IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare,
gli articoli 25 e 29;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali ed, in particolare, l'art. 137, che
riserva all'amministrazione statale le funzioni relative alla
determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni
scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003, n. 86, con il quale
e' stata determinata, per l'anno scolastico 2003/2004, la consistenza
delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei
piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche,
definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233;
Preso atto che successivamente all'emanazione del citato decreto la
consistenza degli organici e' mutata per effetto di modifiche
apportate, dagli organi competenti, a taluni dei piani regionali di
dimensionamento;
Rilevata l'entita' delle istituzioni scolastiche ed educative,
cosi' come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema
informativo del Ministero;
Constatato, peraltro, che tale consistenza, globalmente
considerata, risulta inferiore a quella definita con il decreto
ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la previsione
delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente da
preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del
citato art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici, definita, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005,
secondo le entita' indicate nella tabella A, costituente parte
integrante del presente provvedimento. Tali contingenti, ripartiti
secondo la dimensione regionale, sono distinti per i settori
formativi relativi alla scuola primaria e secondaria di 1° grado,
agli istituti di istruzione secondaria superiore ed alle istituzioni
educative.
Art. 2.
Ai medesimi fini, nell'unita tabella B, costituente anch'essa parte
integrante del presente decreto, e' indicata la consistenza delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed
istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione, a norma dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
Roma, 28 luglio 2004
Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 255
Tabelle
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato