IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la
competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita'
produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, e successive modifiche
e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive, tra le quali quelle del «settore commercio» e del
«settore turismo»;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre
2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio
2001,
relativa al «settore commercio e le successive modifiche e
integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie
indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed e' stata, tra l'altro,
definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a
partire dal 2000;
Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, la
fissazione dei termini di presentazione delle domande;
Considerato che e' in corso il procedimento per l'approvazione, ai
sensi dell'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995,
delle proposte delle regioni e province autonome concernenti
l'individuazione delle priorita' regionali per la formazione delle
graduatorie nonche', per il solo «settore turismo», delle ulteriori
attivita' ammissibili, valide per i bandi in questione e che si
ritiene opportuno procedere per il momento alla fissazione dei
termini di presentazione delle domande, riservandosi di rendere note
le predette proposte regionali e i relativi punteggi in tempi brevi e
comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale
del bando;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso
alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi 2003 del
«settore turismo» e del «settore commercio» e' fissato
dal giorno di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente decreto.
2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma
1 e' fissato al 15 novembre 2004.
3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere
utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui
fac-simile e' riportato, per il «settore turismo», in allegato alla
circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e, per il
«settore commercio», in allegato alla circolare ministeriale n.
900047 del 25 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni. Per
la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del
business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato
il software unico predisposto dal Ministero delle attivita'
produttive, specificamente destinato ai predetti bandi, che sara'
tempestivamente reso disponibile sul sito internet di quest'ultimo
all'indirizzo: www.attivitaproduttive.gov.it
4. Con successivo decreto, da pubblicarsi almeno trenta giorni
prima della scadenza del termine finale di cui al comma 2, saranno
approvate le proposte delle regioni e delle province autonome
concernenti le priorita' regionali e i relativi punteggi da
utilizzare per la formazione delle graduatorie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2004
Il Ministro: Marzano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato