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Gazzetta Ufficiale N. 152 del 1 Luglio 2004

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 27 maggio 2004
Rintracciabilita' e scadenza del latte fresco.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 con il quale e'
stata recepita la direttiva n. 2000/13/CE concernente l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa
pubblicita';
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del
trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino
e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 185 del 9 maggio 1991, recante i
requisiti per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta
qualita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive
n. 92/46/CEE e n. 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione
sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante
attuazione delle direttive n. 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti
l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio del 18 dicembre
1997 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 1999, n. 336 recante
attuazione delle direttive n. 96/22/CE e n. 96/23/CE concernenti il
divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di
animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro
residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 recante
attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE
e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della
direttiva n. 98/34/CE;
Ritenuta la necessita' di definire e disciplinare il sistema di
rintracciabilita' del latte al fine di assicurare la piu' ampia
tutela degli interessi del consumatore;
Ritenuto che l'indicazione della regione di provenienza per il
latte alimentare fresco trova giustificazione nella circostanza di
consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria
scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del latte in
relazione al luogo di acquisto del prodotto finale;

Decreta:

Art. 1.
Applicabilita'

1. Il presente decreto si applica alle fasi produttive finalizzate
all'ottenimento di latte fresco di cui alla legge del 3 maggio 1989,
n. 169 ed ottenuto con i procedimenti previsti od autorizzati in
attuazione della medesima legge.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «latte crudo», il latte prodotto mediante secrezione dalla
ghiandola mammana di vacche, sottoposto ad una temperatura non
superiore a 40°C, o ad un trattamento avente effetto equivalente;
b) «latte alimentare vaccino», le produzioni di latte di cui alla
legge 3 maggio 1989, n. 169 e al regolamento (CE) n. 2597/97;
c) «allevamenti», le imprese che e ffettuano attivita' di
allevamento di bovini da latte la cui produzione e' destinata
all'ottenimento di latte vaccino;
d) «centro di raccolta», lo stabilimento in cui il latte crudo
puo' essere raccolto ed eventualmente raffreddato e filtrato;
e) «centro di standardizzazione», lo stabilimento non
strutturalmente collegato a un centro di raccolta, ne' ad uno
stabilimento di trattamento o trasformazione, nel quale il latte
crudo puo' essere sottoposto a scrematura o a modifica e regolazione
della materia grassa;
f) «primi acquirenti», l'impresa o l'associazione che acquista
latte direttamente dall'allevamento, eventualmente anche solo per
cederlo a una o piu' imprese dedite al trattamento o alla
trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari senza
procedere ad alcuna operazione fisica sul latte;
g) «stabilimenti di trattamento», lo stabilimento in cui si
effettua il trattamento termico del latte ed il suo confezionamento;
h) «trasportatori», gli operatori della logistica che si
interfacciano tra gli allevamenti, i centri di raccolta, i centri di
standardizzazione, gli stabilimenti di trattamento o trasformazione;
i) «mangimi», qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli
additivi, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

Art. 3.
Soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente
decreto sono coloro che producono latte alimentare vaccino di cui
alla legge n. 169/1989, e in particolare:

a) i titolari degli allevamenti;
b) i primi acquirenti;
c) i titolari dei centri di raccolta;
d) i titolari dei centri di standardizzazione;
e) i trasportatori;
f) i responsabili delle aziende di trattamento.

Art. 4.
Obblighi

1. Il sistema di rintracciabilita' adottato da ciascun soggetto di
cui all'art. 3 deve consentire l'identificazione dell'origine del
latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle
medesime circostanze.
2. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare un sistema
di rintracciabilita' contenente le informazioni di cui all'allegato
A, secondo i termini previsti nello stesso allegato.

Art. 5.
Manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte

1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare entro il
1° aprile 2004, un «Manuale aziendale per la rintracciabilita' del
latte».
2. Il manuale contiene le procedure di identificazione e
rintracciabilita' e la relativa modulistica per la registrazione ad
integrazione della documentazione gia' richiesta dalla normativa
vigente in materia.
3. Il sistema di rintracciabilita' aziendale deve consentire una
efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da
emanarsi entro il 30 settembre 2003, sono definite le linee guida per
la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte,
anche tenendo conto delle norme UNI 10939/2001 e UNI 11020/2002.

Art. 6.
Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i
decreti ministeriali 27 giugno 2002 e 24 luglio 2003 recanti
disciplina della etichettatura e della rintracciabilita' del latte
alimentare.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno

Allegato A

A) Gli allevamenti sono obbligati a identificare e registrare:

1) i capi presenti in allevamento secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
2) la provenienza e l'impiego dei mangimi acquistati;
3) la produzione, preparazione e l'impiego dei mangimi
autoprodotti in allevamento;
4) le zone e il periodo di pascolo;
5) la provenienza e l'impiego dei medicinali utilizzati secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
6) i capi trattati con medicinali e l'esclusione dalla
destinazione al commercio del relativo latte secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;
7) la data di mungitura;
8) l'orario di mungitura solo nel caso di latte da destinare a
latte fresco pastorizzato;
9) il latte venduto e la sua destinazione.
B) Entro il 1° aprile 2004 devono essere attuati gli obblighi
relativi ai punti 1, 5, 6, 7, 8 e 9.
C) Entro il 30 giugno 2004 per gli allevamenti con produzione
uguale o superiore a 2000 quintali di quota latte devono essere
attuati anche gli obblighi relativi ai punti 2, 3 e 4. Per gli
allevamenti con produzione inferiore a 2000 quintali di quota latte
non e' richiesta l'identificazione e la registrazione delle
informazioni relative ai punti 3 e 4.
D) I primi acquirenti sono obbligati a identificare e registrare:
a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori
e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti, o la
nazione in caso di provenienza extranazionale;
b) il trasportatore e l'automezzo;
c) il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le
provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la
nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte
crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta
qualita' e nel caso di latte crudo biologico la provenienza deve
estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine
interessati.
Nel caso in cui il primo acquirente svolga anche attivita' di
centro di raccolta e/o centro di standardizzazione e/o stabilimento
di trattamento deve applicare quanto previsto dagli specifici
paragrafi successivi.
E) I centri di raccolta sono obbligati a identificare e
registrare:
a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori
e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di
origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso
di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco
pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura
biologica, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione
degli allevamenti di origine interessati;
b) il trasportatore e automezzo;
c) il latte immagazzinato;
d) il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le
provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la
nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte
crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta
qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica, la
provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli
allevamenti di origine interessati.
F) I centri di standardizzazione sono obbligati a identificare e
a registrare l'identificazione:
a) della provenienza del latte acquistato specificando i
fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli
allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza
extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione
di latte fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo
da agricoltura biologica, la provenienza deve estendersi fino
all'identificazione degli allevamenti di origine interessati;
b) del trasportatore e automezzo;
c) del latte immagazzinato;
d) del trattamento di standardizzazione;
e) degli eventuali costituenti naturali del latte aggiunti e
della loro provenienza;
f) degli eventuali costituenti naturali del latte sottratti e
della loro destinazione;
g) del latte standardizzato immagazzinato;
h) del latte venduto e della sua destinazione specificando
la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di
origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso
di latte da agricoltura biologica standardizzato la provenienza deve
estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine
interessati.
G) I trasportatori sono obbligati a identificare e registrare:
a) la provenienza del latte raccolto e/o trasportato
specificando il mittente e la/le provincia/e nella quale sono situati
gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza
extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di
latte fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo da
agricoltura biologica la provenienza deve estendersi fino
all'identificazione degli allevamenti interessati;
b) gli automezzi impiegati per il trasporto del latte;
c) la destinazione del latte consegnato specificando il/i
destinatario/i e la/le provincia/e nella quale sono situati gli
allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza
extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di
latte fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo da
agricoltura biologica la provenienza deve estendersi fino
all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.
H) Gli stabilimenti di trattamento sono obbligati a identificare
e registrare:
a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori
e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di
origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso
di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato
alta qualita' e di latte da agricoltura biologica la provenienza deve
estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine
interessati; il latte da agricoltura biologica deve essere scortato
da certificazione rilasciata da un organismo autorizzato;
b) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il latte in ingresso;
c) il latte immagazzinato;
d) il trattamento termico impiegato;
e) l'orario del trattamento solo nel caso di latte da destinare
a latte fresco pastorizzato;
f) il latte trattato termicamente eventualmente immagazzinato;
g) la linea di confezionamento;
h) il latte confezionato;
i) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il prodotto
confezionato;
j) la sua prima destinazione (oppure della distribuzione
primaria, eventualmente aggiungere definizione).
I) Gli stabilimenti di trattamento sono responsabili ad indicare
nella etichettatura del latte fresco, fatte salve le disposizioni
vigenti sulla etichettatura dei prodotti alimentari, anche il
riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine
del latte impiegato.
L) Tale riferimento puo' ascriversi alle due seguenti diciture:
A. «Origine del latte crudo» (nel caso sia possibile
dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei
seguenti casi:
a) la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione
europea); in alternativa e' consentito indicare: la/le regione/i
italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero
b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel
caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo
Paese UE;
c) «UE» «, nel caso di provenienza del latte da piu' Paesi
membri comunitari;
B. «Origine del latte» (nel caso non sia possibile dimostrarne
la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti
casi:

a) la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione
europea); in alternativa e' consentito indicare: la/le regione/i
italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero
b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel
caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo
Paese UE;
c) «UE», nel caso di provenienza del latte da piu' Paesi
membri comunitari;
d) «Paesi terzi» nel caso di provenienza del latte sia da
Paesi dell'Unione europea che da Paesi extra dell'Unione europea o
solo da Paesi extra dell'Unione europea.
Per i Paesi aderenti all'EFTA il riferimento da riportare in
etichetta e' consentito per le indicazioni di cui alle precedenti
lettere A.a, A.b, B.a, B.b.

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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