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Gazzetta Ufficiale N. 237 del 8 Ottobre 2004

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 27 settembre 2004
Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.


Capo I
PRODUZIONESezione I Disposizioni comuni
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che prevede che con
decreto ministeriale sono definite, con riferimento alle imprese di
produzione, le modalita' tecniche di erogazione dei finanziamenti e
dei contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo
decreto legislativo, nonche' i costi massimi ammissibili dei relativi
investimenti;
Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo, che prevede che con
decreto ministeriale sono definite le modalita' tecniche di
concessione dei contributi alle imprese di distribuzione ed
esportazione, a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo
decreto legislativo;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.
Procedimento per il riconoscimento della nazionalita' italiana
1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti
denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento
provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma
1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta
apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione
di cui all'art. 20 dello stesso.
2. L'istanza dovra' contenere, oltre agli elementi indicati nella
denuncia di inizio lavorazione:
a) la dichiarazione che l'impresa e' titolare dei diritti di
utilizzazione e sfruttamento del film, corredata dalla ricevuta di
presentazione alla SIAE, dell'apposito atto di cessione da
trascrivere nel pubblico registro per la cinematografia;
b) la dichiarazione che lo stesso e' destinato al pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica;
c) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato
quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;
d) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle
localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;
e) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle
rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con
suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione
delle nazionalita';
f) dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana richiesti
dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del
decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente
motivate, previste dai medesimi articoli.
3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita'
italiana sono adottati, entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.
4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana,
concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici
previsti dal decreto legislativo, e' revocato, a film ultimato,
qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati.
La revoca puo' essere disposta immediatamente quando risulti agli
atti dell'amministrazione la mancanza requisiti richiesti e
dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di
riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' tenuto a
comunicare alla Direzione generale per il cinema ogni variazione
intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della copia
campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto
provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore
generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della
nazionalita' italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge.
Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni,
disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi
elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale.

Art. 2.
Istanze per il finanziamento
1. Le istanze di finanziamento sono presentate alla Direzione
generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il
versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto
entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria
provinciale competente per territorio. Per le istanze di
finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto
legislativo, relative ai lungometraggi di produzione nazionale,
l'importo e' pari a cento euro. Per le istanze di riconoscimento
dell'interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo e' pari
a tremila euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde,
l'importo e' pari a ottocento euro. Per le istanze relative ai
cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali,
l'importo e' pari a duecentocinquanta euro.
2. L'istanza e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa
produttrice, solo contestualmente o successivamente alla
presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della
nazionalita' italiana.
3. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale devono
inoltre essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate,
dei seguenti documenti:
a) un analitico preventivo dei costi di produzione;
b) un analitico preventivo dei costi di distribuzione e di
vendita all'estero;
c) un dettagliato piano finanziario, con l'indicazione di
eventuali minimi garantiti relativi alla distribuzione;
d) una certificazione analitica della congruita' del preventivo
di costo e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti
dall'impresa di produzione ed iscritti da non meno di cinque anni
all'albo dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della
giustizia;
e) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle
localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;
f) soggetto o trattamento e sceneggiatura;
g) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle
rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con
suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione
delle nazionalita'. Per gli interpreti principali, e' inoltre
richiesta una dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare
al film;
h) relazione, a firma del regista, che illustri le significative
qualita' culturali o artistiche ovvero le eccezionali qualita'
spettacolari;
i) «curriculum vitae» degli autori e dei tecnici qualificati
individuati all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i, ed l) del decreto
legislativo.
4. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse
culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura
o al cast tecnico-artistico, le imprese di produzione sono tenute a
darne comunicazione alla Direzione generale per il cinema, con
apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla
valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo, che, previa audizione degli
autori e del produttore, provvede al riesame del progetto per
l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza e' corredata
dalla ricevuta di versamento di duecentocinquanta euro, da
effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione
di tesoreria provinciale competente per territorio.
5. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale che non
siano state ammesse al finanziamento sono considerate valide come
istanze per il finanziamento di cui all'art. 13, comma 6, del decreto
legislativo, su richiesta dell'interessato e senza ulteriori spese
istruttorie.

Art. 3.
Definizione dei costi massimi ammissibili
1. I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale
sono riferiti al costo industriale di produzione del film, costituito
dal costo di produzione per la realizzazione della copia campione,
comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi a
finanziamenti, del compenso per la produzione («producer fee»),
nonche' dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per
le vendite all'estero del film.
2. I finanziamenti sono richiesti nel limite dei costi massimi
ammissibili fissati negli articoli successivi e secondo le rispettive
percentuali definite all'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto
legislativo.
3. Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile
e' composto per l'80% dal costo di produzione per la realizzazione
della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri
finanziari relativi a finanziamenti e del compenso per la produzione
(«producer fee»), per il 16% dalle spese occorrenti per la
distribuzione in Italia e per il 4% dalle spese occorrenti per le
vendite all'estero del film. In ogni caso, il preventivo di spesa non
puo' indicare, per la distribuzione in Italia, un importo inferiore a
400.000 euro, riferito ad un numero di copie non inferiore a venti,
per i lungometraggi, ridotto a 200.000 euro per le opere prime e
seconde, nonche', per l'esportazione, un importo inferiore a 80.000
euro per i lungometraggi, ridotto a 30.000 euro per le opere prime e
seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del
decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato, ha
facolta' di esonerare dal rispetto dei limiti di cui al precedente
periodo progetti filmici da realizzare in digitale e progetti a basso
costo.
4. Per il finanziamento dei film di produzione nazionale, il costo
massimo ammissibile e' costituito dal solo costo di produzione per la
realizzazione della copia campione, come indicato al comma 1.
5. I finanziamenti alla produzione di film di interesse culturale
sono concessi a condizione che, al momento della delibera di cui
all'art. 5, comma 3, venga presentata copia del contratto di
distribuzione del film stipulato con impresa riconosciuta attiva nel
settore in campo nazionale, ovvero venga fornita dimostrazione che
l'impresa di produzione svolga attivita' di distribuzione in campo
nazionale.
6. Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e
gli importi massimi si riferiscono all'intero costo, nel caso in cui
la quota italiana sia uguale o superiore al 60%. Nell'ipotesi in cui
essa sia inferiore al 60%, il riferimento e' alla sola quota
italiana.
7. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo,
definisce, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, su
proposta del Direttore generale per il cinema, i criteri per il
riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2,
lettere a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, ed i criteri
relativi all'importo dei costi massimi ammissibili.
8. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di mutuo per i
film di produzione nazionale e' pari al 40% del tasso di riferimento
fissato dal Ministro per le attivita' produttive, a norma dell'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, per i
film di interesse culturale, e' pari al 30% del tasso medesimo.
9. I mutui per la produzione di lungometraggi di interesse
culturale sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un
capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto
non inferiori a 40.000 euro; per i cortometraggi, il capitale sociale
minimo versato ed il patrimonio netto devono essere pari ad almeno
10.000 euro.
10. I mutui per la produzione dei film di produzione nazionale sono
garantiti sulla scorta del patrimonio aziendale esistente, sui
proventi del film stesso, ovvero su garanzie reali o personali. I
mutui per la produzione di film di interesse culturale sono garantiti
sulla scorta del patrimoniale aziendale esistente, del film e dei
diritti di utilizzazione.
11. I mutui sono erogati a stati di avanzamento, previa
presentazione di idonea documentazione di spesa, ivi incluse le
fatture da liquidare entro novanta giorni dalla loro emissione,
accertata da societa' di certificazione di bilancio legalmente
riconosciute.
12. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del
film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente da
professionisti o societa' iscritte da non meno di cinque anni
all'albo dei revisori contabili istituiti presso il Ministero della
giustizia, scelti dalla societa' concessionaria.
13. Entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, e'
consentito, per una sola volta, il subentro nei diritti di
utilizzazione e sfruttamento dell'opera, da parte di un'impresa di
produzione diversa da quella che ha ottenuto il finanziamento, per
documentata impossibilita' dell'impresa che ha ottenuto la prima
deliberazione di realizzare il progetto filmico, e previa verifica
dei requisiti di ammissibilita'. A tale scopo, l'impresa subentrante
presenta una nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista
dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, per essere sottoposto,
nella prima seduta utile, all'esame della Commissione di cui all'art.
8 del decreto legislativo.

Art. 4.
Procedimento per il finanziamento
dei progetti filmici di interesse culturale
1. La concessione del finanziamento e' subordinata, a pena di
decadenza, al reperimento, entro un anno dal provvedimento di cui
all'art. 5, comma 1, del presente decreto, delle risorse necessarie
alla copertura del restante costo di realizzazione della copia
campione e dei costi relativi alle spese di distribuzione ed
esportazione, con esclusione del compenso per la produzione (producer
fee) e delle spese generali.
2. Il finanziamento deliberato e' destinato alla copertura delle
spese di produzione, distribuzione ed esportazione, nelle medesime
percentuali previste all'art. 3, comma 3, per la composizione del
costo massimo ammissibile. Il 50% del finanziamento destinato
all'esportazione e' finalizzato al doppiaggio in una o piu' lingue
dei Paesi dell'Unione europea o di lingue ufficiali dei seguenti
mercati cinematografici: Cina, India, Russia, Giappone. Su richiesta
dell'interessato, il finanziamento del progetto riconosciuto di
interesse culturale puo' essere deliberato anche con riferimento alle
sole spese di distribuzione ed esportazione, nelle medesime
percentuali previste all'art. 3, comma 3.
3. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione in
Italia e di esportazione all'estero, sono calcolate le spese
destinate, oltre che al doppiaggio, alla stampa di copie, alla
promozione, al lancio, al sottotitolaggio ed al corredo
pubblicitario, con esclusione di ogni spesa gia' compresa nel costo
di produzione della copia campione.
4. Per le opere riconosciute di interesse culturale, i proventi del
film derivanti da qualsiasi mezzo di diffusione, esclusi quelli gia'
oggetto di prevendita per la copertura della quota a carico
dell'impresa, sono imputati prioritariamente alla restituzione del
20% della quota finanziata dallo Stato, ovvero del 10% di tale quota
nel caso dei cortometraggi. Gli ulteriori proventi sono destinati
anzitutto al recupero dei costi di distribuzione e di esportazione, e
per il residuo alla copertura del costo industriale del film, come
definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto. Eventuali
ulteriori proventi spettano nella misura del 70% allo Stato e del 30%
all'impresa di produzione.
5. Per le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di
produzione concede in distribuzione in Italia i seguenti diritti di
utilizzazione economica, denominati secondo gli standard
internazionali: theatrical, non theatrical, home video, commercial
video, public video, airline, ship, near video on demand, video on
demand, internet, pay per view.
6. Il contratto di distribuzione puo' prevedere una percentuale di
noleggio a favore del distributore nazionale non eccedente il 40%.
Non sono ammesse vendite a prezzo fisso.
7. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di
produzione puo' effettuare la prevendita ovvero le vendite dei
diritti di utilizzazione economica del film, per un periodo non
superiore a cinque anni e cinque passaggi televisivi, per i diritti
«free tv», e per un periodo non superiore a diciotto mesi per i
diritti «pay tv», inclusi gli eventuali mesi da destinare alla «pay
per view», per il territorio della Repubblica italiana.
8. La prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione
all'estero non possono essere effettuate in perpetuo. La Direzione
generale per il cinema fornisce all'istituto di credito le opportune
indicazioni circa i termini di durata dei contratti di vendita, in
relazione agli usi commerciali vigenti nei singoli territori.
9. La prevendita o le vendite dei diritti di utilizzazione sono
effettuate direttamente dall'impresa di produzione, o dalle imprese
di distribuzione o di esportazione alle quali i diritti siano stati
venduti, ad imprese titolari dei canali di utilizzazione dell'opera
cinematografica.

Art. 5.
Deliberazione del finanziamento
1. Il riconoscimento dell'interesse culturale e l'importo del
finanziamento assegnabile sono deliberati dal Direttore generale per
il cinema, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 8 del
decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese
ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo. La
delibera e' trasmessa all'istituto di credito. L'importo complessivo
dei finanziamenti concessi dallo Stato ad una medesima impresa di
produzione o a gruppi di imprese non puo' essere, per ciascun anno
solare, superiore a cinque milioni di euro, per le imprese
appartenenti alla prima categoria, ed a 3.750.000 euro, per le
imprese appartenenti alla seconda categoria. Tale limite si applica
anche all'ipotesi in cui vi sia identita' di amministratori o di
proprieta' tra piu' imprese ovvero in cui gli organi di
amministrazione o la proprieta' sia riconducibile ai medesimi
soggetti fisici.
2. Le deliberazioni di finanziamento per ciascun anno solare non
possono complessivamente superare le risorse di verificata
disponibilita' per il medesimo anno, tenuto conto delle modalita' di
effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8
del decreto legislativo, secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo
decreto legislativo.
3. L'istituto di credito delibera la concessione del finanziamento
previa valutazione tecnico-economica circa la sussistenza dei
requisiti inerenti l'impresa di produzione ed il piano finanziario,
cosi' come gia' valutati dalla Commissione di cui all'art. 8 del
decreto legislativo. In caso di valutazione negativa, l'istituto di
credito ne da' comunicazione alla Direzione generale per il cinema
per il riesame della medesima Commissione.


Sezione II
Entita' dei finanziamenti
Art. 6.
Film di produzione nazionale
1. Il finanziamento a film di produzione nazionale non puo'
eccedere il 70% del costo industriale, come definito all'art. 3,
comma 1, del presente decreto, per un costo massimo ammissibile di
cinque milioni di euro.

Art. 7.
Lungometraggi di interesse culturale
1. Il finanziamento a lungometraggi di interesse culturale e' pari
al 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito:
a) per le imprese appartenenti alla prima categoria, il costo
massimo ammissibile e' di cinque milioni di euro;
b) per le imprese appartenenti alla seconda categoria, il costo
massimo ammissibile e' di 3.750.000 euro.
2. In caso di associazioni produttive tra imprese di prima e
seconda categoria, nelle quali la quota di partecipazione delle
imprese appartenenti alla prima categoria non sia inferiore al 40%,
il relativo progetto e' esaminato con il costo massimo ammissibile di
cui al comma 1, lettera a).

Art. 8.
Opere prime e seconde
1. Per le opere prime e seconde e' concesso un finanziamento, ai
sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza
presentata alla Direzione generale per il cinema, secondo le
modalita' indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di
produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche. Il
finanziamento non puo' essere superiore al 90% del costo del film.
Per i progetti presentati dalle imprese appartenenti alla prima
categoria, il costo massimo ammissibile e' di 1.700.000 euro; per
progetti presentati da imprese appartenenti alla seconda categoria,
e' di 1.300.000 euro.
2. Il costo massimo ammissibile e' valutato sulla base del costo
industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto.
3. Le imprese produttrici di opere seconde, possono, previa
espressa rinuncia ai benefici di cui al presente articolo, presentare
istanze per l'erogazione di finanziamenti, concessi ai sensi degli
articoli 7 e 9 del presente decreto, a favore dei lungometraggi e
cortometraggi di interesse culturale.

Art. 9.
Cortometraggi di interesse culturale
1. Il finanziamento a cortometraggi di interesse culturale, ai
sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo, e' concesso,
previa istanza alla Direzione generale per il cinema, presentata
secondo le modalita' indicate all'art. 2 del presente decreto, ad
un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese
cinematografiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Il
finanziamento e' pari all'intero costo dichiarato nel progetto. Il
costo massimo ammissibile e' di 40.000 euro.
2. La Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del
decreto legislativo, tramite l'apposita sezione, valuta l'interesse
culturale dei cortometraggi anche con riferimento all'utilizzo delle
tecnologie digitali, e definisce il finanziamento assegnabile, anche
a seguito di visione di materiale girato precedentemente o di prove
del cortometraggio da finanziare. Il punteggio complessivo attribuito
dalla Commissione e' aumentato del 10% per i cortometraggi realizzati
da registi che abbiano conseguito il relativo diploma presso la
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.
3. Le istanze per i finanziamenti di cui al presente articolo,
presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai
sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, sono corredate
di un progetto completo, contenente la sceneggiatura, il piano di
lavorazione ed il cast artistico e tecnico.


Sezione III
Sceneggiature originali
Art. 10.
Istanze per lo sviluppo di sceneggiature originali
1. Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto
legislativo, possono presentare istanze alla Direzione generale per
il cinema per la concessione di finanziamenti destinati a incentivare
lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo
culturale o sociale. Sono ammesse alla selezione le sceneggiature in
lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.
2. Alle istanze, corredate dalla ricevuta di versamento prevista
all'art. 2 del presente decreto, sono allegate:
a) le sceneggiature opportunamente redatte, divise per scene e
dialoghi;
b) un soggetto-sinossi;
c) un preventivo di costo del progetto filmico realizzabile. Le
istanze sono presentate, in dieci copie, entro il 31 gennaio di ogni
anno. L'impresa di produzione dichiara, nell'istanza, di essere
titolare dei diritti di utilizzazione della sceneggiatura.
3. Per il medesimo anno solare, non puo' essere presentata piu' di
un'istanza relativa allo stesso autore.
4. Non sono ammesse istanze per sceneggiature relative a progetti
filmici di cui siano gia' iniziate le riprese.
5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze
previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse
culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della Commissione
per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo.

Art. 11.
Finanziamenti
1. Per ogni esercizio finanziario, e' prevista la concessione di
mutui di durata triennale, per un numero massimo di quindici
sceneggiature, per un importo fino a 25.000 euro ciascuna. Una quota
pari al 20% della somma finanziata e' sottratta al piano di
ammortamento ed e' destinata, quale contributo, all'autore della
sceneggiatura. Il finanziamento destinato all'impresa di produzione
e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente
progetto filmico entro due anni dal provvedimento di cui all'art. 5,
comma 1, del presente decreto. Nell'ipotesi in cui, il medesimo
progetto sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia
ottenuto il relativo finanziamento, l'importo concesso ai sensi
dell'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo, e' diminuito
della somma pari al finanziamento erogato ai sensi del presente
articolo.
2. I finanziamenti eventualmente non assegnati nel corso di ciascun
esercizio finanziario vanno ad aumentare il numero di quelli da
assegnare nell'esercizio successivo.
3. I finanziamenti sono assegnati dalla Commissione per la
cinematografia, previa audizione di un rappresentante dell'impresa di
produzione e dell'autore. Le opere non selezionate vengono restituite
alle imprese richiedenti, ad eccezione di una copia che viene
consegnata alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, che
provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.


Capo II
DISTRIBUZIONE IN ITALIA

Art. 12.
Oggetto e finalita' del contributo
1. Alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui
all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi
commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film
riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima
impresa.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione
di film di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti
di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.

Art. 13.
Ripartizione del contributo
1. Le risorse destinate annualmente alla distribuzione
cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie
in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi
realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di
interesse culturale distribuiti da ciascuna impresa.
2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1,
l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde e'
aumentato del 50%. L'importo degli incassi e' aumentato del 30% per i
film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui
prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il
1° giugno ed il 31 agosto.
3. Sono escluse dalla ripartizione dei contributi le imprese di
distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano realizzato
incassi complessivamente inferiori a 250.000 euro, ed a 100.000 euro
per ogni film distribuito. Tale ultimo limite non si applica alle
opere prime e seconde.

Art. 14.
Istanze di erogazione del contributo
1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 12,
comma 1, del presente decreto, e' presentata dal distributore o dal
legale rappresentante dell'impresa di distribuzione alla Direzione
generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno. In via di
prima applicazione, le istanze relative ai film distribuiti nell'anno
solare 2003 sono presentate entro il 31 ottobre 2004.
2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto
richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto
notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante:
a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno
solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima
proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico
registro per la cinematografia;
b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla
lettera a) nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno;
c) l'impegno a destinare il contributo alle finalita' di cui
all'art. 12, comma 2, del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al
presente articolo e' perentorio.

Art. 15.
Procedimento di erogazione del contributo
1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e
provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui
all'art. 13 del presente decreto.
2. La Direzione generale puo' procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la
veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella
dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto.
3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma
effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto
nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione
esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di
codistribuzione e' liquidato in favore di uno solo dei codistributori
italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale
all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo e'
effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con
effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri
codistributori.


Capo III
ESPORTAZIONE

Art. 16.
Oggetto e finalita' del contributo
1. Alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui
all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la
distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale,
nell'ammontare complessivo individuato dal Direttore generale per il
cinema nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla
distribuzione ed all'esportazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo.

Art. 17.
Ripartizione del contributo
1. Le risorse destinate annualmente all'esportazione sono ripartite
tra le imprese beneficiarie, secondo una media ponderata delle
percentuali relative ai seguenti parametri, incidenti,
rispettivamente, per l'80% ed il 20%:
a) importo complessivo delle cessioni a imprese estere di diritti
di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale nell'anno
solare precedente;
b) numero di ingressi realizzati all'estero dai film di cui alla
lettera a).
2. Ove le imprese beneficiarie non forniscano i dati relativi alla
lettera b) del comma 1, le medesime partecipano alla ripartizione
sulla base della sola media percentuale relativa al parametro a).

Art. 18.
Istanza per l'erogazione del contributo
1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 16,
comma 1, del presente decreto, e' presentata dall'esportatore o dal
legale rappresentante dell'impresa di esportazione alla Direzione
generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno.
2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto
richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto
notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante:
a) l'elenco dei film di interesse culturale esportati nell'anno
solare precedente, con indicazione degli estremi dei contratti di
vendita all'estero;
b) il totale degli ingressi realizzati da ciascun film di cui
alla lettera a) nelle proiezioni in sala, distinti per singoli Paesi.
3. L'istanza e' corredata dalla documentazione contabile, nonche'
da quella inerente ai contratti di vendita all'estero.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al
presente articolo e' perentorio.

Art. 19.
Procedimento di erogazione del contributo
1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e
provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui
all'art. 17 del presente decreto.
2. La Direzione generale puo' procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la
veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella
dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto.
3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma
effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto
nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione
esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 27 settembre 2004
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 374


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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