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Gazzetta Ufficiale N. 147 del 25 Giugno 2004

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 Giugno 2004
Designazione di Certification of Safety Institute S.p.a. (C.S.I. S.p.a.), quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi
e statistici
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in
particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi
notificati per lo svolgimento delle attivita' di certificazione per i
recipienti a pressione trasportabili;
Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le
procedure per la designazione degli organismi notificati ed
autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
Vista la domanda presentata da Certification of Safety Institute
S.p.a., con sede legale in via Lombardia n. 20 - 20021 Bollate
(Milano) del 10 giugno 2003;
Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla commissione TPED
con prot. n. 2158-MOT2/U del 4 giugno 2004;

Decreta:
Art. 1.
1. Certification of Safety Institute S.p.a. (C.S.I. S.p.a.), e'
designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la
certificazione di conformita' delle attrezzature a pressione
trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione
delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I,
parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Art. 2.
1. L'attivita' di certificazione di cui all'art. 1 deve essere
svolta secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale
2 aprile 2003. Tale attivita' deve peraltro essere svolta nel
rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura
dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale
e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione
presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la
valutazione dei requisiti di idoneita' necessari per la designazione
degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto
l'istruttoria. E' fatta salva la possibilita' di modificare elementi
o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento dei
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate e' inviata al competente ufficio del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici.

Art. 3.
1. La presente designazione ha validita' di tre anni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
2. Durante il periodo di validita' della designazione il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici puo' effettuare
verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti
dell'organismo.
3. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non
inferiore a dieci anni.

Art. 4.
1. Ove, nel corso dell'attivita' di certificazione sia accertato, a
seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia
mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del
presente decreto, la designazione e' oggetto di immediata sospensione
o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale
2 aprile 2003.
2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni
del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale
2 aprile 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il Capo del Dipartimento: Fumero

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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