IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
Visto il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo
dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attivita' di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
Visto il comma 2 del suddetto art. 53, che stabilisce che l'esame
delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione
e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione
sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una
adeguata rappresentanza dell'ANCI - Associazione nazionale comuni
italiani e dell'UPI - Unione delle province d'Italia;
Visto l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro
delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, che determina l'ammontare
delle misure minime di capitale interamente versato necessarie per
l'iscrizione nell'albo;
Visto l'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro delle
finanze n. 289 del 2000, per effetto del quale l'ammontare minimo del
capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo puo' essere aumentato,
all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze,
su proposta della sunnominata commissione;
Visto che nella seduta del 26 maggio 2004 la commissione medesima,
dopo aver esaminato la questione nella seduta del 31 marzo 2004,
prima del nuovo triennio, ha proposto di fissare le misure minime del
capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo rispettivamente in
settecentosettantacinquemila euro e
duemilionicinquecentottantatremila euro, per ciascuna delle due
categorie previste, individuate dalle lettere a) e b) del citato art.
6, comma 1, ritenute congrue in relazione al tempo trascorso dalla
precedente determinazione, considerando il mutato valore della moneta
e tenuto conto altresi' del generale ampliamento delle competenze dei
soggetti iscritti, determinatosi in via automatica e sostanzialmente
generalizzata con l'entrata in vigore dell'art. 10, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha
consentito ai soggetti iscritti l'ampliamento delle proprie attivita'
a semplice richiesta, fuori da procedimenti di gara;
Visto che la commissione stessa ha stabilito nel 31 marzo 2005 il
termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo dovranno
eventualmente adeguare il capitale sociale nelle misure sopra
determinate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche
fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
Le misure minime di capitale interamente versato richieste per
l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il triennio 2005-2007, sono
determinate rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro ed
in duemilionicinquecentottantatremila euro per ciascuna delle due
categorie previste dallo art. 6, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 11 settembre 2000, n. 289.
Art. 2.
I soggetti iscritti nell'albo in argomento dovranno adeguare il
capitale sociale agli importi sopra indicati entro il 31 marzo 2005.
Roma, 13 luglio 2004
Il capo del Dipartimento: Manzitti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato