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Gazzetta Ufficiale N. 137 del 14 Giugno 2004

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1 giugno 2004
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello ANR/1, da utilizzare per le dichiarazioni di variazioni dati o cessazione attivita', ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;

Dispone:
1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati contenuti nel modello ANR/1 per le dichiarazioni
di variazione dati o cessazione attivita' ai fini IVA, da parte dei
soggetti non residenti che si sono identificati direttamente nel
territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1.1. Sono approvate le specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
mod. ANR/1, approvato con provvedimento del 6 settembre 2002 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002.
Motivazioni.
Con il provvedimento del 6 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002, e' stato approvato
il modello ANR/1 da utilizzare per le dichiarazioni di
identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione
attivita' da parte dei soggetti non residenti nello Stato che
intendono assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti
ai fini IVA. Le modalita' di presentazione del modello anagrafico
ANR/1 prevedono che la dichiarazione di identificazione diretta deve
essere presentata esclusivamente al competente ufficio locale di Roma
6, anche a mezzo servizio postale, mentre solo per le dichiarazioni
di variazione dati o cessazione attivita' e' possibile la
presentazione in via telematica, attraverso il servizio telematico
Entratel, sia direttamente da parte del soggetto interessato sia
tramite intermediari abilitati.
Il punto 3 di tale provvedimento ha fatto rinvio ad un successivo
atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione
in via telematica di dette dichiarazioni.
Nell'Allegato al presente provvedimento vengono pertanto
stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per
la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
contenuti nella dichiarazione di variazione dati e cessazione
attivita' ai fini IVA - modello ANR/1.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.
Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 6 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002:
approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti
nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione
diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attivita'.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404:
regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio
di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la
presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei
pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal
decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
3 aprile 2000.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2004
Il direttore: Ferrara

Allegato

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA - DICHIARAZIONE DI
VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITA' - IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI
FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE (MOD. ANR/1)

Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni di
variazione dati o cessazione attivita' (mod. ANR/1) di persone
fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti
identificatisi direttamente da trasmettere all'Agenzia delle entrate
in via telematica

1. Avvertenze generali.
Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati
relativi alle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attivita'
di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non
residenti identificatisi direttamente, da trasmettere all'Agenzia
delle entrate in via telematica, sono contenuti nelle specifiche
tecniche di seguito esposte.
Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non
rispettino le specifiche tecniche, verra' scartata.
La trasmissione dei dati attraverso il servizio telematico
Entratel puo' essere effettuata direttamente in base ai requisiti
posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni o
avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, secondo il
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

2. Contenuto della fornitura.
2.1 Generalita'.
Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una
sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 3503 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura e' contraddistinto da uno
specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina
l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura in via telematica delle
dichiarazioni di variazione dati o cessazione attivita' di persone
fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti
identificatisi direttamente sono:

=====================================================================
                         |  e' il record di testa della fornitura e
                         |   contiene i dati identificativi della
                         |   fornitura e del soggetto responsabile
      record di tipo {A}:|    dell'invio telematico (fornitore);
=====================================================================
                         |e' il record che contiene i dati della
                         |dichiarazione di variazione dati o
                         |cessazione attivita' persone fisiche o
                         |soggetti diversi dalle persone fisiche non
      record di tipo {B}:|residenti identificatisi direttamente;
---------------------------------------------------------------------
                         |e' il record di coda della fornitura e
                         |contiene alcuni dati riepilogativi della
      record di tipo {Z}:|fornitura stessa.

La trasmissione della dichiarazione puo' essere effettuata dallo
stesso contribuente attraverso il servizio telematico Entratel. Ne'
consegue che in caso di presentazione diretta il codice fiscale della
persona fisica o del soggetto diverso da persona fisica indicato nel
record «B» coincide con il codice fiscale del responsabile dell'invio
telematico (byte 23 del record «A»).

2.2 La sequenza dei record.
La sequenza dei record all'interno della fornitura deve
rispettare le seguenti regole:
presenza di un solo record di tipo «A», posizionato come primo
record della fornitura;
per ogni dichiarazione presenza di un unico record di tipo «B»;
presenza di un solo record di tipo «Z», posizionato come ultimo
record della fornitura.
Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da
trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovra'
procedere alla predisposizione di piu' forniture.
2.3 La struttura dei record.
I record di tipo «A», «B», «Z» contengono unicamente campi
posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record e'
fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono
esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di
controllo, cosi' come descritto in dettaglio nelle specifiche che
seguono.
2.4 La struttura dei dati.
I campi dei record di tipo «A», «B», «Z», possono assumere
struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi e' indicato,
nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel
caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad
esempio date), nella colonna «Controlli bloccanti» e' indicato il
particolare formato da utilizzare.
L'allineamento dei dati e' a destra per i campi a struttura
numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed
a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a
spazi dei caratteri non significativi).
I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a
struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.
2.5 Regole generali.
Su ogni record va riportato il «Tipo record» e nel record «B»
deve essere indicato il «Codice fiscale identificativo del
dichiarante». Quest'ultimo campo deve riportare il codice fiscale
della persona fisica o del soggetto diverso dalla persona fisica.
I codici fiscali e le partite IVA riportati nelle dichiarazioni
mod. ANR/1 devono essere formalmente corretti.
Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in
maiuscolo.
Nel record «B» della dichiarazione di variazione dati soggetto
diverso dalle persone fisiche occorre impostare il codice fiscale del
rappresentante secondo le regole seguenti:
il codice fiscale rappresentante deve sempre essere indicato se
gia' presente in archivio. La dichiarazione trasmessa viene
controllata e se il codice fiscale non e' presente in archivio la
dichiarazione viene scartata. La residenza estera puo' essere omessa
se non comunicata in precedenza;
il codice fiscale del rappresentante deve essere impostato a
spazi se trattasi di soggetto non in possesso di codice fiscale. In
questo caso devono comunque essere indicati i dati anagrafici e i
dati della residenza estera. La dichiarazione trasmessa viene
controllata e se il codice fiscale corrispondente ai dati indicati
non e' presente in archivio, esso viene attribuito, in caso contrario
la dichiarazione viene scartata.
Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record
inseriti nell'invio telematico con l'elenco dei campi e relativi
descrizione, posizione, lunghezza, formato, controlli bloccanti e
valori ammessi. Per ulteriori informazioni riguardanti la
compilazione della dichiarazione si rimanda alle istruzioni del
modello ANR/1.

Specifiche tecniche mod. ANR/1


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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