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Gazzetta Ufficiale N. 237 del 8 Ottobre 2004

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 27 settembre 2004
Definizione degli indicatori, e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, che
prevede l'iscrizione delle imprese cinematografiche, tra le quali
quelle di produzione, in appositi elenchi informatici, istituiti
presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo, che
prevede che con decreto ministeriale sono definiti gli indicatori e i
rispettivi valori per l'iscrizione delle imprese di produzione
cinematografica nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 1, del
medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.
1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sono riportati i parametri, gli indicatori, ed i
rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione
nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti
denominato «decreto legislativo». Sono iscritte alla prima categoria
le imprese che riportano un punteggio complessivo non inferiore a
sessanta punti, incrementato del tre per cento al ricorrere di valori
relativi a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2, 5 e 6 del
presente articolo.
2. La qualita' dei film realizzati, di cui all'art. 3, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo, e' valutata con riferimento alle
opere realizzate negli ultimi cinque anni dall'impresa di produzione
ovvero dall'amministratore o da un socio della medesima che, in altra
impresa, abbia ricoperto il ruolo di produttore ovvero di
amministratore delegato o direttore generale per le societa' per
azioni.
3. Alla definizione del parametro di cui al comma precedente,
concorrono i seguenti indicatori:
A1) partecipazione ai seguenti festival: Venezia, Cannes,
Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, ovvero
partecipazione alle cinquine delle categorie «miglior film», «miglior
regia», «miglior sceneggiatura originale», «miglior opera prima» e
«miglior produttore», dei seguenti premi: Academy Awards, David di
Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes;
A2) conseguimento dei riconoscimenti di «miglior film», «miglior
regia», «miglior sceneggiatura originale», «migliore opera prima»,
«miglior produttore», in occasione dei festival e dei premi indicati
nell'indicatore A1.
4. Il conseguimento dei riconoscimenti di cui all'indicatore A2)
da' diritto esclusivamente al punteggio previsto per il medesimo
indicatore. Ad una medesima impresa puo' essere attribuito, altresi',
il punteggio previsto per l'indicatore A1, qualora la partecipazione
ai festival o ai premi sia diversa ed ulteriore rispetto a quella in
base alla quale e' stato conseguito il riconoscimento.
5. Alla definizione del parametro relativo alla stabilita'
dell'attivita', di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo, concorrono i seguenti indicatori:
B1) numero di anni di attivita', decorrenti dall'anno di
produzione del primo film;
B2) numero dei film prodotti e usciti in sala negli ultimi cinque
anni;
B3) ammontare del capitale sociale;
B4) restituzione dei finanziamenti gia' erogati, con riferimento
alla quota a carico dell'impresa di produzione. Il punteggio relativo
a tale indicatore e' attribuito anche alle imprese che non abbiano
mai chiesto ovvero ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato.
6. Alla definizione del parametro relativo alla capacita'
commerciale dimostrata, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo, concorrono i seguenti tre indicatori, riferiti
all'arco temporale degli ultimi cinque anni:
C1) incasso medio al botteghino ottenuto in sala dai film
prodotti;
C2) incassi complessivi al botteghino ottenuti in sala dai film
prodotti;
C3) vendite all'estero.
7. La Direzione generale per il cinema, sulla base dei dati in suo
possesso, aggiorna, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco di cui
al comma 1, al quale da' adeguata pubblicita' entro il mese
successivo. L'arco temporale di riferimento e' rappresentato dagli
ultimi cinque anni solari precedenti quello dell'aggiornamento. In
fase di prima applicazione, la Direzione generale provvede alla
classificazione delle imprese di produzione che abbiano gia' chiesto
finanziamenti allo Stato, prendendo in considerazione il periodo
compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 30 giugno 2004. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene
resa nota, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, la classificazione adottata dalla
Direzione generale. Le imprese che, essendo in possesso di requisiti
diversi da quelli conosciuti dall'Amministrazione, ritengano di
appartenere ad una categoria diversa da quella loro attribuita dalla
Direzione generale, presentano apposita istanza motivata, allegando
la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, ovvero la
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le imprese di produzione
che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano
mai chiesto finanziamenti allo Stato e le imprese di nuova
costituzione, presentano alla Direzione generale per il cinema
l'istanza per la classificazione ai sensi del presente decreto,
allegando certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante i
requisiti richiesti.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 27 settembre 2004
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 376

Tabella A


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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