IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che
si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
Considerato che il Comitato organizzatore ha provveduto, con nota
del 30 agosto 2004, a proporre la conclusione di apposita convenzione
da sottoscriversi con la regione Siciliana, il comune di Trapani e la
societa' Sviluppo Italia, disciplinante il programma della
manifestazione, la sede dell'evento, gli adempimenti da assumersi in
capo alle parti contraenti, nonche' le opere e gli interventi
necessari alla celebrazione dell'evento;
Considerato che la manifestazione avra' notevole risonanza a
livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle
presenze nel territorio d'interesse con conseguente insorgenza di
problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilita',
della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e
dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e
portuale e delle attivita' connesse;
Ravvisata la necessita' di disporre misure di carattere
straordinario volte a garantire la realizzazione, in un'ottica di
proporzionalita' ed in termini di somma urgenza, di tutti gli
interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali
indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta
manifestazione;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in data 2 settembre 2004, con cui si trasmettono le schede relative
agli interventi ed alle opere di competenza dell'Autorita' portuale,
da realizzarsi per la celebrazione dell'evento;
Vista la nota del 1° settembre 2004, con la quale il Sindaco di
Trapani ha trasmesso le schede tecniche relative agli interventi ed
alle opere di competenza comunale, da realizzarsi per la celebrazione
dell'evento;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario
delegato, e provvede a disporre affinche' i soggetti contraenti della
convenzione di cui in premessa, da sottoscriversi successivamente
all'adozione della presente ordinanza, nonche' le altre autorita'
competenti, realizzino gli interventi e le opere ivi previsti in
termini di somma urgenza, anche sulla base delle deroghe di cui
all'art. 4, limitatamente a quelle finanziate ed assolutamente
necessarie per la realizzazione dell'evento, e compatibili con i
tempi dell'evento stesso, sulla base di quanto rappresentato
dall'Autorita' portuale e dal comune di Trapani con gli atti citati
in premessa.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, per le
attivita' di cui al comma 1, di uno o piu' soggetti attuatori, cui
affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di
volta in volta impartite dal Commissario medesimo; il soggetto
attuatore incaricato del settore d'intervento delle opere di
competenza dell'Autorita' portuale e' autorizzato ad avvalersi di due
unita' di personale con contratto a tempo determinato individuate
secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
3. Per garantire il necessario supporto al Commissario delegato
nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, e'
istituita apposita struttura di missione, composta da personale del
Dipartimento della protezione civile o di altra amministrazione
statale o ente pubblico, nonche' da estranei alla pubblica
amministrazione nel numero massimo di tre unita' da assumersi con
contratto a tempo determinato ed individuate con scelta di carattere
fiduciario tenuto conto della professionalita' richiesta e delle
pregresse esperienze lavorative.
4. Il Commissario delegato e' inoltre autorizzato ad avvalersi di
tre consulenti dal medesimo designati aventi specifica competenza in
materia giuridica, amministrativa, tecnica e della comunicazione.
5. Per i consulenti di cui al precedente comma 4, qualora non
dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina, con proprio
provvedimento, i relativi compensi, sulla base di quanto spettante al
personale in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a
cui sono adibiti presso la struttura di cui al comma 3.
6. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi
e delle opere, nonche' per curare gli aspetti organizzativi necessari
per il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa,
e' istituita con apposito decreto del Commissario delegato una
Commissione generale d'indirizzo per gli aspetti organizzativi,
composta da undici membri, di cui tre designati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, uno dalla regione Siciliana, uno dal comune di Trapani,
uno dalla provincia di Trapani, uno dal Comando generale delle
Capitanerie di porto, uno dalla societa' Sviluppo Italia, uno dalla
AC Management s.a., nonche' dal Prefetto di Trapani.
Art. 2.
1. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui
all'art. 1 sia richiesta la valutazione di impatto ambientale,
quest'ultima e' acquisita sulla base della normativa vigente, nei
termini ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione
alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi con
riferimento alla data di realizzazione dell'evento, hanno carattere
essenziale e perentorio.
2. Nelle more del procedimento di valutazione d'impatto ambientale
le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a procedere agli
affidamenti dei lavori, espressamente riservandosi il potere di
imporre al soggetto affidatario le eventuali prescrizioni che
dovessero essere impartite successivamente all'esito della
valutazione d'impatto ambientale, consentendo, altresi', l'apertura
dei cantieri e l'inizio delle opere compatibilmente con le esigenze
ambientali.
Art. 3.
1. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle
forniture, dei servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria,
nonche' per il miglioramento dei servizi funzionali all'evento, e'
autorizzato il ricorso alle deroghe di cui all'art. 4, in
considerazione della ricorrente situazione di somma urgenza, nonche'
avuto riguardo alle peculiari esigenze connesse all'espletamento
della manifestazione, di cui alla premessa della presente ordinanza.
2. Il Presidente della regione Siciliana ed il Sindaco di Trapani
sono autorizzati, anche in deroga alla vigente normativa ed ai
rispettivi statuti, a sottoscrivere la convenzione di cui in
premessa, e successive eventuali modificazioni, conferendo, ove
ritenuto utile, apposita procura alla societa' Sviluppo Italia, alla
quale potranno, altresi', essere assegnati specifici poteri di
rappresentanza da esercitarsi per l'attuazione di determinati
adempimenti previsti dalla convenzione stessa.
3. Relativamente alle opere ed agli interventi di competenza
dell'amministrazione comunale per le quali si rende necessario
disporre il finanziamento o l'ammissione al finanziamento da parte
della regione Siciliana o del suo Presidente in qualita' di
Commissario delegato per le emergenze in atto presso la regione
Siciliana, i relativi decreti sono adottati entro tre giorni dalla
data di entrata in vigore della presente ordinanza.
4. L'autorita' concedente, per le esigenze derivanti dalla
realizzazione delle opere di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui in premessa necessarie per la
celebrazione dell'evento, puo' revocare e sospendere le concessioni
in corso, ovvero modificarne i contenuti, coerentemente con le
esigenze connesse con la celebrazione dell'evento medesimo.
Art. 4.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e'
autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, alle seguenti
disposizioni normative:
regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,
11 e 19;
regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 55;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 16, 17, comma 2, 18, 20 e 21, e successive modifiche ed
integrazioni;
regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1571 e segg. e 1804
e segg.;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel
rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e,
comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n.
93/36;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed
integrazioni, art. 24;
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed
integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge
regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15,
16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41,
41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche
ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra
indicate;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonche' le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto
dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21, 22, 23, 25,
26, 27, 28, 146, 147, 150 e 152;
legge regionale del 22 dicembre 199, n. 28, articoli 7, 8, 12,
18;
legge regionale del 1° marzo 1995, n. 18, articoli 2, 4, 5, 11,
12 e 13;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5;
decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e
ambientali del 10 agosto 1991, n. 2677;
legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed
integrazioni, art. 7;
legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
decreto dell'Assessore regionale allo sviluppo economico del
17 dicembre 1971, n. 259;
decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e
ambientali del 23 gennaio 2004;
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8
agosto 2003;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10
limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 1 della
presente ordinanza;
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto
il 17 maggio 2004;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 limitatamente alla necessita'
di acceleramento del procedimento mediante il dimidiamento dei
termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, l4-bis, 14-ter,
14-quater.
Art. 5.
1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle
opere di cui alla presente ordinanza di competenza dell'Autorita'
portuale, nonche' quelli eventuali derivanti dall'applicazione
dell'art. 3, comma 4, fanno carico alle disponibilita' del capitolo
7841 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per l'anno 2004 nel limite massimo di sessantadue
milioni e cinquecentomila euro. Agli oneri derivanti dalla
realizzazione degli interventi e delle opere di competenza comunale
di cui alla presente ordinanza si provvede a carico del bilancio
comunale, nonche' utilizzando le ulteriori risorse derivanti dai
decreti regionali o commissariali di cui all'art. 3, comma 3. Ogni
altro onere derivante dalla presente ordinanza e' posto a carico dei
fondi regionali di cui all'art. 8 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni nel limite massimo
di quattro milioni di euro; rientra in tale importo anche la somma di
un milione e quattrocentocinquantamila euro che il comune di Trapani
corrispondera' all'AC Management s.a. per l'organizzazione, la
promozione e la gestione dell'evento nella medesima citta' di Trapani
secondo le condizioni previste nella convenzione di cui all'art. 1.
Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi da 2 a 5, sono
posti a carico del Fondo della protezione civile, cosi' come
appositamente integrato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2004
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato