

1. E' confermato per l'anno 2004 il decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali 27 febbraio 2003 recante «Criteri e
modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita'
teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», fatto salvo
quanto previsto dal comma 2.
2. Al decreto ministeriale di cui al comma 1 sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, la parola «triennalmente» e' sostituita
dalla seguente: «annualmente»;
b) all'art. 9, comma 2:
1) le parole «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «di
ogni anno»;
2) dopo le parole «della Commissione» aggiungere le seguenti:
«e sentita la Conferenza Stato-Regioni;
c) all'art. 11, comma 1:
1) alla lettera f):
dopo le parole «ridotte a» aggiungere le seguenti:
«quattromila giornate lavorative e»;
dopo la parola «cento» aggiungere le seguenti: «giornate
recitative»;
2) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«per i teatri stabili di minoranza linguistica o di confine tali
limiti di giornate recitative si applicano nella misura del 50%»;
d) all'art. 19, comma 1, dopo le parole «contributo statale»
aggiungere le seguenti: non cumulabile con le altre forme di
contribuzione previste dal presente decreto».


Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali

1. In considerazione dell'emanazione del presente decreto ad
attivita' gia' iniziata, per il solo anno 2004 la Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo e' autorizzata a liquidare, in ragione del
cinquanta per cento del contributo percepito con riferimento all'anno
2003, una anticipazione sui contributi ancora da assegnarsi a
soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo nei
termini previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali 27 febbraio 2003 e che abbiano
regolarmente documentato l'attivita' dell'ultimo triennio. Con
successivo provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal
vivo potranno essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata
liquidazione di cui al presente articolo.
2. Resta fermo il termine di presentazione delle domande di
contributo previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali 27 febbraio 2003.

Roma, 21 aprile 2004
Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e ai beni culturali, registro n. 2, foglio n. 161


 



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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