Il commissario straordinario di Governo
per l'Anagrafe nazionale bovina
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente
attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e
suina;
Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del
21 gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto
riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del
sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in
particolare il titolo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437 recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei
bovini;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge
con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recanti
disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in
agricoltura (AGEA), l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro toscano;
Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
nomina del Commissario dell'11 dicembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
proroga del mandato commissariale del 7 aprile 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
proroga del mandato commissariale del 19 dicembre 2003;
Tenuto conto che, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio
2002, il detentore o il suo delegato sono pienamente responsabili sia
della veridicita' che della tempestiva registrazione di tutti gli
eventi inerenti ogni movimentazione di capi in entrata ed in uscita
dall'azienda e che si rende necessario conseguire il definitivo e
puntuale allineamento dei contenuti informativi registrati nella
Banca dati nazionale dell'Anagrafe bovina con l'effettiva consistenza
degli allevamenti stessi;
Considerato che con accordo sottoscritto il 15 maggio 2002 da tutte
le parti rappresentate nel Comitato di cui all'art. 15 del decreto
ministeriale 31 gennaio 2002 e' stato stabilito un preciso e
condiviso calendario operativo che prevedeva l'allineamento della
consistenza di stalla nella BDN entro il 31 ottobre 2002;
Tenuto conto che l'attuazione di tale accordo ha fatto riscontrare
difficolta' operative tali che tuttora non risulta totalmente
conseguito il predetto allineamento dei dati;
Considerato che gli interventi tecnico-organizzativi promossi e
posti in essere consentono oggi di eseguire le operazioni di
allineamento con le modalita' previste dal citato decreto
ministeriale 31 gennaio 2002;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per
l'Anagrafe nazionale bovina sulla certificazione da parte di ogni
detentore della propria consistenza di stalla registrata nella
Anagrafe nazionale bovina del 19 giugno 2003. che stabilisce il
periodo dal 15 luglio 2003 al 15 novembre 2003 per l'attivita' di
certificazione;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per
l'Anagrafe nazionale bovina inerente la proroga al 31 dicembre 2003
dei termini di scadenza delle attivita' di certificazione da parte di
ogni detentore della propria consistenza di stalla registrata nella
Anagrafe nazionale bovina, emessa in data novembre 2003;
Considerata la richiesta di proroga avanzata dal coordinatore del
sottogruppo interregionale per i servizi veterinari del 14 novembre
2003;
Considerato che al 31 dicembre 2003 l'attivita' di certificazione
non risulta in linea con la tempistica prevista dall'ordinanza del
19 giugno 2003;
Ordina:
Art. 1.
Proroga del termine di scadenza della attivita' di riscontro della
consistenza della BDN con la situazione di stalla.
1. Il termine di scadenza dell'attivita' di verifica della Banca
dati nazionale con la situazione di stalla e' prorogato al
29 febbraio 2004.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3 dell'ordinanza del
Commissario straordinario di Governo per l'Anagrafe nazionale bovina
del 19 giugno 2003, al termine del periodo previsto per l'esecuzione
dell'attivita' di verifica della consistenza delle BDN con la
situazione di stalla, si dovra' procedere ai seguenti adempimenti:
a) a carico del Centro servizi nazionale e' posto l'obbligo di
produrre e consegnare, per ogni regione, la lista di tutte le
posizioni per le quali non risulti effettuata l'attivita' di verifica
entro il 1° marzo 2004;
b) i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali,
sulla base delle risultanze acquisite dagli elaborati predisposti dal
CSN di cui al precedente punto a), notificano ai responsabili
detentori delle posizioni di cui sopra la situazione presente in BDN
entro il termine del 15 marzo 2004, invitandoli alla verifica dei
dati contenuti entro quindici giorni dalla ricezione;
c) laddove entro quindici giorni dalla notifica i responsabili
detentori non abbiano provveduto a comunicare variazioni, i servizi
veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali provvederanno ad
effettuare d'ufficio, sulla base delle risultanze acquisite dagli
elaborati predisposti dal CSN di cui al precedente punto a), la
validazione di tutte le posizioni ancora non riscontrate;
d) per le attivita' di cui al precedente punto b), i servizi
veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali possono avvalersi
della collaborazione degli organismi di cui all'art. 14 del decreto
del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e
forestali 31 gennaio 2002.
Roma, 13 gennaio 2004
Il commissario straordinario: Cursi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato