IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo, che
prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti gli indicatori,
i relativi valori percentuali e l'arco temporale di riferimento del
criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera
filmica di cui al comma 2, lettera d), del medesimo art. 8, nonche'
la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento
della Commissione per la cinematografia;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Modalita' di valutazione dell'interesse culturale
1. La Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo»,
valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale
sulla base dei criteri di cui al medesimo art. 8, comma 2, lettere
a), b), c) e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del
citato decreto legislativo.
2. La Commissione esprime il proprio parere sulla base del
punteggio complessivamente attribuito al progetto filmico, secondo
quanto previsto ai commi successivi.
3. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno,
su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori
utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2,
lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del
riconoscimento dell'interesse culturale.
4. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della
sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui
all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e'
attribuito un punteggio incidente per il trentacinque per cento sul
punteggio complessivo.
5. Alla qualita' tecnica del film, intesa come valore delle
componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' attribuito un
punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.
6. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il
progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita'
del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il
quindici per cento sul punteggio complessivo.
7. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quaranta per
cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio e' calcolato sulla
base dei parametri automatici riportati nell'allegata Tabella A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
8. In ciascuna seduta deliberativa della Sezione viene redatto un
elenco dei progetti esaminati con l'indicazione del punteggio
attribuito a ciascuno di essi. Il riconoscimento e' conferito a quei
progetti che, nell'ambito della medesima seduta, hanno ottenuto la
valutazione complessiva piu' elevata. Il numero dei progetti filmici
riconosciuti in ciascuna seduta non puo' comunque dar luogo ad un
importo complessivo di finanziamenti superiore alle risorse di
attuale verificata disponibilita'. Entro tale limite, possono essere
riconosciuti solo quei progetti filmici che abbiano ottenuto nella
valutazione discrezionale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b)
e c), un giudizio almeno sufficiente. Qualora un progetto filmico sia
ritenuto meritevole del riconoscimento dell'interesse culturale e non
vi siano risorse finanziarie sufficienti nella seduta deliberativa
nella quale viene esaminato, il progetto medesimo, per decisione
unanime dei componenti, puo' essere rinviato, con il medesimo
punteggio, per una sola volta, alla seduta successiva.
9. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale, di cui
all'art. 7 del decreto legislativo, sono corredate da apposita
scheda, contenente le informazioni, rese dagli interessati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relative ai parametri ed agli indicatori di cui all'allegata Tabella
A.
10. Per le opere prime e i cortometraggi la valutazione per il
riconoscimento dell'interesse culturale, viene effettuata sulla base
dei soli criteri discrezionali di cui all'art. 8, comma 2, lettere a)
b) c) del decreto legislativo, con esclusione degli automatismi
relativi alla lettera d) della medesima disposizione.
Art. 2.
Composizione della Commissione per la cinematografia
1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei
lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, e'
costituita da sei esperti, nominati dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, cosi' ripartiti:
a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o
critici cinematografici di comprovata esperienza;
b) due componenti di comprovata esperienza nel settore della
produzione, della distribuzione o dell'esercizio;
c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario
e legale con riguardo alla produzione cinematografica.
2. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle
opere prime e dei cortometraggi, operante nell'ambito della
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo, e' costituita da quattro esperti, nominati dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, cosi' ripartiti:
a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o
critici cinematografici di comprovata esperienza;
b) un componente di comprovata esperienza nel settore della
produzione, della distribuzione o dell'esercizio;
c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario
e legale con riguardo alla produzione cinematografica.
3. La sezione per la promozione, operante nell'ambito della
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo, e' costituita, oltre che dagli esperti designati ai
sensi del medesimo art. 8, comma 3, del decreto legislativo, da
quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della
promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali.
4. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle
opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei
film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di cui
all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, e'
costituita da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari
settori delle attivita' cinematografiche, nominati dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali.
5. I componenti della Commissione durano in carica 12 mesi, possono
essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente
nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.
Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non
versare in situazioni di incompatibilita' derivanti dall'esercizio
attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze
istituzionali delle sezioni medesime.
Art. 3.
Attivita' della Commissione
1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione,
sulla base del calendario di attivita' deliberato annualmente in
osservanza di quanto disposto nei successivi articoli. La
convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno
della seduta.
2. Il Presidente puo' riunire la Commissione in seduta plenaria,
per particolari esigenze di carattere generale e per le attivita' di
indirizzo e coordinamento.
3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal
Direttore generale per il cinema tra i funzionari in servizio presso
la Direzione stessa.
Art. 4.
Sezione per il riconoscimento
dell'interesse culturale dei lungometraggi
1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei
lungometraggi si riunisce in sede deliberativa quattro volte l'anno,
entro il 1° marzo, il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre. A
fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti
delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il
Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza
mensile.
2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della
sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione
generale per il cinema entro i seguenti termini perentori:
30 novembre per la seduta deliberativa da tenersi entro il 1° marzo;
28 febbraio, per la seduta da tenersi entro il 31 maggio; 31 maggio,
per la seduta da tenersi entro il 30 settembre; 31 agosto, per la
seduta da tenersi entro il 30 novembre.
Art. 5.
Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle
opere
prime e seconde e dei cortometraggi
1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle
opere prime e seconde e dei cortometraggi si riunisce in sede
deliberativa quattro volte l'anno, entro il 15 marzo, il 15 maggio,
il 15 settembre ed il 15 novembre. A fini istruttori e per
l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di
produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per
il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.
2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della
sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione
generale per il cinema entro i seguenti termini perentori:
15 dicembre per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 marzo;
15 febbraio, per la seduta da tenersi entro il 15 maggio; 15 giugno,
per la seduta da tenersi entro il 15 settembre; 31 luglio, per la
seduta da tenersi entro il 15 novembre.
Art. 6.
Sezione per la promozione
1. La presente sezione si riunisce in sede deliberativa almeno due
volte l'anno, entro il 15 giugno ed entro il 1° dicembre, per
valutare l'ammissibilita' ai contributi di cui all'art. 19 del
decreto legislativo, nonche' l'importo assegnabile a ciascuna
istanza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti,
non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parita' si
considera doppio il voto espresso dal Presidente.
Art. 7.
Sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento
dei requisiti per la concessione dei benefici di legge
1. La presente sezione valuta la rispondenza sostanziale dell'opera
realizzata al progetto filmico gia' valutato dalle sezioni di cui
agli articoli 4 e 5 del presente decreto e la sussistenza dei
requisiti previsti all'art. 9 del decreto legislativo. E' convocata a
cadenza mensile, salvo diverse esigenze rilevate dal Direttore
generale per il cinema.
2. La medesima sezione e' convocata per l'esame dei film d'essai,
come definiti all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo, secondo
le esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. Per le
modalita' di deliberazione, si applica quanto previsto all'art. 6.
Art. 8.
Commissione straordinaria
1. Alla valutazione delle istanze presentate prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo ed assoggettate alla disciplina
transitoria di cui all'art. 27 del medesimo decreto, come modificato
dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge dalla
legge 21 maggio 2004, n. 128, provvede una Commissione straordinaria
appositamente nominata con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
Art. 9.
Forme di pubblicita'
1. Il calendario delle attivita' e gli esiti delle valutazioni
relative alle opere filmiche riconosciute di interesse culturale,
corredati di adeguate motivazioni, delle sedute della Commissione di
cui all'art. 1 del presente decreto, sono comunicati dalla Direzione
generale per il cinema alle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative e pubblicati sul sito internet del Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
Art. 10.
Giuria per i premi di qualita'
1. La giuria per i premi di qualita' e' composta da cinque eminenti
personalita' della cultura, designate dal Ministro. E' componente di
diritto il Direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di
Presidente. La giuria si riunisce almeno due volte l'anno per
esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualita'. Essa
provvede altresi', entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla
selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di
interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare
l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto
dall'art. 13, comma 9, del decreto legislativo.
2. I componenti della giuria durano in carica 12 mesi, possono
essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente
nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.
Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non
versare in situazioni di incompatibilita' derivante dall'esercizio
attuale e personale di attivita' oggetto delle valutazioni della
presente giuria.
3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti
presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parita'
si considera doppio il voto espresso dal Presidente.
Roma, 27 settembre 2004
Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 375
Tabella A
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato