IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, successivamente
modificata (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»),
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
Visti i decreti emanati, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in
data 18 dicembre 2001 ed in data 21 novembre 2002, mediante i quali
sono state disciplinate le procedure di vendita rispettivamente della
prima e della seconda operazione di cartolarizzazione realizzate ai
sensi del decreto-legge n. 351 per il tramite della S.C.I.P. -
Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (nel seguito
indicata come «SCIP Srl»);
Visto il comma 134 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 (nel
seguito indicato come il «decreto-legge n. 41»);
Considerato in particolare il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge
n. 41, il quale dispone che, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sono fissati i criteri e le modalita' applicative delle disposizioni
ivi contenute;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 41, i soggetti
incaricati della gestione degli immobili (nel seguito indicati come i
«Gestori») trasferiti alla SCIP Srl nell'ambito delle operazioni
di
cartolarizzazione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351,
applicano ai conduttori di cui al comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 41, il prezzo di vendita di cui al comma 7 dell'art.
3 del decreto-legge n. 351 determinato dall'Agenzia del territorio
ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41,
applicando i coefficienti di abbattimento riferiti al comune in cui
e' ubicato l'immobile e contenuti nelle tabelle pubblicate con
cadenza semestrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' divulgate mediante affissione presso le sedi
dell'Agenzia del territorio. La prima tabella, contenente i
coefficienti medi di abbattimento, e' relativa al periodo compreso
tra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio dei valori
immobiliari (OMI) immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e
la fine del primo semestre 2003, ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto. I Gestori utilizzano la prima tabella
in relazione alle lettere di offerta in opzione, inviate ai
conduttori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
relative ad immobili per i quali non sia ancora stato stipulato, alla
data di entrata in vigore del medesimo, il relativo contratto di
compravendita. Per le lettere di offerta in opzione inviate
successivamente i Gestori utilizzano l'ultima tabella pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini della
determinazione del coefficiente di abbattimento, i valori medi di
mercato del mese di ottobre 2001 sono calcolati sulla base degli
ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI)
prima del mese di ottobre 2001; gli altri parametri di mercato, di
cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, sono quelli
rilevati o elaborati da centri di studio del settore immobiliare
ovvero da altre fonti di rilevanza nazionale non riconducibili a
specifici intermediari immobiliari.
Qualora la differenza tra il valore di mercato degli immobili
determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi del comma 7
dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, ed il valore di mercato degli
stessi nel mese di ottobre 2001, fosse pari a zero ovvero negativa,
il relativo coefficiente di abbattimento contenuto nella tabella e'
pari a zero.
Al prezzo determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 41
sono applicati gli eventuali ulteriori abbattimenti di prezzo cui il
conduttore abbia diritto.
Art. 2.
All'allegato 1, punto 1 del decreto emanato in data 21 novembre
2002, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente Modalita'
e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti
dai seguenti:
«1-bis. La lettera di offerta in opzione di cui al precedente
punto 1 indica anche il coefficiente di abbattimento del prezzo per
l'esercizio dell'opzione in forma individuale applicabile ai soggetti
di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41. A pena di
decadenza dal diritto ad acquistare l'immobile con gli abbattimenti
di prezzo di cui al decreto-legge n. 41, i conduttori di cui al comma
1 dell'art. 1 di tale decreto, trasmettono al relativo Gestore, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di
esercizio dell'opzione di acquisto ed una apposita dichiarazione
sostituiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 41, unitamente a copia di un valido documento
d'identita' ed a copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata
contenente la manifestazione della volonta' di acquisto di cui al
citato comma 1 dell'art. 1.
Il Gestore, al ricevimento della raccomandata inviata dal
conduttore ai sensi del precedente paragrafo ed accertata la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 41 mediante verifica della rispondenza dei documenti
allegati all'atto di esercizio del diritto di opzione con la
documentazione originale in proprio possesso, entro dieci giorni dal
ricevimento di tale raccomandata conferma all'avente diritto,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
l'applicabilita' al prezzo di vendita, del coefficiente di
abbattimento indicato nella lettera di offerta in opzione.
1-ter. Il diritto di opzione per l'acquisto e' esercitato dagli
aventi diritto entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera di
offerta in opzione, pena la decadenza dal diritto di opzione.
1-quater. Il Gestore invia ai conduttori, che alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 41(i) abbiano ricevuto la
lettera di offerta in opzione i cui termini di esercizio non siano
ancora integralmente decorsi, ovvero, (ii) abbiano validamente
esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, ma non abbiano
stipulato il relativo contratto di compravendita, una comunicazione
con l'indicazione del coefficiente di abbattimento applicabile
qualora gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell'art. 1 del decreto-legge n. 41.
I soggetti in possesso di tali requisiti, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui sopra, ed a pena di decadenza
dal diritto di cui al decreto-legge n. 41, inviano al relativo
Gestore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, unitamente a copia di un valido
documento d'identita' ed a copia dell'avviso di ricevimento della
raccomandata contenente la manifestazione della volonta' di acquisto
di cui al citato comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41. Ove
possibile, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, in alternativa all'invio della
raccomandata di cui sopra, possono recarsi personalmente, presentando
la medesima documentazione indicata nel periodo precedente ed entro
il termine ivi previsto, presso l'indirizzo indicato sulla
comunicazione inviata dal Gestore. Al ricevimento della predetta
raccomandata (ovvero al momento della consegna della documentazione)
ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.
1 del decreto-legge n. 41 mediante verifica della rispondenza dei
documenti ricevuti con quelli originali in proprio possesso, il
Gestore conferma all'avente diritto, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento da inviarsi entro dieci giorni dalla
ricezione della documentazione indicata nel periodo precedente,
l'applicabilita' al prezzo di vendita del coefficiente di
abbattimento indicato nella lettera di offerta in opzione.
In relazione agli aventi diritto di cui alla precedente lettera
(i), qualora la comunicazione trasmessa dal Gestore sia ricevuta
dall'avente diritto nei dieci giorni che precedono il termine di
decadenza per l'esercizio del diritto di opzione e non sia possibile
per l'avente diritto esercitare il diritto di opzione nel termine
previsto, il Gestore puo', valutate le circostanze specifiche, tenere
in considerazione l'offerta del conduttore.
1-quinquies. La stipula del contratto definitivo di compravendita
o dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto ed il pagamento
integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza dal
diritto di acquisto, entro cinquanta giorni dall'invio della
comunicazione di esercizio del diritto di opzione. Il termine di
cinquanta giorni e' posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P.
Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.».
Art. 3.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza prevista dall'art. 7 del decreto
21 novembre 2002 citato in premessa, ove necessario a consentire la
corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione
immobiliare di cui al decreto-legge n. 351, individua, attraverso
procedura competitiva e mediante selezione effettuata anche ai sensi
dell'art. 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 157 del
17 marzo 1995, stabilendo altresi' limiti e modalita' dell'incarico,
tra soggetti di comprovata professionalita' ed esperienza in materia
immobiliare, uno o piu' soggetti di cui i Gestori si avvalgono, a
proprie spese, per il compimento di determinate attivita'.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2004
Il Sottosegretario di Stato
all'economia e alle finanze
Armosino
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 185
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato