IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di
assicurarne una migliore funzionalita';
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e
delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Validita' di contratti di lavoro
1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti
di lavoro a
tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre
2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti
di lavoro a
tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti
pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente
collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di
formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
avevano superato il limite dei trentadue anni di eta' al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti.
3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2
sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004,
se in scadenza entro tale data.
Art. 2.
Misure relative alla Croce Rossa ed alla Societa' Dante Alighieri
1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze
commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del
3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre
2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente
determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre
2003.
2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini
istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della comprovata e
pluridecennale notorieta', anche in ambito internazionale, per la
predetta Societa' non costituisce esercizio di attivita' commerciale
lo svolgimento delle proprie attivita' statutarie, nei limiti e alle
condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3.
Diritto di opzione per il personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto
di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al
personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale
appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni
normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400
del 1988.
Art. 4.
Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in
relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali,
puo' continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di
bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in
posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi
ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di
utilizzazione e' posto a carico del bilancio del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 5.
Normative tecniche in materia di costruzioni
1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le
competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle
costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la
progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di
fondazione e sostegno dei terreni.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le
procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
concerto con il Dipartimento della protezione civile.
Art. 6.
Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro
trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata,
il Ministro puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di
sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con
deliberazione motivata.».
Art. 7.
Disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica
1. In relazione alla necessita' di confermare che il CONI e' unico
organismo certificatore della effettiva attivita' sportiva svolta
dalle societa' e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni
di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si
applicano alle societa' ed alle associazioni sportive
dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini
sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicita'
dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive
modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Art. 8.
Disposizioni relative al Ministero della difesa
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite
dalle seguenti: «non superiori a undici».
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio
dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione,
ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare
dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato rendendo
indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa
amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello
dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui
all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 e' conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti
delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma
restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla
vigente normativa.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le
disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza
della spesa.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato