IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
Visto in particolare il comma 5 del predetto art. 30, il quale
prevede che, per gli anni 2001 e 2002, la perdita di gettito
realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla
riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non
compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come
determinato dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura annua
complessiva di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente,
negli anni 2003 e 2004, disponendo, altresi', che alla ripartizione
tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, n. 2000 concernente
« Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004»;
Considerato che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome ha deliberato in data 23 ottobre 2003 una proposta
per la ripartizione tra le regioni della somma prevista per la
compensazione per l'anno 2002 delle minori entrate di cui trattasi,
secondo gli importi riportati nell'allegato prospetto;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti, tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha
espresso parere favorevole sulla predetta proposta di riparto nella
seduta del 29 aprile 2004;
Decreta:
Il finanziamento complessivo euro 342.583.000,00 previsto per
l'anno 2004 dall'art. 30, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, da destinare in favore delle regioni a statuto ordinario in
relazione alla per-dita di gettito dalle stesse realizzata per l'anno
2002 per effetto della riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242
a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse
automobilistiche, come determinato dall'art. 17, comma 22, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ripartito secondo gli importi
individuati nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del
presente provvedimento.
Roma, 18 giugno 2004
Il Ministro: Tremonti
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato