L'AUTORITA'
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 14 aprile 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed
in particolare gli articoli 19 e 44;
Vista la delibera n. 2/00/CIR, recante «Linee guida per
l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di
rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei
servizi innovativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 73 del 28 marzo 2000;
Vista la delibera n. 10/00/CIR, recante «Valutazione e richiesta
di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di
Telecom Italia 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 2000;
Vista la delibera n. 13/00/CIR, recante «Valutazione dell'offerta
di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti
tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello
di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed
attribuzione degli spazi di co-locazione», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000;
Vista la delibera n. 14/00/CIR, recante «Valutazione delle
condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello
di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom
Italia del 12 maggio 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001;
Vista la delibera n. 15/00/CIR, recante «Condizioni economiche e
modalita' di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di
cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e
applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di
Telecom Italia denominati ring e full business company», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del
22 gennaio 2001;
Vista la delibera n. 15/01/CIR, recante «Integrazione delle linee
guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a
livello di rete locale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2001;
Vista la delibera n. 18/01/CIR «Disposizioni ai fini del corretto
adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di
Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
31 agosto 2001;
Vista la delibera 24/01/CIR, recante «Disposizioni per
l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete
locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre
2001, n. 292;
Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta
di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom
Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 87 del 13 aprile 2002;
Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta
di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom
Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 56 del 8 aprile 2003;
Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante «Criteri per la
predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante
l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe
massime applicabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
Vista la delibera n. 4/03/CIR, recante «Integrazione delle
disposizioni in materia di Carrier Preselection: norme in materia di
disattivazione della prestazione», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003;
Vista la delibera n. 6/03/CIR, recante «Offerte di servizi x-DSL
all'ingrosso da parte della societa' Telecom Italia e modifiche
all'offerta per accessi singoli in modalita' flat», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile
2003;
Vista la delibera n. 160/03/CONS recante «Identificazione di
organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 12 giugno 2003;
Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione
dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198
del 27 agosto 2003;
Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e
integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti
approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
Vista la delibera n. 12/03/CIR, recante «Individuazione dei
criteri per la determinazione della quota di surcharge applicata da
Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia
pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 2 del 3 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 440/03/CONS, recante «Approvazione delle
nuove offerte di linee affittate Retail e Wholesale formulate da
Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio
2004;
Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento
concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'art. 11
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio
2004;
Considerato che Telecom Italia ha reso pubblica la propria
offerta di riferimento per l'anno 2004 in data 31 ottobre 2003;
Considerato che Telecom Italia risulta notificata nel mercato
nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della
delibera n. 160/03/CONS, e ritenuto che l'intervento dell'Autorita'
di approvazione, con eventuali modifiche, dell'offerta di riferimento
2004 di Telecom Italia abbia un impatto rilevante in tale mercato di
riferimento;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Valutazione
dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269
del 19 novembre 2003, con la quale i soggetti interessati erano stati
invitati a far pervenire all'Autorita' memorie scritte, documenti e
pareri sugli argomenti relativi al procedimento;
Considerati i contributi ricevuti dagli organismi di
telecomunicazioni ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di
avvio del procedimento;
Vista la delibera n. 16/03/CIR, recante «Consultazione pubblica
concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno
2004 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2004, con la quale i soggetti
interessati sono stati invitati a far pervenire le proprie
osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui
all'allegato B della sopra citata delibera;
Considerati i contributi ricevuti dagli operatori di
telecomunicazione Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, H3G, KPNQwest,
Telecom Italia, Tele 2, Tiscali, Welcome Italia e Wind e dalle
associazioni AIIP ed Adiconsum in risposta alla consultazione
pubblica di cui alla delibera n. 16/03/CIR.
Considerato quanto segue: Considerato quanto segue:
1) IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
1. In data 31 ottobre 2003 Telecom Italia ha pubblicato le
condizioni di offerta relative ai servizi di interconnessione ed
accesso applicabili a partire dal 1° gennaio 2004. Successivamente
alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2004,
l'Autorita' ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato alla
sua valutazione ed approvazione, eventualmente con modifiche. La
comunicazione di avvio del procedimento con la relativa richiesta di
contributi e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 11
novembre 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
269 del 19 novembre 2003.
2. Nel corso della prima fase del procedimento e' stata svolta
un'analisi dell'Offerta 2004, con particolare riferimento alle
tematiche segnalate dagli organismi di telecomunicazioni interessati.
Alcune delle questioni oggetto di segnalazione sono state oggetto di
un approfondimento con Telecom Italia nel corso di una riunione
tenutasi in data 24 novembre 2004.
3. L'Autorita' ha quindi effettuato la propria valutazione sulle
condizioni di offerta dei servizi segnalati, ed ha sottoposto a
consultazione pubblica i propri orientamenti in merito
all'approvazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2004,
contenuti nella proposta di provvedimento di cui all'allegato B della
delibera n. 16/03/CIR. La predetta delibera e' stata pubblicata sul
sito dell'Autorita' in data 29 dicembre 2003 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell'8 gennaio 2004.
Considerato che la stessa delibera disponeva un periodo di 30 giorni
per l'invio delle risposte alla consultazione pubblica, questa si e'
conclusa in data 9 febbraio 2004.
4. Entro il predetto termine sono stati ricevuti contributi dai
seguenti operatori di telecomunicazioni: Albacom, Eutelia, Fastweb,
KPNQwest, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind e dalle
associazioni AIIP ed Adiconsum. Gli operatori Atlanet, H3G e Tele2
hanno fatto pervenire i propri contributi in data 10 febbraio 2004,
provvedendo tuttavia ad anticipare i contributi tramite posta
elettronica il 9 febbraio 2004.
5. Gli operatori Albacom, Fastweb, KPNQwest, Telecom Italia,
Welcome Italia e Wind hanno, inoltre, richiesto, nei termini previsti
dalla delibera n. 16/03/CIR, di illustrare nel corso di un'audizione
le proprie osservazioni sulla base di un documento scritto. A tal
fine le predette societa' sono state convocate in audizione in data 3
febbraio (Wind), 4 febbraio (Welcome Italia e Telecom Italia) e 5
febbraio (KPNQwest, Fastweb ed Albacom).
2) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
6. Il Codice delle Comunicazioni (D. Leg. n. 259/03) prevede che
(articolo 19, comma 9) "Gli operatori di reti telefoniche pubbliche
fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato
significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche
pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I
della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad
essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE)
n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa
all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente
cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del
suddetto regolamento"
Viene inoltre previsto, all'articolo 44, comma 1, che "Gli
obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia
di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi non siano
stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del
comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni
adottate dall'Autorita', relativamente ai suddetti obblighi, sulla
base della normativa previgente".
7. Alla luce delle disposizioni normative sopra riportate, il
procedimento di valutazione ed approvazione con eventuali modifiche,
dell'Offerta 2004 e' stato svolto sulla base degli obblighi
regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del Codice
delle comunicazioni.
8. Nel proprio contributo alla consultazione pubblica, Telecom
Italia, nel condividere il mantenimento degli obblighi in capo agli
operatori notificati fino al completamento delle analisi di mercato,
ritiene, sulla base dell'art. 50, comma, 3 del Codice delle
Comunicazioni, che "l'Autorita' non abbia il potere di modificare le
condizioni economiche ma solo di richiedere a Telecom Italia di
giustificare l'orientamento al costo e presentare nuovi valori
coerenti con le osservazioni, motivate, dell'Autorita' stessa".
9. A tale riguardo, l'Autorita', rilevando che ovviamente la
formulazione dell'Offerta di Riferimento rimane nella responsabilita'
di Telecom Italia, osserva che lo stesso Codice delle Comunicazioni
dispone, all'art. 50, comma 2, che "L'Autorita' provvede affinche'
tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione
dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la
concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori.
Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati
in mercati concorrenziali comparabili.", e che all'art. 50, comma 3,
l'Autorita' puo' esigere un adeguamento dei prezzi. Sussistono
pertanto i presupposti normativi affinche' l'Autorita' eserciti i
poteri di intervento sui meccanismi di recupero dei costi ovvero sui
metodi di determinazione dei prezzi per tutti i servizi soggetti
all'obbligo di controllo dei prezzi.
3) LE CONDIZIONI DI OFFERTA
10. Nel corso del procedimento l'Autorita' ha proceduto a
verificare il rispetto dei vincoli di cap, nonche' il contenuto dei
panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di
essi, anche alla luce delle segnalazioni ricevute direttamente dagli
operatori.
Le valutazioni dell'Autorita' sono riportate nel seguito.
I servizi inclusi nel network cap
11. I vincoli di cap previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dall'art. 5
della delibera n. 3/03/CIR sono di seguito riportati:
servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;
servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;
servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;
servizi accessori: IPC-IPC
La variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo
(IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2003 (calcolata
a partire da giugno 2002) ed utilizzata da Telecom Italia nella
definizione del valore netto del vincolo di variazione panieri, e'
pari al 2,5%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella
verifica del meccanismo di price cap, e' stato calcolato come
variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei
prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed
impiegati.
Le variazioni percentuali fra la spesa ottenuta applicando ad ogni
singolo paniere di riferimento i prezzi previsti nell'OIR 2003 e la
spesa ottenuta applicando ai medesimi panieri i prezzi previsti
dall'OIR 2004 sono risultate le seguenti (come maggiormente
dettagliati nell'allegato A alla presente delibera):
per i servizi di interconnessione a livello SGU (paniere A): 5,5%
per i servizi di interconnessione a livello SGD e SGT (paniere B):
-3,5% per i servizi di interconnessione a livello doppio SGT (paniere
C): -1,22% per i servizi accessori (paniere D): -0,03%.
Per cio' che riguarda il paniere C, l'Autorita' ha rilevato che la
relativa riduzione della spesa conseguita nell'OIR 2003 e' risultata
superiore a quella imposta. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della
delibera n. 3/03/CIR, la differenza tra la riduzione imposta e quella
effettivamente conseguita nell'OIR 2003, pari a 0,03%, puo' essere
computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'OIR 2004.
L'Autorita' ha, inoltre, rilevato che, cosi' come previsto dal
comma 5, art. 5, della citata delibera, le condizioni economiche
relative ai servizi di kit e collegamenti trasmissivi di
interconnessione non hanno subito incrementi rispetto a quelli
pubblicati lo scorso settembre nell'OIR 2003 e che, inoltre, cosi'
come previsto dal successivo comma 6, art. 5, le riduzioni dei prezzi
garantite ai servizi di raccolta in modalita' forfetaria a livello
SGU, SGD e SGT non sono inferiori a quelle previste per i servizi di
raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di
interconnessione.
Pertanto, l'Autorita' ritiene che i vincoli di riduzione imposti
dalla delibera n. 3/03/CIR sono stati rispettati per i panieri A, B e
C.
12. Per quanto riguarda il paniere D, nel corso della prima fase
del procedimento erano emersi alcuni aspetti relativi alle condizioni
economiche di alcuni servizi segnalati dagli operatori e di seguito
descritti. In primo luogo, alcuni operatori hanno segnalato che
l'incremento dell'ordine del 30% dei contributi una tantum dei
servizi di accesso disaggregato e del contributo di qualificazione
xDSL all'interno del medesimo paniere, relativo ai servizi accessori,
potrebbe avere un rilevante impatto sotto il profilo competitivo e
non essere coerente con i corrispondenti prezzi retail. Tale
variazione, a
detta degli operatori, puo' costituire un disincentivo all'uso
dell'accesso disaggregato ed alla realizzazione di infrastrutture
alternative, con effetti di natura anticompetitiva.
A tale proposito Telecom Italia ha evidenziato che l'aumento di
tale voce di spesa per gli operatori e' riconducibile all'analisi dei
costi dei servizi per il 2003, che risultano superiori anche ai
valori proposti per il 2004 e che la variazione e' avvenuta nel
rispetto del vincolo di cap per lo specifico paniere, tenuto conto
che altre voci, in particolare la quota di attivazione per la CPS,
sono diminuite.
13. Relativamente al paniere D, l'Autorita' aveva espresso, al
punto 3.a della proposta di provvedimento, l'orientamento di
modificare le condizioni economiche dei contributi di attivazione per
il servizio di unbundling e per la CPS, ponendoli uguali, per l'anno
2004, a quelli approvati nell'Offerta di Riferimento 2003.
14. In merito all'orientamento formulato dall'Autorita', alcuni
operatori (Albacom, Eutelia, Tele 2 e Welcome Italia) ritengono non
accettabile un intervento volto al ripristino dei valori approvati
per il 2003, in quanto comporterebbe un aumento della quota di
attivazione della CPS, con conseguenti impatti sugli operatori,
tenuto conto della notevole importanza che tale servizio ancora
riveste nel mercato della telefonia fissa. Gli stessi operatori
ritengono che l'Autorita' dovrebbe tuttavia intervenire per la
riduzione dei soli servizi il cui prezzo e' stato incrementato da
Telecom Italia, in particolare il contributo di attivazione
dell'unbundling lasciando inalterato il valore proposto da Telecom
Italia per l'attivazione della CPS.
15. Telecom Italia, sul punto, fa rilevare che i prezzi proposti
per i servizi nel paniere D rispettano il vincolo IPC - IPC imposto
dalla delibera n. 3/03/CIR e che, pertanto, al fine del pieno
rispetto del vincolo di cap imposto, la modifica proposta per i due
servizi nel paniere esigerebbe il ricalcolo e l'approvazione dei
valori di tutti gli altri servizi dello stesso paniere.
16. In relazione ad altri servizi del paniere D, si rileva che i
contributi di attivazione dei circuiti parziali a 256Kbps, 384Kbps,
512Kbps, 768Kbps, 34Mbps e 155Mbps e i contributi per l'accesso
disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso (cosiddetto
shared access), per i quali e' stato registrato un volume nullo nel
corso del periodo di riferimento (1 luglio 2002 30 giugno 2004),
presentano un incremento pari rispettivamente al 10% ed al 31,25%.
Il comma 2, dell'articolo 2, della delibera n. 11/03/CIR aveva
previsto che le condizioni economiche dei servizi caratterizzati da
un volume nullo dovessero variare in misura pari al vincolo di
controllo generale del paniere cui tali servizi appartengono che, nel
caso in esame, e' pari allo 0% (IPC-IPC). L'Autorita', pertanto, ha
rilevato, nella propria proposta di provvedimento, che le condizioni
economiche proposte per i suddetti servizi risultano non coerenti con
quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR ed ha espresso
l'orientamento di riportare tali valori a quelli del 2003.
17. Con riferimento ai contributi di attivazione dei circuiti
parziali alle velocita' sopra indicate, Telecom Italia ha fatto
rilevare che i circuiti da 256Kbps a 768Kbps sono basati sulla
medesima componente impiantistica dei circuiti a 128Kbps ed a 2Mbps e
che pertanto, le attivita' di predisposizione sono le stesse.
18. L'Autorita' rileva che l'adeguamento di solo alcuni dei prezzi
dei servizi (i cui volumi di vendita non siano risultati nulli nel
periodo di riferimento) contenuti nel paniere D comporterebbe
l'imposizione di un vincolo differente da quello disposto dalla
delibera n. 2/03/CIR (IPC - IPC). La modifica delle regole del
sistema programmato di controllo dei prezzi non puo' pero' essere
effettuata nel corso dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento e
pertanto il vincolo IPC-IPC non puo' essere variato in questa sede.
19. L'Autorita' ha preso atto che un numero rilevante di operatori
ha richiesto che il prezzo di attivazione della CPS non venga
incrementato e che il prezzo del contributo di attivazione
dell'unbundling venga ridotto ed, altresi', che gli stessi operatori
hanno giudicato come anticompetitiva la manovra proposta da Telecom
Italia, manovra che puo' in effetti risultare in un disincentivo per
lo sviluppo della larga banda.
20. Considerato che numerose sono le combinazioni di prezzi, sulla
base dei volumi di riferimento, che portano al rispetto di un
determinato vincolo di cap e che, nell'ambito delle scelte possibili
di prezzi nel paniere D, e' stata operata una scelta che puo'
penalizzare gli operatori infrastrutturati, l'Autorita' richiede a
Telecom Italia di riformulare i prezzi del paniere D, nel rispetto
del vincolo IPC-IPC e considerando quanto espresso al successivo
paragrafo 21 in merito ai servizi a volume nullo. L'Autorita' ritiene
opportuno che la nuova proposta di Telecom Italia, che dovra' essere
pubblicata entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento,
abbia effetto dalla predetta data di pubblicazione, fermo restando
che fino a tale ultima data rimarranno in vigore i prezzi del paniere
D proposti in data 31 ottobre 2003.
21. In merito alle variazioni di prezzo dei servizi a volume
nullo, l'Autorita', fa rilevare che quanto previsto all'art. 2, comma
2, della delibera n. 11/03/CIR si applica a tutti i servizi
dell'Offerta di Riferimento, i cui volumi di vendita risultino nulli
per il periodo di riferimento. L'Autorita', pertanto, richiede a
Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento 2004, mantenendo
i prezzi approvati per l'Offerta di Riferimento 2003 dei seguenti
servizi risultati a volume nullo:
- contributi di attivazione dei circuiti parziali per le velocita'
256 Kbit/s, 384 Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155
Mbit/s;
- contributi di attivazione per l'accesso disaggregato alla
sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di
servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);
- contributi di qualificazione della linea per l'accesso
disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per
ogni tipologia di servizio xDSL;
- contributo di attivazione per l'accesso condiviso alla rete di
distribuzione (shared
access);
- contributo di qualificazione della linea ADSL per l'accesso
condiviso alla rete di
distribuzione (shared access).
22. L'Autorita', considerato quanto premesso, si riserva di
valutare, nell'ambito delle revisione del network cap, l'adeguamento
delle regole relative al paniere D da applicare per la
predisposizione dell'Offerta di Riferimento 2005.
Quota supplementare per il servizio di raccolta in Carrier
Preselection
23. Nell'Offerta di Riferimento 2004 Telecom Italia ha
incrementato la quota minutaria supplementare applicata alla raccolta
del traffico in modalita' Carrier Pre-selection, finalizzata al
recupero degli investimenti effettuati per l'adeguamento (System
Setup) della rete alla Carrier Preselection. Alcuni operatori hanno
segnalato che tale incremento, che e' valutabile nella misura di
oltre il 200 %, rappresenta un reale ostacolo alla concorrenza e
comporta un notevole incremento dei costi degli operatori stessi.
Telecom Italia, d'altra parte, ha comunicato all'Autorita' di aver
recuperato, sino ad ora, circa un terzo dei costi di adeguamento
sostenuti e che l'incremento apportato le consentira' di recuperare
tali costi entro il mese di Ottobre 2004.
24. La delibera n. 10/00/CIR, nell'approvare l'applicazione di
tale quota supplementare per il servizio di raccolta in CPS
finalizzata al recupero dei costi sostenuti per l'adeguamento di
sistema per la fornitura del servizio stesso, ha fissato in quattro
anni e mezzo il periodo di riferimento entro il quale Telecom Italia
avrebbe dovuto recuperare tali costi, definendo tale periodo sulla
base del numero di attivazioni previsto e del relativo traffico
sviluppato nel medesimo arco temporale. In particolare, era previsto,
da Telecom Italia, un piano di attivazioni con 12.000 attivazioni al
giorno (per giorno lavorativo) nel primo anno, 9.000 nel secondo e
6.000 nel terzo e quarto anno, per un totale di circa 7 milioni di
linee. L'analisi del reale andamento del mercato della carrier
pre-selection dimostra che, rispetto all'andamento ipotizzato alla
base del piano di rientro approvato, il processo di provisioning e'
andato a regime con notevole ritardo ed il numero di 12.000
attivazioni si e' raggiunto solo alla fine del secondo anno. Inoltre,
all'inizio del terzo anno eventi quali l'avvio con volumi rilevanti
del servizio di accesso disaggregato ed il significativo numero di
rientri in Telecom Italia hanno contribuito a ridurre il traffico
dalla carrier preselection, concorrendo al ritardo nel piano di
rientro dei costi.
25. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita', nella proposta
di provvedimento, aveva espresso l'orientamento di modificare il
piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema sostenuti da
Telecom Italia, estendendolo di un anno rispetto alle ipotesi
iniziali per tenere conto del fatto che l'avvio effettivo della
prestazione e' avvenuto con lo stesso periodo di ritardo. Pertanto
l'Autorita', valutati i dati di attivazione e di traffico realizzati
nel periodo 2000-2003 e ipotizzato, sulla base dei valori pregressi,
un incremento annuo del traffico in CPS di circa il 10%, ha ritenuto
che il valore della quota supplementare approvato per il 2003
permetta l'effettivo recupero dei costi entro l'anno 2005.
26. Diversi operatori, tra cui Albacom, Tele 2 e Welcome Italia,
hanno segnalato che, a loro avviso, Telecom Italia avrebbe gia'
recuperato la maggior parte dei costi di adeguamento e che
l'eventuale mancato rientro della parte rimanente sarebbe
esclusivamente imputabile a comportamenti anticoncorrenziali
praticati negli anni dall'incumbent sul servizio di CPS, con
particolare riferimento ai ritardi nell'attivazione del servizio. In
considerazione di cio', tali operatori richiedono che sia mantenuta
la quota supplementare ai valori approvati per il 2003 fino alla
scadenza prefissata con la delibera n. 10/00/CIR e che non sia
riconosciuta la eventuale quota di costi di adeguamento di sistema
non ancora recuperati.
27. Telecom Italia ritiene, d'altra parte, che non siano
imputabili alla stessa Societa' le differenze tra le previsioni di
traffico sulle quali era basato il piano di rientro dei costi ed il
traffico effettivamente consuntivato e, pertanto, evidenzia la
propria indisponibilita' ad ulteriori proroghe dei tempi di recupero
dei costi sostenuti. In subordine, Telecom Italia ha richiesto, al
fine di salvaguardare gli investimenti effettuati ed a fronte di una
eventuale ulteriore estensione del periodo di rientro, che il credito
residuo venga rivalutato impiegando un adeguato tasso di interesse.
28. L'Autorita' sottolinea, in primo luogo, che i ritardi rispetto
al piano di recupero previsto dalla delibera n. 10/00/CIR sono
imputabili al ritardo di Telecom Italia nella messa a regime di un
sistema di provisioning adeguato al numero delle richieste di
attivazione ed al successivo fenomeno di rallentamento della crescita
del traffico in CPS, dovuto ai processi di rientro in Telecom Italia
dei clienti in CPS. Inoltre l'Autorita' rileva che, con la delibera
n. 4/03/CIR, i processi di attivazione e disattivazione di CPS sono
stati posti su di un piano di parita', rilevando che il sistema di
attivazione della CPS, per il quale viene richiesto il recupero dei
costi, viene utilizzato anche per la disattivazione della prestazione
stessa.
29. L'Autorita' osserva, inoltre, che le strategie commerciali di
Telecom Italia, finalizzate al rientro della clientela che mediante
la CPS aveva scelto un altro operatore, potrebbe avere come ulteriore
conseguenza negativa sullo sviluppo di una effettiva concorrenza il
possibile mutamento della quota supplementare. Infatti, all'aumentare
del numero dei rientri in Telecom Italia, si decrementa la crescita
del traffico in CPS e conseguentemente il piano di recupero dei costi
diverge dalle iniziali previsioni, con il conseguente incremento
della quota di sovrapprezzo in presenza di una durata costante del
periodo di rientro. Tale apparente paradosso e' risolto dall'evidente
considerazione che, avendo Telecom Italia usufruito del sistema di
attivazione e disattivazione della CPS, lo stesso operatore deve
contribuire al recupero dei costi. A tale riguardo appare quindi
opportuno considerare anche il traffico prodotto dalla clientela che
ha disattivato la CPS. Pertanto l'Autorita', nel confermare la
decisione di richiedere a Telecom Italia di mantenere, per il 2004,
la quota di sovrapprezzo al valore approvato per il 2003, ritiene
opportuno procedere ad una valutazione dell'effettivo recupero dei
costi di adeguamento tenendo anche conto la stima del mancato
traffico in CPS relativo ai clienti rientrati in Telecom Italia. Tale
verifica dovra' completarsi in tempo utile per predisposizione
dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia dell'anno 2005. Infine
l'Autorita', qualora si rilevasse necessario estendere ulteriormente
il periodo di applicazione della quota supplementare, si riserva di
valutare gli effetti, per il calcolo del valore della quota di
sovrapprezzo, dell'eventuale applicazione di un criterio di
attualizzazione degli investimenti effettuati.
Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non
geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di
fatturazione
30. Nell'Offerta di Riferimento 2004 le condizioni economiche
applicate da Telecom Italia per la prestazione di "fatturazione per
accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di
altro operatore" sono determinate in misura variabile in funzione
dell'importo medio minutario fatturato al cliente chiamante. Infatti,
il valore della percentuale del fatturato, dovuta per il servizio, e'
pari al minimo tra: 3,3 x pmm +4,2 e 10; dove pmm e' il prezzo medio
minutario, espresso in euro al minuto, dello specifico servizio
oggetto della prestazione richiesta dall'operatore.
Alcuni operatori hanno segnalato una duplice criticita': da un
lato l'introduzione della dipendenza della percentuale applicata dal
prezzo finale e dall'altro il notevole incremento di tale percentuale
rispetto al valore 2003 (pari al 2,9% fisso).
31. Con riferimento all'Offerta 2003, l'articolo 1, comma 1,
lettera d, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR e l'articolo 3, comma
2, lettera d, della delibera n. 11/03/CIR, hanno definito, per la
quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato,
indipendentemente dal valore di prezzo applicato.
In merito Telecom Italia ha evidenziato che la percentuale del
2,9%, valutata per l'Offerta 2003, non risulta piu' orientata ai
costi in quanto gli stessi sono cambiati, in particolare, in
conseguenza dell'incremento delle attivita' dovute agli accertamenti
e prevenzioni delle eventuali attivita' illecite ed alle
contestazioni presentate dagli utenti. Per far fronte a tale
situazione, Telecom Italia ha dichiarato di aver dovuto potenziare i
sistemi di prevenzione e di gestione del cliente. Secondo Telecom
Italia, la formula proposta (con valori compresi tra 4,2% e 10%)
oltre a essere piu' rappresentativa dei costi reali, favorisce le
numerazioni a basso prezzo (e quindi intrinsecamente meno rischiose).
Infatti, in alternativa, si sarebbe dovute applicare a tutte le
numerazioni lo stesso valore medio che risulta molto maggiore del
2,9% precedentemente applicato.
32. L'Autorita', sul punto, rileva innanzitutto che la modifica
della modalita' di applicazione del prezzo di fatturazione ha un
significativo impatto sul mercato dei servizi a valore aggiunto,
qualora si consideri l'incertezza indotta negli operatori
interconnessi che, seppur confidando nella stabilita' del prezzo di
tale servizio di interconnessione, si trovano a dover rinegoziare per
il 2004 le condizioni economiche con i centri servizi dei propri
clienti. Inoltre, tenuto conto che il servizio di fatturazione e'
soggetto all'orientamento al costo, risulta necessario valutare gli
effettivi costi sottostanti al servizio al fine di determinarne il
valore per l'anno 2004. A tale proposito, Telecom Italia ha fornito i
dati di costo che apparentemente non si discostano da quelli
sottostanti la fissazione del valore approvato con la delibera n.
2/03/CIR. Pertanto l'applicazione all'anno 2004 della metodologia
gia' approvata fa registrare un valore, per il 2004, prossimo a
quello approvato per l'anno 2003.
L'Autorita' ritiene inoltre che l'applicazione di un unico valore
percentuale, che scorreli il costo della fatturazione dal prezzo
fatturato, risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura
dei costi.
33. Pertanto, l'Autorita', nella proposta di provvedimento, aveva
espresso l'orientamento di modificare le condizioni proposte da
Telecom Italia per il servizio di fatturazione per l'accesso dei
propri abbonati alle numerazioni non geografiche di altri operatori
nel senso di approvare un unico valore percentuale, indipendente dal
valore fatturato al cliente finale, determinato sulla base dei dati
di costo forniti da Telecom Italia, applicando la metodologia
descritta nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR.
34. Nel corso della consultazione pubblica, Telecom Italia ha
ribadito l'opportunita', a suo avviso, di mantenere la proposta
formulata nell'Offerta di Riferimento 2004. Le principali
argomentazioni utilizzate per giustificare tale posizione sono
relative, in primo luogo, ad una maggiore rispondenza della nuova
modalita' ai criteri di separazione del prezzo del servizio erogato
per le numerazioni a basso rischio rispetto a quelle ad alto rischio,
in coerenza con quanto previsto dalla delibera n. 6/02/CIR. In
secondo luogo, relativamente alla metodologia applicata per il
calcolo dei costi sottostanti, Telecom Italia ritiene maggiormente
rispondente al principio di causalita' dei costi l'attribuzione
integrale dei costi relativi alla "gestione reclami e prevenzione
frodi" ai servizi di traffico non geografico ad alto rischio,
anziche' la distribuzione su tutti i servizi a traffico, secondo
quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR. La societa', infatti,
ritiene che la principale causa dei costi in esame sia proprio il
traffico non geografico ed il suo elevato livello di insolvenza.
35. Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'Autorita' non ritiene
fondate le motivazioni sottostanti alle modalita' di allocazione di
tali costi ai servizi, cosi' come proposte da Telecom Italia.
Infatti, gia' con la delibera n. 2/03/CIR, l'Autorita' aveva ritenuto
maggiormente in linea con il principio di causalita' dei costi il
criterio di attribuzione degli stessi a tutti i servizi a traffico in
misura proporzionale alle perdite associate. Infatti, dal dettagliato
esame delle attivita' sottostanti la voce "gestione reclami e
prevenzioni frodi", fornito da Telecom Italia, e' possibile
determinare che i costi del servizio in esame sono riconducibili ai
seguenti processi:
1) gestione del contatto con il cliente (identificazione, gestione
contatto,...)
2) gestione dati del cliente (inserimento, aggiornamento, ....)
3) gestione esigenze del cliente (acquisizione esigenza,
assegnazione e lavorazione, ...)
4) azioni di prevenzione frodi (esecuzione controlli parametrici
su storia, morosita', analisi delle situazioni a rischio, definizione
ed esecuzione azioni quali il recupero credito,...)
5) monitoraggio consumi di traffico anomalo (analisi dati di
traffico, generazione allarmi, esecuzione di verifiche, contatto con
il cliente, disabilitazione linea,
Al fine di eliminare i costi non pertinenti relativi all'attivita'
di gestione commerciale del cliente di competenza della sola Telecom
Italia, il costo complessivo di tali attivita' viene ridotto a un
"driver" di allocazione basato sull'incidenza percentuale dei costi
del personale impiegato nelle attivita' 4) e 5). L'Autorita' ritiene
che l'ammontare dei costi cosi' determinato sia riconducibile a tutto
il traffico che genera un'insolvenza e quindi una perdita. Per tale
ragione la corretta applicazione del principio di causalita' dei
costi non puo' prevedere l'integrale attribuzione di tali costi ai
soli servizi non geografici ad alto rischio (che generano circa il
20% della totale perdita dei servizi a traffico) ma la loro
attribuzione a tutti i servizi in misura proporzionale alla perdita
generata da ciascun servizio. A riprova di tale valutazione,
l'Autorita' osserva che, come comunicato dalla stessa Telecom Italia,
successivamente all'approvazione della delibera n. 9/03/CIR, con la
quale sono state introdotte soglie di prezzo massimo su alcune
numerazioni per servizi a sovrapprezzo, si e' assistito ad una
migrazione dei servizi ad alto rischio di alcune numerazioni non
geografiche che, con la metodologia proposta da Telecom Italia di
allocazione dei costi, non si ritroverebbero attribuite alcun costo
relativo alla "gestione reclami e prevenzione frodi".
36. Relativamente alla possibilita' di definire un prezzo del
servizio differente al variare del prezzo pagato dal consumatore
finale per l'accesso al servizio, l'Autorita' osserva che l'iniziale
separazione in alto e basso rischio introdotta dalla delibera n.
6/02/CIR e' stata modificata dalla nuova modalita' di trattazione,
adottata con la successiva delibera n. 2/03/CIR, dei servizi di
fatturazione e rischio di insolvenza ed in particolare dalla
decisione di non determinare ex-ante la percentuale di remunerazione
relativa alle perdite generate dal servizio. L'Autorita', con tale
ultima delibera, ha, infatti, stabilito che venga considerata
nell'Offerta di Riferimento la sola quota afferente il servizio di
fatturazione e di prevenzione e gestione crediti mentre la quota
relativa alle perdite su credito venga determinata ex post tra
Telecom Italia e gli operatori sulla base delle fatture
effettivamente non pagate. Per tali motivi, la quota dei costi
relativa al servizio incluso nell'Offerta di Riferimento non ha piu'
ragione di essere attribuita in maniera differente tra alto e basso
rischio in quanto e' relativa ad attivita' che vengono svolte ai fini
dell'emissione della fattura nel suo complesso indipendentemente
dalle particolari tipologie di traffico ivi contenute. L'Autorita',
pertanto, ritiene che l'applicazione di un unico valore percentuale
risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura dei costi.
37. In merito ai costi sottostanti al servizio, Telecom Italia ha
dichiarato che la valorizzazione dei costi utilizzata e' quella
relativa ai dati di consuntivo 2001 e che, inoltre, tale base di
costo e' da ritenersi adeguata anche per le valutazioni relative agli
anni successivi al 2002, in quanto il prezzo del servizio e' definito
in misura percentuale dei valori di costo rispetto ai ricavi.
L'Autorita' condivide tale valutazione relativa alla base di costo di
riferimento, in quanto, laddove si riscontra una crescita sia dei
costi che dei ricavi, l'effetto percentuale non viene ad essere
alterato.
Considerato che la metodologia da applicarsi e' quella stabilita
dalla delibera n. 2/03/CIR e che la base dei costi risulta quella
relativa all'esercizio contabile 2001 , utilizzato anche all'atto
dell'adozione della precitata delibera, l'Autorita' ritiene che non
sussistano motivazioni per approvare la proposta di Telecom Italia e,
pertanto, richiede allo stesso operatore di adeguare l'Offerta di
Riferimento prevedendo un'unica percentuale che, allo stato ed alla
luce delle informazioni contabili a disposizione non supera il valore
previsto all'art. 1, comma 1, lettera d., sub 1 della delibera n.
2/03/CIR, ovvero 2,9%, valore determinato applicando la metodologia
applicata ai dati di contabilita' 2001.
38. In merito al servizio di configurazione dei prezzi richiesti
dagli operatori interconnessi, Telecom Italia richiede, per il 2004,
un importo una tantum pari a ca. € 30.000,00 per ogni configurazione
di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio.
Inoltre, sia per la configurazione di numerazioni con prezzi gia'
pubblicati nelle griglie tariffarie, sia per la configurazione prezzi
non inclusi nelle griglie tariffarie, Telecom Italia garantisce tempi
massimi di fornitura del servizio pari a 90 giorni.
Alcuni operatori hanno segnalato che un costo di configurazione
eccessivamente elevato puo' costituire un disincentivo allo sviluppo
di nuovi servizi a valore aggiunto e, congiuntamente ai lunghi tempi
di configurazione, potrebbe rappresentare un freno alla concorrenza.
Telecom Italia ha precisato di aver calcolato i costi di
configurazione ipotizzando un'ora di lavoro su ogni SGU ed alcuni
costi di predisposizione degli impianti. Infatti, l'attivita' di
configurazione, secondo la stessa Telecom Italia, consiste nella
predisposizione di una procedura software riguardante la nuova
configurazione del prezzo, nonche' nel successivo aggiornamento
locale di ciascuna centrale SGU con i relativi test. Tali operazioni,
sempre secondo Telecom Italia, sono svolte presso ciascuna centrale
SGU al fine di aggiornare il c.d. "cartellino", generato per ogni
chiamata.
39. La delibera n. 11/03/CIR prevede che gli eventuali oneri di
configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie siano
inclusi nell'Offerta di Riferimento a condizioni economiche eque, non
discriminatorie ed orientate al costo. La verifica delle condizioni
economiche proposte non puo' che essere svolta, pertanto, alla luce
di costi esposti da Telecom Italia in contabilita' regolatoria e
della pertinenza delle attivita' remunerate al servizio offerto.
Sulla base delle informazioni fornite da Telecom Italia, l'Autorita',
allo stato, non ritiene che sussistano motivazioni per modificare i
valori proposti da Telecom Italia.
Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni sulla
rete di Telecom Italia, l'Autorita' non ritiene motivato che gli
stessi siano fissati in 90 giorni indipendentemente dal fatto che il
prezzo ad esse associato sia o meno presente nelle griglie
tariffarie.
40. L'Autorita' osserva, infine, che l'introduzione delle griglie
di prezzo e degli oneri di configurazione dei prezzi "fuori griglia"
e' coerente solo qualora i livelli di prezzo presenti nelle griglie
siano disponibili agli operatori indipendentemente dalla numerazione
scelta per il servizio finale (compatibilmente con i vincoli di
prezzo massimo fissati dalla normativa vigente). Pertanto non risulta
necessario associare ad ogni numerazione un sottoinsieme di prezzi
disponibili ma e' sufficiente disporre di un solo elenco di prezzi
"gia' configurati" che sia tempestivamente aggiornato e reso
disponibile da Telecom Italia.
L'Autorita' aveva, pertanto, espresso, nella proposta di
provvedimento, l'orientamento di modificare le condizioni tecniche
del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche in
capo agli operatori interconnessi, nel senso di richiedere a Telecom
Italia di:
- fissare il periodo di configurazione, nel caso di prezzi gia'
configurati all'interno delle griglie, in una misura inferiore o
uguale a 30 giorni;
- rendere disponibili per tutte le numerazioni i livelli di prezzo
gia' configurati e quelli ulteriori che saranno attivati su richieste
degli operatori, ivi inclusa la direzione commerciale di Telecom
Italia su specifiche numerazioni.
41. In merito alle condizioni economiche, alcuni operatori
interconnessi, nel confermare che tali livelli di prezzo possono
costituire un disincentivo alla concorrenza, ritengono che gli stessi
risultino eccessivamente alti rispetto ai costi di configurazione
delle proprie reti.
L'Autorita', tuttavia, dalla analisi dei dati e delle
giustificazioni fornite da Telecom Italia sui costi sottostanti, non
ritiene che sussistano motivazioni per modificare i valori proposti
da Telecom Italia per la configurazione di prezzi fuori griglia.
L'Autorita' intende precisare, comunque, che i livelli di prezzo gia'
configurati e quelli ulteriori che saranno attivati sulle varie
numerazioni, sia per richiesta degli operatori, sia per richiesta
della direzione commerciale di Telecom Italia, debbano essere resi
disponibili per tutte le numerazioni.
42. Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni, in
sede di consultazione, Telecom Italia ha affermato di poter
configurare alcune numerazioni non geografiche in 90 giorni ed altre
in 30 giorni indipendentemente dal livello di tariffazione ad esse
associato. Secondo l'operatore, quindi, la differenza non e' legata
alla presenza o meno nella griglia dello scaglione tariffario ma e'
riconducibile alla diversa modalita' di configurazione sulla rete dei
vari servizi e delle numerazioni agli stessi associati, in quanto per
motivi storici alcuni servizi non geografici fanno uso esclusivamente
della rete intelligente mentre altri sono configurati su tutte le
centrali.
43. L'Autorita', considerato che la scelta di configurare
differentemente alcune numerazioni e' stata unilateralmente
effettuata da Telecom Italia e che tale scelta comporta per tali
numerazioni un differente e minore livello di efficienza non
giustificato da motivazioni tecniche, ritiene opportuno richiedere a
Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento al fine di
garantire per tutte le numerazioni un tempo massimo di configurazione
efficiente pari a 30 giorni dalla richiesta. In considerazione delle
eventuali modifiche tecniche da apportare, l'Autorita' ritiene
congruo che tale adeguamento sia realizzato entro tre mesi dalla
notifica del presente provvedimento.
44. Relativamente ai servizi in decade 7, gli operatori hanno
segnalato che Telecom Italia prevede nelle condizioni dell'offerta di
inibire i servizi offerti su un dato arco di numerazione o su di una
specifica numerazione nel caso in cui la qualita' del servizio
risulti troppo bassa.
Telecom Italia ha evidenziato che la loro previsione e'
finalizzata unicamente a tutelare l'integrita' della rete da fenomeni
degradanti, quali i continui tentativi di chiamata da parte degli
utenti finali, e non vuole essere un'interferenza nelle attivita'
commerciali degli altri operatori.
45. Alla luce di quanto disposto dall'art. 5 della delibera n.
9/02/CIR, relativamente agli obblighi di comunicazione in capo agli
operatori titolari delle numerazioni per servizi Internet,
l'Autorita' ritiene che l'operatore deve comunicare ai propri clienti
le informazioni relative alla qualita' del servizio offerto ma che
tali informazioni non siano necessarie a Telecom Italia per
configurare il servizio di fatturazione.
L'Autorita' aveva pertanto espresso l'orientamento di modificare
le condizioni di offerta del servizio in questione, nel senso di
eliminare le clausole sopra indicate introdotte da Telecom Italia.
46. Nel corso della consultazione, Telecom Italia ha osservato che
la previsione contenuta nell'Offerta di Riferimento e' finalizzata,
oltre che alla tutela dell'integrita' di rete, alla tutela della
propria clientela in riguardo alla qualita' della connessione.
Sul punto si e' espressa anche l'associazione dei consumatori
Adiconsum evidenziando la necessita' che l'operatore titolare della
numerazione offra servizi di un adeguato livello qualitativo
assumendosi impegni precisi nei confronti dei consumatori.
L'Autorita', nel condividere il principio di tutela dei cliente,
ritiene che gli operatori titolari delle numerazioni non geografiche,
con particolare riferimento alle numerazioni per servizi di accesso
ad Internet, debbano comunicare in maniera trasparente e puntuale ai
propri clienti il livello di qualita' che il proprio servizio
garantisce, cosi' da consentire ai clienti di scegliere se aderire o
meno. Laddove, invece, il livello di servizio offerto rischi di
compromettere l'integrita' della rete, devono essere predisposti e
concordati tra tutti gli operatori i necessari meccanismi di tutela
della rete nell'ambito delle modalita' tecniche concordate per
l'interconnessione.
Relativamente alle clausole poste da Telecom Italia per attivare
le numerazioni non geografiche, pertanto, l'Autorita' ritiene
opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare le condizioni di
offerta del servizio in questione, eliminando la richiesta di
informazioni non necessarie alla configurazione del servizio.
Accesso al servizio 12
47. L'Autorita' ha rilevato che Telecom Italia ha escluso
dall'Offerta di Riferimento 2004 il servizio di accesso in
interconnessione al servizio 12 (informazione elenco abbonati
nazionali).
Telecom Italia ha giustificato l'esclusione ai sensi dell'art. 55
del Codice delle Comunicazioni ove tale servizio e' stato espunto da
quelli soggetti ad obbligo di servizio universale. Pertanto Telecom
Italia ha ritenuto che questo servizio non sia piu' soggetto agli
obblighi di pubblicazione e di orientamento al costo a cui
soggiacciono gli altri elementi dell'Offerta di Riferimento. Telecom
Italia ha comunque evidenziato che per il 2004 il prezzo del servizio
e' rimasto immutato e che la sua offerta e' disponibile sul proprio
sito web.
48. L'Autorita' ha svolto una verifica di tali condizioni, da cui
e' emerso che l'offerta per l'accesso da rete fissa al servizio 12
prevede l'applicazione del modello di terminazione; cio', peraltro,
contrasta con la delibera n. 4/02/CIR che prevede l'equiparazione del
servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici, per i
quali la tariffa viene definita dall'operatore cui e' assegnata la
numerazione e per i quali si applica il modello di raccolta.
L'Autorita' aveva pertanto ritenuto, nella propria proposta di
provvedimento, che l'esclusione dall'Offerta di Riferimento 2004 del
servizio di accesso al 12 non risulti coerente con quanto previsto
dall'art. 44, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche e
che gli obblighi e le condizioni di fornitura di tale servizio
debbano dunque permanere sulla base della normativa preesistente sino
al completamento del riesame degli obblighi.
49. Telecom Italia, in merito alla proposta di decisione
dell'Autorita', ha fatto rilevare che la delibera n. 4/02/CIR ha
fondato la decisione di equiparare il servizio di informazione
abbonati ai servizi non geografici sul presupposto, ormai decaduto,
che tale servizio sia parte degli obblighi di servizio universale.
Venuto meno, con il Codice delle comunicazioni tale obbligo, a parere
di Telecom Italia, la decisione della delibera n. 4/02/CIR
risulterebbe abrogata.
50. L'Autorita' ritiene che la giustificazione addotta da Telecom
Italia non rilevi in quanto il modello di interconnessione di
terminazione non puo' in ogni caso essere applicato ad una
numerazione non geografica quale il "12".
L'Autorita' ritiene opportuno richiedere, pertanto, a Telecom
Italia di adeguare nell'Offerta di Riferimento 2004 le condizioni di
interconnessione al servizio informazione abbonati su numerazione 12
con le modalita' previste dalla delibera n. 4/02/CIR e successive
integrazioni, trattando quindi la numerazione associata al pari delle
numerazioni non geografiche in capo all'operatore medesimo.
Offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps
51. Telecom Italia ha introdotto nell'Offerta di Riferimento 2004,
l'offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps in ottemperanza
all'art. 1, comma 1, lett. a), sub 1) della delibera n. 2/03/CIR ed
all'art. 3, comma 2, lett. b) della delibera n. 11/03/CIR.
In merito alle condizioni di offerta proposte da Telecom Italia,
alcuni operatori hanno segnalato che le stesse contemplano condizioni
economiche e tecniche che, a loro avviso, potrebbero impedire o
limitare la fruizione del servizio.
Altri operatori hanno anche segnalato che le modalita' di offerta
risulterebbero incomplete, con particolare riferimento ai casi di
accesso alla rete di Telecom Italia con estensione del collegamento
ove non e' inclusa la possibilita' di utilizzo di collegamenti a
34Mbps.
52. L'Autorita' ha svolto un approfondimento sulla struttura di
tale offerta, anche in relazione alle disposizioni di cui alle
delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR ed ai costi delle componenti
impiantistiche previste ed ha ritenuto, nella propria proposta di
provvedimento, che, al fine di rimuovere le criticita' segnalate
dagli operatori, le condizioni di offerta del servizio in questione
dovessero essere integrate prevedendo la possibilita' di utilizzo di
interfacce a 155Mbps, l'eliminazione dell'obbligo di acquisto
congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom
Italia e l'introduzione del servizio di estensione del collegamento a
34Mbps.
53. Telecom Italia, sul punto, fa rilevare che i flussi di
interconnessione hanno per finalita' il rilegamento delle porte degli
autocommutatori PSTN, disponibili a velocita' di 2Mbps e155Mbps. La
consegna di un flusso a 34 Mbps su terminazione a 155 Mbps
richiederebbe in ogni caso operazioni di demultiplazione che, a
parere di Telecom Italia, comporterebbero inutili incrementi di costo
per gli operatori interconnessi. Per tali motivi, Telecom Italia non
ritiene giustificata l'introduzione di nuove modalita' di consegna
del servizio di flussi a 34 Mbps. In merito alle condizioni
economiche del servizio, Telecom Italia, ha giustificato la propria
proposta con una valorizzazione effettuata sulla base della struttura
produttiva impiegata, analogamente a quanto gia' fatto per i flussi a
155 Mbps. Tale valorizzazione prevede in particolare l'uso di
componenti trasmissive e di raccordo in tecnologia SDH a 2,5 Gbps.
54. Gli operatori Wind e Tiscali, nel condividere l'orientamento
dell'Autorita', segnalano che l'attuale offerta, che prevede
interfacce in tecnologia PDH, risulta inefficiente e non
consentirebbe, tra l'altro, l'uso dei flussi di interconnessione a
tale velocita' per altre tipologie di traffico. Secondo questi
operatori, un'offerta di interfacce in tecnologia SDH (ad esempio
TUG-3 - Tributary Unit Group-3), consentirebbe un'utilizzazione
maggiormente efficiente dei flussi di interconnessione a 34 Mbps,
anche in relazione al servizio di estensione del collegamento a tale
velocita'. Wind, inoltre, segnala che il prezzo proposto da Telecom
Italia non risulta del tutto in linea con quanto previsto dalla
delibera n. 2/03/CIR, relativamente al mantenimento delle relazioni
di prezzo previste per i circuiti diretti numerici alle differenti
velocita'.
55. L'Autorita', valutata la fondatezza delle segnalazioni degli
operatori, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare
l'Offerta di Riferimento introducendo il servizio di flusso di
interconnessione a 34Mbps con interfacce SDH a 155Mbps, nonche'
l'introduzione dell'estensione del collegamento a 34 Mbps con le
stesse modalita'. L'Autorita' ritiene altresi' opportuno raccomandare
l'utilizzazione di interfacce in modalita' TUG-3, al fine di
minimizzare le tipologie di apparati e interfacce presenti e
garantire la massima efficienza anche in presenza di usi condivisi
delle portanti trasmissive.
56. In merito alle condizioni economiche del servizio di flussi a
34 Mbps, l'Autorita', coerentemente con quanto gia' previsto da
Telecom Italia nella formulazione dell'offerta di linee affittate
wholesale approvata con la delibera n. 440/03/CONS e considerato che
un flusso a 155Mbps puo' multiplare fino a tre flussi a 34Mbps,
ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare i prezzi
della componente trasmissiva (intesa come "collegamento trasmissivo
di interconnessione" e relativo "canone anno trasmissivo") adottando
valori non superiori ad un terzo di quelli gia' proposti per i flussi
a 155Mbps.
Flussi di interconnessione: restrizioni d'uso
57. Telecom Italia ha previsto, nell'Offerta di Riferimento 2004,
che i circuiti di interconnessione tra i propri nodi e quelli degli
operatori interconnessi siano forniti solo congiuntamente alle
funzionalita' di commutazione di centrale dei propri autocommutatori.
Tale aggregazione di offerta impedisce, secondo quanto segnalato da
alcuni operatori, l'uso del servizio di circuiti di interconnessione
per servizi diversi da quelli di fonia vocale commutata. Inoltre,
Telecom Italia non ha previsto eventuali servizi aggiuntivi necessari
all'utilizzo dei circuiti di interconnessione per destinazioni d'uso
diverse dalla fonia vocale, ne' ha predisposto modalita' di
migrazione economica dalle offerte che utilizzano le medesime
componenti impiantistiche dei flussi di interconnessione.
58. Le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom
Italia preveda la possibilita' di utilizzare i circuiti di
interconnessione per qualsiasi tipo di applicazione (raccolta del
traffico fonia, di accessi disaggregati, di traffico dati, etc.),
purche' gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche
co-locata) ad una sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli
apparati degli operatori. Nelle suddette delibere viene inoltre
disposto, in via generale, che nel caso di rilegamento tra sede OLO e
centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere
offerte, in base al principio di non discriminazione, a condizioni
economiche analoghe, fatti salvi eventuali componenti aggiuntivi
relativi alle specifiche applicazioni.
Tale conclusione e' supportata dalla considerazione che se un
operatore ha gia' attive infrastrutture di interconnessione per il
traffico fonia, allo stato e' impossibile per lo stesso condividere
le medesime risorse trasmissive anche per il trasporto di altre
tipologie di traffico, quali il traffico raccolto in unbundling o in
ADSL wholesale nel medesimo sito. Tale limitazione oltre ad avere
come effetto l'incremento di costi per l'operatore che e' costretto
ad attivare nuovi flussi per erogare i servizi tipici del mercato
dell'accesso (unbundling e ADSL wholesale), rappresenta un utilizzo
inefficiente delle risorse di rete gia' a disposizione. Pertanto
l'Autorita', nella propria proposta di provvedimento, aveva ritenuto
che le condizioni di offerta dei servizi di cui al presente paragrafo
non risultassero coerenti con la regolamentazione vigente ed ha
espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione
delle restrizioni all'utilizzo dei flussi di interconnessione.
59. In merito a tale proposta, KPNQWest e AIIP hanno evidenziato
che gli ISP, generalmente non sottoscrittori di contratti di
interconnessione per servizi fonia con Telecom Italia, non possono
accedere alle condizioni economiche dei flussi di interconnessione
per il trasporto del traffico xDSL verso le proprie sedi. Essi
pertanto richiedono l'applicazione delle condizioni economiche dei
flussi di interconnessione ai rilegamenti per il traffico xDSL anche
nel caso in cui non siano pre-esistenti circuiti di interconnessione
in fonia.
60. Telecom Italia, in merito all'orientamento espresso
dall'Autorita', fa osservare che i flussi di interconnessione sono
stati realizzati per il trasporto del traffico commutato tra le
centrali di Telecom Italia e quelle degli operatori interconnessi al
fine di soddisfare specifici obblighi regolamentari. Pertanto,
qualora si confermasse l'orientamento dell'Autorita' di eliminare le
restrizioni d'uso di tali flussi per altre tipologie di traffico,
tale decisione dovrebbe essere accompagnata da misure specifiche atte
a garantire un uso dei servizi di flussi di interconnessione in
maniera coerente con il fine originario per il quale tali servizi
sono stati inclusi nell'Offerta di Riferimento. A tal riguardo,
Telecom Italia ritiene che l'eventuale uso per altre tipologie di
traffico possa essere ammesso solo in presenza di un'infrastruttura
di interconnessione tra il nodo di Telecom Italia e quello dell'OLO
realizzata da Telecom Italia stessa e di flussi di interconnessione
gia' attivi su tale infrastruttura.
61. L'Autorita' osserva che l'esistenza di un circuito di
interconnessione e' un'evidente condizione necessaria e sufficiente
per la condivisione dei flussi di interconnessione medesimi,
consentendo, tra l'altro, le modalita' di utilizzo condiviso di
seguito riportate:
- unbundling presso lo stadio di linea co-locato all'SGU/SGT
interconnesso. In tale caso l'operatore puo' impiegare la componente
trasmissiva del flusso di interconnessione PSTN per la raccolta del
traffico ULL;
- collegamento di POP ATM a nodi ATM di Telecom Italia co-locati
in centrali
SGU/SGT, per usufruire di servizi CVP o ADSL wholesale. In tale
caso
l'operatore, qualora interconnesso a tale nodo, puo' impiegare la
componente
trasmissiva del flusso di interconnessione per il trasporto di
tale traffico.
L'Autorita' rileva, infine, che Telecom Italia ha allineato le
condizioni economiche dell'offerta commerciale per i rilegamenti dei
circuiti tra le proprie centrali ATM e quelle degli operatori OLO
alle condizioni previste in Offerta di Riferimento per i flussi di
interconnessione.
62. L'Autorita' ritiene pertanto che, fermo restando quanto
previsto dalle delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR, debbano essere
specificate nell'Offerta di Riferimento, in linea con quanto indicato
al paragrafo precedente, le modalita' attraverso le quali puo' essere
realizzato, a partire da uno o piu' circuiti di interconnessione,
l'uso condiviso dei flussi di interconnessione, realizzati per il
traffico commutato, per altre tipologie di traffico.
Circuiti parziali: restrizioni sull'utilizzo, SLA e condizioni di
offerta
63. Con riferimento al servizio di circuiti parziali, alcuni
operatori hanno segnalato che nell'Offerta di Riferimento viene
esclusa la possibilita' di impiego di tali circuiti al fine di
realizzare una linea affittata tra un proprio punto di presenza ed un
cliente finale. Inoltre, secondo gli operatori i parametri di
disponibilita' e il Service Level Agreement (SLA) presenti
nell'Offerta di Riferimento risultano non adeguati a competere con
l'offerta di linee affittate retail di Telecom Italia.
64. La delibera n. 11/03/CIR ha previsto che i circuiti parziali
siano utilizzabili a prescindere dalla tipologia di utenza attestata
nei punti terminali ed indipendentemente dal fatto che POLO acquisti
o meno una seconda coda di terminazione da Telecom Italia. Nelle
condizioni riportate nell'Offerta di Riferimento 2004, Telecom Italia
invece, da un lato, pone restrizioni alla tipologia d'utenza
(l'utente attestato non puo' essere un altro operatore di
telecomunicazioni), dall'altro consente, l'utilizzazione del circuito
parziale solo nell'ambito della realizzazione di una linea affittata
che unisce due sedi di utenti finali. Alla luce della normativa
vigente, l'Autorita' ha ritenuto che debba essere espressamente
previsto nell'Offerta di Riferimento che i circuiti parziali siano un
servizio essenziale necessario per la realizzazione di un servizio di
linee affittate ed ha pertanto proposto che Telecom Italia modifichi
le condizioni di offerta in esame eliminando le restrizioni
all'utilizzo dei circuiti parziali.
65. Sul punto, Telecom Italia ha dichiarato che i circuiti
parziali, definiti come collegamenti tra nodo dell'operatore
interconnesso e sede di un proprio cliente finale di rete fissa
(purche' sede cliente e nodo operatore siano situati all'interno
dello stesso distretto), vengono forniti all'operatore al fine di
realizzare un servizio di linee affittate per la propria clientela
finale.
66. In merito, KPNQWest, ha richiesto che il circuito parziale
possa essere utilizzato, oltre che per i collegamenti dedicati fra
sedi operatore e sedi di propri clienti, anche per i collegamenti con
altri operatori, indipendentemente dal servizio erogato e dalla
destinazione d'uso del collegamento stesso.
67. L'Autorita' rileva che la regolamentazione vigente prevede
l'obbligo di fornitura del servizio di linee affittate wholesale,
secondo le condizioni da ultimo approvate con la delibera n.
440/03/CONS. Tale servizio puo' essere utilizzato per tutte le
applicazioni, tra cui la realizzazione di circuiti di rilegamento tra
operatori. Inoltre, secondo quanto indicato nelle premesse alla
delibera n. 10/00/CIR, gli obblighi relativi all'offerta del servizio
di circuito parziali sono imposti al fine di consentire all'operatore
che richiede un circuito parziale di fornire un servizio "end-to-end"
di linee affittate alla clientela finale. In merito a tale ultimo
aspetto, si ritiene utile ribadire il principio per cui la presenza
di due code di terminazione realizzate da Telecom Italia non puo'
essere condizione rilevante per la fornitura di un circuito parziale
in quanto la seconda coda di una linea affittata potrebbe essere
realizzata con infrastrutture non di Telecom Italia o co-locata, nel
caso in cui la linea affittata rilega la sede di un operatore con la
sede del cliente finale. Pertanto l'Autorita' ritiene necessario
richiedere a Telecom Italia di adeguare le condizioni di offerta del
servizio di circuito parziale al fine di eliminare le limitazioni in
merito alla presenza di due code di terminazione, precisando anche
che la linea affittata cosi' realizzata puo' essere utilizzata per il
trasporto di tutte le tipologie di servizio, ivi inclusi i servizi
dati e a larga banda.
68. L'Autorita' considerato che il sistema di regolamentazione
delle linee affittate (al dettaglio ed all'ingrosso) e dei circuiti
parziali e' il risultato di un processo che si e' evoluto nel tempo
presentando sia elementi di sovrapposizione, sia di divaricazione non
sempre riconducibili ad effettive differenze impiantistiche, ritiene
comunque necessario operare una razionalizzazione del sistema degli
obblighi di fornitura e delle relative condizioni economiche che,
tuttavia, dovra' essere successivo al completamento delle analisi di
mercato ed all'identificazione degli operatori con significativo
potere di mercato nei mercati retail e wholesale individuati sulla
base della Raccomandazione C(2003) 497 sui mercati rilevanti.
69. Relativamente alla segnalazione sull'adeguatezza dello SLA, la
delibera n. 11/03/CIR ha previsto che Telecom Italia formuli
un'offerta dello SLA che fornisca garanzie, sui tempi di
disponibilita' dei circuiti parziali, migliorative rispetto ai valori
applicati alle linee affittate retail, al fine di permettere la
completa replicabilita' del servizio di linee affittate retail.
70. Alla luce della normativa vigente e considerando l'analogo
utilizzo dei servizi di circuiti parziali e di linee affittate
wholesale, l'Autorita' ritiene opportuno indicare che lo SLA dei
circuiti parziali (inteso come tempi e penalita' applicate, nonche'
le modalita' operative di comunicazione) sia coerente con i valori
approvati per il servizio di linee affittate wholesale, con l'unica
eccezione del parametro di disponibilita' per il quale devono essere
garantite condizioni migliorative tali da permettere la
replicabilita' di una linea affittata retail a partire da almeno due
circuiti parziali.
71. Inoltre, in merito alle penali di provisioning (per ritardi
oltre 30 giorni) ed assurance (per ritardi oltre le 10 ore), Wind ha
fatto rilevare, nel proprio contributo alla consultazione pubblica,
che esse risultano, nell'Offerta di Riferimento 2004, peggiorative
rispetto a quelle previste nell'Offerta di Riferimento 2003.
72. In merito a tale punto, l'Autorita' osserva che, con la
delibera n. 440/03/CONS, sono state indicate le condizioni di
provisioning ed assurance per le linee affittate wholesale. Tali
condizioni riguardano in particolare gli orari per la segnalazione
dei disservizi, le procedure di chiusura concordata dei guasti, le
opzioni di SLA premium nonche' il sistema delle penali. Pertanto,
l'Autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare
lo SLA dei circuiti parziali ai valori approvati per il servizio di
linee affittate wholesale, di cui alla predetta delibera. Inoltre,
per il parametro di disponibilita', dovranno essere fornite
condizioni migliorative tali da permettere la replicabilita' di una
linea affittata retail che include due circuiti parziali. Infine,
relativamente alle garanzie sui tempi di disponibilita',
l'adeguamento degli SLA dei circuiti parziali dovra' avvenire entro
il mese di giugno 2004, coerentemente con il calendario previsto
dalla predetta delibera, prevedendo il calcolo della disponibilita' a
partire dalla data di effettiva attivazione del circuito.
73. In merito alle condizioni di cessazione per il servizio di
circuiti parziali, diversi operatori hanno segnalato che le stesse
prevedono che l'operatore paghi i ratei a scadere per la restante
parte dell'anno, anche dopo il primo anno di rinnovo del contratto.
74. L'Autorita' ritiene che le condizioni di cessazione del
servizio in oggetto debbano essere allineate a quelle previste per i
flussi di interconnessione prevedendo un opportuno periodo di
preavviso trascorso il quale nulla sia dovuto da parte dell'operatore
e pertanto richiede a Telecom Italia di adeguare l'offerta al fine di
allineare le condizioni di cessazione del servizio di circuito
parziale a quelle previste per i servizi di flussi di
interconnessione.
Raccordi interni di centrale: restrizioni all'utilizzo e
condizioni di offerta
75. Alcuni operatori hanno segnalato difficolta' nella messa a
disposizione del servizio di raccordi interni di centrale da parte di
Telecom Italia nel caso in cui tali circuiti connettano apparati di
OLO in co-locazione con altri apparati (anche di altri operatori in
housing commerciale) e siano impiegati per servizi diversi da quelli
di fonia vocale.
76. Sul punto, l'Autorita' rileva che le delibere n. 2/03/CIR e n.
11/03/CIR dispongono che Telecom Italia realizzi i raccordi interni
di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non
discriminatorie e che tale servizio sia offerto agli operatori in
co-locazione indipendentemente dagli operatori rilegati e dalla
tipologia di traffico. L'Autorita' ribadisce tale obbligo per Telecom
Italia di adeguare le condizioni dell'offerta al fine di garantire la
possibilita' di utilizzare raccordi interni a partire da sale o spazi
di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione
adottata e dalla finalita' del raccordo stesso.
Considerato che il servizio in esame e' accessorio al servizio di
co-locazione e che lo stesso risulta applicabile in tutti i casi in
cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un operatore
co-locato, l'Autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia
di adeguare l'Offerta di Riferimento prevedendo l'utilizzo di
raccordi interni, a condizioni trasparenti ed orientate al costo,
verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia
di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.
77. In merito alle condizioni di offerta del servizio, alcuni
operatori hanno richiesto di rimuovere le limitazioni sulla
configurazione minima dei raccordi in fibra, con specifico
riferimento all'introduzione di raccordi con 32 fibre per capacita'
di 2Mbps e di 8 fibre per capacita' di 155Mbps.
78. L'Autorita', considerato che una configurazione minima
ragionevolmente ridotta puo' aumentare l'efficienza dell'uso del
servizio da parte degli operatori, richiede a Telecom Italia di
adeguare l'Offerta di Riferimento eliminando le limitazioni sulla
configurazione minima dei raccordi in fibra ottica.
Servizio di Canale Virtuale Permanente
79. L'Autorita' ha rilevato in primo luogo, anche sulla base delle
segnalazioni di numerosi operatori, che Telecom Italia non ha
inserito l'offerta di CVP nel corpo dell'Offerta di Riferimento 2004,
ma che l'offerta di tale servizio e' stata pubblicata separatamente.
Sul punto, l'Autorita' ritiene, come gia' evidenziato nella delibera
n. 11/03/CIR, che l'offerta CVP faccia parte dei servizi di
interconnessione, in coerenza con quanto disposto dalla delibera n.
2/00/CIR ed indipendentemente dalla modalita' di valutazione
dell'orientamento al costo (retail minus piuttosto che cost plus).
Pertanto, l'offerta va ripubblicata integralmente e periodicamente,
completa di caratteristiche tecniche ed economiche di fornitura, e
comunicata all'Autorita' contestualmente alle altre offerte del
listino di interconnessione.
80. In merito alle condizioni di offerta CVP, diversi operatori
hanno segnalato che l'offerta di Telecom Italia sul mercato retail di
servizi di connettivita' dati, inclusivi di accesso xDSL,
risulterebbe avere caratteristiche economiche, tecniche e dello SLA
non replicabili a partire dall'offerta wholesale CVP.
Servizio CVP: condizioni economiche
81. Relativamente alle condizioni economiche, nel corso del
procedimento gli operatori hanno inviato all'Autorita' documentazione
finalizzata a dimostrare la difformita' delle offerte effettivamente
proposte da Telecom Italia sul mercato retail da quelle utilizzate
dall'Autorita' in sede di approvazione dell'offerta wholesale CVP. In
particolare, secondo quanto segnalato dagli operatori, Telecom Italia
applicherebbe, in funzione del valore dell'offerta retail, sconti
differenziati in funzione dei budget assegnati alle proprie divisioni
commerciali, da applicarsi piu' frequentemente in aree in cui siano
presenti infrastrutture di altri operatori, che includerebbero anche
la fornitura di prestazioni aggiuntive "a titolo gratuito".
82. La delibera n. 15/00/CIR ha disposto che gli eventuali sconti
praticati da Telecom Italia devono essere oggetto di esplicita
approvazione preventiva da parte dell'Autorita' anche ai fini della
valutazione degli impatti sulle condizioni economiche del servizio
intermedio di CVP. Infatti l'orientamento al costo dei servizi CVP e'
ottenuto applicando il criterio di retail minus introdotto con la
delibera n. 2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n.
15/00/CIR e 6/03/CIR, e pertanto ogni variazione delle effettive
condizioni retail di riferimento comporta l'adeguamento delle
condizioni CVP applicate agli operatori. Alla luce di tali
considerazioni l'Autorita' ha ritenuto necessario, nella propria
proposta di decisione, che i prezzi retail, sulla base dei quali
applicare la prevista percentuale di riduzione per definire il prezzo
wholesale tengano conto del valore di sconto medio applicato da
Telecom Italia ai propri prezzo retail. L'Autorita' pertanto ha
ritenuto necessario che si proceda alla revisione delle condizioni
economiche dell'offerta CVP, nel rispetto dei principi di trasparenza
e non discriminazione, anche con riferimento alle condizioni
economiche dei relativi servizi accessori di trasporto metropolitano
ed interurbano.
83. L'Autorita', nella propria proposta di decisione, ha espresso
l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel
senso di richiedere a Telecom Italia di:
- riformulare le condizioni economiche dell'offerta wholesale CVP,
al fine di considerare il valore di sconto medio applicato dalla
medesima societa' nei confronti della propria clientela finale;
- comunicare all'Autorita' i valori di sconto applicati nei
contratti retail al fine di giustificare il valore di sconto medio
applicato.
84. In merito alla proposta di decisione dell'Autorita', diversi
operatori, tra cui Fastweb, KPNQWest ed AIIP, hanno osservato che le
condizioni economiche dell'offerta CVP andrebbero riviste non in base
allo sconto medio praticato da Telecom Italia, ma in base allo sconto
massimo applicato, considerando gli operatori autorizzati alla
stregua dei migliori clienti di Telecom Italia. Cio' anche al fine di
garantire la replicabilita' di tutte le offerte retail di Telecom
Italia.
85. Telecom Italia ha affermato che gli sconti praticati nelle
proprie offerte retail riguardano le sole componenti non
regolamentate del servizio e pertanto devono considerarsi non
pertinenti nella definizione del prezzo wholesale. In particolare
Telecom Italia considera regolamentati il modem e le sole componenti
di accesso e trasporto metropolitano (unicamente per le aree di Roma
e Milano).
86. Telecom Italia ha inoltre comunicato che le offerte Hyperway e
Datawan sono le uniche, attualmente commercializzate, che prevedono
componenti di accesso in tecnologia xDSL o SDH analoghe a quelle
analizzate nel corso del procedimento relativo alla delibera n.
15/00/CIR.
87. L'Autorita', avendo preso atto delle posizioni degli operatori
e rilevato che Telecom Italia si e' impegnata a ridurre del 50%
l'Offerta di trasporto interurbano ATM agli operatori, ritiene
opportuno che Telecom Italia riformuli le condizioni economiche del
servizio di accesso CVP applicate a partire dal 1 gennaio 2004, in
ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari definite dalle
delibere n. 2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR. In particolare le
delibere n. 2/00/CIR e n. 15/00/CIR hanno definito il livello di
disaggregazione dell'offerta CVP ed il criterio di applicazione del
principio del retail minus mentre la delibera n. 6/03/CIR ha
precisato la composizione dei costi evitabili nel calcolo del minus
con riferimento alle singole offerte retail di Telecom Italia.
88. La delibera n. 15/00/CIR, sulla scorta di quanto previsto
dalla delibera n. 2/00/CIR, ha disposto, all'art. 1, commi 1 e 5, che
il servizio CVP sia fornito in maniera disaggregata nelle seguenti
componenti base:
1) modem in sede d'utente;
2) raccolta dalla sede utente al DSLAM;
3) connettivita' wholesale dal DSLAM alla rete ATM di Telecom
Italia;
4) connettivita' tra nodo ATM di Telecom Italia e nodo
dell'operatore; ed inoltre che deve essere prevista un'offerta a
condizioni wholesale per il servizio opzionale di trasporto ATM di
tipo geografico ed un'offerta per il servizio opzionale di
collegamento tramite CDN a 2, 34, 155, 622Mbps fra nodi ATM di
Telecom Italia e nodi degli OLO.
89. In merito alle componenti del servizio di cui ai punti 2) e
3), l'art. 1 della delibera n. 15/00/CIR, nel definire le modalita'
di formulazione delle condizioni economiche del servizio, dispone che
l'offerta wholesale sia formulata sia in modalita' flat sia in
modalita' a consumo. La medesima delibera dispone inoltre che
l'offerta wholesale sia formulata a parita' di condizioni tecniche e
di componenti accessorie rispetto all'offerta retail di Telecom
Italia utilizzata a riferimento. Tra le componenti che devono essere
fornite nell'offerta wholesale sono anche presenti:
a) la connettivita' in ambito urbano (ove presente);
b) la porta ATM al nodo di raccolta di Telecom Italia.
La delibera n. 15/00/CIR dispone inoltre che le condizioni di
offerta wholesale devono essere aggiornate applicando il minus ad
ogni offerta migliorativa di Telecom Italia, fatta salva la
possibilita' per Telecom Italia di dimostrare all'Autorita' una
diversa composizione dei costi evitabili nelle nuove offerte.
90. La delibera n. 15/00/CIR dispone che la componente di accesso
deve essere fornita agli operatori in modo disaggregato dalle
componenti accessorie eventualmente presenti nell'offerta retail. Il
prezzo della componente di accesso, in coerenza con l'art. 2, comma
2, della delibera n. 6/03/CIR, e' determinato sulla base del prezzo
dalla stessa praticato per i corrispondenti servizi finali da Telecom
Italia, depurato del valore dei servizi, forniti alla clientela,
aggiuntivi rispetto a quelli necessari per la sola connettivita' e
sottraendo dal valore cosi' determinato una percentuale (minus)
corrispondente ai costi non pertinenti, quali costi di
commercializzazione dell'offerta, costi di gestione del cliente,
costi delle infrastrutture di rete aggiuntive a quelle di cui
all'offerta all'ingrosso e necessarie per fornire al cliente finale
un servizio di qualita' equivalente.
91. L'Autorita' osserva che in quest'ultima voce rientrano anche,
e non esclusivamente, il costo del trasporto ATM interurbano (ove
presente nell'offerta retail), una quota del costo della porta ATM
sul nodo di raccolta di Telecom Italia ed una quota del costo dei
flussi di collegamento tra il nodo ATM di Telecom Italia e gli
apparati ATM dell'operatore interconnesso.
92. L'art. 4 della delibera n. 15/00/CIR ha, infine, disposto per
Telecom Italia obblighi di comunicazione preventiva all'Autorita' di
qualsiasi offerta retail con accesso in tecnologia xDSL corredata
delle relative condizioni economiche; cio' al fine di valutare
l'applicazione del principio di non discriminazione all'offerta
wholesale. Il medesimo articolo dispone che qualsiasi politica di
sconto praticata da Telecom Italia alla clientela finale deve essere
oggetto di esplicita valutazione da parte dell'Autorita', anche ai
fini della eventuale revisione delle offerte wholesale. Inoltre
l'art. 2, comma 3, della delibera n. 6/03/CIR dispone che Telecom
Italia, nel comunicare all'Autorita' le condizioni economiche delle
offerte retail, dia contestualmente evidenza disaggregata del valore
dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, fornendo anche i
criteri di valutazione utilizzati ed indicando la natura dei dati
utilizzati con il previsto livello di dettaglio; cio' al fine di
permetterne l'analisi di replicabilita' a partire dai servizi
wholesale gia' presenti e l'eventuale revisione di questi ultimi.
93. Cio' premesso l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia
riformuli l'offerta wholesale CVP tenuto conto di tutte le offerte
retail in commercio ed in particolare:
- delle condizioni economiche applicate nei servizi retail, tra
cui Hyperway e Datawan;
- delle condizioni economiche migliorative praticate nell'ambito
di offerte retail inserite in convenzioni nazionali con associazioni
di aziende;
- delle condizioni economiche migliorative derivanti
dall'applicazione di sconti
massimi applicati alla propria clientela, anche su componenti non
regolamentate
ed accessorie al servizio di connettivita', ma fornite in bundle
nelle offerte retail.
Per consentire la valutazione delle nuove condizioni economiche,
Telecom Italia dovra' fornire una nuova comunicazione delle
condizioni economiche e di fornitura (componenti accessorie, SLA e
penali) delle suddette offerte retail attualmente in commercio basate
su componenti di accesso xDSL ed SDH, a consumo e flat e, per
ciascuna capacita' prevista, dando contestualmente evidenza
disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non
pertinenti secondo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 3, della
delibera n. 6/03/CIR.
94. In ottemperanza alla normativa vigente l'Autorita' si riserva
di verificare la coerenza delle condizioni economiche del servizio
CVP sulla base dei dati di dettaglio forniti da Telecom Italia e, ove
necessario, di richiederne la modifica.
Servizio CVP: condizioni tecniche e di fornitura
95. Relativamente alle condizioni tecniche gli operatori hanno
segnalato che sarebbero presenti sul mercato alcune offerte di
Telecom Italia con caratteristiche tecniche e di fornitura non
replicabili a partire dall'offerta CVP vigente. I principali problemi
segnalati sono in relazione alle garanzie sui tempi di disponibilita'
minima, al mancato supporto delle classi di servizio ATM (quali la
CBR e la VBR-rt) ed alle garanzie di tempi massimi di provisioning ed
assurance.
In merito alle offerte di disponibilita' ed ai tempi di
provisioning ed assurance, Telecom Italia sostiene che i parametri
dichiarati nelle proprie offerte retail di base sono solo dati
nominali garantiti. In merito al mancato supporto delle classi di
servizio ATM, gli operatori segnalano che queste ultime sarebbero
necessarie al fine di replicare le offerte integrate voce e dati di
Telecom Italia.
A tale proposito, Telecom Italia sostiene di non impiegare classi
di servizio ATM differenziate, ma solo la classe ABR senza la
notifica di congestione prevista per il CVP. Nel caso delle proprie
offerte retail voce e dati, le differenti classi di servizio
sarebbero gestite a livello IP interessando solo il terminale
d'utente ed i nodi di core network, dunque una tale architettura
risulterebbe replicabile dagli OLO. Telecom Italia ha inoltre
pubblicato, in data 28 novembre 2003, un'offerta di accesso a banda
larga a volume che contempla l'uso della classe VBR-rt nell'ambito
dei servizi CVP.
96. Sul punto, l'Autorita' rileva, in primo luogo, che anche i
parametri tecnici, dello SLA e di qualita' del servizio concorrono
alla valutazione di replicabilita' delle offerte di connettivita' a
banda larga di Telecom Italia. Pertanto l'Autorita' ritiene che,
nell'analisi della replicabilita' debbano essere tenute in
considerazione le modalita' tecniche di realizzazione adottate da
Telecom Italia, i parametri di configurazione e le condizioni di
Service Level Agreement, inclusivi delle condizioni di provisioning,
assurance e delle disponibilita' annue, sia nominali che garantite e
dei corrispondenti livelli di penali.
Per tali motivi, al fine di permettere la piena replicabilita'
delle offerte retail di Telecom Italia, l'Autorita', nella propria
proposta di decisione, ha ritenuto necessario che Telecom Italia
indichi, come parte integrante dell'offerta CVP tutti i parametri
proposti nelle proprie offerte retail, quali ad esempio i tempi di
disponibilita', di provisioning ed assurance, i tempi massimi di
latenza e di jitter, ed i tassi di perdita di celle.
97. L'Autorita', nella propria proposta di decisione, ha ritenuto
necessario che Telecom Italia riformuli le condizioni tecniche
indicando nell'offerta wholesale CVP, in modo esaustivo, i parametri
tecnici proposti nelle proprie offerte retail.
98. Telecom Italia ha ribadito di non fare uso di classi di
servizio ATM differenziate ed ha dichiarato che i livelli di qualita'
relativi ai servizi offerti alla propria utenza finale sono solo
prestazioni non garantite da penali. I suddetti livelli di qualita'
sarebbero da considerarsi soltanto come valori "obiettivo",
osservabili su tempi sufficientemente lunghi di funzionamento normale
del circuito virtuale permanente. Telecom Italia ha infine comunicato
all'Autorita' i livelli di prestazioni di provisioning ed 1'assurance
previsti per il servizio CVP dichiarando che tali dati sono identici
a quelli delle proprie offerte retail.
99. L'Autorita', osservando che i parametri tecnici, dello SLA e
di qualita' del servizio (anche se non garantiti) concorrono alla
valutazione di replicabilita' delle offerte, ritiene opportuno che
Telecom Italia integri le condizioni tecniche del servizio CVP, sulla
base del principio di non discriminazione, prevedendo nello SLA sia i
tempi di provisioning ed assurance, sia i livelli offerti nei propri
servizi finali all'utenza business di
- disponibilita' minima annua per singolo circuito;
- massima latenza;
- massimo jitter e massimo tasso di perdita.
100. Al fine della verifica della reale parita' di trattamento tra
offerte wholesale e retail ed in considerazione del fatto che Telecom
Italia dichiara di non prevedere penali a garanzia dei livelli di
qualita', l'Autorita' ritiene inoltre che Telecom Italia debba
comunicare i livelli di qualita' di servizio e di SLA di provisioning
ed assurance offerti ai propri utenti business per le offerte di
connettivita' a banda larga e, su base periodica, i livelli di
servizio effettivamente conseguiti. Appare utile precisare, a tale
ultimo riguardo, che le informazioni dovranno includere i valori
misurati per il parametro di disponibilita' ed i livelli di
provisioning ed assurance effettivamente conseguiti, dando evidenza
disaggregata delle prestazioni del servizio CVP con accessi xDSL ed
SDH ed evidenza disaggregata delle prestazioni delle proprie offerte
business con accessi xDSL ed SDH.
101. Alcuni operatori hanno segnalato inoltre numerose criticita'
nel rispetto degli SLA attualmente vigenti da parte di Telecom Italia
in merito a specifici aspetti delle procedure di provisiong ed
assurance. Ad esempio, e' stato segnalato che, nel corso del 2003,
Telecom Italia ha consegnato agli operatori un numero rilevante di
circuiti CVP non funzionanti o non correttamente configurati (errato
provisioning iniziale). Cio' provoca un innalzamento dei costi per
gli operatori.
102. In merito alla consegna di circuiti non funzionanti o non
correttamente configurati, l'Autorita', ritiene opportuna
l'introduzione dello SLA di garanzia sulla percentuale massima di
circuiti con errato provisioning, al fine di incentivare Telecom
Italia a correggere le criticita' sopra segnalate.
103. L'Autorita' nella propria proposta di decisione, ha ritenuto
di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di
richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al
fine di introdurre, nell'ambito dello SLA, adeguate garanzie sulla
percentuale massima di circuiti con errato provisioning.
104. In merito agli SLA ed alla elevata percentuale di guasti di
prima attivazione, gli operatori, in sede di consultazione pubblica
hanno ribadito di avere riscontrato criticita' nel rispetto dei
livelli di servizio previsti per provisioning e assurance,
sottolineando che le penali, ove presenti, non rappresentano un
disincentivo adeguato ai comportamenti anticompetitivi di Telecom
Italia.
105. Con riferimento ai guasti di prima attivazione, Telecom
Italia ha fatto rilevare di aver avviato un periodo di
sperimentazione di sei mesi durante il quale il rilascio del CVP e'
previsto solo a valle di test con un router di prova. Telecom Italia
ritiene che l'introduzione di tale procedura possa abbattere
sensibilmente il tasso circuiti rilasciati non funzionanti, rendendo
non necessaria l'introduzione di un meccanismo di penali. Telecom
Italia ha proposto di rimandare la definizione della percentuale
massima di guasti di prima attivazione, da includere in un eventuale
SLA, solo a seguito delle risultanze del suddetto periodo di
sperimentazione; in subordine, Telecom Italia ha richiesto che tale
percentuale sia fissata al 10%.
106. L'Autorita', preso atto di quanto espresso dalle parti,
ritiene opportuno che Telecom Italia introduca nello SLA di
provisioning garanzie sulla percentuale annua massima di circuiti
consegnati erroneamente. Nelle more delle risultanze della
sperimentazione prevista da Telecom Italia, la percentuale massima di
circuiti con errata consegna dovra' risultare inferiore al 10% del
totale annuo; le penali relative dovranno risultare proporzionate ai
canoni dei circuiti consegnati erroneamente ed al tempo totale di
mancato funzionamento degli stessi. L'Autorita' si riserva di
modificare i livelli di SLA, con le relative penali, a valle
dell'analisi degli esiti della sperimentazione condotta da Telecom
Italia.
107. In merito alle criticita' sul rispetto degli SLA di assurance
e sull'applicazione delle penali segnalate dagli operatori,
l'Autorita' ritiene che la modalita' di chiusura concordata dei
guasti, recentemente introdotta per il servizio di linee affittate
con la delibera n. 440/03/CONS, debba essere estesa anche al servizio
CVP. Tale procedura infatti, consente un piu' corretto conteggio del
numero di guasti serviti e dei tempi di disservizio sia al fine del
calcolo delle penali sia del tempo di disponibilita'.
Provisioning dei servizi di configurazione delle numerazioni
108. Alcuni operatori hanno segnalato diverse criticita' in merito
ai tempi massimi di configurazione delle numerazioni non geografiche,
nonche' dei codici e routing number loro assegnati. Difatti, il
termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento per la
configurazione delle numerazioni non geografiche non sarebbe ritenuto
adeguato alla gestione competitiva di servizi a valore aggiunto. Gli
stessi operatori fanno rilevare che Telecom Italia offrirebbe ai
propri clienti la configurazione di numerazioni 899 in soli 15
giorni, mentre garantirebbe agli OLO, con servizi dello SLA plus su
base commerciale, la riduzione dei tempi massimi di configurazione a
30 ed a 60 giorni.
Inoltre apparentemente a causa di differenze nelle scelte
impiantistiche di Telecom Italia, le configurazioni di numerazioni
700, 701, 702 e 709 sono offerte con tempi massimi di configurazione
inferiori a 30 giorni.
Gli operatori ritengono che il termine di 90 giorni proposto
dall'offerta di riferimento non sia commisurato alle reali attivita'
connesse alla fornitura del servizio, ma abbia lo scopo di
indirizzare gli stessi verso le offerte dello SLA plus commerciali.
109. L'Autorita' rileva che la differenziazione dei tempi di
configurazione per le diverse numerazioni non risulti giustificata.
L'Autorita' ritiene pertanto che l'uso di particolari scelte
impiantistiche da parte di Telecom Italia (con particolare
riferimento all'uso della rete intelligente) devono essere volte, nel
rispetto del principio di non discriminazione, alla minimizzazione
dei tempi di configurazione delle numerazioni e che gli stessi tempi
siano indipendenti dalle tipologie di numerazioni configurate.
L'Autorita' aveva pertanto espresso, nella proposta di
provvedimento, l'orientamento di modificare le condizioni di offerta
in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le
condizioni di provisioning del servizio di configurazione delle
numerazioni, al fine di minimizzare i tempi di configurazione e
garantire gli stessi tempi, indipendentemente dalla tipologia di
numerazione.
110. Telecom Italia, nel corso della consultazione ha giustificato
le differenze tra i tempi di configurazione per numerazioni a valore
aggiunto (90 giorni) e quelle basate su rete intelligente (30 giorni)
come segue:
- le numerazioni per servizi non geografici a valore aggiunto,
vengono configurate sia sul database di rete intelligente
(associazione della numerazione non geografica con il corretto
routing number 0180OPID) che su tutti gli SGU di Telecom Italia
(associazione della numerazione non geografica con il corretto
scaglione tariffario). Inoltre, nel caso di prime numerazioni (es.
primo arco di numerazione afferente al codice 899), viene configurato
anche il routing number (0180OPID) su tutti gli SGU e SGT per
consentire il corretto instradamento sui punti di interconnessione
dell'operatore titolare delle numerazioni non geografiche;
- le numerazioni relative a servizi in decade 7 vengono
configurate soltanto sui database di rete intelligente e, solo nel
caso in cui tali numerazioni siano le prime numerazioni di decade 7
richieste dall'operatore, viene configurato anche il routing number
su tutti gli impianti SGU e SGT.
Tale differenza e' riconducibile, quindi, alla diversa modalita'
di realizzazione sulla rete dei vari servizi, in quanto, per motivi
storici, alcuni servizi non geografici fanno uso esclusivamente della
rete intelligente mentre altri sono configurati su tutte le centrali.
111. L'Autorita', considerato che la scelta di configurare
differentemente le numerazioni e' stata unilateralmente effettuata da
Telecom Italia e che tale scelta impone per alcune numerazioni un
differente e minore livello di efficienza, ritiene opportuno
richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento,
relativamente alle condizioni di provisioning del servizio di
configurazione delle numerazioni, al fine di garantire un tempo
massimo di configurazione, per tutte le numerazioni, pari a 30 giorni
dalla richiesta.
Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia
112. Alcuni operatori segnalano che Telecom Italia non fornisce un
elenco completo ed aggiornato delle numerazioni non geografiche
configurate sulla propria rete, ne' informa gli operatori riguardo
l'apertura di nuove numerazioni non geografiche.
In questo modo gli operatori interconnessi non possono configurare
l'instradamento per tali numerazioni con conseguente impossibilita'
di accesso per i propri abbonati.
113. L'Autorita', al fine di garantire l'interoperabilita' delle
reti, ritiene necessario che Telecom Italia assicuri una adeguata
informazione in merito alle numerazioni non geografiche assegnate
alla stessa e configurate sulla propria rete, a tutti gli operatori
che ne facciano richiesta. Inoltre, l'apertura di nuove numerazioni
dovra' essere comunicata con opportuno anticipo agli operatori
interconnessi, al fine di permettere agli stessi di effettuare per
tempo le relative configurazioni di rete.
114. In merito a tale proposta di decisione, Telecom Italia ha
evidenziato la piena disponibilita' a comunicare agli operatori che
lo richiedano le informazioni sulle proprie numerazioni non
geografiche e che tale comportamento rientra nella normale prassi
seguita da Telecom Italia per i servizi offerti in concorrenza.
115. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno richiedere a Telecom
Italia di adeguare l'Offerta nel senso di specificare le modalita'
per la comunicazione agli operatori dell'apertura di nuove
numerazioni prevedendo un anticipo almeno equivalente al periodo di
tempo necessario a Telecom Italia stessa per configurare sulla
propria rete le numerazioni non geografiche degli altri operatori.
Servizio di unbundling: SLA e condizioni di offerta
116. Alcuni operatori hanno segnalato che, nel caso in cui il
servizio di unbundling sia impiegato per la fornitura di servizi ad
utenze di tipo business, e' necessario poter garantire condizioni di
assurance piu' stringenti di quelle attualmente proposte da Telecom
Italia, con riferimento ai tempi necessari per il ripristino della
linea dopo un guasto. Nel caso di utenze business la linea di accesso
e' infatti tipicamente impiegata per la raccolta di molteplici utenze
voce e dati, pertanto il danno connesso al protrarsi del disservizio
e' maggiore di quello subito da un normale utente residenziale.
117. L'Autorita', al fine di promuovere l'impiego del servizio per
una maggiore varieta' di tipologie d'utenza, ha ritenuto opportuno,
nella proposta di provvedimento, richiedere a Telecom Italia di
integrare lo SLA di assurance prevedendo condizioni opzionali che
garantiscano tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli
correntemente offerti.
118. Telecom Italia ha dichiarato, nel contributo in risposta alla
consultazione pubblica, di aver negoziato e concluso accordi di SLA
di assurance migliorativi con alcuni operatori che permettono di
accedere a tempi di ripristino piu' brevi su base intervento. Il
pagamento avviene in ragione del numero di interventi effettivamente
richiesti nel tempo di ripristino prefissato.
119. L'Autorita' ritiene opportuno precisare che il servizio di
SLA di assurance migliorativo deve essere fornito, a condizioni eque,
trasparenti ed orientate al costo nell'Offerta di Riferimento.
L'Autorita' ritiene, inoltre, che l'offerta formulata su base
intervento, secondo quanto riportato al punto precedente, deve
opportunamente essere corredata da apposite penali da applicare nel
caso la richiesta di intervento sia stata accettata da Telecom Italia
e non condotta a termine entro i tempi previsti.
120. Telecom Italia, ottemperando a quanto disposto dalla delibera
n. 11/03/CIR, ha eliminato le precedenti limitazioni sulle variazioni
di velocita' trasmissiva nell'uso della coppia ULL nel caso di
accessi ADSL.
Diversi operatori hanno rilevato nell'Offerta di Riferimento che
tali limitazioni permangono per le variazioni di velocita'
trasmissiva nel caso degli altri tipi di accesso xDSL.
121. L'Autorita' ha ritenuto che le considerazioni espresse dalla
delibera n. 11/03/CIR in merito alle variazioni di velocita'
trasmissiva nel caso di coppie per uso ADSL siano applicabili in modo
analogo anche per coppie impiegate per i restanti servizi xDSL ed ha
espresso l'orientamento, nella proposta di provvedimento, di
richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni di offerta
al fine di eliminare le limitazioni relative alle variazioni di
velocita' per i servizi xDSL diversi dall'ADSL.
122. Telecom Italia, a tal proposito, ha fatto rilevare che,
contrariamente a quanto accade per 1'ADSL, per i servizi SHDSL un
aumento della velocita' comporta un aumento della banda utilizzata e
che pertanto potrebbero verificarsi interferenze con i servizi gia'
esistenti. Tuttavia, Telecom Italia, successivamente alle prime
riunioni del tavolo tecnico sullo spectrum management avviato
dall'Autorita' ai sensi della delibera n. 11/03/CIR, ha comunicato
che, suddividendo i sistemi SHDSL in tre fasce di velocita' (<256
Kbps, >264-<768 Kbps e >776-<2312 Kbps), non e' necessario effettuare
nuovamente la procedura di qualificazione qualora l'incremento di
velocita' non comporti un passaggio da una fascia a quella superiore.
123. L'Autorita', rilevato dalle prime risultanze delle attivita'
del citato tavolo tecnico che l'aumento della velocita' trasmissiva
dei sistemi SHDSL provoca effettivamente un incremento della banda
del segnale trasmesso e puo' produrre un incremento delle
interferenze in ambiente cavo, valutato altresi' quanto comunicato da
Telecom Italia, ritiene opportuno, nelle more della conclusione delle
predette attivita', richiedere a Telecom Italia di adeguare le
condizioni in esame prevedendo il pagamento del contributo di
qualificazione unicamente nel caso in cui l'incremento di velocita'
comporti il passaggio alla fascia superiore. L'Autorita' si riserva
comunque di rivedere tale decisione alla luce della conclusione delle
attivita' del tavolo tecnico.
124. In merito al servizio di Shared Access con splitter a cura di
Telecom Italia, alcuni operatori hanno richiesto che, coerentemente a
quanto previsto dalla delibera n. 24/01/CIR, allegato A, comma 2,
punto 2, Telecom Italia preveda una modalita' di fornitura dello
splitter a carico di Telecom Italia a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie.
125. L'Autorita' ha rilevato che Telecom Italia ha pubblicato in
data 28 novembre 2003 una integrazione all'Offerta di Riferimento che
prevede tale modalita' di offerta, e che le stesse risultano, allo
stato, coerenti con quanto precedentemente disposto.
Cosi' come gia' esaminato nella delibera n. 2/03/CIR per l'analogo
servizio di accesso condiviso con splitter a cura dell'operatore
interconnesso, al fine di garantire lo sviluppo efficiente della
concorrenza in particolare nel mercato dei servizi a banda larga,
l'Autorita' ribadisce la necessita' che tali servizi siano forniti da
Telecom Italia senza vincoli sulla tipologia di servizio purche'
siano rispettate le pertinenti norme tecniche e siano garantite le
condizioni di corretto funzionamento della rete. Cio' premesso
l'Autorita' ritiene che, analogamente a quanto previsto all'art. 2,
comma 1, lettera a), punto 5, della delibera n. 2/03/CIR,
nell'offerta in esame debba essere eliminata la necessita' per
l'operatore di modificare il servizio acquistato da shared access a
full unbundling, nel caso in cui il cliente finale decida di cessare
il contratto retail di fonia precedentemente stipulato con Telecom
Italia. L'Autorita' si riserva tuttavia di rivedere tale misura alla
luce dell'effettivo sviluppo del servizio di accesso condiviso.
Servizio di unbundling: rifiuti per indisponibilita' di rete e
disponibilita' del database delle risorse di co-locazione
126. Nel corso del procedimento, l'Autorita' ha ricevuto numerose
segnalazioni in merito alla presunta difficolta' da parte degli
operatori nell'utilizzo dei servizi di unbundling su linea non attiva
(seconda linea per servizi ADSL su ISDN e ULL di linea non attiva) in
virtu' della causale di scarto "indisponibilita' di rete Telecom".
Tale causale di scarto infatti e' un impedimento insormontabile
(ovvero non prevede una procedura di risoluzione) e non prevedibile a
priori (l'operatore non ha informazioni sul numero di linee ancora
"disponibili") e mette l'operatore nella condizione di comunicare
al
cliente, che ha gia' sottoscritto il contratto, l'impossibilita' di
realizzare la prestazione. Tale circostanza e' potenzialmente
discriminatoria per l'operatore se si considera che, se il cliente
richiedesse la linea direttamente a Telecom Italia, non avrebbe il
medesimo rifiuto in quanto, anche in assenza di risorse di rete,
Telecom Italia sarebbe comunque tenuta a fornire l'impianto per gli
obblighi di servizio universale. Analoghi problemi sono stati
segnalati per il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti
in fibra ottica e per i circuiti parziali, ove si sono registrati
casi di rifiuto per assenza di risorse di rete, con la conseguente
necessita' per l'operatore di annullare gli ordini dei clienti. Anche
per tali servizi la causale di rifiuto per indisponibilita' di
risorse non prevede una procedura di risoluzione.
127. Telecom Italia ha precisato di non avere risorse di rete di
accesso riservate e pertanto in caso di rifiuto si troverebbe
anch'essa nella condizione di non disporre della rete e di dover
procedere a lavori di ampliamento. Tali lavori, se particolarmente
onerosi, avvengono con la partecipazione economica del cliente.
128. L'Autorita' ha ritenuto che la conoscenza di indisponibilita'
solo successivamente alla stipula di un contratto con il cliente
finale rappresenti un impedimento alla capacita' di contrarre da
parte degli operatori. Appare pertanto necessario che siano rese
disponibili agli operatori sia informazioni puntuali sullo stato
della rete in termini di disponibilita' di risorse, sia previsioni e
tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con
carenza di risorse. Inoltre, nei casi consentiti dalla normativa
vigente, potrebbe essere prevista la partecipazione ai costi da parte
dell'operatore. Pertanto l'Autorita', nella proposta di
provvedimento, aveva espresso l'orientamento di richiedere a Telecom
Italia di fornire agli operatori informazioni puntuali sullo stato
della rete in termini di disponibilita' di risorse, nonche' le
previsioni e le tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per
i siti con carenza di risorse.
129. In merito al tema della disponibilita' delle risorse di rete,
alcuni operatori, confermando le criticita' gia' segnalate per i
servizi di unbundling su rete in rame, hanno sollecitato la
pubblicazione da parte di Telecom Italia del database completo delle
risorse di co-locazione di cui alla delibera n. 11/03/CIR. E' stato
inoltre segnalato che il servizio di unbundling in fibra ottica, pure
presente nell'Offerta di Riferimento dal 2001, non e' mai stato
fornito da Telecom Italia. A tale riguardo, anche a seguito di
richieste avanzate gia' nel 2002, gli operatori segnalano la mancata
disponibilita' di informazioni sulla rete e carenze nelle procedure
per la fornitura di servizio. Inoltre, relativamente al rigetto di
richieste di unbundling causate da indisponibilita' di risorse di
rete, altri operatori hanno fatto rilevare che, nell'Offerta di
Riferimento Telecom Italia si riserva di non offrire i servizi di
accesso disaggregato alla rete ed alla sottorete locale qualora
"vengano richieste risorse/capacita' di rete riservate per le
attivita' tipiche di esercizio e manutenzione ovvero per pianificati
sviluppi commerciali." Sono state, infine, segnalate analoghe
criticita' anche per i servizi CVP ed ADSL wholesale per i quali e'
stato fatto presente che Telecom Italia comunica l'apertura di nuove
aree servite in tecnologia xDSL con ridotto preavviso o dopo
l'avvenuta apertura delle stesse.
130. Relativamente alla disponibilita' di informazioni sullo stato
della rete di accesso in rame, Telecom Italia ha dichiarato che la
fornitura richiederebbe una raccolta di dati puntuali su di un numero
elevato di elementi di rete e sulle linee che sono sottoposte a
movimentazioni a carattere giornaliero. Tale attivita', oltre ad
essere estremamente onerosa, fornirebbe informazioni di ridotta
utilita', vista la variabilita' temporale delle medesime. Telecom
Italia ha tuttavia manifestato la propria disponibilita' a fornire
informazioni sui piani di ampliamento della rete previsti per le aree
servite dalle centrali aperte all'ULL. Telecom Italia ha infine fatto
presente di aver reso disponibile, in data 29 dicembre 2003 un
database sulle risorse di co-locazione comprendente anche
l'informazione sul grado di riempimento dei cavi ai fini
dell'utilizzo per servizi xDSL, secondo quanto previsto dalla
delibera n. 11/03/CIR.
131. In merito al punto in esame l'Autorita' ha in primo luogo,
analizzato il database fornito da Telecom Italia, da cui si rileva
che alcuni dati sono forniti in modo generico (p.e. negli stadi di
linea la percentuale di "disponibilita' cavi primari per xDSL" senza
ulteriori informazioni ne' sull'area servita dal cavo primario a cui
detta percentuale e' attribuita, ne' sulla tipologia di accessi
effettivamente disponibili).
132. L'Autorita', nel confermare la proposta di decisione, ritiene
opportuno precisare che le informazioni puntuali sulle
caratteristiche tecniche e di riempimento della rete di distribuzione
dovranno essere fornite almeno per i siti aperti all'ULL con un
livello di dettaglio tale da consentire agli operatori lo sviluppo di
una corretta pianificazione commerciale dei loro servizi. Tali
informazioni dovranno, pertanto, comprendere tutti i parametri
necessari ai fini della verifica di disponibilita' di un particolare
servizio di accesso ad una data velocita' trasmissiva, secondo quanto
previsto dal manuale delle procedure di unbundling dell'Offerta di
Riferimento, quali ad esempio il numero e la copertura geografica
degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti all'ULL, il
numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio, il
dettaglio del numero di sistemi attivi sul cavo disaggregato per
ciascuna tipologia di accesso (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3),
le tipologie di cavo impiegate per la rete primaria e quella
secondaria, la lunghezza di ciascun cavo di rete primaria e la
lunghezza media della rete secondaria. Inoltre, con riferimento ai
servizi in fibra ottica, dovranno essere fornite le informazioni
relative alla disponibilita' di portanti in fibra ottica sia per i
servizi di unbundling sia per il servizio di prolungamento
dell'accesso, nonche' sulla disponibilita' di infrastrutture civili
(cavidotti, pozzetti, camerette, pali, etc.) all'interno delle quali
l'operatore interconnesso puo' installare la propria infrastruttura
trasmissiva, in linea con quanto previsto nell'allegato A, sezione 4
della delibera n. 2/000IR. Appare, infine, opportuno precisare che le
predette informazioni dovranno integrare il database sulle risorse di
co-locazione disposto all'art. 3, comma 4, lett. d della delibera n.
11/03/CIR.
133. Relativamente al rigetto di richieste di unbundling causate
da indisponibilita' di risorse di rete, l'Autorita' ritiene opportuno
che Telecom Italia fornisca agli operatori, notificandole anche
all'Autorita', indicazioni quantitative sui livelli di riserve per
sviluppi commerciali pianificati. L'Autorita' ribadisce infine la
richiesta a Telecom Italia di predisporre, su base progetto, una
modalita' di ampliamento della rete di accesso i cui costi, nei casi
consentiti dalla normativa vigente, vengano ripartiti tra tutti gli
operatori interessati.
134. In merito alla disponibilita' di informazioni sulle aree di
nuova apertura ai servizi xDSL/SDH, l'Autorita' rileva che la
delibera n. 15/00/CIR all'art.1, comma 2, ha previsto che le
variazioni della copertura geografica debbano essere comunicate "con
un anticipo di almeno due mesi rispetto all'avvio della
commercializzazione dei servizi all'utenza finale nelle aree di nuova
copertura."
135. L'Autorita' ritiene pertanto necessario ribadire l'obbligo
per Telecom Italia di comunicare agli operatori l'elenco degli stadi
di linea che intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui
intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di
rete contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due
mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei
propri servizi all'utenza finale.
Servizio di co-locazione: costi di riordino del permutatori
136. Con riferimento alle procedure di ampliamento degli spazi di
co-locazione, l'Autorita' rileva che, in ottemperanza alla normativa
vigente, Telecom Italia ha introdotto una specifica procedura che
include, come segnalato dagli operatori, un'attivita' di riordino dei
permutatori i cui costi sono a carico degli operatori interconnessi.
A tale proposito Telecom Italia ha dichiarato che e' a suo avviso
giusto attribuire tali costi integralmente all'operatore in quanto in
assenza di richieste dell'operatore, Telecom Italia non avrebbe la
necessita' di procedere al riordino del permutatore.
137. L'Autorita' rileva che l'indisponibilita' di coppie contigue
e' integralmente attribuibile alla gestione svolta da Telecom Italia
sul permutatore e Telecom stessa potrebbe avere benefici
dall'operazione di riordino. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno
che venga introdotto un criterio per l'attribuzione dei costi del
riordino dei permutatori, anche in relazione ai costi unitari di
riordino della singola linea, in modo che tali costi vengano
ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori. L'Autorita' aveva
pertanto, nella proposta di provvedimento, espresso l'orientamento di
richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni in esame,
introducendo una modalita' di ripartizione tra Telecom Italia stessa
e gli operatori dei costi di riordino del permutatore.
138. In merito alla proposta di provvedimento dell'Autorita',
alcuni operatori hanno dichiarato che il costo del riordino dovrebbe
essere attribuito interamente a Telecom Italia in quanto responsabile
della gestione del permutatore. Telecom Italia, da parte sua, ha
ribadito che, sulla base del principio di causalita', le spese di
riordino devono essere attribuite soltanto agli operatori che
fruiranno di benefici legati a tali attivita' e che Telecom Italia
non ricava utilita' diretta dall'operazione. Telecom Italia e'
comunque disponibile, per i casi concreti che si verificheranno, a
valutare un criterio di ripartizione dei costi con tutti gli
operatori che fruiranno di benefici legati al riordino.
139. L'Autorita', nel confermare la proposta di decisione, ritiene
opportuno precisare che il costo dell'attivita' di riordino deve
essere ripartito tra tutti gli operatori in modo proporzionale al
numero di posizioni assegnate a ciascun operatore.
Servizi di co-locazione virtuale e co-mingling
140. Con riferimento alle condizioni relative ai servizi di
co-mingling e di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione
dell'apparato da parte dell'operatore, e' stato segnalato, da parte
di alcuni operatori, che Telecom Italia richiede che gli apparati in
tecnologia xDSL installabili siano appartenenti ad un elenco di
apparati gia' certificati, perche' gia' utilizzati da Telecom Italia
stessa o da altri operatori, ovvero sottoposti a verifica delle
specifiche tecniche ad approvazione da parte di Telecom Italia.
Telecom Italia non ha tuttavia pubblicato l'elenco degli apparati
gia' accettati.
Nel caso di servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed
installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, alcuni
operatori hanno anche segnalato che le caratteristiche tecniche ed
economiche del DSLAM sembrerebbero non in linea con quelle degli
analoghi apparati che Telecom Italia ha dichiarato di impiegare nella
fornitura dei servizi ADSL wholesale.
Viene, inoltre, segnalato da parte di alcuni operatori che le
condizioni di offerta del servizio di co-mingling non permetterebbero
la possibilita' di impiegare apparati (p.e. Add Drop Multiplexer
-ADM) per la concentrazione dei flussi di traffico raccolti dagli
OLO, ponendo di conseguenza restrizioni all'uso del servizio di
co-mingling.
Alcuni operatori hanno infine richiesto che il servizio di
co-locazione virtuale sia esteso a qualsiasi tipologia di centrale di
Telecom Italia ove sia possibile raccogliere clienti in modalita'
ADSL wholesale, con particolare riferimento alle limitazioni
attualmente esistenti per le centrali "in container" e di tipo
"unificato MD".
141. Al fine di superare le criticita' segnalate, l'Autorita' ha
ritenuto opportuno richiedere a Telecom Italia di integrare le
offerte di co-mingling e di co-locazione virtuale rendendo
disponibile l'elenco degli apparati gia' certificati e sui quali e'
in grado di svolgere le attivita' di manutenzione, di estendere la
possibilita' di utilizzo della co-locazione virtuale con DSLAM
fornito da Telecom Italia a tutte le tipologie di DSLAM impiegate
nella propria rete in coerenza con la delibera n. 4/02/CIR e di
consentire l'installazione negli spazi in co-mingling di apparati di
qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, purche' rispettino gli
standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati
sulla rete in analogia con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR
per la co-locazione fisica.
Inoltre l'Autorita', al fine di promuovere la diffusione del
servizio di unbundling, aveva segnalato l'opportunita' di analizzare
con Telecom Italia i vincoli tecnici soggiacenti alle restrizioni
sulle tipologie di centrale aperte al servizio di co-locazione
virtuale, al fine di introdurre eventuali soluzioni impiantistiche
alternative a quelle attualmente proposte.
142. In merito a quanto espresso dalla proposta di provvedimento,
Telecom Italia ha dichiarato la disponibilita' a fornire, su
richiesta, la lista degli apparati accettati in co-locazione
virtuale. Secondo Telecom Italia, in linea di principio non
sussistono condizioni ostative all'installazione di apparati ADM (Add
Drop Multiplexer) nelle sale di co-mingling, purche' siano rispettate
le norme di compatibilita' tecnica con gli altri apparati e
l'utilizzo sia limitato ai servizi di unbundling, per il quale vige
l'obbligo di fornitura del servizio in questione. In merito alle
limitazioni esistenti per centrali in container e di tipo unificato
MD, Telecom Italia ha precisato che si tratta delle stesse
limitazioni applicate a qualsiasi forma di co-locazione fisica.
Infatti, come risulta dall'Offerta di Riferimento, la co-locazione
non e' praticabile in tutti i casi in cui non sia possibile dedicare
spazi agli operatori, mantenendo a disposizione spazi sufficienti
alla gestione della centrale.
143. L'Autorita', nel confermare la decisione, ritiene opportuno
precisare che le informazioni richieste debbano essere incluse
nell'Offerta di Riferimento e che, per il principio di parita' di
trattamento, vengano forniti agli operatori, nel caso di offerta di
co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da
parte di Telecom Italia, apparati uguali a quelli dalla stessa
impiegati per i propri servizi xDSL. In tal caso la modularita'
minima del numero di linee nell'apparato deve essere pari al numero
di linee gestite da una singola scheda modem.
4) ULTERIORI SEGNALAZIONI
Ratei di cessazione dei flussi di interconnessione
144. Telecom Italia, ha previsto per le condizione di cessazione
del servizio in questione dopo il primo anno di contratto, che
l'operatore sia tenuto a pagare un ulteriore rateo bimestrale del
canone annuo.
L'Autorita', nel rilevare che la tematica in oggetto e' stata gia'
affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento
2003, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di
offerta in esame ottemperando a quanto disposto dall'art. 3, comma 2,
lett. c, della delibera n. 11/03/CIR.
Presenza nell'Offerta di Riferimento di due differenti condizioni
economiche per il servizio di consegna DSS1
145. Il prezzo del servizio congiunto di raccolta e conversione
ISDN/DSS1 non risulta coerente con i prezzi delle offerte dei singoli
servizi di conversione ISDN/DSS1 e di raccolta.
L'Autorita', nel rilevare che la tematica in oggetto e' stata gia'
affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento
2003, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di
offerta in esame ottemperando a quanto disposto dall'art. 2, comma 1,
della delibera n. 11/03/CIR.
Introduzione di tariffe differenziate all'interno dello stesso
arco di numerazione per 702 e 709
146. Alcuni operatori hanno richiesto di integrare l'Offerta di
Riferimento introducendo la possibilita' di definire servizi su
numerazioni 702 e 709 con prezzi differenziati all'interno dello
stesso centinaio.
L'Autorita' aveva espresso nella propria proposta di provvedimento
l'orientamento di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso
di richiedere a Telecom Italia, per le numerazioni 702 e 709, la
configurazione di prezzi per singolo numero rimandando a quanto
disposto nella delibera n. 9/03/CIR (art. 11, comma 4).
147. In merito alla proposta dell'Autorita', Telecom Italia ed
Albacom, hanno dichiarato che l'impiego di prezzi differenziati per
tali numerazioni potrebbe comportare ingenti investimenti per
l'adeguamento dei sistemi di rete. La fatturazione differenziata
infatti potrebbe avvenire solo analizzando la numerazione sino
all'ultima cifra, mentre ora avviene solo in base al prefisso.
Inoltre la tariffazione per tali numerazioni prevede un tetto
massimo, dunque l'investimento richiesto non avrebbe alcuna
giustificazione economica.
148. Si rileva sul punto che la misura introdotta dalla delibera
n. 9/03/CIR ha lo scopo di permettere, al cliente (nella fattispecie
il fornitore di accesso ad internet) che ha usufruito della
prestazione di portabilita' del numero, di applicare eventualmente
una tariffa differente da quella che praticava quando era attestato
all'operatore assegnatario della numerazione. Pertanto, in assenza di
tale misura, verrebbe compromesso il principio della titolarita'
della tariffa in capo all'operatore assegnatario della numerazione.
Pertanto, l'Autorita' ritiene opportuno confermare la proposta di
decisione.
Fissazione della quota di surcharge per i servizi di raccolta da
telefonia pubblica
149. Diversi operatori hanno segnalato che Telecom Italia ha
incrementato nel corso del 2003 la quota supplementare minutaria
associata alla raccolta di traffico da apparati di telefonia
pubblica.
150. L'Autorita' rileva che la definizione dei criteri di
determinazione di tale quota e' stata oggetto di uno specifico
procedimento. Il prezzo di interconnessione per tale servizio dovra'
essere modificato da Telecom Italia, in ottemperanza a quanto
disposto dalla delibera n. 12/03/CIR. L'Autorita' pertanto aveva
espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di allineare
l'Offerta di Riferimento 2004 al disposto della delibera n.
12/03/CIR.
151. Nel corso del procedimento istruttorio Telecom Italia ha
inviato in data 13 gennaio 2004 la propria valorizzazione ai sensi
della delibera n. 12/03/CIR della surcharge da Telefonia Pubblica a
valere per l'Offerta di Riferimento 2004, indicando un valore pari a
8,24 €cent/min.
Telecom Italia ha effettuato il calcolo della surcharge a partire
dai costi del servizio di telefonia pubblica eliminando i costi non
pertinenti (tra cui i costi dei lettori di carte). I dati di costo
utilizzati sono relativi, per le postazioni telefoniche, alla
contabilita' 2001 valutata a costi correnti 2001, mentre i cespiti
relativi alla rete di accesso (rete di distribuzione primaria e
secondaria) sono stati valutati a costi storici 2001. I costi della
surcharge sono stati ridotti dei maggiori oneri riscontrabili per gli
impianti di telefonia pubblica finanziati nel 2001 con il fondo del
Servizio Universale. Dividendo tali costi per il numero di minuti
complessivi del servizio di Telefonia Pubblica e' stato determinato
il valore di 8,24 €cent/min. Per calcolare i maggiori oneri relativi
al Servizio Universale Telecom Italia ha determinato i costi di tali
postazioni telefoniche pubbliche in misura proporzionale al numero di
postazioni finanziate dal fondo del Servizio Universale nel 2001
(pari al 23% ca. del totale) ed il relativo traffico sviluppato in
misura proporzionale ai ricavi generati da tali postazioni (pari al
16% ca. del totale).
152. Telecom Italia ha evidenziato, inoltre, che l'analisi dei
valori di traffico relativi alla telefonia pubblica dimostra negli
ultimi anni un andamento decrescente con tassi di riduzione anche
dell'ordine del 20% annuo. Tale riduzione del traffico non riesce a
compensare le riduzioni dei costi e pertanto i costi medi unitari
della raccolta da telefonia pubblica hanno registrato un notevole
incremento.
153. L'Autorita' ha svolto un'approfondita valutazione della
modalita' di calcolo
applicata da Telecom Italia in particolare con riferimento ai dati
contabili adoperati ed
alla metodologia utilizzata per determinare i maggiori oneri
derivanti dall'obbligo di
fornitura del Servizio Universale. Relativamente ai dati contabili
l'Autorita' osserva che:
1) relativamente al conguaglio minimo garantito, tale voce di
ricavo non e' piu' portata a detrazione dei costi totali. L'Autorita'
ritiene che, rappresentando tale conguaglio un minor onere sostenuto
da Telecom Italia, esso e' un beneficio per tutti gli operatori e non
solo per Telecom Italia, e pertanto deve essere escluso dai costi
complessivi presi in considerazione.
2) la base di costo adoperata da Telecom Italia prevede alcuni
cespiti valutati a costi correnti ed altri valutati a costi storici.
L'Autorita' rileva che l'unica base di costo utilizzabile per la
determinazione dei costi dei servizi in questione e', allo stato,
quella relativa alla contabilita' regolatoria redatta dall'operatore
notificato ai sensi degli artt. 8, comma 1, e art. 9, comma 1, del
d.P.R. n. 318/97 e verificata dal revisore indipendente ai sensi
dell'art. 8, comma 4, e art. 9, comma 5, del medesimo d.P.R. n.
318/97. Nell'esercizio 2001 tale contabilita' regolatoria e' stata
formulata utilizzando la metodologia "costi storici pienamente
distribuiti ". Pertanto, l'Autorita' ritiene l'utilizzo di una base
di costo verificata per la determinazione del prezzo del servizio di
surcharge sia di maggiore garanzia per gli operatori interconnessi e
che inoltre non sia possibile utilizzare dati di costo relativi a
differenti metodologie contabili. Peraltro, l'impiego di alcuni dati
valutati con metodologie a costi correnti, si ritiene possa portare
ad incertezze sul mercato a fronte, allo stato, di nessun beneficio
apprezzabile per la concorrenza e per gli utenti. Pertanto
l'Autorita' ritiene che tutti i cespiti debbano essere valutati a
costi storici.
3) i minuti di traffico sono stati considerati senza includere il
traffico non geografico sviluppato dagli operatori interconnessi.
Telecom Italia ha giustificato tale esclusione in quanto nell'anno
2001 non era possibile dai propri sistemi misurare il traffico non
geografico degli altri operatori e pertanto non e' stato incluso.
L'Autorita', come gia' espresso nel proprio provvedimento n.
12/03/CIR, ritiene opportuno che tutte le tipologie di traffico
siano considerate,
in maniera non discriminatoria, nella determinazione della
surcharge. Pertanto,
preso atto dell'assenza di una misura puntuale di tale traffico,
ai fini della
determinazione del prezzo della surcharge e' necessario utilizzare
una stima. In
particolare l'Autorita' ritiene che l'utilizzo del dato relativo
all'anno 2002 sia la
migliore stima disponibile per il valore relativo al 2001. Cio'
anche in
considerazione del fatto che le previsioni dell'andamento del
traffico non
geografico degli operatori alternativi indicano una crescita di
tale valore.
Relativamente agli aspetti metodologici riguardanti la
determinazione dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura
del Servizio Universale, l'Autorita', come gia' evidenziato nella
delibera n. 12/03/CIR, conferma che il prezzo medio della surcharge
deve essere calcolato prendendo in considerazione i costi delle
postazioni totali escludendo i costi relativi alle postazioni
utilizzate da Telecom Italia nel calcolo del costo netto. I costi
cosi' determinati fanno riferimento ad un insieme di postazioni
rappresentativo di un servizio efficiente, erogato in assenza di
obblighi di Servizio Universale, e vengono adoperati per calcolare il
valore medio unitario del prezzo della surcharge come rapporto di
tali costi e dei corrispondenti minuti di traffico. Il valore medio
unitario cosi' determinato, anche se calcolato facendo riferimento
solo ad un sottoinsieme del totale delle postazioni, viene poi ad
essere corrisposto dagli operatori per tutti i minuti di traffico
generati dalle postazioni telefoniche pubbliche indipendentemente dal
fatto che siano o meno installate nell'ambito del Servizio
Universale. Il totale dei costi relativo a tutte le postazioni e'
quello che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia e'
tenuta a recuperare con i servizi di interconnessione (intesi, in
senso lato, come inclusivi del transfer charge interno applicato alle
direzioni commerciali). Con tale modalita' di applicazione della
surcharge, gli eventuali costi "aggiuntivi" non coperti dai ricavi
della quota di surcharge (interni ed esterni) sono riconducibili alle
postazioni su cui Telecom Italia calcola il costo netto del Servizio
Universale (ossia quelle escluse dal calcolo del valore medio
unitario) e, pertanto, concorreranno alla determinazione del costo
netto del Servizio Universale relativo all'esercizio contabile in cui
effettivamente si sono determinati i corrispondenti ricavi da
surcharge (interni ed esterni). Nel caso dell'Offerta di riferimento
2004, ad esempio, gli eventuali costi aggiuntivi saranno tenuti in
considerazione nel calcolo del costo netto del Servizio Universale
nell'anno 2004.
154. Cio' premesso, valutato l'impatto delle modifiche
precedentemente descritte sulla base dei dati della contabilita'
regolatoria a costi storici 2001, l'Autorita' ritiene che
nell'Offerta di Riferimento 2004 il prezzo della surcharge debba
essere adeguato al fine di garantire l'effettivo orientamento al
costo. L'Autorita', sulla base dei dati acquisiti, stima che il
prezzo di tale servizio non puo' essere superiore a 6,15 €cent/min.
Tale nuovo valore avra' effetto a partire dalla data di entrata in
vigore della delibera n. 12/03/CIR, in quanto corretta applicazione
del disposto della stessa.
Informazioni necessarie alla configurazione di NNG (Numerazioni
Non Geografiche)
155. Alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede
che, all'atto della richiesta di configurazione di nuove numerazioni
nell'ambito del servizio di accesso di clienti Telecom Italia a NNG
dell'operatore interconnesso, 1'OLO descriva le modalita' di
effettuazione del servizio e dia evidenza della comunicazione ed
eventuale approvazione della tariffa da parte dell'Autorita'.
156. L'Autorita', nel ribadire che tali informazioni non sono
necessarie alla configurazione delle numerazioni e non devono
pertanto essere richieste, richiede a Telecom Italia di modificare le
condizioni di offerta di tale servizio secondo quanto disposto dalla
delibera n. 2/03/CIR.
SLA del servizio di Shared Access
157. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia introduca
SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi.
L'Autorita', nel rilevare l'inottemperanza di Telecom Italia a
quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. e della delibera n.
11/03/CIR, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni del
servizio di Shared Access introducendo un SLA di assurance garantito
nel 100% dei casi.
Annullamento ordini dei circuiti parziali
158. Telecom Italia nel manuale delle procedure per i servizi di
interconnessione prevede che, in caso di annullamento ordini,
l'operatore sia tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso dei
costi sostenuti, un importo pari al 25% del contributo di attivazione
del collegamento, se l'annullamento perviene entro 10 giorni solari
dalla data dell'ordine o, in alternativa, un importo pari al 100% del
contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento
perviene dopo 10 giorni dalla data dell'ordine. La delibera n.
11/03/CIR dispone che Telecom Italia preveda un periodo iniziale in
cui l'operatore ha facolta' di annullare l'ordine senza sostenere
alcun onere.
159. L'Autorita' richiede a Telecom Italia di modificare le
condizioni di offerta in esame secondo quanto disposto dall'art. 3,
comma 4, lett. g della delibera n. 11/03/CIR.
Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi
dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico
commutato
160. Un operatore ha richiesto l'eliminazione dell'articolazione
in fasce orarie per i servizi di interconnessione, con particolare
riferimento al servizio di transito, rilevando che l'articolazione
vigente e' basata sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia
e non tiene quindi conto di eventuali differenze statistiche del
traffico dei clienti attestati sulla propria rete.
In merito a tale aspetto, l'Autorita' rileva che una eventuale
modifica del sistema di articolazione in fasce di picco e fuori
picco, finalizzata sia a ridefinire il gradiente tariffario sulla
base di statistiche complessive, sia eventualmente ad eliminare il
gradiente medesimo, richieda uno specifico approfondimento e debba
comunque essere definito ed approvato con largo anticipo rispetto
alla pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento.
Cio' in considerazione del fatto che una eventuale modifica del
gradiente ha impatti significativi sui prezzi di interconnessione e
quindi sulla programmazione economica degli operatori. L'Autorita'
comunque ritiene utile, mediante l'istituzione di un apposito tavolo
di lavoro che preveda la partecipazione di Telecom Italia e degli
operatori interconnessi, valutare il problema dell'articolazione
tariffaria valutando costi e benefici di eventuali sistemi
alternativi di articolazione tariffaria dei servizi di
interconnessione.
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Vincenzo Monaci, relatore ai
sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
DELIBERA
Articolo 1
(Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia)
1. S'approvata l'Offerta di Riferimento per l'anno 2004,
pubblicata da Telecom Italia in data 31 Ottobre 2003, fatto salvo
quanto previsto al successivo articolo 2.
Articolo 2
(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia)
1. Telecom Italia riformula, entro 15 giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento, le condizioni economiche dei
servizi inclusi nel paniere D del network cap, nel rispetto del
vincolo IPC-IPC, secondo le considerazioni di cui in premessa e
mantenendo i prezzi dei servizi di seguito riportati uguali a quelli
approvati per l'anno 2003:
a) attivazione dei circuiti parziali per le velocita' 256 Kbit/s,
384 Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155 Mbit/s;
b) attivazione dell'accesso disaggregato alla sottorete locale per
coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio (POTS, ISDN
BRA, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);
c) qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla
sottorete locale
per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio
xDSL;
d) attivazione dell'accesso condiviso alla rete di distribuzione
(shared access);
e) qualificazione della linea ADSL per l'accesso condiviso alla
rete di distribuzione (shared access).
2. Telecom Italia adegua le condizioni economiche della quota
supplementare per il servizio di raccolta in Carrier Preselection,
prevedendo il medesimo valore approvato per il 2003.
3. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura per il
servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai
servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore prevedendo:
a) l'adeguamento delle condizioni economiche, secondo quanto
indicato in premessa, sulla base della metodologia disposta con la
delibera n. 2/03/CIR e dei dati di costo di consuntivo dell'anno
2001;
b) entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la
fornitura per tutte le numerazioni del servizio di configurazione
entro 30 giorni dalla data della richiesta, indipendentemente dallo
scaglione tariffario prescelto dall'operatore interconnesso;
c) l'eliminazione delle clausole relative alle informazioni non
necessarie per la configurazione delle numerazioni non geografiche ai
sensi di quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a)
della delibera n. 1/00/CIR e dall'art. 3, comma 1, lettera o), della
delibera n. 4/02/CIR, Telecom Italia applica il modello di
interconnessione di raccolta verso numerazioni non geografiche alle
chiamate originate da altri operatori verso la numerazione "12".
5. Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di
flussi di interconnessione a 34 Mbps secondo i seguenti criteri:
a) introduzione dell'interfaccia SDH a 155 Mbps e dell'estensione
del collegamento con interfaccia SDH a 155 Mbps;
b) determinazione di condizioni economiche della componente
trasmissiva non superiori ad un terzo di quelli proposte per il
servizio di flussi di interconnessione a 155 Mbps.
6. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, della
delibera n. 11/03/CIR, Telecom Italia adegua le condizioni di offerta
dei servizi di flussi di interconnessione prevedendo:
a) l'inclusione delle modalita' attraverso le quali puo' essere
realizzato l'uso condiviso dei flussi di interconnessione realizzati
per il traffico commutato, per tipologie di traffico differenti,
secondo quanto indicato in premessa.
b) la modifica delle condizioni di cessazione del servizio in
ottemperanza a
quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett. c. della delibera n.
11/03/CIR.
7. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, della
delibera n. 11/03/CIR, Telecom Italia adegua le condizioni di offerta
del servizio di circuito parziale eliminando ogni restrizione
relativa alla presenza di due code di terminazione.
8. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura del
servizio di circuito
parziale prevedendo:
a) l'adeguamento delle condizioni di provisioning ed assurance a
quelle previste per le linee affittate wholesale, come approvate
dalla delibera n. 440/03/CONS;
b) l'adeguamento dei tempi di disponibilita' al fine di permettere
la completa replicabilita' del servizio di linee affittate retail che
include due circuiti parziali;
c) l'adeguamento delle condizioni di cessazione del servizio di
circuito
parziale a quelle previste per i servizi di flussi di
interconnessione;
d) l'adeguamento dei livelli di penale, in caso di revoca degli
ordini, a
quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. g., della delibera n.
11/03/CIR.
9. Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di
raccordi interni di centrale, prevedendo:
a) condizioni trasparenti ed orientate al costo;
b) l'utilizzo del raccordo interno verso sale o spazi di
co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione
adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso;
c) la rimozione le restrizioni sulla configurazione minima dei
raccordi in fibra ottica.
10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche di offerta
del servizio wholesale di Canale Virtuale Permanente, secondo quanto
previsto dalle delibere n. 2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR e
secondo le indicazioni fornite in premessa. Telecom Italia,
contestualmente alla comunicazione delle nuove condizioni di offerta,
comunica all'Autorita' le condizioni economiche e di fornitura delle
proprie offerte retail in commercio, incluse le offerte in
convenzione e gli sconti applicabili dalle direzioni commerciali,
dando evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei
costi non pertinenti, secondo quanto indicato all'art.2, comma 3,
della delibera n. 6/03/CIR.
11. Telecom Italia adegua le condizioni di Service Level
Agreement di provisioning ed assurance del servizio wholesale di
Canale Virtuale Permanente nel rispetto del principio di non
discriminazione interno-esterno prevedendo:
a) l'inclusione dei dati relativi alla disponibilita' annua per
singolo circuito, massima latenza, massimo jitter e massimo tasso di
perdita offerti per i propri servizi finali all'utenza business. I
valori rilevati per i predetti parametri sono altresi' comunicati
all'Autorita', con cadenza annuale, secondo i livelli di dettaglio
indicati in premessa;
b) l'introduzione di una percentuale annua massima, pari al 10%,
di circuiti con errato provisioning garantita e delle relative
penali;
c) l'integrazione della procedura di chiusura concordata dei
guasti secondo le modalita' previste dall'art. 3 dalla delibera n.
440/03/CONS per le linee affittate wholesale.
12. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura del
servizio di configurazione delle numerazioni prevedendo entro 90
giorni dalla notifica del presente provvedimento, la fornitura, per
tutte le numerazioni, del servizio di configurazione entro 30 giorni
dalla data della richiesta.
13. Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le
modalita' di comunicazione agli operatori interconnessi delle
informazioni concernenti l'apertura di numerazioni non geografiche
relative ai propri servizi di nuova introduzione, indicando altresi'
un preavviso, per la fornitura di tali informazioni, non inferiore a
30 giorni.
14. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta e fornitura
dei servizi di unbundling prevedendo:
a) l'introduzione di uno SLA di assurance migliorativo su base
chiamata e le relative penali;
b) l'inserimento delle condizioni di SLA di assurance garantiti
nel 100% dei casi per il servizio di Shared Access;
c) relativamente ai servizi SHDSL, l'eliminazione della
qualificazione della linea in unbundling al variare della velocita',
nei casi in cui la variazione di velocita' non comporti il cambio
della fascia, secondo quanto indicato in premessa;
d) l'integrazione del database di cui all'art. 3, comma 4, lettera
d della delibera n. 11/03/CIR con le informazioni relative a ciascun
Stadio di Linea aperto all'unbundling indicate in premessa; il
predetto database include altresi' le informazioni indicate in
premessa e relative alla disponibilita' di portanti in fibra ottica
sia per i servizi di unbundling che per il servizio di prolungamento
dell'accesso su fibra ottica, nonche' sulla disponibilita' di
infrastrutture civili disponibili per gli operatori;
e) l'introduzione delle modalita' di messa a disposizione delle
informazioni sull'entita' delle riserve di coppie per pianificati
sviluppi commerciali per le quali applica le causali di rigetto,
prevedendone altresi' la notifica all'Autorita';
f) la predisposizione delle modalita' di ampliamento della rete di
accesso, su base progetto, ripartita tra tutti gli operatori
interessati;
g) le modalita' di comunicazione agli operatori dell'elenco degli
stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e dei siti in cui
intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di
rete, contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due
mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione delle
proprie offerte all'utenza finale.
15. Telecom Italia adegua le condizioni del servizio di Shared
Access con splitter fornito da Telecom Italia prevedendo le medesime
condizioni disposte all'art. 2, comma 1, lettera a., punto 5, della
delibera n. 2/03/CIR, per il servizio di Shared Access con splitter
fornito dall'operatore interconnesso.
16. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta e di
fornitura dei servizi di co-locazione prevedendo:
a) l'introduzione delle modalita' di ripartizione del costo delle
attivita' di riordino dei permutatori tra tutti gli operatori
(inclusa Telecom Italia) in modo proporzionale al numero di posizioni
assegnate a ciascuno;
b) l'introduzione, relativamente al servizio di co-locazione
virtuale, della lista degli apparati DSLAM certificati di cui e' in
grado di gestire la manutenzione;
c) l'introduzione, relativamente al servizio di co-locazione
virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte
dell'operatore, di apparati uguali a quelli impiegati per i propri
servizi xDSL e la fissazione della modularita' minima del numero di
linee acquistabili pari al numero di linee gestite da una singola
scheda modem;
d) relativamente ai servizi di co-locazione virtuale e di
co-mingling, l'installazione negli spazi di co-locazione di qualsiasi
apparato utilizzato per servizi di accesso disaggregato nel rispetto
delle norme tecniche e di compatibilita'.
17. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta del
servizio di consegna DSS1 in ottemperanza a quanto disposto all'art.
2, comma 1, della delibera n. 11 /03/CIR.
18. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta del
servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche,
prevedendo, per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi
per singolo numero, ai sensi di quanto disposto all'art. 11, comma 4,
della delibera n. 9/03/CIR.
19. Entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento,
Telecom Italia riformula le condizioni economiche della quota di
surcharge per i servizi di raccolta da telefonia pubblica in
ottemperanza alla delibera n. 12/03/CIR e secondo le indicazioni
fornite in premessa. Tali condizioni economiche sono applicabili dal?
gennaio 2004.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente
articolo 2 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento, fatto salvo ove differentemente specificato.
2. Le condizioni economiche dei servizi inclusi nel paniere D,
come riformulate da Telecom Italia ai sensi del precedente art. 2,
comma 1, entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione da
parte di Telecom Italia. Fino a tale data si applicano le condizioni
economiche pubblicate da Telecom Italia in data 31 ottobre 2003.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle
disposizioni contenute nella presente delibera comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom
Italia S.p.A. ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorita'.
Roma, 14 aprile 2004
Il presidente: Cheli
Il commissario relatore: Monaci
Allegato A
| Pesi|Variazione spesa| Obiettivo Cap
---------------------------------------------------------------------
Paniere A - SGU | | -5,50% | -5,50%
---------------------------------------------------------------------
Raccolta via SGU | 35,53%| -5,50% |
---------------------------------------------------------------------
Raccolta via SGU D7 | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Raccolta forfettaria | | |
SGU | 0,34%| -5,50% |
---------------------------------------------------------------------
Terminazione via SGU | 20,49%| -5,50% |
---------------------------------------------------------------------
Transito via SGU | 0,09%| -12,50% |
---------------------------------------------------------------------
Kit di | | |
interconnessione | 16,06%| -0,48% |
---------------------------------------------------------------------
Flussi di | | |
interconnessione | 23,97%| -8,48% |
---------------------------------------------------------------------
Accessi DSS1 a 2Mbps | 0,98%| -13,50% |
---------------------------------------------------------------------
Flussi DSS1 | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Circ. parz. non a | | |
ceiling | 2,54%| -5,67% |
---------------------------------------------------------------------
Paniere B - SGD e SGT| | -3,50% | -3,50%
---------------------------------------------------------------------
Raccolta via SGD | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Raccolta via SGT | 33,90%| -3,50% |
---------------------------------------------------------------------
Raccolta forfettaria | | |
SGD | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Raccolta forfettaria | | |
SGT | 3,79%| -3,50% |
---------------------------------------------------------------------
Terminazione via SGD | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Terminazione via SGT | 59,98%| -3,15% |
---------------------------------------------------------------------
Transito via SGD | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Transito via SGT | 2,33%| -12,50% |
---------------------------------------------------------------------
| | | -1,22% - Cfr.
| | | paragrafo 11 della
Paniere C - 2 SGT | | -1,22% | delibera.
---------------------------------------------------------------------
Raccolta doppio SGT | 3,31%| -1,25% |
---------------------------------------------------------------------
Terminazione doppio | | |
SGT | 8,82%| -1,12% |
---------------------------------------------------------------------
Transito doppio SGT |0,00040%| -1,25% |
---------------------------------------------------------------------
Accesso alle Cable | | |
Station | 0,022%| -1,22% |
---------------------------------------------------------------------
Instrad. vs estero da| | |
SGT | 23,98%| -0,93% |
---------------------------------------------------------------------
Instrad. vs estero da| | |
CI | 63,87%| -1,34% |
---------------------------------------------------------------------
Paniere D - | | |
Contributi | | -0,03% | 0,00%
---------------------------------------------------------------------
Contr. SPP | 1,04%| -0,50% |
---------------------------------------------------------------------
Contr. attiv. CPS | 64,61%| -16,35% |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Config. codici| | |
CPS | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Contrib. per circ. | | |
parz. | 0,08%| 10,00% |
---------------------------------------------------------------------
Contrib. Acc. | | |
Disaggr. Rete loc. | 33,71%| 31,25% |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Acc. Disaggr. | | |
Sottorete loc. | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Acc. Cond. | | |
Rete distrib. (POTS) | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Canale | | |
numerico | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Contr. prolung. | | |
accesso | 0,013%| 0,00% |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Aggiuntivi | | |
Acc. Disaggr. Rete | | |
Loc. | 0,53%| 0,00% |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Aggiuntivi | | |
Acc. Disaggr. | | |
Sottorete Loc. | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
| Pesi|Variazione spesa| Obiettivo Cap
---------------------------------------------------------------------
Paniere D - | | |
Contributi | | -0,03% | 0,00%
---------------------------------------------------------------------
Contr. Aggiuntivi | | |
Acc. Condiviso | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Disatt. Acc. | | |
Disaggr. Rete | | |
distrib. | 0,017%| 0,00% |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Disatt. Acc. | | |
Disaggr. Sottorete | | |
distrib. | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Disatt. Acc. | | |
condiviso Rete | | |
distrib. | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Disatt. Canale| | |
numerico | 0,00%| - |
---------------------------------------------------------------------
Contr. Disatt. | | |
Prolung. Accesso | | |
C.Numerico | 0,00%| - |
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato