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Gazzetta Ufficiale N. 231 del 1 Ottobre 2004

 

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27 settembre 2004
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, riguardante la determinazione dei termini di conclusione e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio: revisione di alcuni procedimenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni e, in particolare, gli articoli 2 e 4 della medesima
legge, per la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi e l'individuazione delle unita' organizzative
responsabili della relativa istruttoria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento 28 febbraio 2002, adottato con atto del
direttore dell'Agenzia, con il quale, in attuazione degli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati determinati i
termini di conclusione e i responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza dell'Agenzia stessa;
Considerata la necessita', a seguito dell'assestamento
organizzativo di talune strutture centrali e periferiche dell'Agenzia
e delle modifiche procedurali intervenute in tema di acquisizioni di
beni e servizi, di procedere al riesame dei relativi procedimenti
amministrativi (numeri da 81 a 88), dei tempi di conclusione degli
stessi e dei relativi responsabili, nonche' all'individuazione degli
organi competenti all'emanazione dei provvedimenti finali, gia'
determinati con il citato provvedimento del direttore dell'Agenzia
del territorio del 28 febbraio 2002;
Vista la delibera del comitato direttivo dell'Agenzia del
territorio, con la quale sono state approvate le modifiche al citato
regolamento 28 febbraio 2002;

Determina:

Art. 1.

La tabella di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento
28 febbraio 2002 in materia di determinazione dei termini di
conclusione e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di
competenza dell'Agenzia del territorio e' sostituita dalla tabella
allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

I termini indicati nella tabella allegata si applicano, per i
procedimenti modificati, ai procedimenti amministrativi avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' reso consultabile anche sul sito internet
dell'Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it).

Roma, 27 settembre 2004
Il direttore: Picardi

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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