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Gazzetta Ufficiale N. 147 del 25 Giugno 2004

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 Aprile 2004 , n. 161
Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con le
modificazioni apportate, in particolare, dalla legge 13 febbraio
2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e
del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza» e, in particolare, l'articolo 17-bis, commi 1, 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la
disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia;
Visti gli articoli 147-bis e 147-ter delle disposizioni di
attuazione del Codice di procedura penale, relativi all'esame e alla
ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la
giustizia;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modifiche
ed integrazioni;
Considerata la necessita' di precisare i contenuti e le modalita'
di attuazione delle speciali misure di protezione definite e
applicate anche in via provvisoria dalla Commissione centrale di cui
all'articolo 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' i criteri che la
medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione
delle misure predette;
Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo
1991, n. 82;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la comunicazione, in data 29 marzo 2004, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Tipologie delle misure di protezione
1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (d'ora in avanti, ai
fini del presente decreto, legge 15 marzo 1991, n. 82) come
modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevede le seguenti
misure di protezione:
a) piano provvisorio di protezione, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1;
b) speciali misure di protezione, ai sensi dell'articolo 13,
comma 4;
c) speciali misure di protezione applicate mediante la
definizione di un programma speciale di protezione, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5.
2. Le misure di protezione di cui al comma 1 sono deliberate dalla
Commissione centrale di cui all'articolo 10 della legge 15 marzo
1991, n. 82, denominata d'ora in avanti, ai fini del presente
decreto, Commissione centrale.
3. Per le misure di protezione di cui al comma 1 non si applicano,
in relazione al carattere speciale delle disposizioni del Capo II e
del Capo II-bis della legge 15 marzo 1991, n. 82, le disposizioni del
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 luglio 2002, n. 133.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 17-bis, commi
1, 4 e 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a
scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di
giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione). - 1.
(Comma abrogato).
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita' di investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
e di istruttoria, la commissione centrale si avvale
dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di
istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del
Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate le speciali
misure di protezione, anche se di tipo urgente o
provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa
la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642.
2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono modificate o revocate
le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o
provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di
sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha
efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il
giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la
discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i
quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
alla meta'.
2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere
proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del
medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede
cautelare o di merito.
2-octies. I magistrati componenti della commissione
centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei
procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti
nei cui confronti la commissione, con la loro
partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della
misura di protezione.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. (Comma abrogato)».
«Art. 17-bis (Previsione di norme di attuazione). - 1.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e
la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono
precisati i contenuti e le modalita' di attuazione delle
speciali misure di protezione definite e applicate anche in
via provvisoria dalla commissione centrale nonche' i
criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
formulazione e attuazione delle misure predette.
(Omissis).
4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche'
quello previsto dall'art. 13, comma 8, sono emanati ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere
sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».
- La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica
della disciplina della protezione e del trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza».
- Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca:
«Disciplina del cambiamento delle generalita' per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia».
- Si riporta il testo degli articoli 147-bis e 147-ter
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale):
«Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con
la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1.
L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla
legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo
urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie
alla tutela della persona sottoposta all'esame,
determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o
dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di
protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente del tribunale o della corte di assise.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'art. 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a
programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito
di un processo per taluno dei delitti indicati dall'art.
51, comma 3-bis, nonche' dall'art. 407, comma 2, lettera
a), n. 4, del codice;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo
29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere
all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto
previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto
legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il
volto della persona sia visibile;
c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art.
407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere
esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei
cui confronti si procede per uno dei delitti previsti
dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera
a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei
procedimenti.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano le disposizioni previste
dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere
altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad esame.».
«Art. 147-ter (Ricognizione in dibattimento delle
persone che collaborano con la giustizia). - 1. Quando nel
dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona
nei cui confronti e' stato emesso il decreto di cambiamento
delle generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo
29 marzo 1993, n. 119, ovvero ed altro atto che implica
l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione
o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo
necessario al compimento dell'atto.
2. Durante tutto il tempo in cui la persona e' presente
nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte
chiuse a norma dell'art. 473, comma 2, del codice.
3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria
l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad
evitare che il volto della persona sia visibile.».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 13 febbraio 2001, n. 45,
v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1, 4 e 5, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse).
«Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
e adozione di provvedimenti provvisori). - 1. Sulla
proposta di ammissione alle speciali misure di protezione,
la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2,
delibera a maggioranza dei suoi componenti, purche' siano
presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di
parita' prevale il voto del presidente. Quando risultano
situazioni di particolare gravita' e vi e' richiesta
dell'autorita' legittimata a formulare la proposta la
commissione delibera, anche senza formalita' e comunque
entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano
provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove
necessario, informazioni dal Servizio centrale di
protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La
richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11,
comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui
quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di
collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione e'
ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica
inoltre le circostanze da cui risultano la particolare
gravita' del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il
provvedimento con il quale la commissione delibera il piano
provvisorio di protezione cessa di avere effetto se,
decorsi centottanta giorni, l'autorita' legittimata a
formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto
a trasmetterla e la commissione non ha deliberato
sull'applicazione delle speciali misure di protezione
osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento.
Il presidente della commissione puo' disporre la
prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il
tempo strettamente necessario a consentire l'esame della
proposta da parte della commissione medesima. Quando
sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non
consentono di attendere la deliberazione della commissione
e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata
richiesta della competente autorita' provinciale di
pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza puo' autorizzare detta
autorita' ad avvalersi degli specifici stanziamenti
previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e
destinazione. Nei casi in cui e' applicato il piano
provvisorio di protezione, il presidente della commissione
puo' richiedere al Servizio centrale di protezione una
relazione riguardante la idoneita' dei soggetti a
sottostare agli impegni indicati nell'art. 12.
(Omissis).
4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione
previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione
che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui
non provvede mediante la definizione di uno speciale
programma e' stabilito nei decreti previsti dall'art.
17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di
protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
cura degli organi di polizia territorialmente competenti,
dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti
in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione
di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il
reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto
delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita'
particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
traduzioni e piantonamenti.
5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione
centrale delibera la applicazione delle misure di
protezione mediante la definizione di uno speciale
programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono
specifico conto delle situazioni concretamente prospettate
e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma
4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi
protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di
assistenza personale ed economica, cambiamento delle
generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993,
n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire
il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre
persone sottoposte a protezione oltre che misure
straordinarie eventualmente necessarie.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 10 del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.
- La rubrica del Capo II e del Capo II-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), reca,
rispettivamente, «Nuove norme per la protezione di coloro
che collaborano con la giustizia» e «Norme per la
protezione dei testimoni di giustizia».
- Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, reca:
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed
ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli
uffici dell'Amministrazione dell'interno».


Art. 2.
Modalita' della formulazione della proposta di adozione delle
speciali misure di protezione e del piano provvisorio
1. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione,
avanzata secondo le modalita' indicate dall'articolo 11, della legge
15 marzo 1991, n. 82, e' sottoscritta dal Procuratore della
Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati
nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a
grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha proceduto
la Direzione distrettuale antimafia e ad essa non e' preposto il
Procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta e'
sottoscritta da quest'ultimo.
2. La proposta di piano provvisorio e' sottoscritta e inoltrata dal
Procuratore della Repubblica innanzi al quale e' iniziata la
collaborazione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che
ha avanzato la proposta ne da' comunicazione al Procuratore nazionale
antimafia, il quale, nel caso di indagini collegate, adotta le
eventuali iniziative di coordinamento in vista della formulazione
della proposta di speciali misure o di programma speciale di
protezione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-quater,
del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che
ha avanzato la proposta ne da' comunicazione ai Procuratori generali
presso le Corti d'appello interessate, affinche' possano adottare le
opportune iniziative di coordinamento.
3. Le proposte indicate ai commi precedenti possono essere
formulate anche dal Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, che le sottoscrive previa acquisizione del parere
del Procuratore della Repubblica, secondo le modalita' indicate
dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
4. Le proposte prive dei requisiti indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
irricevibili e sono restituite all'Ufficio proponente, che puo'
ripresentarle dopo aver provveduto alle integrazioni necessarie.
5. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e'
indirizzata alla Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione, presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, utilizzando
i mezzi piu' celeri e adottando idonee garanzie di sicurezza.
6. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e
del piano provvisorio, nonche' gli atti e i provvedimenti a essa
conseguenti sono soggetti a quanto disposto dall'articolo 10, comma
2-ter, della legge 15 marzo 1991, n. 82.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse):
«Art. 11 (Proposta di ammissione). - 1. L'ammissione
alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e
la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla
commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, su
proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui
ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle
dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a
grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha
proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non
e' preposto il procuratore distrettuale, ma un suo
delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo.
2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1
attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti
dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
in relazione ai quali risulta che piu' uffici del pubblico
ministero procedono a indagini collegate a norma dell'art.
371 dello stesso codice, la proposta e' formulata da uno
degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata
al procuratore nazionale antimafia; nel caso di mancata
intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il
contrasto. La proposta e' formulata d'intesa con i
procuratori generali presso le corti di appello
interessati, a norma dell'art. 118-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel
periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale.
3. La proposta puo' essere formulata anche dal Capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
previa acquisizione del parere del procuratore della
Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e' formulato
d'intesa con le altre autorita' legittimate a norma del
comma 2.
4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma
2, l'autorita' che formula la proposta puo' comunque
richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e
dei procuratori generali presso le corti di appello
interessati allorche' ritiene che le notizie, le
informazioni e i dati attinenti alla criminalita'
organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia o i
procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro
funzioni, a norma dell'art. 371-bis del codice di procedura
penale e del citato art. 118-bis delle relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere
utili per la deliberazione della commissione centrale.
5. Anche per il tramite del suo presidente, la
commissione centrale puo' esercitare sia la facolta'
indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del
procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali
presso le corti di appello interessati quando ritiene che
la proposta doveva essere formulata dal procuratore della
Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che cio'
non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreche'
ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il
procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali,
oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi
che hanno originato la richiesta al procuratore generale
presso la Corte di cassazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il
procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali
presso le corti di appello interessati possono acquisire
copie di atti nonche' notizie o informazioni dalle
autorita' giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi
connessi o collegati alle medesime condotte di
collaborazione.
7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di
protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla
valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo cui le
persone indicate nell'art. 9 sono o possono essere esposte
per effetto della scelta di collaborare con la giustizia
compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta
sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o
fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le
stesse non appaiono adeguate.
8. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 3, la
proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere
dello stesso procuratore quando la proposta e' effettuata
dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, deve fare riferimento specifico alle
caratteristiche del contributo offerto dalle
dichiarazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale).
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
(Omissis).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.».
- Per il testo dell'art. 10, comma 2-ter, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle
note alle premesse.


Art. 3.
Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure
di protezione
1. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione
contiene i seguenti elementi informativi:
a) specificazione dei delitti e delle organizzazioni criminali,
sui quali l'interessato rende le dichiarazioni;
b) indicazione degli elementi da cui si desume che le
dichiarazioni hanno carattere di intrinseca attendibilita', nonche',
con riferimento specifico ai collaboratori della giustizia, di
novita' o di completezza;
c) specificazione dei motivi per i quali le dichiarazioni
appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai
fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82;
d) indicazione dei provvedimenti, anche di carattere cautelare,
ovvero relativi all'applicazione di una misura di prevenzione,
eventualmente adottati sulla base delle dichiarazioni rese dal
soggetto proposto, nonche' delle eventuali deposizioni rese dallo
stesso in sede di udienza preliminare o dibattimentale;
e) notizie circa le informazioni rese dal collaboratore per la
individuazione, il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di
ogni altra utilita', dei quali egli stesso o altri appartenenti a
gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente, nonche'
l'indicazione di eventuali versamenti effettuati dal collaboratore,
con conseguente sequestro da parte dell'Autorita' giudiziaria, di
denaro frutto di attivita' illecite;
f) specificazione dettagliata, anche ai fini della definizione
delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 13, comma 6,
della legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la determinazione
dell'assegno di mantenimento, del denaro, dei beni e di ogni altra
utilita' posseduti o controllati dal collaboratore o dei quali egli
comunque disponga direttamente o indirettamente per interposta
persona, nonche' l'indicazione degli accertamenti svolti e degli
elementi acquisiti in ordine all'effettivo stato patrimoniale del
collaboratore;
g) indicazioni circa la sussistenza o meno di misure di
prevenzione, ovvero di procedimenti di applicazione delle stesse, ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
h) specificazione delle circostanze da cui si desume la
sussistenza di un grave e attuale pericolo, e se tale pericolo deriva
dalla collaborazione o dalle dichiarazioni rese dall'interessato
nell'ambito di un procedimento penale;
i) indicazione delle misure ordinarie di protezione eventualmente
adottate dalle competenti Autorita' di Pubblica sicurezza o, se si
tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
j) specificazione dei motivi che determinano l'inadeguatezza
delle anzidette misure di tutela.
2. Qualora l'Autorita' proponente ritenga che le misure speciali di
protezione debbano essere applicate mediante la definizione di uno
speciale programma di protezione, specifica dettagliatamente le
situazioni di gravita' e attualita' del pericolo che inducono a
ritenerlo necessario.
3. L'Autorita' proponente deve altresi' comunicare, con la stessa
proposta di adozione delle misure speciali di protezione, l'avvenuta
redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
di cui all'articolo 16-quater, della legge 15 marzo 1991, n. 82. Se
la redazione del verbale illustrativo avviene in un momento
successivo alla proposta di adozione delle misure speciali di
protezione, ma comunque nei termini di cui all'articolo 16-quater,
comma 1, l'Autorita' proponente ne da' pronta comunicazione alla
Commissione centrale.
4. Nella proposta sono indicate dettagliatamente le persone,
diverse dal collaboratore o dal testimone, destinatarie delle misure
tutorie, con la specificazione dei dati anagrafici, dell'eventuale
legame di parentela, della sussistenza o meno di una situazione di
convivenza con i predetti collaboratore e testimone. Sono altresi'
dettagliatamente specificate le situazioni di grave, attuale e
concreto pericolo, che rendono necessaria l'estensione delle misure
speciali di protezione a persone diverse da quelle che convivano
stabilmente con il collaboratore o il testimone.
5. La Commissione, nel caso in cui riscontra che la proposta di
adozione delle misure speciali di protezione non contiene talune
delle notizie elencate nei commi precedenti o se ritiene che gli
elementi informativi disponibili siano insufficienti per le proprie
determinazioni, chiede l'acquisizione dei necessari ulteriori
elementi informativi o documentali.
6. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione e'
rigettata quando non sussistono i presupposti indicati nell'articolo
9 della legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' quando sussistono gli
elementi indicati nell'articolo 13-quater, comma 2, della medesima
legge 15 marzo 1991, n. 82.
7. La proposta e' parimenti rigettata in caso di mancata redazione
del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nei
termini indicati dall'articolo 16-quater della legge 15 marzo 1991,
n. 82.
8. La Commissione puo' adottare misure diverse da quelle richieste
dall'Autorita' proponente, sulla base degli elementi informativi
acquisiti circa il livello di esposizione a pericolo, nonche' delle
specifiche esigenze dei soggetti interessati.
9. Le misure speciali di protezione gia' adottate possono essere
estese anche ad altre persone, su richiesta dell'Autorita'
proponente, osservate le disposizioni del presente articolo
concernenti le modalita' della proposta.
10. Nella richiesta di estensione delle misure speciali di
protezione, l'Autorita' proponente specifica dettagliatamente:
a) i motivi che determinano la necessita' di tale misura;
b) gli elementi da cui si desume la sussistenza di un grave,
attuale e concreto pericolo;
c) i motivi per cui le misure ordinarie di protezione sono
insufficienti a tutelare l'incolumita' degli interessati;
d) i motivi che hanno indotto a suo tempo l'Autorita' proponente
a non includere gli interessati nella originaria proposta di adozione
delle misure speciali di protezione e le circostanze che hanno
determinato la necessita' di richiederle successivamente;
e) le relazioni intrattenute tra le persone proposte per
l'estensione delle misure e coloro che rendono le dichiarazioni.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 13, comma 6,
13-quater, comma 2 e 16-quater, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse):
«Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali
misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le
condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai
commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le
disposizioni del presente Capo, speciali misure di
protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
ove necessario, anche alla loro assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate
quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di
tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate,
dal Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che
le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
grave e attuale pericolo per effetto di talune delle
condotte di collaborazione aventi le caratteristiche
indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-quinquies del codice penale.
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di
protezione, assumono rilievo la collaborazione o le
dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La
collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere
carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi'
avere carattere di novita' o di completezza o per altri
elementi devono apparire di notevole importanza per lo
sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per
le attivita' di investigazione sulle connotazioni
strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le
articolazioni e i collegamenti interni o internazionali
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le
modalita' operative di dette organizzazioni.
4. Se le speciali misure di protezione indicate
nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate
anche mediante la definizione di uno speciale programma di
protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13,
comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4
possono essere applicate anche a coloro che convivono
stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che
risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a
causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non
determina, in difetto di stabile coabitazione,
l'applicazione delle misure.
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di
collaborazione o della rilevanza e qualita' delle
dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
del gruppo criminale in relazione al quale la
collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con
specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
gruppo e' localmente in grado di valersi.».
«Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis).
6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma
5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune
non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al
programma di protezione, la sistemazione alloggiativi e le
spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie
quando non sia possibile avvalersi delle strutture
pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di
mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere
attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di
mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico
prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione
centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte
l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo'
essere annualmente modificato in misura pari alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT.
L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla
commissione con provvedimento motivato solo quando
ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze
di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
del soggetto sottoposto al programma di protezione,
eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la
proposta, il procuratore nazionale antimafia o i
procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il
provvedimento e' acquisito dal giudice del dibattimento su
richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono
utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso
giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di
cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione
dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la
persona sottoposta al programma di protezione.
(Omissis).».
«Art. 13-quater (Revoca e modifica delle speciali
misure di protezione). - (Omissis).
2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle
speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni
assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere b) ed e),
nonche' la commissione di delitti indicativi del
reinserimento del soggetto nel circuito criminale.
Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della
modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza
degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la
commissione di reati indicativi del mutamento o della
cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la
rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare
l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa,
il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati
trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione
o la divulgazione dell'identita' assunta, del luogo di
residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione
ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure
di protezione, specie quando non applicate mediante la
definizione di uno speciale programma, si tiene particolare
conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione
oltre che della fase e del grado in cui si trovano i
procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state
rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6
dell'art. 9.
(Omissis).».
«Art. 16-quater (Verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle
speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonche'
per gli effetti di cui agli articoli 16-quinquies e
16-nonies, la persona che ha manifestato la volonta' di
collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il
termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione
di volonta', tutte le notizie in suo possesso utili alla
ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali e'
interrogato nonche' degli altri fatti di maggiore gravita'
ed allarme sociale di cui e' a conoscenza oltre che alla
individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresi'
le informazioni necessarie perche' possa procedersi alla
individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro,
dei beni e di ogni altra utilita' dei quali essa stessa o,
con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri
appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o
indirettamente.
2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla
individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilita'
non sono richieste quando la volonta' di collaborare e'
stata manifestata dai testimoni di giustizia.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono
documentate in un verbale denominato «verbale illustrativo
dei contenuti della collaborazione», redatto secondo le
modalita' previste dall'art. 141-bis del codice di
procedura penale, che e' inserito, per intero, in apposito
fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le
dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel
fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, del codice di
procedura penale relativo al procedimento cui le
dichiarazioni rispettivamente e direttamente si
riferiscono. Il verbale e' segreto fino a quando sono
segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di
esso e' vietata la pubblicazione a norma dell'art. 114 del
codice di procedura penale.
4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni
attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie
e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti
o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli
riferiti, di particolare gravita' o comunque tali da
evidenziare la pericolosita' sociale di singoli soggetti o
di gruppi criminali.
5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione la persona indica i colloqui investigativi
eventualmente intrattenuti.
6. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4
sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma
dell'art. 194 del codice di procedura penale, possono
costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in
particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che
il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a
queste assimilabili.
7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e
II-bis non possono essere concesse, e se concesse devono
essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma
1, la persona cui esse si riferiscono non renda le
dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non
siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione.
8. La disposizione del comma 7 si applica anche nel
caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al
comma 4.
9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il
termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere
valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati
contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di
irripetibilita'.».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni
contro la mafia».


Art. 4.
Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio
di protezione
1. Nei confronti di un soggetto che ha manifestato la volonta' di
collaborare o delle persone indicate negli articoli 9, comma 5, e
16-bis, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, se vi sono
situazioni di particolare gravita' o urgenza, puo' essere adottato un
piano provvisorio di protezione.
2. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione
contiene i seguenti elementi informativi:
a) notizie ed elementi utili per la valutazione sulla gravita' e
attualita' del pericolo;
b) elencazione delle eventuali misure di tutela adottate o fatte
adottare;
c) motivi per i quali le misure in questione non appaiono
adeguate;
d) indicazione quanto meno sommaria dei fatti sui quali il
soggetto interessato ha manifestato la volonta' di collaborare;
e) motivi per i quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e
di notevole importanza;
f) motivi per i quali vi e' urgenza di provvedere.
3. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione
viene indirizzata alla Commissione centrale, che delibera entro la
prima seduta successiva alla richiesta.
4. In caso di situazioni di eccezionale urgenza, che non consentono
di attendere la deliberazione della Commissione centrale, l'Autorita'
proponente il piano provvisorio segnala al Prefetto del luogo dove
dimorano il collaboratore, il testimone e le altre persone inserite
nella proposta la necessita' dell'adozione di misure di protezione
atte a tutelarne immediatamente l'incolumita'.
5. Per le persone detenute o internate, la segnalazione di cui al
comma 4 deve essere inoltrata al Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, che adotta le misure di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera f) del presente Regolamento.
6. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, dispone
le misure indicate nell'articolo 6, comma 4, lettere a), b), c), d) e
g) del presente Regolamento, dandone contestuale notizia alla
Commissione centrale e, ove ritenuto necessario, avanza, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e sempre
informandone la Commissione centrale, motivata richiesta al Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di
avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17
della legge 15 marzo 1991, n. 82.
7. Tali misure mantengono validita' fino a quando non interviene la
deliberazione della Commissione centrale in ordine al piano
provvisorio, che viene comunicata tempestivamente al Prefetto a cura
della Commissione stessa.
8. Il Prefetto comunica alla Commissione centrale ogni altro
elemento utile per valutare l'esposizione a pericolo degli
interessati, in relazione alla situazione locale e alla capacita' di
reazione del gruppo criminale sul quale sono rese le dichiarazioni.
9. Il Prefetto comunica inoltre le proprie valutazioni circa
l'efficacia delle misure adottate, le iniziative adottabili per
assicurare o rafforzare la tutela dell'incolumita' delle persone in
questione ed ogni altra notizia utile ai fini delle determinazioni
della Commissione centrale.
10. Il Prefetto, ove necessario, segnala al Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza le situazioni che possono
richiedere l'attivazione dei poteri di coordinamento attributigli
dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1991, n. 82.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 13, comma 1, 14,
16-bis, comma 3 e 17, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
«Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
e adozione di provvedimenti provvisori). - 1. Sulla
proposta di ammissione alle speciali misure di protezione,
la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2,
delibera a maggioranza dei suoi componenti, purche' siano
presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di
parita' prevale il voto del presidente. Quando risultano
situazioni di particolare gravita' e vi e' richiesta
dell'autorita' legittimata a formulare la proposta la
commissione delibera, anche senza formalita' e comunque
entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano
provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove
necessario, informazioni dal Servizio centrale di
protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La
richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11,
comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui
quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di
collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione e'
ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica
inoltre le circostanze da cui risultano la particolare
gravita' del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il
provvedimento con il quale la commissione delibera il piano
provvisorio di protezione cessa di avere effetto se,
decorsi centottanta giorni, l'autorita' legittimata a
formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto
a trasmetterla e la commissione non ha deliberato
sull'applicazione delle speciali misure di protezione
osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento.
Il presidente della commissione puo' disporre la
prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il
tempo strettamente necessario a consentire l'esame della
proposta da parte della commissione medesima. Quando
sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non
consentono di attendere la deliberazione della commissione
e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata
richiesta della competente autorita' provinciale di
pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza puo' autorizzare detta
autorita' ad avvalersi degli specifici stanziamenti
previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e
destinazione. Nei casi in cui e' applicato il piano
provvisorio di protezione, il presidente della commissione
puo' richiedere al Servizio centrale di protezione una
relazione riguardante la idoneita' dei soggetti a
sottostare agli impegni indicati nell'art. 12.
(Omissis).»
«Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
del programma speciale di protezione deliberato dalla
commissione centrale provvede il Servizio centrale di
protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica che ne stabilisce la
dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle
norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il
Servizio centrale di protezione e' articolato in due
sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture
differenti e autonome, aventi competenza l'una sui
collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di
giustizia. Il Capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra
autorita' di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di
speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui
all'art. 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al
prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore,
anche mediante impieghi finanziari non ordinari
autorizzati, a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.».
«Art. 16-bis (Applicazione delle speciali misure di
protezione ai testimoni di giustizia). - (Omissis).
3. Le speciali misure di protezione si applicano, se
ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono
stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonche',
ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave,
attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni
trattenute con le medesime persone.».
«Art. 17 (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivante
dall'applicazione dei Capi II e II-bis, valutato in lire
10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalita'
organizzata".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. La spesa di cui al comma 1 sara' iscritta nello
stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione
di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica"
e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario
per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo
mafioso".
4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-bis
sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione;
il Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno
finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui
criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al
Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione
della relazione medesima.».


Art. 5.
Richieste di pareri all'Autorita' giudiziaria e al Prefetto
1. La Commissione centrale, nell'ambito dei procedimenti cui e'
preposta, richiede all'Autorita' giudiziaria e al Prefetto i pareri e
gli elementi informativi necessari nei casi espressamente previsti e
in ogni altro caso in cui lo ritiene opportuno.
2. I pareri espressi ai sensi del precedente comma non sono
vincolanti.


Art. 6.
Contenuti del piano provvisorio di protezione
1. Il contenuto del piano provvisorio di protezione viene stabilito
dalla Commissione, in relazione all'esposizione a pericolo dei
soggetti interessati, tenendo conto degli elementi informativi
disponibili o acquisiti successivamente alla proposta, nonche' delle
notizie eventualmente fornite dal Prefetto.
2. Nella definizione del piano provvisorio di protezione la
Commissione tiene conto delle misure eventualmente adottate dal
Prefetto, il cui contenuto puo' essere confermato, integrato o
modificato.
3. All'attuazione del piano provvisorio provvede il Servizio
centrale di protezione di cui all'articolo 14 della legge 15 marzo
1991, n. 82, denominato d'ora in avanti, ai fini del presente
decreto, Servizio centrale di protezione. Se la Commissione non
ritiene necessario il trasferimento in luogo protetto, il soggetto
responsabile della specificazione e dell'attuazione del piano
provvisorio e' il Prefetto.
4. In particolare, il piano provvisorio puo' prevedere:
a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli
organi di polizia territorialmente competenti;
b) accorgimenti tecnici di sicurezza;
c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da
quelli di residenza;
d) trasferimento in localita' segrete, in casi di particolare
gravita';
e) forme di assistenza economica, consistenti nelle spese
alloggiative, nell'erogazione dell'assegno di mantenimento, secondo
le modalita' e nei limiti previsti per i collaboratori ed i
testimoni, rispettivamente dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo
16-ter, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1991, n. 82 e
nell'assistenza legale;
f) modalita' particolari di custodia in istituti penitenziari,
ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto
stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle
disposizioni vigenti;
g) ogni altra misura, anche di carattere economico, ritenuta
necessaria.



Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 13, comma 6 e 14, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), v.,
rispettivamente, nelle note all'art. 3 e all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 16-ter, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note
all'art. 8.


Art. 7.
Contenuti delle speciali misure di protezione
1. Le speciali misure di protezione, quando non attuate mediante un
programma speciale, sono disposte dalla Commissione centrale e sono
determinate e attuate dal Prefetto del luogo di residenza del
collaboratore o del testimone di giustizia.
2. La Commissione delibera l'adozione delle speciali misure di
protezione qualora l'esposizione a pericolo degli interessati non e'
tale da rendere necessario il trasferimento in luogo protetto o
quando gli interessati, se testimoni, manifestano indisponibilita' a
trasferirsi in un luogo protetto.
3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver
acquisito elementi utili sull'esposizione a pericolo, acquisendo se
necessario il parere del Prefetto competente.
4. Le speciali misure di protezione possono prevedere:
a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli
organi di polizia territorialmente competenti;
b) accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli
immobili di pertinenza degli interessati, consistenti anche in
strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;
c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da
quelli di residenza;
d) modalita' particolari di custodia in istituti penitenziari,
ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto
stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle
disposizioni vigenti;
e) interventi contingenti, anche di carattere economico,
finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale;
f) ogni altra misura necessaria, nel rispetto delle direttive
generali impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza.


Art. 8.
Contenuti del programma speciale di protezione
1. Il programma speciale di protezione e' disposto dalla
Commissione centrale ed e' attuato dal Servizio centrale di
protezione.
2. La Commissione delibera l'adozione del programma speciale di
protezione quando l'esposizione a pericolo degli interessati e' tale
da rendere necessario il trasferimento in un luogo protetto, e, se si
tratta di testimone, questi non si opponga al trasferimento stesso.
3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver
acquisito ogni elemento utile circa l'esposizione a pericolo,
richiedendo se necessario il parere del Prefetto competente.
4. Il programma speciale di protezione comprende:
a) trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti;
b) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli
organi di polizia territorialmente competenti;
c) accorgimenti tecnici di sicurezza per quanto riguarda le
abitazioni o gli immobili di pertinenza degli interessati, che
potranno consistere anche in strumenti di video-sorveglianza e di
teleallarme;
d) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da
quelli sede della localita' protetta;
e) modalita' particolari di custodia in istituti penitenziari
ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto
stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle
disposizioni vigenti;
f) speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle
comunicazioni al servizio informatico;
g) misure di assistenza personale ed economica;
h) utilizzazione di documenti di copertura, per assicurare la
sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli
interessati. Il Servizio centrale di protezione provvede, tramite
dirette intese con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121, ad attivare procedure di
controllo sull'utilizzazione dei documenti di copertura rilasciati ai
collaboratori di giustizia, salvaguardando la riservatezza delle
informazioni;
i) cambiamento delle generalita' a norma del decreto legislativo
29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni;
j) misure atte a favorire il reinserimento sociale del
collaboratore o del testimone di giustizia e delle altre persone
sottoposte a protezione;
k) misure straordinarie, anche di carattere economico,
eventualmente necessarie.
5. Le misure di assistenza economica comprendono, sempre che a
tutte o ad alcune non provveda direttamente il soggetto sottoposto al
programma di protezione:
a) sistemazione e spese alloggiative;
b) spese per i trasferimenti giustificati da motivi di sicurezza,
sanitari o di reinserimento sociale;
c) spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile
avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie;
d) assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere
attivita' lavorativa, secondo le modalita' e nei limiti fissati
dall'articolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e dalla
Commissione centrale.
6. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono
altresi' l'assistenza legale per il collaboratore e il testimone di
giustizia ammessi al programma speciale di protezione o al piano
provvisorio di protezione.
7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle
spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza
previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del
Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente.
8. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal
magistrato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
9. L'assistenza legale e' concessa al collaboratore di giustizia in
relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attivita' di
collaborazione, nonche' per i procedimenti relativi all'applicazione
di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla
magistratura di sorveglianza; essa spetta per ogni fase del
procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del
giudizio.
10. L'assistenza legale e' concessa al testimone di giustizia in
relazione ai procedimenti nei quali rende dichiarazioni, esercita i
diritti e le facolta' riconosciutigli dalla legge in qualita' di
persona offesa o si costituisce parte civile, nonche' in relazione ai
procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo
della collaborazione resa.
11. L'assistenza legale e' concessa ai familiari e alle altre
persone ammesse al programma di protezione in ragione delle relazioni
intrattenute con il collaboratore o il testimone di giustizia solo
quando anche i soggetti indicati hanno reso dichiarazioni o hanno
tenuto condotte di collaborazione.
12. L'assistenza legale e' assicurata al collaboratore e al
testimone della giustizia anche dopo la capitalizzazione delle altre
misure di assistenza economica.
13. Nell'ambito degli speciali programmi cosi' definiti, ai
testimoni di giustizia si applicano le condizioni di maggior favore
di cui all'articolo 16-ter della legge 15 marzo 1991, n. 82.
14. I testimoni di giustizia, previa autorizzazione della
Commissione centrale, accedono ai mutui agevolati sulla base di
convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di
credito.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro
elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la
fissazione dei criteri e delle norme tecniche per
l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui
al comma precedente e per il controllo tecnico
sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del
personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le
norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
- Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo
1993, n. 119, v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 13, comma 6, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 147-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, v. nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia):
«Art. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al
difensore di persona ammessa al programma di protezione dei
collaboratori di giustizia). - 1. L'onorario e le spese
spettanti al difensore di persona ammessa al programma di
protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal
magistrato nella misura e con le modalita' previste
dall'art. 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art.
84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo
degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso
da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga
all'art. 82, comma 2, sono sempre dovute le spese
documentate e le indennita' di trasferta nella misura
minima consentita.».
- Si riporta il testo dell'art. 16-ter del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse):
«Art. 16-ter (Contenuto delle speciali misure di
protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato
lo speciale programma di protezione hanno diritto:
a) a misure di protezione fino alla effettiva
cessazione del pericolo per se' e per i familiari;
b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione
della protezione, volte a garantire un tenore di vita
personale e familiare non inferiore a quello esistente
prima dell'avvio del programma, fino a quando non
riacquistano la possibilita' di godere di un reddito
proprio;
c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza,
in alternativa alla stessa;
d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto
di lavoro, in aspettativa retribuita, presso
l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in
attesa della definitiva sistemazione anche presso altra
amministrazione dello Stato;
e) alla corresponsione di una somma a titolo di
mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante
dalla cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei
familiari nella localita' di provenienza, sempre che non
abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai
sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento
proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
2. Le misure previste sono mantenute fino alla
effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo
stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in
relazione al quale i soggetti destinatari delle misure
hanno reso dichiarazioni.
3. Se lo speciale programma di protezione include il
definitivo trasferimento in altra localita', il testimone
di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni
immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello
Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a
prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e'
curato da un amministratore, nominato dal direttore della
sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale
di protezione tra avvocati o dottori commercialisti
iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata
esperienza.».


Art. 9.
Obblighi delle persone protette
1. Il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi
speciali di protezione viene riportato in un apposito atto,
sottoscritto dal collaboratore, dal testimone di giustizia, nonche'
dalle altre persone destinatarie della proposta, che si impegnano
anche per conto dei figli minori.
2. La sottoscrizione dell'atto non puo' essere parziale e comporta
l'integrale adesione a tutte le clausole, in esso contenute, comprese
quelle relative agli obblighi derivanti dalle misure speciali di
protezione e dai programmi.
3. Il rifiuto di sottoscrivere l'atto determina in ogni caso la
revoca delle speciali misure di protezione o del programma.
4. Con la sottoscrizione, il collaboratore di giustizia si assume
l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e da' atto di essere stato
informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza,
nonche' di quelle derivanti dalle condotte di cui all'art. 13-quater,
comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
5. Con la sottoscrizione, il testimone di giustizia si assume
l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, con l'eccezione della lettera e) del comma 2, della legge
15 marzo 1991, n. 82, e da' atto di essere stato informato delle
conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonche' di quelle
derivanti dall'articolo 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo
1991, n. 82.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse):
«1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata
proposta di ammissione alle speciali misure di protezione
devono rilasciare all'autorita' proponente completa e
documentata attestazione riguardante il proprio stato
civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro
carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o
da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e
amministrativi pendenti, i titoli di studio e
professionali, le autorizzazioni, le licenze, le
concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano
titolari. Le predette persone devono, altresi', designare
un proprio rappresentante generale o rappresentanti
speciali per gli atti da compiersi.
2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte
dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e
collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro
atto di indagine ivi compreso quello che prevede la
redazione del verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e
dalle obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita'
giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore
dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i
procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o
prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne' a
contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona
dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla
vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la
giustizia;
e) specificare dettagliatamente tutti i beni
posseduti o controllati, direttamente o per interposta
persona, e le altre utilita' delle quali dispongono
direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo
l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il
danaro frutto di attivita' illecite. L'autorita'
giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e
dei beni ed utilita' predetti.».
- Per il testo dell'art. 13-quater, comma 2, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note
all'art. 3.


Art. 10.
Modifica e verifica periodica delle speciali misure
di protezione
1. La Commissione centrale puo' modificare le speciali misure di
protezione e il programma speciale di protezione attraverso
l'introduzione, la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione o la
sospensione delle misure tutorie, di quelle assistenziali, nonche' di
quelle relative agli impegni previsti a carico degli interessati.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono adottate su richiesta delle
persone sottoposte alle misure tutorie, dell'Autorita' proponente,
delle Autorita' preposte all'attuazione delle misure speciali di
protezione, nonche' su iniziativa della Commissione.
3. Le modifiche delle misure speciali di protezione non possono
comunque riguardare gli obblighi previsti dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82 a carico dei soggetti che vi sono sottoposti.
4. Le modifiche delle misure speciali di protezione sono disposte
quando vi sono esigenze connesse alla tutela della sicurezza o al
reinserimento sociale e lavorativo degli interessati.
5. La Commissione delibera sentite l'Autorita' proponente e le
Autorita' preposte all'attuazione delle misure speciali di
protezione, nonche' il Procuratore nazionale antimafia o il
Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.
6. La modifica delle misure tutorie puo' essere temporanea o
definitiva. In quest'ultimo caso la Commissione puo' anche disporre,
se ne ravvisa la necessita', la trasformazione del programma speciale
di protezione in misure speciali di protezione, con il rientro degli
interessati nella localita' di origine. Tale determinazione puo'
essere adottata anche nei confronti di soggetti che hanno avviato il
processo di reinserimento sociale e lavorativo, nei cui confronti non
vi e' piu' l'esigenza di assicurare le misure assistenziali previste
nel programma speciale di protezione. In tal caso le misure speciali
di protezione sono applicate dal Prefetto del luogo ove gli
interessati di fatto risiedono.
7. Le speciali misure di protezione e il programma speciale di
protezione sono a termine.
8. Il termine delle misure e dei programmi speciali di protezione -
non inferiore a sei mesi e non superiore ai cinque anni - e' fissato
dalla Commissione centrale con lo stesso provvedimento con cui
vengono adottati. In caso di mancata indicazione il termine e' di un
anno dalla data del provvedimento.
9. La durata delle misure speciali di protezione e' resa nota
all'Autorita' proponente che, almeno un mese prima della scadenza,
comunica alla segreteria della Commissione centrale ogni elemento
utile per valutare la persistenza dei presupposti che hanno
giustificato l'adozione delle misure o del programma speciale di
protezione. L'Autorita' proponente indica in particolare i
procedimenti in cui il collaboratore o il testimone e' impegnato e in
cui ha deposto, lo stato degli stessi, le sentenze o gli altri
provvedimenti, anche di natura cautelare, emessi. L'Autorita'
proponente trasmette ogni documento utile ai fini delle valutazioni
della Commissione.
10. Il Prefetto, per quanto riguarda le misure speciali di
protezione, e il Servizio centrale di protezione, per quanto riguarda
il programma speciale di protezione, provvedono entro il termine
previsto dal comma precedente a comunicare alla segreteria della
Commissione elementi utili sul comportamento degli interessati,
sull'efficacia delle misure adottate, sulle concrete possibilita' di
reinserimento socio-lavorativo al di fuori delle misure tutorie,
nonche' ogni proposta ritenuta utile.
11. La Commissione proroga le speciali misure di protezione,
fissando un nuovo termine di scadenza, se ritiene, sulla base degli
elementi informativi acquisiti, che permangono i presupposti che ne
hanno giustificato l'adozione.
12. La Commissione dispone l'adozione di un programma speciale di
protezione nei confronti di soggetti gia' sottoposti alle misure
speciali di protezione, quando il pericolo si e' aggravato al punto
da rendere le misure inidonee a tutelare l'incolumita' degli
interessati.
13. In caso di mancata proroga delle misure speciali di protezione
restano salvi gli effetti conseguiti fino alla data del provvedimento
della Commissione.
14. Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle
speciali misure di protezione puo' prevedere, per agevolare il
reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in
tutto o in parte, delle misure di assistenza nell'entita' e con le
modalita' indicate nel comma successivo, con l'eventuale prosecuzione
delle misure di protezione. E' sempre fatta salva la facolta' di
adottare misure tutorie in occasione degli impegni processuali
inerenti alla pregressa collaborazione o testimonianza rese
dall'interessato. Per tali finalita', possono essere garantiti,
inoltre, gli interventi di tipo assistenziale strettamente collegati,
compresa l'assistenza legale.
15. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui
al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori della
giustizia, mediante l'erogazione di una somma di denaro pari
all'importo dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di
due anni. La capitalizzazione puo' essere riferita ad un periodo fino
a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di
reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di
capitalizzazione si aggiunge l'importo forfetario di 10.000 euro,
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la
sistemazione alloggiativa. I predetti criteri si applicano anche a
tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione. La
capitalizzazione puo' essere riferita ad un periodo fino a dieci anni
per i testimoni di giustizia, sempre in presenza di un concreto e
documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo. La
Commissione centrale puo' comunque deliberare misure straordinarie
anche di carattere economico eventualmente necessarie per il
reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre
persone sottoposte a protezione.



Nota all'art. 10:
- Per l'argomento del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.


Art. 11.
Cessazione delle misure di protezione
1. Le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o
provvisorio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo
1991, n. 82, sono revocate o non sono prorogate nei casi
espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno
l'attualita' e la gravita' del pericolo o appaiono idonee altre
misure adottate. Le misure speciali di protezione possono altresi'
essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni
assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a
quanto disposto all'articolo 13-quater, commi 1 e 2, della legge
15 marzo 1991, n. 82 e negli altri casi in cui la legge non prevede
espressamente l'obbligatorieta' della revoca.
2. Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la
Commissione centrale, l'Autorita' proponente e il Procuratore
nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte
d'appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono
integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di
protezione.
3. La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio
centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al
comma 2, chiede all'Autorita' proponente, al Procuratore nazionale
antimafia o al Procuratore generale presso la Corte d'appello
interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla
revoca delle speciali misure di protezione, in conseguenza dei fatti
segnalati. Qualora le predette Autorita' non abbiano emesso il parere
entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale,
quest'ultima decide nel merito, ove non ritenga di prorogare
ulteriormente il termine.
4. Il parere reso dall'Autorita' proponente ai sensi del comma 3
non e' vincolante.
5. Quando l'Autorita' proponente ne fa motivata richiesta, la
Commissione verifica la permanenza delle condizioni che hanno
determinato l'applicazione delle speciali misure di protezione,
provvedendo, se necessario, alla modifica o alla revoca delle
medesime.
6. Le misure speciali di protezione possono essere modificate o
revocate prima della scadenza, d'ufficio o su richiesta degli
interessati, per avviare il reinserimento sociale e lavorativo,
tenuto conto degli impegni processuali, della esposizione a pericolo,
della compatibilita' delle iniziative proposte con le esigenze di
sicurezza, del tempo trascorso dall'adozione delle misure speciali di
protezione. E' in ogni caso richiesto il parere dell'Autorita'
proponente e di quelle preposte all'attuazione delle misure speciali
di protezione, nonche' quello del Procuratore nazionale antimafia o
del Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 13-quater, comma 1, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse). Per il testo del
comma 2 del succitato art. 13-quater, v. nelle note
all'art. 3:
«1. Le speciali misure di protezione sono a termine e,
anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art.
13, comma 1, possono essere revocate o modificate in
relazione all'attualita' del pericolo, alla sua gravita' e
alla idoneita' delle misure adottate, nonche' in relazione
alla condotta delle persone interessate e alla osservanza
degli impegni assunti a norma di legge.».


Art. 12.
Testimoni di giustizia
1. L'atto di cui all'articolo 9, comma 1, recante il contenuto
delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di
protezione, viene predisposto tenendo conto della particolare
condizione dei testimoni e delle loro esigenze specifiche.
2. Quando il testimone di giustizia e' ammesso alle misure speciali
di protezione, la Commissione centrale puo' adottare interventi
contingenti, anche di carattere economico, per agevolarne il
reinserimento sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della
legge 15 marzo 1991, n. 82.
3. La Commissione fornisce il supporto, tecnico e di consulenza, ai
testimoni per l'accesso alle misure economiche previste dalla legge
7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.
4. La Commissione, a mezzo del Prefetto, cura che il testimone
permanga nella localita' di origine e prosegua o riprenda le
attivita' ivi svolte, sempre che non sussistano esigenze di sicurezza
che rendano necessario il trasferimento in un luogo protetto, a cura
del Servizio centrale di protezione.
5. La Commissione incontra periodicamente, di propria iniziativa o
su richiesta degli interessati, i testimoni di giustizia sottoposti
alle misure speciali di protezione o al programma, per verificarne le
esigenze e per individuare le soluzioni piu' adeguate.



Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 1.
- La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca: «Disposizioni in
materia di usura».
- La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: «Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura».


Art. 13.
Provvedimenti del Capo della polizia Direttore generale
della pubblica sicurezza
1. Gli impieghi finanziari di cui all'articolo 17 della legge
15 marzo 1991, n. 82, sono autorizzati dal Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza, che si avvale del
Servizio centrale di protezione.
2. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, adotta le direttive occorrenti per la corresponsione e
l'utilizzazione dei fondi da attribuire al Prefetto, a richiesta, per
l'attuazione delle misure di eccezionale urgenza e delle misure
speciali di protezione. La richiesta del Prefetto e' inoltrata al
Servizio centrale di protezione, con l'indicazione dettagliata della
destinazione dei fondi e delle misure attuate.
3. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, emana, sentita la Commissione centrale, una «Prassi della
normativa primaria e regolamentare in tema di protezione ed
assistenza dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di
giustizia», contenente l'individuazione e la disciplina delle
speciali misure di protezione, in applicazione delle disposizioni di
legge in materia.



Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 4.


Art. 14.
Cambiamento delle generalita'
1. Il cambiamento delle generalita' viene disposto dalla
Commissione centrale su richiesta degli interessati e si provvede a
norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni.



Nota all'art. 14:
- Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo
1993, n. 119, v. nelle note alle premesse.


Art. 15.
Decreto di cambiamento delle generalita'
1. Quando e' necessario per garantire la sicurezza, la riservatezza
ed il reinserimento sociale, alla persona ammessa allo speciale
programma di protezione che utilizza un documento di copertura
rilasciato ai sensi dell'articolo 13, commi 10 e 11, della legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, possono, anche a
richiesta dell'interessato, essere attribuiti, con il decreto di
cambiamento delle generalita', i medesimi dati anagrafici riportati
nel documento di copertura utilizzato.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 10 e 11, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse).
«10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza
e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a
speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che
non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione
di un documento di copertura.
11. L'autorizzazione al rilascio del documento di
copertura indicato nel comma 10 e' data dal Servizio
centrale di protezione di cui all'art. 14 il quale chiede
alle autorita' competenti al rilascio, che non possono
opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere
alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori
adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le
previsioni in tema di esonero da responsabilita' di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
Presso il Servizio centrale di protezione e' tenuto un
registro riservato attestante i tempi, le procedure e i
motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.».


Art. 16.
Documentazione relativa al cambiamento delle generalita'
1. Il registro dei dati di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e' composto di fogli in doppia
pagina, conformi al modello di cui all'allegato A, che forma parte
integrante del presente decreto, ed e' tenuto in unico originale. Il
registro non puo' essere posto in uso se non previa vidimazione di
ogni foglio da parte del Presidente della Commissione centrale o del
magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima
pagina di esso il numero del registro e quello dei fogli di cui e'
composto.
2. In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di
foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in
bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il
rinvio al numero di foglio successivo e, in quest'ultimo, le
generalita' della persona interessata e il numero di foglio cui si fa
seguito.
3. Per ciascuna iscrizione, e' annotato il numero dell'atto
conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di
protocollo di quest'ultimo, la data di compilazione e la firma del
compilatore. Le scritturazioni sono effettuate con le modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
4. Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra
iscrizione relativa a persone diverse da quelle gia' iscritte nel
registro e' effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con
le modalita' di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo
registro i dati relativi a persone gia' iscritte in precedenti
registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la
sezione di foglio da riempire, osservate le modalita' di cui al comma
2.
5. Gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona
interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo
essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da
un numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento
delle generalita' e alle schede generali debitamente aggiornate di
cui al comma 6.
6. Per ciascuna persona nei cui confronti e' adottato il decreto di
cambiamento delle generalita' sono compilate due schede generali, una
relativa alle precedenti generalita' e una relativa a quelle
acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al
comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui
sono tratti, nonche' del numero distintivo e del protocollo degli
atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che
le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le
integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna
sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse):
«Art. 3 (Decreto di cambiamento delle generalita'.
Registro dei dati). - 1. Con il decreto di cambiamento
delle generalita', sono attribuiti alla persona ammessa
allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome,
nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli
altri dati concernenti lo stato civile, nonche' dei dati
sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni
soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, per le quali l'autorita'
appositamente designata dalla commissione centrale e'
incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4.
2. I dati di cui al comma 1, nonche' le risultanze del
casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui
all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, unitamente a
quelli riferiti alle precedenti generalita', sono iscritti
in apposito registro istituito presso il Servizio centrale
di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, alla cui tenuta puo' essere delegato
un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di
qualifica non inferiore a direttore di sezione. La
vigilanza sul registro e' esercitata dalla commissione di
cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei
magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla
stessa.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Servizio centrale di
protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di
cambiamento delle generalita', acquisisce dai competenti
uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del
centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato
civile per copia integrale, copia delle schede e degli
altri documenti occorrenti del casellario giudiziale,
nonche' i dati conservati dal predetto centro di
elaborazione.
4. Il Servizio centrale di protezione rinnova
periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede
alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle
variazioni eventualmente sopraggiunte.
5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i
dati concernenti la situazione anagrafica della persona
ammessa allo speciale programma di protezione, le
abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri
atti o provvedimenti amministrativi, nonche' i titoli di
studio, diplomi o attestati di formazione professionale
rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le
nuove generalita'.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, reca: «Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
127».


Art. 17.
Autorita' designata per le richieste di atti o certificati
relativi alle nuove generalita'
1. L'autorita' incaricata di inoltrare le richieste di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e' di
norma il Direttore del Servizio centrale di protezione o persona
dipendente dello stesso Servizio, specificamente designata.
2. La Commissione centrale puo' autorizzare l'Autorita' di cui al
comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3,
del predetto decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ulteriori
richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando
sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti
o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale
di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non
possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle indicate
nel presente articolo. L'acquisizione, la distruzione e
l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in
apposito registro riservato.
3. Le richieste di atti, certificati o estratti, di formazione,
iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di
stato civile, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono
conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la
custodia riservata.
4. Nel caso in cui il destinatario del procedimento di cambiamento
delle generalita' e' un collaboratore di giustizia, il Servizio
centrale di protezione, con modalita' atte a garantire la
riservatezza delle informazioni, deve provvedere a comunicare per
l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121, le situazioni soggettive di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, e gli altri dati iscritti nel registro di
cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993,
n. 119, riferendoli alle nuove generalita'.
5. Il Servizio centrale di protezione provvede, altresi', a
comunicare, con modalita' idonee a garantire la riservatezza delle
informazioni, le risultanze del casellario giudiziale all'Ufficio del
casellario presso il Tribunale di Roma, riferendole alle nuove
generalita'.
6. Il Direttore del Servizio centrale di protezione riferisce
periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla Commissione
centrale sulle modalita' di applicazione delle disposizioni
concernenti il cambiamento delle generalita'.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse):
«Art. 4 (Atti di stato civile ed altri atti in deroga
alle norme vigenti). - 1. L'autorita' designata a norma
dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede
ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga
alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di
atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto,
provvedimento o certificato, compresi i documenti di
identificazione, relativi alle persone ammesse allo
speciale programma di protezione, formati in relazione alle
nuove generalita', ovvero in assenza della indicazione
della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il
certificato, documento, atto o provvedimento e' completato
a cura del Servizio centrale di protezione, che provvede
alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art.
3.
2. L'autorita' designata richiede, altresi', le
occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge
o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso
quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo
speciale programma di protezione indicate con le nuove
generalita', sulla base dei certificati, atti o
provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa
esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno
circa le nuove generalita' e le altre qualita' richieste
risultanti nel registro di cui all'art. 3.
3. In nessun caso puo' essere richiesto ai pubblici
ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la
trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che
non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento
delle generalita'. E' fatto comunque divieto all'autorita'
designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o
provvedimenti che la persona ammessa al programma di
protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualita',
situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni
di legge o di regolamenti.
4. L'autorita' designata emette ricevuta dei documenti
rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al
Servizio centrale di protezione che ne prende nota nel
registro di cui all'art. 3.
5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza
ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a
rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque e'
legittimato a presentarla, certificati conformi alle
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto
o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti
commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorita'
richiedente.
6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti,
atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalita'
della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali
competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al
Servizio centrale di protezione delle eventuali richieste,
presentate da soggetti diversi dall'autorita' di cui al
comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano
riscontro negli atti d'ufficio. Il Servizio centrale di
protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non
trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne da'
notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti.
7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si
procede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 7, della
legge 27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e
19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223.».
- Per il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981,
n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
nelle note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), v. nelle note all'art. 16.


Art. 18.
Norme finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati il decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 687,
contenente il «Regolamento recante norme dirette ad individuare i
criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che
collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione»,
nonche' il decreto riservato del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, del 24 novembre 1994, recante norme
dirette ad individuare i criteri di formulazione ed i contenuti del
programma speciale di protezione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si
provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 23 aprile 2004


Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro della giustizia
Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 85


Allegato A
Fac-simile del registro dei dati
di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119
REGISTRO DEI DATI RELATIVO
AL CAMBIAMENTO DELLE GENERALITA'
(Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)
Il presente registro n. ...............
si compone di n. ............. fogli e di n. ............... pagine

Roma, .....................................
(luogo e data della vidimazione)
il .......................................
(qualifica, cognome e nome)
Foglio n. ...... pag. ....... (segue a foglio n. ...............)

GENERALITA' ORIGINARIE
Sez. I - Identita' della persona
Cognome e nome: .... data e luogo di nascita:....
estremi dell'atto di stato civile: ....
(richiamo atto n.: ......... fasc. n.: ...........)
paternita' e maternita':....

Sez. II - Coniugio e filiazione
Cognome, nome data e luogo di nascita, paternita' e maternita' del
coniuge:......................................................
data e luogo del matrimonio: ....
estremi dell'atto di stato civile: ....
eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti
relativi: .... ....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato
civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli
...............................................................
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Sez. III - Altri atti di stato civile
Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto:
................................................................
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
(segue a foglio n. .............) pag. ........./b

NUOVE GENERALITA'
Sez. I - Identita' della persona
Cognome e nome: .... data e luogo di nascita: ....
estremi dell'atto di stato civile se adottato: ....
(richiamo atto n.: ............... fasc. n.: ...............)
paternita' e maternita':....

Sez. II - Coniugio e filiazione
Cognome, nome, data e luogo di nascita, paternita' e maternita' del
coniuge:.... ....
data e luogo del matrimonio:....
estremi dell'atto di stato civile se adottato: ....
eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti
relativi: .... ....
(richiami atto nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato
civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli
.... .... ....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Sez. III - Altri atti di stato civile
Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto:
....... .... ....
(richiamo atti nn: ............... fasc. nn: ...............)
Foglio n. ............ pag. n. ....... (segue a foglio n.
...........)

Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali
Residenza anagr..... domicilio o dimora.... (precedenti al
cambiamento delle generalita)
(richiami atti nn: ............... fasc. nn: ...............)
cod. fiscale: .... cod. sanitario: ....
passaporto o altro titolo di espatrio, data e luogo di emissione,
validita':....

Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi
Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento,
validita':
1) ....;
2)....;
3)....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Sez. VI - Titoli di studio
Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento:
1)....
2)....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili
Descrizione dei beni in proprieta', godimento o partecipazione e
dei rapporti di diritto civile. A testo libero:.... .... .... ....
.... ....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
(segue a foglio n. ............... ) pag. ............./b

Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali
Residenza anagr. .... ....
domicilio o dimora .... (precedenti al cambiamento delle generalita)
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
cod. fiscale:.... cod. sanitario .... documenti di identificazione o
validi per l'espatrio, data e luogo di emissione, validita':
(specificare, se si tratta di documenti di copertura, i limiti di
utilizzazione) .... ....

Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi
Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento,
validita':
1) ....
2) ....
3) ....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Sez. VI - Titoli di studio
Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento:
1)....
2) ....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili
Descrizione dei beni in proprieta', godimento o partecipazione e
dei rapporti di diritto civile, eventuali negozi simulati,
rappresentante generale, eventuali rappresentanti speciali. A testo
libero:.... .... ....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Foglio n. ............ pag. ......... (segue a foglio n. .........)

Sez. VIII - Risultanze del CED dei dati di polizia
Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero:
.... .... ....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Sez. IX - Risultanze del casellario giudiziale
A testo libero: .... .... ....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in corso
Natura, autorita' competente, oggetto e stato del procedimento,
data della rilevazione: .... .... .... ....
(richiamo atti nn: ............... fasc. nn: ...............)
(segue a foglio n. .................. ) pag................/b

Sez. VIII - Iscrizioni nel CED dei dati di polizia
Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero:
.... .... ....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Sez. IX - Iscrizioni nel casellario giudiziale
A testo libero: ....
.... .... ....
(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi
Natura, autorita' competente, oggetto e stato del procedimento,
data della rilevazione: .... .... ....
(richiami atto nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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