IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, ed, in
particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Garanzia dell'adeguatezza della capacita' produttiva
1. Il sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita'
produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto,
assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della
capacita' produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda
nazionale con i necessari margini di riserva.
2. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' basato su
meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non
distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i
consumatori ed e' regolato dai seguenti principi:
a) la remunerazione e' applicata alle unita' di produzione di
nuova realizzazione, nonche' al mantenimento, in esercizio
efficiente, della capacita' esistente;
b) la remunerazione e' commisurata agli obiettivi di capacita'
produttiva del sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale;
c) la remunerazione puo' essere applicata anche ai consumatori di
energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire
il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;
d) la remunerazione e' subordinata al rilascio di apposita
garanzia prestata dai soggetti beneficiari.
3. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' attuato con
modalita' previamente determinate e rese note.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
della Repubblica italiana e' il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di inziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, reca «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero
di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in
materia di remunerazione della capacita' produttiva di
energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilita».
- Il testo dell'art. 1 e' il seguente:
«Art. 1. (Modifiche temporanee delle condizioni di
esercizio delle centrali termoelettriche). - 1. Al fine di
garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura
necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005
e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a., puo' essere
autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW,
inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche
in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita'
dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione,
ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche'
dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002,
n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al
comma 1 rispettano i valori limite di emissione previsti
dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di
potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato
3, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente in
data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma
1, fino al 30 giugno 2005, puo' essere determinato il
limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di
cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258,
relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle
centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di
cui al comma 1. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alla laguna di Venezia.».
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75),
reca «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Nota all'art. 5.
- La delibera CIP (Comitato Interministeriale Prezzi)
29 aprile 1992, n. 6, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 maggio 1992, n. 109.
Art. 2.
Specificazioni tecniche della misura della remunerazione
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore
della rete di trasmissione nazionale elabora, entro i successivi tre
mesi, una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione di
cui all'articolo 1, specificando le modalita' tecniche di calcolo
della remunerazione, nonche' i requisiti delle garanzie di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d).
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' approvata la
proposta di cui al comma 1 e sono impartite direttive concernenti:
a) le responsabilita' del Gestore della rete di trasmissione
nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacita'
produttiva;
b) le responsabilita' del Gestore del mercato elettrico, in
ordine al coordinamento con il mercato dell'energia elettrica, al
fine di evitare distorsioni dei meccanismi concorrenziali;
c) gli indirizzi volti a evitare particolari stati di
vulnerabilita' del sistema elettrico nazionale, nonche' per favorire
la diversificazione delle fonti energetiche.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresi', la data di
entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo
1.
Art. 3.
Verifiche
1. Al fine di verificare gli impegni quantitativi e temporali
assunti dagli operatori, il Gestore della rete di trasmissione
nazionale adotta un apposito sistema di controllo della
disponibilita' di capacita' produttiva che i soggetti beneficiari
della remunerazione sono tenuti a mettere a disposizione nell'ambito
del sistema di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, dandone adeguata
pubblicita'.
2. Gli operatori del sistema elettrico forniscono al Gestore della
rete di trasmissione nazionale tutte le necessarie informazioni
richieste.
3. Il personale incaricato dei controlli dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale, accede agli impianti e alle infrastrutture
dei soggetti beneficiari, anche in fase di costruzione ed esercizio.
Art. 4.
Sanzioni
1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale segnala le
violazioni degli obblighi degli operatori all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, la quale provvede a irrogare sanzioni commisurate
alla gravita' delle violazioni accertate, comprese tra un valore
minimo di 25.000 euro/MW e un valore massimo di 50.000 euro/MW di
potenza remunerata su base annua. Sono comunque fatte salve le
sanzioni penali.
2. L'entita' delle sanzioni e' proporzionata ai periodi di
effettiva indisponibilita', nel corso dell'anno, della capacita'
remunerata, come definita al comma 4.
3. Nei casi di maggiore gravita' e di reiterazione delle
violazioni, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo'
disporre la sospensione della remunerazione nei confronti degli
operatori inadempienti.
4. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale,
sono determinati i criteri tecnici per il calcolo della
indisponibilita' della potenza remunerata.
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in
funzione del sistema di cui all'articolo 1, la remunerazione della
disponibilita' della capacita' produttiva e' disciplinata dal
presente articolo.
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce e
rende pubblici i giorni dell'anno che risultano critici ai fini della
copertura della domanda nazionale, comprensiva del necessario margine
di riserva di potenza.
3. La remunerazione per la disponibilita' della capacita'
produttiva e' applicata a tutte le unita' di produzione ubicate sul
territorio nazionale che:
a) risultano dispacciabili secondo le regole per il
dispacciamento definite dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale;
b) si rendono disponibili nei giorni di cui al comma 2.
4. Sono escluse dalla remunerazione di cui al comma 3 le unita' di
produzione sottoposte al regime giuridico cui alla deliberazione CIP
29 aprile 1992, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del
12 maggio 1992, quelle alimentate da fonti eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica ad acqua
fluente, nonche' quelle che, nei giorni critici di cui al comma 2,
producono sulla base di contratti bilaterali per la quota di
capacita' impegnata in detti contratti.
5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e' stabilito il corrispettivo per la remunerazione della
disponibilita' di capacita', tenendo conto del gettito tariffario
destinato, attualmente, alla copertura della riserva, nonche' i
criteri per il calcolo della disponibilita' delle unita' di
produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione
di cui al presente articolo, ai fini della remunerazione spettante.
6. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, nelle
regole per il dispacciamento, i criteri per l'eventuale estensione
del meccanismo ai consumatori di energia elettrica dotati di
caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva e
che non godono di altre agevolazioni, nonche' le modalita' per la
comunicazione preventiva della disponibilita' delle unita' di
produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione
di cui al comma 1.
7. Gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono assoggettati alla disciplina degli articoli 3 e 4 concernenti le
verifiche e le sanzioni.
Art. 6.
Soggetti beneficiari della remunerazione
1. La remunerazione di cui agli articoli 1 e 5 spetta ai soggetti
che dispongono della capacita', produttiva di energia elettrica,
indipendentemente dal diritto di proprieta' sulle unita' di
produzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato