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Gazzetta Ufficiale N. 143 del 21Giugno 2004

 

A.N.A.S. S.P.A.

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2002
Autorizzazione del progetto relativo alla autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 2°, tratto 5°, lotti 6, 7, 8, 9, 10 - dal km 259+700 (svincolo di Cosenza sud escluso) al km 286+000 (svincolo di Altilia incluso) - tronco 2°, tratto 6°, lotto 1° - dal km 286+000 al km 294+600 (svincolo di San Mango d'Aquino incluso) - tronco 2°, tratto 7°, lotto 1°, dal km 294+600 al km 304+200 (svincolo di Falerna incluso), da realizzarsi nei comuni di Belsito, Malito, Marzi, Dipignano, Mendicino, Paterno Calabro, San Mango d'Aquino, Grimaldi, Mangone, Falerna, Cosenza, Santo Stefano Rogliano, Altilia, Martirano, Martirano Lombardo, Nocera Terinese, presentato da A.N.A.S. S.p.a.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche
del personale e gli affari generali

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni in materia di Conferenza di servizi;
Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383;
Visto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del
31 marzo 1998, con cui tra l'altro, vengono assegnati allo Stato «...
i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori
naturali e ambientali, alla difesa del suolo ed alla articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza
statale ...»;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Premesso:
che con nota n. 5651 in data 26 aprile 2002 l'A.N.A.S., Direzione
generale, ha inviato a questo Ministero l'istanza di convocazione di
una Conferenza di servizi per i lavori di ammodernamento ed
adeguamento alle norme CNR/80 dell'autostrada Salerno-Reggio
Calabria: tronco 2, tratto 5, lotto 6 (dal km 259+700 svincolo di
Cosenza Sud escluso, al km 261+700); tronco 2, tratto 5, lotto 7 (dal
km 261+700 al km 266+300); tronco 2, tratto 5, lotto 8 (dal km
266+300 al km 274+000 svincolo di Rogliano incluso); tronco 2, tratto
5, lotto 9 (dal km 274+000 al km 278+400); tronco 2, tratto 5, lotto
10 (dal km 278+400 al km 286+000 svincolo di Altilia incluso); tronco
2, tratto 6, lotto 1 (dal Km 286+000 al km 294+600 svincolo di San
Mango D'Aquino incluso); tronco 2, tratto 7, lotto 1 (dal km 294+600
al km 304+200 svincolo di Falerna incluso);
che l'A.N.A.S. ha dichiarato di aver adempiuto nelle forme di
legge alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di aver
provveduto agli adempimenti di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con avviso sul
quotidiano «Il Sole 24 Ore»;
che questo Dipartimento con nota n. 94 in data 26 maggio 2002 ha
indetto apposita Conferenza di servizi per il giorno 26 giugno 2002;
che questo Ministero, in data 11 luglio 2002 con nota n. 444, ha
trasmesso copia conforme del verbale della succitata Conferenza a
tutte le amministrazioni presenti e assenti alla riunione ai sensi
della normativa vigente;
Considerato:
che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per
i lavori sopracitati ha emesso, con prescrizioni il decreto di
compatibilita' ambientale n. 6919 in data 23 gennaio 2002;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha espresso
in sede di Conferenza parere favorevole con prescrizione ribadendo
quanto dichiarato con nota n. ST/407/23246 del 30 novembre 2001;
che la Soprintendenza archeologica della Calabria con nota n.
13927 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
che il Ministero della difesa, ispettorato logistico
dell'Esercito, con nota n. 6151/12.3/15OS in data 26 giugno 2002, ha
trasmesso il proprio parere favorevole;
che il Corpo forestale dello Stato, coordinamento provinciale di
Cosenza con nota n. 15240 in data 8 ottobre 2002 ha ribadito il
proprio parere favorevole con prescrizioni, precedentemente espresso
con nota n. 8634 in data 22 giugno 2002;
che il Corpo forestale dello Stato, coordinamento distrettuale di
Lamezia Terme, con nota n. 1624 in data 9 ottobre 2002 ha ribadito il
parere favorevole precedentemente espresso con nota n. 775 in data
19 giugno 2002;
che la regione Calabria, Dipartimento urbanistica, con nota n.
1047 del 25 novembre 2002 ha trasmesso la deliberazione di giunta
regionale n. 998 del 4 novembre 2002 con la quale e' stato espresso
parere favorevole all'intesa;
che la regione Calabria, Autorita' di bacino, con nota n. 1973 in
data 17 settembre 2002, ha espresso parere favorevole con
prescrizioni;
che la comunita' montana del Savuto, con deliberazione n. 32 in
data 22 giugno 2002, ha espresso parere favorevole con condizioni. La
stessa comunita' montana ha inoltre presentato la delibera di giunta
n. 35 in data 20 giugno 2002 del comune di Belsito nella quale si
esprime parere favorevole con condizioni e la delibera di giunta n.
15 in data 21 giugno 2002 del comune di Malito nella quale si esprime
parere favorevole con condizioni, nonche' le deliberazioni di giunta
dei comuni di Scigliano, Aiello Calabro e Colosimi numeri 28, 78 e 70
tutte del 20 giugno 2002 nelle quali si esprime parere favorevole con
condizioni;
che il comune di Marzi con nota n. 1446 in data 26 ottobre 2002
ha trasmesso la delibera di giunta comunale n. 69 del 19 ottobre 2002
con la quale esprime parere favorevole;
che il comune di Dipignano ha espresso in sede di conferenza
parere favorevole;
che il comune di Mendicino con nota n. 10721 in data 9 ottobre
2002 ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del
5 luglio 2002 con la quale ha espresso parere favorevole;
che il comune di Paterno Calabro con deliberazione di consiglio
comunale n. 8 del 24 giugno 2002 ha espresso parere favorevole con
condizioni;
che il comune di San Mango d'Aquino con nota n. 1509 del
24 giugno 2002, presentata in sede di conferenza, ha espresso parere
favorevole con condizioni;
che il comune di Grimaldi in sede di conferenza ha espresso
parere favorevole con condizioni, con deliberazione di consiglio
comunale n. 26 del 25 giugno 2002;
che il comune di Mangone in sede di conferenza ha espresso parere
favorevole con condizioni, con deliberazione di consiglio comunale n.
22 del 18 giugno 2002;
che il comune di Falerna ha ratificato il parere favorevole con
condizioni espresso in sede di conferenza con la deliberazione del
consiglio comunale n. 56 del 4 novembre 2002;
che i comuni di Cosenza, Santo Stefano di Rogliano, Altilia,
Martirano Vecchio, Martirano Lombardo e Nocera Terinese regolarmente
convocati a partecipare alla Conferenza di servizi relativa alla
localizzazione delle opere in argomento, tenutasi in data 26 giugno
2002 e successivamente, debitamente interessati, con nota n. 444 del
1° luglio 2002 ai sensi della normativa vigente in materia, non hanno
espresso il loro parere di competenza;
che la Telecom Italia S.p.a. ha espresso in sede di conferenza
parere favorevole;
che la Terna, Gruppo Enel, ha espresso in sede di conferenza
parere favorevole con condizioni;
che la Snam, Rete Gas, ha espresso con nota n. DI-SOCC/627/SPE in
data 11 giugno 2002, parere favorevole con condizioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e
regione Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, questo Dipartimento autorizza la realizzazione del
progetto dei lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme
CNR/80 del tronco 2, tratto 5, lotto 6 (dal km 259+700 svincolo di
Cosenza sud escluso, al km 261+700); tronco 2, tratto 5, lotto 7 (dal
km 261+700 al km 266+300); tronco 2, tratto 5, lotto 8 (dal km
266+300 al km 274+000 svincolo di Rogliano incluso); tronco 2, tratto
5, lotto 9 (dal km 274+000 al km 278+400); tronco 2, tratto 5, lotto
10 (dal km 278+400 al km 286+000 svincolo di Altilia incluso); tronco
2, tratto 6, lotto 1 (dal km 286+000 al km 294+600 svincolo di San
Mango D'Aquino incluso); tronco 2, tratto 7, lotto 1 (dal km 294+600
al km 304+200 svincolo di Falerna incluso) dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria. Si richiamano, nel contempo, le prescrizioni
e le condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei
precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in
conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti
non partecipanti alla conferenza che, sulla scorta degli elaborati
progettuali e unitamente al verbale della conferenza di servizi
suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente
decreto.

Art. 2.
Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della
Conferenza dei servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-ter
della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 24 novembre
2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di
competenza delle amministrazioni
ed enti partecipanti o, comunque, invitati a partecipare alla
conferenza sempre in relazione alla conformita' urbanistica delle
opere.

Art. 3.
E' fatto obbligo all'A.N.A.S. di pubblicare il presente
provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di
tale adempimento deve essere data comunicazione al Dipartimento per
il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del
personale e gli affari generali.

Roma, 20 dicembre 2002
Il capo del Dipartimento: Fontana


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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