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Gazzetta Ufficiale N. 161 del 12 Luglio 2004

 

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2004, n. 168

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
interventi correttivi dell'andamento della finanza pubblica, al fine
di conseguire un immediato contenimento delle spese, in attuazione
dell'impegno assunto dal Governo in sede ECOFIN, nonche' di dare
attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del
28 giugno 2004 in materia edilizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Interventi correttivi di finanza pubblica

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di
euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le
risorse disponibili, gia' preordinate con delibera CIPE n. 16 del
9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156
dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per
l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni
effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10
dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli
incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti relativi agli
strumenti della programmazione negoziata, gia' disposte e da disporre
per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle
iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da
effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, nonche' per quelle relative agli strumenti della
programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa
destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato
decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 488 del 1992, e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno
2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla
tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa
agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai
contratti d'area e ai contratti di programma, e' ridotta di 250
milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate
dalla contabilita' speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione
tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo
perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n.
415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del
1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982,
n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700
milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle
attivita' produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia
e delle finanze i pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 100 milioni di
euro per l'anno 2004.
4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano
rilevanza nazionale»;
b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza
nazionale»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e'
causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche
deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e
servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza
e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 3.».

5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
, e' inserito il seguente:
«Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei
sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198,
la struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del
controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo,
oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.».
6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di
spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per
gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la
necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la
possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi della
vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2,
comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10,
11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.
7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del
bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con
esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla
cooperazione allo sviluppo, alle calamita' naturali, ad accordi
internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al
Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.
8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai
principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di
funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in
misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni
iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi
indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa
determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese
dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti
soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le universita', gli enti
di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve
essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel
biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti
estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti
nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere
adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso
va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi
di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza
dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le pubbliche
amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei
confronti delle societa' di capitali a totale partecipazione
pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi
di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in
via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al
presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per
legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai
sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per missioni all'estero e spese di
rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non
superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in
essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del
presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Gli organi di controllo e gli organi di
revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del
presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente articolo
puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un
motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di
controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi
previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario,
ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per
consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di
servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta
nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente
sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento.
Tale
riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per
il funzionamento di uffici all'estero, nonche' alle spese di
rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di
professionalita' conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo,
il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9,
nonche' il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10.
12. Al fine di potenziare l'attivita' di formazione dei pubblici
dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore
della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche
di formazione svolgono prioritariamente la loro attivita' a favore
dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione
delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attivita'
di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il
Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilita' di fare
ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in
parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attivita', nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi
e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed
a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello
praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle
norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola.
13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti:
«come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti,
includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli
eventuali finanziamenti necessari, ovvero».

Art. 2.
Disposizioni in materia fiscale


1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a
decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette
imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e'
inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente
comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza
puo' essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle
imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le
modalita' previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. A
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2004, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per
cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato,
a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo
0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale
il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004 e
l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui
redditi.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al comma 2, le parole: «i proventi di cui alle lettere e) e
n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «i
proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1».
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto dovuto
e' calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 6 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se
il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e'
scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente, del
versamento della seconda rata ovvero del saldo.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5 le parole: «La disciplina prevista dai commi 1 e
2» sono sostituite dalle seguenti: «La disciplina prevista dal comma
1».
5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES
dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento.
Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto
e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e' effettuato in
occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero
del saldo.
6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.
76, e' sostituito dal seguente:
«Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite
con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta,
determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al
1° luglio di ogni anno.».
7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con
riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in
base ai dati rilevati al 1° luglio.
8. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,
sono soppresse le parole: «al 31 dicembre 2004 e del novantotto per
cento successivamente».

Art. 3.
Disposizioni in materia di finanza regionale


1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il
comma 21, sono inseriti i seguenti:
«21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere
all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a
privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia'
coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso
all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla
legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla
elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data
di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con
esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere
apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti
destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se
compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto
ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».
2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni
sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati
consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano
determinate nelle misure definite alla predetta data.»;
b) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3.
Alla determinazione delle aliquote e compartecipazione per l'anno
2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla
base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si
provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e
compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per
l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione
derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante
la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale
all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole
regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il
parere.»;
c) all'articolo 6, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2.
Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli
articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse
finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura
degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto
ordinario.»;
d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «triennio
2001-2003» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2004».
3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle
regioni e delle province autonome a favore di enti o societa'
possedute, anche indirettamente, dalle regioni e province autonome
medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o
diritto.

Art. 4.
Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento
immobiliare con apporto di beni pubblici


1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «conferendo», sono inserite le
seguenti: «o trasferendo»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi ai
fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili
conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro
credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al
comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e
gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al
rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili
fino al completo soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai
sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del
demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi
di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre
condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla
base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo
previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere
incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal
presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il
comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse
agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonche' quelle
relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti,
atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti ai
predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro
eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali
dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.».
2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo la parola: «adibiti» sono inserite
le seguenti: «o comunque destinati»;
b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: «da ripartire»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili
ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo
dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».

Art. 5.
Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale
in materia di definizione di illeciti edilizi


1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196
del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, puo' essere emanata entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 dicembre 2004»;
2) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;
b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;
c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 10 dicembre 2004»;
d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il
30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
30 giugno 2005».
2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le
parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre
2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve
essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2005».

Art. 6.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DI SPESE DISCREZIONALI

Tabella 1
(prevista dall'art. 1, comma 6)

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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