Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 155 del 5 Luglio 2004

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 giugno 2004
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle
tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento», e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi»;
Visto il proprio decreto 26 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti
per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,
n. 818»;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante «Norme
tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco
ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, recante «Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999, recante «Resistenza al fuoco di
porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il proprio decreto 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante «Utilizzazione di porte
resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;
Viste la norme UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN 1363-2:2001 recanti
rispettivamente «Prove di resistenza al fuoco: requisiti generali» e
«Prove di resistenza al fuoco: procedure alternative ed aggiuntive»;
Vista la norma UNI EN 1634-1:2001 recante «Prove di resistenza al
fuoco per porte ed elementi di chiusura»;
Viste le norme EN 1191:2000 ed EN 12605:2000 recanti
rispettivamente «Windows and doors - Resistance to repeated opening
and closing - Test method» e «Industrial, commercial and garage doors
and gates - Mechanical aspects - Test method»;
Vista la decisione della Commissione della Comunita' europea
2000/367/EC del 3 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 6 giugno 2000, «che attua la direttiva
89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della
resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle
opere di costruzione e dei loro elementi»;
Considerato lo sviluppo delle norme EN in materia di prove di
resistenza al fuoco e la futura attivazione della procedura di
marcatura CE dei prodotti da costruzione;
Ritenuto quindi opportuno provvedere al recepimento della norma
europea UNI EN 1634-1:2001 che specifica il metodo di determinazione
della resistenza al fuoco delle porte e di altri elementi di chiusura
da installare nelle aperture degli elementi di separazione verticali;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione n. 260
dell'11 marzo 2003 dal Comitato centrale tecnicoscientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Esperita, con notifica 2003/0160/I, la procedura d'informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita dalla
direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (2004)
D/50563, dalla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione

1. La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonche'
le modalita' di redazione del rapporto di prova in forma completa di
porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua
secondo quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da
essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.
2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova
a fuoco secondo la curva di riscaldamento prevista dalla UNI EN
1363-1, va condotta previo il condizionamento meccanico previsto al
punto 10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il condizionamento
meccanico va eseguito secondo quanto descritto nell'allegato A.
3. Ai fini della successiva omologazione, la classificazione delle
porte resistenti al fuoco si effettua secondo quanto indicato nello
specifico punto della tabella 4 della decisione della Commissione del
3 maggio 2000, riportato nell'allegato B al presente decreto.
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la
classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi
di chiusura con la terminologia RE e REI e' da intendersi, con la
nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente.
Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione
sia prescritto l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura
classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con
la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni
previste dal presente decreto.
5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del
Ministero dell'interno cura gli adempimenti previsti dal decreto del
Ministero dell'interno 26 marzo 1985. Per l'effettuazione di prove
valide ai fini delle omologazioni secondo le norme di cui al comma 1
del presente articolo, la suddetta Direzione centrale predisporra' la
modulistica occorrente per il rilascio del rapporto e del certificato
di prova.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il
corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa,
illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento dei
requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale
riconoscimento e' autorizzata la riproduzione del prototipo e la
connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco
omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel
campo di applicazione diretta del risultato di prova integrate dalle
variazioni riportate nell'allegato C;
b) per «Prototipo» si intende il campione, parte del campione
medesimo e/o la documentazione idonea alla completa identificazione e
caratterizzazione della porta omologata, conservato dal laboratorio
che rilascia il certificato di prova;
c) per «Porta omologata» si intende la porta o altro elemento di
chiusura per la quale il produttore ha espletato la procedura di
omologazione;
d) per «Produttore» della porta resistente al fuoco, si intende
il fabbricante residente in uno dei paesi dell'Unione europea, ovvero
in uno dei paesi costituenti l'accordo SEE, nonche' ogni persona che,
apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sulla porta
resistente al fuoco, si presenti come rappresentante autorizzato
dallo stesso purche' residente in uno dei Paesi dell'Unione europea,
ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE;
e) per «Laboratorio» si intende l'area di protezione passiva
della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
del Ministero dell'interno o altro laboratorio italiano autorizzato
ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985, ovvero
altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell'Unione europea
o dei Paesi contraenti l'accordo SEE, che provvede alla esecuzione
delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini
dell'omologazione della porta resistente al fuoco;
f) per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato
dal laboratorio o da un organismo di certificazione, con il quale,
sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si
certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto a
prova;
g) per «Rapporto di prova» si intende il documento, rilasciato
dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto indicato al
punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1;
h) per «Dichiarazione di conformita» si intende la dichiarazione,
rilasciata dal produttore, attestante la conformita' della porta
resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l'altro, i
seguenti dati:
h.1) nome del produttore;
h.2) anno di costruzione;
h.3) numero progressivo di matricola;
h.4) nominativo del laboratorio e dell'organismo di
certificazione se diversi;
h.5) codice di omologazione;
h.6) classe di resistenza al fuoco.
Con la dichiarazione di conformita' il produttore si impegna a
garantire comunque la prestazione certificata, quali che siano le
modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle
consentite nell'atto di omologazione;
i) per «Marchio di conformita» si intende l'indicazione
permanente ed indelebile apposta dal produttore sulla porta
resistente al fuoco contenente almeno il numero progressivo di
matricola ed il codice di omologazione;
j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione» si intende
il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte resistenti
al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti:
j.1) modalita' ed avvertenze d'uso;
j.2) periodicita' dei controlli e delle revisioni con frequenza
almeno semestrale;
j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta
installazione, uso e manutenzione della porta;
j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

Art. 3.

Utilizzazione

1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da
impiegarsi nelle attivita' soggette all'applicazione delle norme e
criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.
2. La documentazione da disporre per la immissione in commercio di
porte resistenti al fuoco e' composta da:
a) copia dell'atto di omologazione della porta;
b) dichiarazione di conformita' alla porta omologata;
c) libretto di installazione, uso e manutenzione.
3. L'installatore e' tenuto a redigere a propria firma la
dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio
1998 allegato II comma 2.1.
4. L'utilizzatore e' tenuto a mantenere in efficienza ogni porta
resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di
personale qualificato e secondo le indicazioni d'uso e manutenzione
di cui all'art. 2, lettera j), presenti nel libretto di uso e
manutenzione.

Art. 4.

Procedure per il rilascio dei certificati di prova

1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano ai
laboratori autorizzati ai sensi del decreto 26 marzo 1985.
2. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini del rilascio
dell'omologazione si adotta la seguente procedura:
a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica
relativa al campione da sottoporre a prova;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione
di cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della
campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per
l'esecuzione delle prove;
c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta
comprensiva del campione testimone previsto all'art. 14 del decreto
26 marzo 1985 e l'attestato di versamento relativo alla somma di cui
alla precedente lettera b) entro sessanta giorni dalla data della
comunicazione del laboratorio; in caso di mancato invio, la pratica
viene archiviata per decorrenza dei termini;
d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco
cronologico, dandone comunicazione al richiedente entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della campionatura e del pagamento
di cui alla lettera c);
e) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova
entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco
cronologico e si impegna a conservare, in locale idoneo, il campione
testimone per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del
certificato di prova.

Art. 5.

Procedure per il rilascio dell'atto di omologazione

1. Il rilascio dell'atto di omologazione rientra tra i servizi a
pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive
modifiche.
2. Per l'ottenimento dell'atto di omologazione della porta
resistente al fuoco si adotta la seguente procedura:
a) il produttore inoltra apposita istanza all'area di protezione
passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Ministero dell'interno, corredata dal certificato di
prova a lui intestato, rilasciato dal laboratorio, in originale;
b) l'area di protezione passiva avvia il procedimento
amministrativo e comunica all'interessato, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento dell'istanza, l'importo della somma occorrente
per il rilascio;
c) il produttore invia l'attestato di versamento relativo alla
somma di cui alla precedente lettera entro trenta giorni dalla data
della comunicazione dell'area di protezione passiva; in caso di
mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei
termini;
d) l'area di protezione passiva, valutata la documentazione
presentata, provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza dell'attestato di versamento, a rilasciare al produttore
l'atto di omologazione della porta resistente al fuoco contenente
tutte le modifiche consentite sul prototipo, motivando l'eventuale
diniego.
3. L'area di protezione passiva rendera' noto, periodicamente,
l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.

Art. 6.

Omologazione di porte certificate in ambito comunitario

1. Le porte resistenti al fuoco legalmente certificate in uno dei
Paesi dell'Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti
l'accordo SEE, sulla base delle norme di cui all'art. 1 secondo
metodi di controllo riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono
essere omologate in Italia per essere impiegate nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure previste
all'art. 5, garantendo l'identificazione delle modalita' di controllo
riconosciute dal Paese dell'Unione europea ovvero contraente
l'accordo SEE.
3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione
in lingua italiana.

Art. 7.

Obblighi e responsabilita' per il produttore

1. Il produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti sotto la sua
personale responsabilita' civile e penale:
a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione
di conformita' di cui all'art. 2, lettera h);
b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia
dell'atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di cui
al comma precedente;
c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d'uso e
manutenzione di cui all'art. 2, lettera j);
d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio di
conformita' di cui all'art. 2, lettera i);
e) consentire l'accesso ai locali di deposito, fornire tutte le
informazioni necessarie alla verifica della conformita' dei prodotti
stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni
di controllo di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Controlli e vigilanza

1. Il Ministero dell'interno ha facolta' di effettuare controlli e
verifiche, sulle porte resistenti al fuoco omologate.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere
effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari
del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli
utilizzatori.
3. Con successivo provvedimento relativo ai controlli sui prodotti
antincendio omologati dal Ministero dell'interno, saranno stabiliti i
criteri e le modalita' di individuazione, di prelievo e di esecuzione
delle verifiche delle porte da sottoporre a controllo, nonche' gli
importi dei corrispettivi dovuti dai produttori per le operazioni
descritte.

Art. 9.

Validita', rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

1. L'omologazione ha validita' cinque anni ed e' rinnovabile su
istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di
cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove
tecniche, qualora il produttore dichiari che la porta resistente al
fuoco non abbia subito modifiche. Il rinnovo dell'atto di
omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge
26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche.
2. L'omologazione non e' rinnovabile in caso di revoca.
3. L'omologazione decade automaticamente se la porta resistente al
fuoco subisce una qualsiasi modifica non prevista nell'atto di
omologazione. La nuova normativa stabilira' i tempi necessari per
l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle
scorte.
4. Il Ministero dell'interno ha facolta' di revocare l'omologazione
se:
a) viene rilevata la non conformita' della porta resistente al
fuoco alla porta omologata;
b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi
fissati all'art. 7.
5. La revoca o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto
dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della
dichiarazione di conformita' per la porta resistente al fuoco
omologata.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Ai fini del rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art.
3, comma 1, del presente decreto, a decorrere da sei mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le prove di resistenza al
fuoco si eseguono secondo le norme di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto. E' inoltre consentito eseguire le prove di
resistenza al fuoco anche secondo la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 fino
all'entrata in vigore dell'obbligo della marcatura CE.
2. E' consentito il rilascio di atti di omologazione del prototipo
o per estensione dei risultati di porte certificate con la norma
UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto
14 dicembre 1993 e, con decorrenza immediata, anche nel rispetto di
quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
3. Le omologazioni di porte resistenti al fuoco rilasciate ai sensi
del decreto 14 dicembre 1993 non decadono.
4. La produzione e la immissione in commercio di porte resistenti
al fuoco di grandi dimensioni, di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale 27 gennaio 1999, potra' avvenire nel rispetto delle
condizioni previste all'art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile
2001 e dal comma punto 2 dell'allegato C al presente decreto.

Roma, 21 giugno 2004
Il Ministro: Pisanu

Allegato A

Modalita' di condizionamento meccanico

1. Prima di sottoporre il campione alla prova di resistenza al
fuoco, va verificata la funzionalita' del campione mediante un minimo
di 500 cicli di apertura e chiusura, da eseguirsi secondo le
procedure previste nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della
tipologia di porta.
2. Prima di sottoporre alla prova di resistenza al fuoco il
campione va sottoposto ad un minimo di 5000 cicli di apertura e
chiusura (sbattimento), da eseguirsi secondo le procedure previste
nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta
avendo cura di aumentare la velocita' di apertura del 50% per porte
ad apertura manuale e alla massima velocita' operativa per porte
automatizzate.
3. In alternativa alle procedure previste nelle norme EN 1191 e
EN 12605 e' consentita l'esecuzione dei 500 cicli per la verifica
della funzionalita' e dei 5000 cicli di sbattimento secondo le
procedure di seguito indicate:

Verifica di funzionalita'

a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a
fuoco dalla norma UNI EN 1634-1.
b) Misurare ed annotare, prima dell'inizio dei cicli, le seguenti
grandezze:
b.1) la forza massima espressa in N con precisione al 2%
necessaria per aprire la porta con dispositivo di chiusura sbloccato;
b.2) la corsa dell'anta (o delle ante) espressa in gradi o in
millimetri;
b.3) le distanze tra i punti di riferimento individuati per
testimoniare l'usura.
c) Sbloccare il dispositivo di chiusura applicando una forza che
aumenti del 50 \pm 10% la forza operativa necessaria per lo sblocco
per dispositivi a sblocco manuale ovvero alla massima forza imposta
dal meccanismo di sblocco per dispositivi a sblocco motorizzato.
d) Portare l'anta (o le ante) in posizione di apertura fino a
90° \pm 10° (misurati dalla posizione di chiusura) ovvero fino alla
posizione di arresto del limitatore o del dispositivo di chiusura se
cio' accade prima dei 90°; in ogni caso la posizione di arresto non
deve intervenire prima del 60% della posizione di fine corsa. Nel
caso di porte ad apertura manuale, la velocita' massima di apertura
dell'anta (o delle ante) deve essere pari a 0,5 \pm 0,05 m/s se la
parte mobile ha una massa non superiore a 400 kg e pari a 0,2 \pm
0,02 m/s se la parte mobile ha una massa superiore a 400 kg. Nel
caso di porte ad apertura motorizzata va settata la velocita' come
sopra descritto. Nel caso di motori a velocita' non settabile la
velocita' di apertura sara' quella effettivamente permessa dal
sistema. Detta velocita' massima di apertura va raggiunta fra i 20° e
i 60° di apertura o fra il 20% e il 60% della corsa dell'anta e
mantenuta costante fino a fine corsa.
e) Lasciare in posizione di apertura l'anta per un tempo non
superiore a 4 s se la porta e' ad apertura manuale. Per porte ad
apertura motorizzata il tempo di apertura e' quello previsto dal
dispositivo di apertura nel funzionamento effettivo.
f) Portare l'anta in chiusura con il dispositivo di autochiusura
sincerandosi che l'arresto della fase di chiusura avvenga per battuta
dell'anta (o delle ante) sul telaio.
g) Bloccare il dispositivo di chiusura.
h) Osservare un periodo di riposo nella posizione di chiusura
cosi' come previsto alla lettera d).
i) Ripetere ed annotare, alla fine del numero di cicli previsto,
le misure di cui alla lettera e), unitamente ad ogni anomalia
riscontrata.

Sbattimento

a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a
fuoco dalla norma UNI EN 1634-1 con i dispositivi di chiusura rimossi
o interdetti.
b) Ripetere l'operazione di apertura descritta per la verifica di
funzionalita' alla lettera d) avendo cura di aumentare la velocita'
operativa del 50% per porte ad apertura manuale e per porte ad
apertura motorizzata con velocita' settabile ovvero alla velocita'
realmente consentita per porte ad apertura motorizzata con velocita'
non settabile.
c) Ripetere l'operazione descritta per la verifica di
funzionalita' alla lettera e).
d) Effettuare l'operazione di chiusura come descritto alla
lettera b) per la fase di apertura.
e) Ripetere l'operazione descritta per la verifica di
funzionalita' alla lettera h).

Allegato B

CLASSIFICAZIONE DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO

Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al
fuoco e' di seguito illustrato:

E      |  15  |  20  |  30  |  45  |  60  | 90  | 120  | 180  | 240
EI1    |  15  |  20  |  30  |  45  |  60  | 90  | 120  | 180  | 240
EI2    |  15  |  20  |  30  |  45  |  60  | 90  | 120  | 180  | 240
EW     |      |  20  |  30  |      |  60  |     |      |      |

Il requisito di tenuta E e' l'attitudine di una porta o altro
elemento di chiusura a non lasciar passare ne' produrre, se
sottoposto all'azione dell'incendio su un lato, fiamme, vapori o gas
caldi sul lato non esposto.
La perdita del requisito E si ha al verificarsi di uno dei
seguenti fenomeni:
aperture di fessure passanti superiori a fissate dimensioni
(punto 10.4.5.3 della UNI EN 1363-1);
accensione di un batuffolo di cotone posto ad una distanza di
30 mm per un massimo di 30 s (punto 10.4.5.2 della UNI EN 1363-1) su
tutta la superficie;
presenza di fiamma persistente sulla faccia non esposta.
Il requisito di isolamento I e' l'attitudine di una porta od
altro elemento di chiusura a ridurre entro un dato limite la
trasmissione del calore dal lato esposto all'incendio al lato non
esposto.
La perdita del requisito di tenuta significa anche perdita del
requisito di isolamento, sia che il limite specifico di temperatura
sia stato superato o meno.
Sono previsti due criteri di isolamento.
Isolamento I1.
Si considera che l'elemento in prova perde l'isolamento termico
al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni:
l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta
supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1);
l'aumento della temperatura su ogni punto dell'anta, con
esclusione della zona entro 25 mm dal bordo visibile o foro di
passaggio, supera i 180°C (punto 9.1.2.4 lettera b) della UNI EN
1634-1);
l'aumento della temperatura sul telaio supera i 180°C a una
distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il telaio e' piu' largo
di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio e' inferiore
o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1).
Isolamento I2.
Si considera che l'elemento in prova perde l'isolamento termico
al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni:
l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta
supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1);
l'aumento della temperatura su ogni punto dell'anta, con
esclusione della zona entro 100 mm dal bordo visibile o foro di
passaggio, supera i 180°C (punto 9.1.2.3 lettera c) della UNI EN
1634-1);
l'aumento della temperatura sul telaio supera i 360°C a una
distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il telaio e' piu' largo
di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio e' inferiore
o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1).
Il requisito di irraggiamento W e' l'attitudine di una porta o
altro elemento di chiusura a resistere all'incendio agente su una
sola faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai
materiali costituenti la superficie non esposta sia ad altri
materiali o a persone ad essa adiacenti.
Una porta od altro elemento di chiusura che soddisfa i criteri di
isolamento I1 o I2 si ritiene che soddisfi anche il requisito di
irraggiamento W per lo stesso tempo. La perdita del requisito di
tenuta E significa automaticamente perdita del requisito di
irraggiamento W.

Allegato C

VARIAZIONI CONSENTITE AGGIUNTIVE

1) Fatti salvi i limiti di estendibilita' indicati nel campo di
applicazione diretta dei risultati di prova, sono consentiti i
seguenti trasferimenti dei risultati:
a) e' consentito il trasferimento dei risultati di prova da
porte scorrevoli a piu' ante a porte scorrevoli con un minore numero
di ante costruttivamente identiche in ogni dettaglio;
b) e' consentito il trasferimento dei risultati di prova da
porta a due ante a battente, a porta realizzata con la sola anta
primaria a condizione che il telaio fisso e la sezione dell'anta
rimangano invariati mentre la nuova battuta dell'anta corrisponda
alla battuta sul telaio perimetrale dell'anta del prototipo provato;
c) e' consentito il trasferimento dei risultati di prova da
porta senza battuta a pavimento, a porta con battuta a pavimento;
d) e' consentito il trasferimento dei risultati di prova da
porta a due ante uguali di cui una cieca e l'altra munita di
specchiatura di diversa natura da quella di base di superficie non
maggiore di 0,25 m2 e del 15% dell'intera superficie dell'anta stessa
quale dei due inferiori, a porta con entrambe le ante o cieche o con
specchiatura come l'anta del prototipo provato. In caso di prototipo
con ante disuguali, le variazioni ammesse o da apportarsi sulla
seconda specchiatura, corrispondono a quelle dei casi di variazione
dimensionale di cui alla successiva lettera e);
e) e' consentito il trasferimento dei risultati di prova, nel
caso di porte con ante con specchiatura, di diversa natura da quella
di base, a porte con ante di dimensioni maggiori, minori o invariate
nel rispetto delle seguenti condizioni:
la specchiatura puo' essere ridotta o eliminata, per
prototipi provati con specchiatura di superficie non maggiore di 0,25
m2 o del 15% dell'intera superficie dell'anta stessa, quale dei due
inferiore;
la specchiatura puo' essere ridotta fino al 0,25 m2 o al 15%
dell'intera superficie dell'anta stessa, quale dei due superiore, per
prototipi provato con specchiatura di superficie maggiore di suddette
dimensioni;
le distanze dal bordo superiore e dai bordi laterali della
nuova anta alla relativa specchiatura, devono essere non inferiori
alle corrispondenti distanze del prototipo provato. Inoltre la
distanza dal bordo inferiore della nuova anta alla relativa
specchiatura non deve essere inferiore alla distanza del bordo
superiore del prototipo provato alla relativa specchiatura;
non e' ammesso alcun aumento dell'altezza e/o della larghezza
della specchiatura che, inoltre, deve mantenere la stessa figura
geometrica senza alcuna possibilita' di rotazione. Nel caso di
specie, rettangoli e quadrati possono essere considerati come una
stessa figura geometrica.
2) E' ammesso il trasferimento dei risultati di prova a porte di
dimensioni estese oltre il campo di applicazione diretta dei
risultati di prova a condizione che:
a) il campione in prova abbia dimensioni pari alle massime
compatibili con la bocca del forno (2600 mm in larghezza e 2700 mm in
altezza o superiori);
b) il campione in prova abbia conseguito l'ulteriore margine di
resistenza al fuoco previsto;
c) il sistema costruttivo sia rigorosamente rispettato;
d) siano presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare un
degrado della resistenza al fuoco (punti di chiusura, punti di
ancoraggio fra i componenti, punti di fissaggio all'elemento di
supporto proporzionali alle dimensioni lineari dell'elemento stesso e
quant'altro il produttore ritenga necessario e adeguatamente
sperimentato).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it