Ai direttori generali degli uffici
scolastici regionali
Ai presidenti delle regioni
Ai sindaci dei comuni
Al sovrintendente scolastico per la
provincia di Trento
Al sovrintendente scolastico per la
scuola in lingua italiana di
Bolzano
All'intendente scolastico per la
scuola in lingua tedesca di Bolzano
All'intendente scolastico per la
scuola delle localita' ladine di
Bolzano
Al sovrintendente scolastico per la
Regione Valle d'Aosta
Si e' avuto piu' volte modo di evidenziare che le iscrizioni alle
sezioni della scuola dell'infanzia ed alle classi delle scuole dei
diversi ordini e gradi costituiscono un adempimento di fondamentale
importanza sia sotto l'aspetto amministrativo, organizzativo e
gestionale, sia e soprattutto per il diretto coinvolgimento degli
alunni e delle famiglie chiamati ad operare scelte significative non
solo ai fini dell'accesso ai percorsi formativi e nell'ambito degli
stessi, ma anche in funzione di ulteriori scelte e dell'inserimento
nel mondo del lavoro.
In effetti tale adempimento assume carattere preliminare rispetto a
tutta una serie di operazioni, di fasi e di procedure finalizzate a
definire le platee scolastiche, a dare assetto e stabilita' al
sistema educativo e formativo e a garantire il regolare inizio
dell'anno scolastico.
Ne' puo' sfuggire che il ripetuto adempimento, che impegna in via
principale le istituzioni scolastiche e l'amministrazione nelle sue
espressioni centrali e locali, chiama in causa, in maniera sempre
piu' ampia e partecipata, livelli istituzionali, soggetti ed organi a
vario titolo competenti e interessati. Si pensi agli enti locali cui
spettano una molteplicita' di interventi, quali la messa a
disposizione di locali, dotazioni, strumenti didattici, l'erogazione
di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del
diritto allo studio, ecc.
A titolo di esempio valga, poi, il riferimento agli accresciuti
compiti dei comuni, connessi all'attivazione degli anticipi nelle
scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, ai sensi della legge n.
53 del 28 marzo 2003.
Nel quadro delle iniziative relative alle iscrizioni e all'accesso
a taluni percorsi formativi, meritano, altresi', menzione le recenti
attribuzioni delle regioni, individuate e definite con l'accordo del
19 giugno 2003 e con i protocolli di intesa aventi ad oggetto «La
realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale»; attribuzioni
sulle quali si tornera' piu' diffusamente nel paragrafo dal titolo
«scuola secondaria di secondo grado, corsi di formazione
professionale».
Nell'attuale periodo di transizione del sistema scolastico e
formativo, caratterizzato da scenari in rapida trasformazione, nel
quale coesistono assetti e profili consolidati, con processi di
riforma in via di elaborazione o di definizione, si rende piu' che
mai necessario svolgere un'accorta, puntuale e mirata opera di
informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle
famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo, nell'ambito dei
rispettivi ruoli e responsabilita', sono interessati e concorrono
all'annuale, delicata incombenza delle iscrizioni. Incombenza che,
per l'anno scolastico 2004/2005, con specifico riferimento alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, assume ulteriori
valenze, in relazione alla circostanza che il decreto legislativo,
concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, sta completando il suo
iter presso gli organi competenti e, prevedibilmente, entrera' in
vigore nel primo scorcio dell'anno 2004 e produrra' i suoi effetti a
partire dall'anno scolastico 2004/2005.
Stando alle previsioni del citato decreto legislativo, i nuovi
modelli e assetti educativi e didattici riguarderanno, per l'anno
scolastico 2004/2005, la scuola dell'infanzia, l'intero corso della
scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di I grado.
In ordine agli aspetti innovativi che potranno scaturire
dall'applicazione del decreto suddetto e delle connesse norme
attuative, si fa riserva di fornire specifiche istruzioni ed
indicazioni non appena il quadro normativo di riferimento avra'
trovato completa definizione.
Ferma restando l'esigenza sopra richiamata di rendere edotte le
componenti scolastiche e le famiglie interessate in tempo utile circa
il nuovo assetto ordinamentale, strutturale e organizzativo
riguardante le fasce di scolarita' suddette, si ritiene che esistano,
sin da ora, tutte le condizioni e gli elementi atti ad assicurare che
l'adempimento delle iscrizioni si realizzi in un quadro esaustivo di
consapevolezza e sulla base di criteri certi e trasparenti, si' da
consentire scelte meditate e valide.
Cio' in quanto, come e' stato piu' volte precisato, per l'anno
scolastico 2004/2005 le quantita' orarie proprie degli istituti del
tempo pieno e del tempo prolungato nonche' del servizio di mensa
rimangono pienamente confermate e trovano puntuale previsione anche
nel nuovo assetto ordinamentale.
Si richiamano al riguardo, tra l'altro, le note di commento di
questo Ministero al testo approvato in prima lettura dal Consiglio
dei Ministri nella seduta del 12 settembre 2003, nonche' gli
emendamenti e le integrazioni al ripetuto testo assunte dalla
Conferenza unificata con il parere del 10 dicembre 2003.
Premesso quanto sopra e nel precisare che la scadenza del termine
di presentazione delle domande di iscrizione e' fissata in via
ordinaria al 31 gennaio 2004, si impartiscono, per ciascun segmento
di istruzione, le disposizioni e le indicazioni che seguono.
Scuola dell'infanzia.
L'art. 2, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, ha
previsto per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta'
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento la facolta' di
iscriversi al primo anno della scuola dell'infanzia. Si tratta di una
significativa innovazione rispetto alla previgente normativa che
fissava al 31 dicembre il compimento dell'eta' di ammissione alla
frequenza.
Peraltro l'esercizio di tale facolta' da parte dei genitori e'
stato assoggettato, per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e
2005/2006, a criteri di gradualita' e a soluzioni di carattere
sperimentale.
L'art. 7, comma 4, della legge succitata pone tale gradualita' in
relazione «alla disponibilita' dei posti ed alle risorse finanziarie
dei comuni secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel
rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di
stabilita».
Per l'anno scolastico in corso non e' stato possibile dare concreta
attuazione alla citata disposizione concernente l'iscrizione
anticipata, sia per i limitati margini temporali a disposizione, sia
perche' non ricorrevano tutte le condizioni atte a far fronte alle
accresciute esigenze di personale, di strutture, di dotazioni e di
servizi.
L'anno scolastico 2004/2005 e' quello intermedio dell'arco
temporale di gradualita' previsto dalla legge, sicche', per dare
effettiva gradualita' all'istituto dell'anticipo, evitando impatti
concentrati al termine della fase transitoria, si ritiene opportuno,
pur all'insegna della doverosa cautela, consentire, col concorso
delle circostanze che di seguito vengono esplicitate, la
presentazione di istanze di ammissione anticipata alla scuola
dell'infanzia.
D'altra parte, l'avvio degli anticipi nella scuola dell'infanzia
trova le sue motivazioni logiche e di praticabilita' sia nelle
esperienze maturate in via sperimentale nell'anno scolastico
2002/2003, sia nella possibilita' offerta nel corrente anno
scolastico alle famiglie di anticipare l'accesso dei propri figli
alla scuola primaria.
Ai fini della concreta attivazione della frequenza anticipata sono
stati previsti e avviati con l'Associazione nazionale comuni italiani
incontri e consultazioni (che troveranno prosieguo e implementazione
nell'ambito di stabili sedi di confronto) nell'ottica di una
valutazione approfondita e congiunta di tutti gli aspetti della
specifica materia, ivi compresi quelli relativi all'adozione degli
interventi e delle soluzioni utili gia' dal prossimo anno scolastico.
Pertanto, dopo una attenta e ponderata analisi delle varie e
diversificate situazioni esistenti nei vari contesti territoriali,
questo Ministero, d'intesa con l'A.N.C.I., e' pervenuto alla
determinazione di consentire, dopo la data di scadenza del 31 gennaio
2004 (riferita all'iscrizione delle bambine e dei bambini che
compiranno i tre anni di eta' entro il 31 dicembre 2004)
l'iscrizione, fin dal prossimo anno scolastico, anche a coloro che
compiranno i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2005,
subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:
esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a
livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale,
secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei
bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla
previgente normativa;
disponibilita' dei posti nella scuola interessata sia sul piano
logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo
le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico
provvedimento annuale;
assenso del comune nel quale e' ubicata l'istituzione scolastica
interessata ove lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo
all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi:
trasporti, mense, attrezzature, ecc.
I direttori regionali, coadiuvati dai competenti uffici scolastici
provinciali, stabiliranno intese con le amministrazioni comunali
interessate, attraverso appositi tavoli di confronto, volte a
definire sia l'accoglimento delle iscrizioni anticipate sia
l'accertamento delle suindicate, tassative condizioni, da effettuare
secondo tempi e modalita' legati alle specificita' e alle condizioni
di fattibilita' dei diversi contesti territoriali.
Nei comuni ove le intese raggiunte abbiano evidenziato l'esistenza
delle condizioni stabilite, i genitori che intendano avvalersi della
facolta' loro concessa potranno presentare, entro il 15 febbraio
2004, istanza relativa alla iscrizione alla scuola dell'infanzia
anche delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di eta'
entro il 28 febbraio 2005.
Rimane fermo, comunque, il termine del 31 gennaio per l'iscrizione
delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di eta' entro il
31 dicembre 2004.
La concreta realizzazione delle aspettative di frequenza e'
subordinata alla quantita' delle risorse umane disponibili quale
risultera' in sede di determinazione degli organici.
In ogni caso sara' cura dei direttori generali regionali acquisire
tutti i dati inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte che
potranno consentire all'amministrazione di impostare una consapevole
e programmata azione per i prossimi anni.
Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potra' essere
fornito concreto esito all'istanza di frequenza, saranno compilate le
liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati in ciascun
contesto locale.
Per quanto concerne gli assetti organizzativi del servizio si
richiama l'attenzione sul fatto che il decreto legislativo in corso
di approvazione prevede carichi orario annuali compresi tra un minimo
di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. Tali carichi orario sono
pienamente corrispondenti a quelli vigenti, i quali, come e' noto,
sono articolati in un arco temporale compreso tra l'«orario ridotto»
di 875 ore annue e l'«orario normale» strutturato su 1.400 e 1.750
ore annue. Tenuto conto della succitata corrispondenza, gia' all'atto
dell'iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la
loro opzione per i citati carichi orario. Di tali opzioni, infatti,
bisognera' tener conto per la quantificazione delle risorse umane
occorrenti per la determinazione delle consistenze di organico
dell'anno 2004/2005.
Resta fermo che, in via ordinaria e prioritaria, saranno iscritti
alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3
anni di eta' entro il 31 dicembre 2004.
Scuola primaria.
L'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53, ha
profondamente innovato il regime delle iscrizioni al primo anno della
scuola primaria stabilendo che, alla stessa debbano iscriversi le
bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il
31 agosto di ciascun anno. Nel contempo e' stata riconosciuta alle
famiglie la facolta' di iscrivere anticipatamente anche le bambine e
i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento. Tale anticipazione rimane
assoggettata, fino all'anno scolastico 2005/2006, ad un regime di
gradualita'. Infatti, per l'anno scolastico in corso, hanno potuto
esercitare la facolta' di iscrizione anticipata le famiglie delle
bambine e dei bambini che hanno compiuto i sei anni di eta' entro il
28 febbraio, considerato che la progressiva estensione fino alla data
del 30 aprile, prevista a regime, e' modulata in rapporto alla
disponibilita' delle risorse finanziarie (art. 7, comma 5).
Anche per il prossimo anno scolastico si ritiene di dover
confermare la data del 28 febbraio quale termine ultimo per il
compimento dell'eta' di ammissione anticipata, in quanto la normativa
relativa al primo ciclo, in via di approvazione, reca con se' tutta
una serie di altre innovazioni che rendono consigliabile, allo stato,
il consolidamento della data succitata.
Pertanto, per l'anno scolastico 2004/2005 dovranno essere iscritti
al primo anno della scuola primaria tutte le bambine e i bambini nati
entro il 28 febbraio 1999, le cui famiglie intendano avvalersi della
facolta' di anticiparne la scolarizzazione.
E' evidente, infatti, che l'esercizio della cennata facolta' da
parte dei genitori produce un obbligo di accoglimento delle istanze
da parte delle autorita' scolastiche.
Si richiama l'attenzione sui nuovi assetti strutturali previsti
dalla riforma, imperniati su una quota oraria annuale, obbligatoria,
delle lezioni di 891 ore e su ulteriori 99 ore annue, opzionali,
facoltative e gratuite per gli alunni, destinate ad attivita' e
insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare
nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie. A tale impianto (nella cui quota
obbligatoria vanno collocate le gia' avviate attivita' di
alfabetizzazione informatica e di studio della lingua inglese) va
aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa (nel limite
massimo di 330 ore annue) costituente a tutti gli effetti organico di
istituto; tempo durante il quale e' assicurata l'assistenza del
personale docente.
Come gia' precisato con riguardo alla scuola dell'infanzia,
l'opzione delle famiglie, tra orario obbligatorio e orario
comprensivo di quello aggiuntivo di tipo facoltativo e opzionale
nonche' del tempo eventualmente dedicato alla mensa, va formulata
all'atto dell'iscrizione, concorrendo la stessa alla determinazione
del fabbisogno di risorse umane necessarie per la elaborazione delle
consistenze di organico. In effetti la struttura oraria articolata
sugli orari aggiuntivi trova piena corrispondenza con le quantita'
orarie proprie all'attuale istituto del tempo pieno ed e', pertanto,
compatibile con i modelli di erogazione del servizio scolastico ormai
consolidati nei vari contesti territoriali in un quadro di
continuita'.
Si fa riserva di ulteriori, piu' dettagliate istruzioni ed
indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l'area delle
attivita' e degli insegnamenti rientranti nella quota delle 99 ore
annue non appena risultera' definito il quadro normativo recante la
disciplina della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; cio' fermo
restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti
didattico-organizzativi attualmente vigenti.
Scuola secondaria di primo grado.
Il decreto legislativo in corso di approvazione prevede che dal
1° settembre 2004 la riforma venga introdotta anche nella prima
classe dell'istruzione secondaria di primo grado. L'innovazione si
fonda su un impianto obbligatorio annuale di 891 ore, cui si
aggiungono 198 ore di attivita' opzionali, facoltative e gratuite,
nonche' il tempo eventualmente dedicato alla mensa corrispondente ad
un massimo di 231 ore annue. Le discipline della quota nazionale, che
comprendono anche lo studio obbligatorio di una seconda lingua
comunitaria, sono quelle riportate nelle «Indicazioni nazionali per i
piani di studio personalizzati nell'istruzione secondaria di I
grado», che, secondo il citato decreto legislativo, sostituiscono, in
via transitoria, i regolamenti previsti dall'art. 7 della legge
28 marzo 2003, n. 53, e vengono impartite, ciascuna, per il monte ore
annuo flessibile previsto dalle «Indicazioni» stesse.
Cio' lascia prevedere che l'assetto ordinamentale della scuola
secondaria di I grado attraversera' una fase transitoria nella quale,
prima della messa a regime dell'innovazione per tutti e tre gli anni
di corso, andranno a coesistere, in parallelo, modelli diversi di
percorsi formativi. In tale contesto e al fine di rendere compatibili
il «vecchio» ed il «nuovo» saranno individuate soluzioni
transitorie
che consentiranno di gestire il sistema in maniera fisiologica, senza
traumi o mutamenti radicali.
Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie
di primo grado, pertanto, potranno all'atto dell'iscrizione,
esprimere le loro scelte tra l'orario annuale obbligatorio delle
lezioni e l'orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198
ore annue, nonche' sul tempo eventualmente dedicato alla mensa.
Si fa riserva di ulteriori, piu' dettagliate istruzioni ed
indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l'area delle
attivita' e degli insegnamenti rientranti nella quota delle ulteriori
198 ore annue non appena risultera' definito il quadro normativo
recante la disciplina della scuola dell'infanzia e del primo ciclo,
fermo restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti
didattico-organizzativi attualmente vigenti.
Specifica menzione merita l'insegnamento dello strumento musicale
non rientrante, secondo la previsione del piu' volte richiamato
decreto legislativo, tra le discipline della quota oraria
obbligatoria e, pertanto, da collocare, ove siano presenti richieste
delle famiglie in tal senso, nelle attivita' opzionali e facoltative.
Trattasi di una situazione che per un verso presenta il vantaggio di
una possibile maggiore diffusione territoriale della cennata
esperienza al di fuori dei vincoli e delle rigidita' che attualmente
accompagnano l'esperienza stessa, per altro verso va gestita con
particolare attenzione in sede di elaborazione dell'organico,
specialmente per quanto concerne la conservazione delle attuali
consistenze.
Cio' premesso, si conferma che nell'ambito degli istituti
comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, non e' richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado da parte delle famiglie degli
alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe
della scuola primaria.
L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste
soltanto quando le famiglie intendano far frequentare ai propri figli
un istituto scolastico diverso da quello comprensivo nel quale hanno
conseguito la licenza elementare.
In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di
iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico della scuola
prescelta e presentate per il tramite di quello della scuola primaria
di provenienza che provvedera' a trasmetterle, entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del termine del 31 gennaio 2004, alla
istituzione scolastica interessata.
Modulistica da fornire alle famiglie.
La modulistica da fornire alle famiglie per gli adempimenti
connessi alle iscrizioni e' quella allegata alla circolare di pari
oggetto diramata negli anni decorsi. Peraltro, tenuto conto della
riserva di ulteriori, piu' dettagliate istruzioni e indicazioni da
impartire non appena entrera' in vigore il decreto legislativo piu'
volte menzionato, al momento dell'iscrizione dovra' essere compilata
soltanto la parte di modulistica riferita alle scelte da esprimere
con immediatezza.
Scuola secondaria di secondo grado, corsi di formazione
professionale.
L'istruzione secondaria di secondo grado non e', allo stato,
immediatamente interessata da provvedimenti attuativi della legge
28 marzo 2003, n. 53.
Conseguentemente gli alunni frequentanti la terza media negli
istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, per la
prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema
dell'istruzione, presenteranno le domande di iscrizione alla prima
classe, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto secondario
di secondo grado prescelto, al dirigente scolastico della scuola
secondaria di primo grado frequentata, il quale, entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del 31 gennaio 2004, provvedera' a
trasmetterle alle scuole di destinazione. I dirigenti scolastici di
queste ultime scuole terranno in particolare evidenza le domande di
iscrizione, come sopra pervenute, al fine di verificare il reale
assolvimento del diritto-dovere da parte degli interessati e di
attivare tutti gli interventi di sensibilizzazione che dovessero
essere necessari.
Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad
un solo istituto di istruzione secondaria superiore, anche via
Internet, secondo le medesime procedure gia' sperimentate nell'anno
decorso.
Premesso e precisato quanto sopra e per le sue evidenti connessioni
con l'adempimento delle iscrizioni, si reputa necessario richiamare
alcuni aspetti e profili innovativi scaturenti dalla stessa legge n.
53/2003 per effetto dell'abrogazione della legge 20 gennaio 1999, n.
9. Com'e' noto tale abrogazione e' stata disposta nell'ottica di un
progressivo ampliamento del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una
qualifica professionale; in sostanza l'esercizio di tale
diritto-dovere ridefinisce ed amplia l'obbligo scolastico di cui
all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
introdotto dall'art. 68 della legge n. 144/1999.
In attesa della emanazione del relativo decreto legislativo e della
strutturazione del nuovo assetto ordinamentale articolato sui due
percorsi, quello dell'istruzione e quello dell'istruzione e
formazione professionale, gli studenti che conseguono la licenza
media sono tenuti comunque a proseguire il proprio percorso formativo
in un quadro di opzioni ampliato ed arricchito rispetto alle
previsioni della citata legge n. 9/1999.
Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 3,
comma 94, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui «gli
alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori
statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse
scolastiche»; disposto che indirettamente conferma le indicazioni
sopra menzionate.
In tale prospettiva in data 19 giugno 2003 e' stato stilato un
accordo-quadro, tra questo Ministero, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane, al quale hanno
fatto seguito specifici protocolli di intesa stipulati tra gli stessi
soggetti al fine di poter consentire agli alunni di terza media, una
volta conseguito il diploma, oltre la prosecuzione degli studi nella
scuola secondaria superiore anche l'accesso a corsi dell'istruzione e
della formazione professionale. E' opportuno ricordare che le intese
sottoscritte con le regioni prevedono percorsi formativi della durata
triennale, differenziati nei diversi contesti territoriali, sicche'
le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni,
dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dalle
intese sottoscritte a livello regionale. I titoli e le qualifiche
rilasciati dalle regioni al termine del triennio saranno utilmente
spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti
agli standard minimi formativi in corso di definizione.
Si ricorda infine che, per coloro che abbiano compiuto i quindici
anni di eta', resta ferma comunque la possibilita' di proseguire i
percorsi formativi in apprendistato sino al compimento del
diciottesimo anno di eta' o almeno fino al conseguimento di una
qualifica professionale.
Il quadro delle opportunita' sopra richiamate evidenzia la
necessita' di effettuare una attenta ricognizione delle scelte
espresse dagli studenti al termine del percorso di studi della scuola
secondaria di primo grado; ricognizione da porre in essere a cura dei
dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di primo
grado dai quali provengono gli studenti stessi, anche al fine di
individuare eventuali defezioni e di promuovere tutte le iniziative
idonee ad assicurare il prosieguo nell'istruzione o nella formazione
professionale, o nel sistema integrato tra istruzione e formazione
professionale, sino al diciottesimo anno di eta' o fino al
conseguimento di una qualifica professionale.
Pertanto, entro quindici giorni dal termine fissato per le
iscrizioni, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di
primo grado rileveranno le scelte effettuate da tutti gli studenti
per il successivo anno scolastico, nonche' i nominativi di coloro che
non avranno effettuato alcuna scelta. Tale incombenza dovra' essere
assolta anche da coloro che hanno presentato o presenteranno domanda
per sostenere gli esami di licenza media in qualita' di privatisti,
se ancora rientranti nei limiti di eta' previsti per l'esercizio del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. La rilevazione sara'
effettuata mediante procedure automatizzate con l'uso di specifica
modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla
Direzione generale per i sistemi informatici del M.I.U.R., secondo le
procedure e le modalita' gia' adottate negli ultimi due anni. Al
riguardo saranno impartite specifiche istruzioni.
Gli uffici scolastici regionali prenderanno opportuni accordi con
le regioni per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle
anagrafi dei giovani destinatari degli interventi di formazione fino
al diciottesimo anno di eta' o fino al conseguimento di una qualifica
professionale.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessita' della materia
delle iscrizioni impongono che i direttori generali regionali ed i
dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie
operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in
particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione,
sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli
alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla
delicata incombenza.
Istruzione paterna.
I genitori o gli esercenti la patria potesta' che intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato,
secondo quanto previsto dall'art. 111 del decreto legislativo n.
297/1994, debbono rilasciare al dirigente scolastico della scuola
interessata apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno. Tale
dichiarazione si intende riferita anche al caso di iscrizione alle
scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.
Corsi per adulti.
Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti
finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola
secondaria di primo grado per adulti (150 ore), ai corsi serali
presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
nonche' ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di
sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel
sistema formativo, e' fissato al 31 maggio 2004. Tale termine non e'
ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere
modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare
delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire
l'ordinato svolgimento, nei termini previsti, delle attivita'
propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia in relazione
a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli
interessati e' possibile, attraverso l'adozione di formale
provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio
2004 e, comunque, non oltre quella del 31 agosto 2004. In ogni caso
le iscrizioni tardive non potranno comportare incrementi delle
dotazioni organiche.
I direttori generali degli uffici scolastici regionali sono
invitati ad adottare ogni utile iniziativa al fine di fornire la
massima pubblicita' ai termini come sopra indicati.
Iscrizione agli esami per il corrente anno scolastico 2003-2004.
Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria di secondo grado, con circolare
ministeriale n. 80 del 29 ottobre 2003, e' gia' stato fissato il
termine per la presentazione della relativa domanda, che e' scaduto
il 30 novembre 2003; termine che, coincidendo con un giorno festivo,
e' stato, di diritto, prorogato al giorno seguente.
In relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della
legge n. 425 del 10 dicembre 1997, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, i candidati
esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli
esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui
consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami
preliminari. Cio' richiede che i candidati siano messi subito in
grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro
didattico della classe alla quale sono stati assegnati.
Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai
direttori degli uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di
gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio
2004; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell'ultimo
anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto
termine e' differito al 20 marzo.
Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza
prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere
l'esame conclusivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della
tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.
Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami:
entro il 31 gennaio 2004, gli alunni delle penultime classi che
intendano sostenere l'esame di Stato con abbreviazione del corso di
studi per merito o obblighi di leva;
entro il 26 gennaio 2004, i candidati esterni agli esami di
qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria di secondo grado;
entro il 20 marzo 2004, gli alunni interni che, cessando la
frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami
in qualita' di candidati esterni.
Le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
statali paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono
autorizzati ad accettare anticipatamente le domande, per sostenere
esami di idoneita' all'ultimo e penultimo anno, da parte dei
candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di
istruzione secondaria di secondo grado, che si svolgono in istituti
privati con presa d'atto.
Roma, 13 gennaio 2004
Il capo Dipartimento
per lo sviluppo dell'istruzione
Capo
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato