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Gazzetta Ufficiale N. 266 del 12 Novembre 2004

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 27 ottobre 2004, n.539
Addendum n. 2 alla circolare del 5 ottobre 2004, n. 491, recante: «Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della Politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004)».

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Gabinetto del Ministro -
Segreteria tecnica DG Politiche
agroalimentari
Alle regioni e province autonome
All'A.R.T.E.A.
All'A.G.R.E.A.
All'A.V.E.P.A.
All'organismo pagatore della regione
Lombardia
All'Ente nazionale risi
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri

In riferimento alla circolare del 5 ottobre 2004, n. 491, si
riportano, in allegato al presente addendum, le risoluzioni delle
questioni sottoposte all'attenzione dell'apposito gruppo di lavoro e
dallo stesso elaborate nel corso della riunione del 7 ottobre 2004.
Il presente addendum e le stesse soluzioni saranno pubblicate sul
sito dell'AGEA, all'URL http\\www. agea.gov.it
Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a
voler operare conformemente nell'affrontare le casistiche afferenti
ai rispettivi ambiti di competenza.
Si sottolinea che sono all'esame del gruppo di lavoro ulteriori
quesiti oggetto di prossime comunicazioni.

Roma, 27 ottobre 2004

Il direttore dell'area coordinamento: Nanni

1. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI.
1.1. Nuovo agricoltore:
1.1.1 Nel regolamento (CE) n. 795/2004, all'art. 2, lettera K
(definizioni), si esclude dal riconoscimento di «nuovo agricoltore»
il caso del soggetto che ha esercitato il «controllo» su una persona
giuridica dedita ad attivita' agricola. Cosa si deve intendere per
controllo? In particolare, si fa riferimento all'attivita' di
amministrazione ordinaria o straordinaria dell'impresa? Nel caso di
una «societa' semplice», in cui generalmente i soci hanno gli stessi
requisiti, a chi si deve imputare l'attivita' di controllo?
Esercita il controllo chi ha il potere decisionale nell'ambito
della struttura societaria; nel caso della societa' semplice tutti i
soci hanno tale controllo indipendentemente dalle quote della
societa' detenute da ciascuno di essi e salvo diverso accordo tra i
soci risultante dal registro delle imprese.
1.2. Agricoltore che ha smesso l'attivita' agricola:
1.2.1. Nel 1996, un agricoltore ha aderito al regime di
prepensionamento ex regolamento (CE) n. 2079/1992 (sostituito dal
regolamento (CE) n. 1257/1999). Ricevera' dei titoli nel 2005?
Poiche' non ha svolto attivamente un'attivita' agricola negli
anni 2000, 2001 e 2002, non ricevera' nessun titolo a suo nome.
1.3. Produttore storico venditore della propria azienda:
1.3.1. Un agricoltore del periodo storico che ha coltivato
mediamente 10 ettari di seminativi e ha ricevuto premi per 25 bovini
maschi l'anno, ha venduto la sua azienda nel 2003. L'importo di
riferimento, a titolo di esempio, e' pari a 7.500 Euro. Quanti titoli
ricevera' e come verranno fissati?
Ricevera' 10 titoli da 750 Euro l'uno.
Ci sono due possibilita':
1. Le parti (venditore e acquirente), entrambi agricoltori,
concordano un atto di trasferimento dei titoli, con sottoscrizione
autentica ex art. 10 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004,
entro il 15 maggio 2005.
In questo caso la domanda di fissazione dei titoli, necessaria
per perfezionare il trasferimento degli stessi, deve essere
presentata:
dall'acquirente, con delega del venditore a presentare la
domanda di fissazione dei titoli a suo nome, allegando copia
dell'atto di trasferimento dei titoli sopra citato e della delega del
venditore;
dal venditore, allegando copia dell'atto di trasferimento dei
titoli.
L'agricoltore acquirente presenta domanda di accesso al regime di
pagamento unico allegando copia dell'atto di trasferimento dei titoli
e facendo riferimento alla domanda di fissazione dei titoli con la
quale sono stati attivati i titoli oggetto del trasferimento.
2. Qualora le parti non si mettono d'accordo.
In tal caso il venditore fissa tutti i suoi titoli.
L'acquirente puo' acquisire altri titoli:
richiedendo titoli da riserva qualora rientri in uno dei casi
che danno diritto ad accedere alla riserva nei limiti dei regolamenti
(CE) n. 1782/2003 e n. 795/2004;
acquistando titoli da altri produttori storici:
con terra, dopo la fissazione dei titoli (15 agosto 2005) a
valere dalla campagna successiva;
senza terra, solo dopo la fissazione dei titoli (15 agosto
2005) a valere dalla campagna successiva e solo se il cedente ha
utilizzato almeno l'80% dei titoli fissati a suo nome.
1.4. Bonifica dei terreni:
1.4.1. I titoli riferiti ad un fondo che durante il triennio di
riferimento non e' stato coltivato per un anno, in quanto oggetto di
bonifica, vengono attribuiti calcolando solamente gli anni di
effettiva coltivazione? E' possibile modificare il periodo di
riferimento? Nel caso venga calcolato l'`anno di bonifica, e'
possibile ricorrere alla riserva nazionale?
L'importo di riferimento viene calcolato sulla media dei
pagamenti che un agricoltore ha percepito nel triennio di riferimento
ovvero, nel caso di agricoltore che abbia iniziato la sua attivita'
durante il triennio di riferimento, sulla media degli importi che ha
percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha
svolto l'attivita'.
Il periodo di riferimento puo' essere cambiato solo se si sono
verificate le circostanze eccezionali previste dall'art. 40 del
regolamento CE n. 1782/03. Nelle fattispecie non rientra certamente
la bonifica effettuata volontariamente dall'agricoltore. A tale
proposito l'art. 4, commi 10, 11 e 12 del decreto ministeriale del
4 aprile 2000 stabilisce che su terreni messi a riposo (set aside
ordinario - codice utilizzo 9) l'agricoltore ha facolta' di
effettuare lavori di drenaggio, bonifica, spietramenti, livellamenti
e pratiche analoghe, a condizione che le stesse siano realizzate per
la migliore e razionale utilizzazione dei terreni, dandone
comunicazione all'organismo pagatore con indicazione dei riferimenti
catastali delle superfici interessate. Le autorizzazioni si intendono
concesse qualora, trascorsi sette giorni dalla ricezione della
comunicazione, l'amministrazione non opponga motivato diniego
(silenzio assenso). Alla luce delle precedenti considerazioni tali
superfici dovrebbero essere gia' inserite nel calcolo della
ricognizione preventiva. La normativa non prevede tali interventi su
particelle catastali dichiarate nell'ambito degli altri utilizzi a
contributo (es. grano, mais, ecc.).
Se invece gli interventi di bonifica sulle superfici del triennio
di riferimento sono stati effettuati su decisione di terzi
istituzionalmente riconosciuti (es. consorzi di bonifica, comuni),
dimostrabile con idonea documentazione, la fattispecie rientra nei
criteri di accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 42,
paragrafo 5, del regolamento (CE) 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo
3, del regolamento CE n. 795/2004.
1.5. Titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari):
1.5.1. Per gli allevatori senza terra come viene quantificato il
numero dei titoli speciali?
I titoli speciali, che non possono superare l'importo di euro
5.000, vengono assegnati agli agricoltori (art. 48 regolamento (CE)
n. 1782/2003) che non hanno dichiarato ettari nel periodo di
riferimento 2000-2002.
Questi casi si verificano per gli agricoltori che hanno ricevuto,
nel periodo di riferimento 2000-2002, i premi zootecnici (premio alla
macellazione, premi bovini maschi e vacche nutrici entro 15 UBA,
premi supplementari, alcuni premi ovicaprini), ma non erano soggetti
all'obbligo di dichiarare le superfici coltivate. In analoghe
condizioni si potranno trovare alcuni allevatori di vacche da latte,
quando, nel 2006, sara' introdotto il disaccoppiamento per i premi
del settore lattiero-caseario.
Il valore dei titoli speciali e' calcolato sulla base della media
triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore,
per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000-2002,
relativamente ai seguenti regimi di sostegno (art. 47 regolamento n.
1782/2003):
premio di destagionalizzazione (che non riguarda l'Italia);
premio alla macellazione;
premio speciale bovini maschi, a condizione che l'agricoltore
non sia soggetto al fattore di densita';
premio vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia
soggetto al fattore di densita';
pagamenti supplementari delle carni bovine;
pagamenti diretti del settore ovi-caprino;
pagamenti diretti per il settore lattiero-caseario (dal 2006).
Gli agricoltori che sono titolari di tali titoli percepiscono
annualmente l'importo di riferimento, in deroga, senza la necessita'
di dimostrare un numero di ettari ammissibili equivalente al numero
dei titoli. Tali agricoltori devono, tuttavia, mantenere almeno il
50% della media dell'attivita' agricola svolta nel periodo di
riferimento espressa in unita' di bestiame adulto (UBA), secondo
quanto stabilito dall'art. 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1782/2003 e dall'art. 30 del regolamento (CE) n. 795/2004 per quanto
riguarda il calcolo dei titoli.
Puo' succedere che un agricoltore abbia una superficie di
riferimento, ad esempio 2 ettari legati alle superfici foraggere, ed
un importo di riferimento collegato ai premi zootecnici percepiti nel
triennio, pari, ad esempio, a 12.500 Euro; in tal caso verranno
calcolati ed assegnati 3 titoli:
due titoli standard ciascuno con importo di 5.000 Euro e
superficie di 1 ettaro;
un titolo sottoposto a condizioni particolari pari a 2.500
Euro a cui e' collegato l'obbligo di mantenere, per quota parte, il
50% dei capi medi che hanno concesso il premio espresso in UBA.
Per meglio dire: se il numero medio dei capi (espresso in UBA)
del triennio fosse stato 100, il valore di UBA relativo all'importo
dei titoli speciali e' pari a (2.500/12.500 * 100) 20, su tale valore
si calcola il vincolo del mantenimento del 50% dell'allevamento, il
che significa che l'agricoltore dovra' mantenere almeno 10 UBA per
poter accedere all'importo specificato nel titolo speciale.
1.6. Capi zootecnici:
1.6.1. Se un riallineamento con la Banca Dati Nazionale (BDN,
anagrafe zootecnica) della consistenza zootecnica storica di
un'azienda consente di recuperare un certo numero di capi ammissibili
al premio, ancorche' non pagati, questi capi verranno considerati
alfine del calcolo dell'importo di riferimento?
Il recupero dei dati ammissibili relativo alla BDN e' un processo
parallelo e indipendente a quello della ricognizione preventiva:
cosi' come per il contenzioso che dovesse arrivare a risoluzione,
tutti i dati considerati ammissibili alla data del calcolo del titolo
definitivo saranno presi in considerazione. I contenziosi risolti
dopo la fissazione dei diritti costituiscono titolo per accedere alla
riserva (art. 23-bis del regolamento n. 795/2004).
1.7. Acquisto quote vacche nutrici:
1.7.1. Nel caso di vendita di quote zootecniche (vacche nutrici)
realizzata dopo il 15 maggio 2004, l'atto con cui un agricoltore puo'
vendere tali quote insieme agli importi di riferimento generati nel
triennio, puo' essere considerato una scrittura privata da allegare
alla domanda che dovranno fare sia il venditore che l'acquirente? Nel
caso che il venditore abbia avuto nel triennio un terreno di
riferimento e' possibile per lui procedere alla vendita delle sole
quote vacche nutrici considerando che molto spesso tali terreni
utilizzati a sostegno dell'`allevamento erano usi civici o affini?
La fattispecie descritta nel quesito non e' prevista nei
regolamenti comunitari.
Il regolamento (CE) n. 795/2004 parla solo di vendita di azienda
mentre nel caso descritto si parla solo di vendita delle quote vacca
nutrice e senza terra, cosa che non e' attualmente prevista dalla
norma comunitaria.
Il caso esposto e' assimilabile, per l'acquirente, al caso di
agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacita' di
produzione e come tale da' la possibilita', in via di principio, di
accedere alla riserva con le modalita' previste dall'art. 21 del
regolamento (CE) n. 795/2004, tuttavia, cio' si realizza se la
vendita delle quote si realizza prima del 15 maggio 2004. In caso
contrario, non viene rispettato il vincolo temporale previsto da tale
articolo e tale concessione risulta inammissibile.
2. RICOGNIZIONE PREVENTIVA.
2.1. Eredita':
2.1.1. Un produttore ha iniziato l'attivita' agricola nel 2003
avendo ereditato l'azienda paterna che coltivava nel triennio di
riferimento mediamente 10 ettari di seminativi e aveva ricevuto premi
per 25 bovini maschi l'anno. L'importo di riferimento, a titolo di
esempio, e' pari a 7.500 Euro. Quanti titoli ricevera' e secondo
quali modalita'?
L'agricoltore in questione, attraverso le procedure della
ricognizione preventiva, prende possesso dei dati di riferimento
dell'azienda paterna del triennio.
Una volta perfezionata la fase sopra descritta ricevera' i 10
titoli del valore di 750 Euro l'uno.
2.1.2. Nel regolamento (CE) n. 795/2004 all'art. 13, punto 1,
(successione o successione anticipata) si legge: «il numero ed il
valore dei titoli all'aiuto sono calcolati in base all'importo di
riferimento ed al numero di ettari corrispondente alle unita' di
produzione ereditate».
Nel caso in questione un agricoltore coltivava, nel periodo di
riferimento, terreni in proprieta' ed in affitto e sui quali ha
maturato dei «titoli». Nel 2003 il figlio ha ricevuto l'azienda in
eredita' dal padre limitatamente ai terreni in proprieta' ed ha
iniziato l'attivita' agricola.
Puo' il figlio richiedere i titoli riferibili anche ai terreni
condotti dal padre in affitto considerando che:
il figlio non ha mai esercitato attivita' agricola;
il figlio non e' subentrato al padre nel contratto di affitto.
Attraverso la ricognizione preventiva vengono collegati all'erede
i dati di riferimento del soggetto deceduto, in questo caso le
superfici ammesse a premio, senza tenere conto del titolo di possesso
delle terre che hanno permesso la coltivazione e l'erogazione del
premio.
Il figlio ricevera' tanti titoli quanti ne avrebbe ricevuti il
genitore deceduto. Cio' sia per le terre condotte dal padre in
proprieta' sia per quelle condotte in affitto ai sensi dell'art. 13,
paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 795/2004.
Se l'azienda ereditata era composta da terreni in proprieta' e
altri in affitto e i contratti di locazione non sono stati rinnovati
il figlio puo' attivare comunque tutti i titoli il 15 maggio 2005
anche con solo 0,3 ha. Inoltre potra' richiedere il pagamento di
tanti titoli per quanti potra' dichiarare una corrispondente
superficie eleggibile (se ha l'opportunita' di affittare altre
superfici eleggibili devono tuttavia essere in suo possesso
dall'11 novembre 2004).
2.1.3. Un agricoltore nel periodo di riferimento coltivava un
`azienda in proprieta' e sulla quale ha maturato dei titoli. Nel 2003
due figli ereditano l'azienda paterna, se la dividono e entrambi
iniziano l'`attivita' agricola. Il numero ed il valore dei titoli
assegnati ai figli deve essere strettamente correlato con la
superficie sulla quale sono maturati?
Si; poiche' la successione si concretizza con il passaggio
parziale o totale dei dati di riferimento dal soggetto deceduto agli
eredi.
2.1.4. Cosa si intende per successione anticipata? Il passaggio
di azienda da padre a figlio e' considerato successione anticipata
oppure le quote del padre vengono ritirate?
Per successione anticipata si intende, ai sensi dell'art. 3
paragrafo 1, del decreto ministeriale del 5 agosto 2004:
il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi
titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da un
altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione
legittima.
Il passaggio dei dati di riferimento tra i soggetti operanti la
successione anticipata, comporta il calcolo e la successiva
fissazione dei titoli da parte del successore; l'intestatario dei
titoli diventa il successore. In altri termini, in qualsiasi caso di
successione anticipata, il trasferimento dei titoli tra dante causa e
successore e' a carattere definitivo.
2.1.5. Nel decreto MIPAF del 5 agosto 2004, n. 1787,
relativamente ai criteri di ammissibilita' - successione anticipata -
all'art. 3 comma 1, lettera b) si indica il caso di due agricoltori
«al quale il primo puo' succedere per successione legittima». Nel
caso in cui un`azienda sia trasferita dal nonno al nipote (ignorando
il figlio che e' ancora in vita) si puo' ricondurre al caso di
successione legittima?
Si. La condizione di «successibile» prescinde dall'effettiva
possibilita' di essere erede. Pertanto il nipote (figlio del figlio)
puo' essere considerato tale nei confronti del nonno anche se il
figlio del nonno (che e' il padre del nipote) e' ancora in vita.
2.2. Eventi eccezionali:
2.2.1. Un allevatore attivo nel periodo di riferimento con una
produttivita' aziendale media di 10 ettari e con un allevamento di
150 bovini maschi, nel 2001, per ragioni legate ad eventi
epidemiologici, ha dovuto abbattere 100 capi. Cosa succede?
L'allevatore in questione puo', attraverso la ricognizione
preventiva, descrivere e documentare l'evento eccezionale che ha
condizionato il minor dato di riferimento nel triennio.
Gli verranno calcolati i titoli soltanto sugli anni 2000 e 2002,
per cui ricevera' 10 titoli. L'esclusione dal calcolo dei dati di
riferimento del 2001 riguardera' unicamente i premi zootecnici e non
i dati relativi ai premi «superfici».
2.2.2. Nel caso in cui un'azienda chieda la modifica, nella fase
di ricognizione preventiva, dei dati del triennio di riferimento
2000/2002 per cause eccezionali in particolare per vincoli
agroambientali (regolamenti (CE) n. 2078/1992 e n. 1257/1999),
escludendo tutti e tre gli anni, il calcolo dei dati medi verra'
fatto da Agea direttamente sul triennio precedente 1997/1999 oppure
l'azienda puo' scegliere anche un solo anno del triennio 1997/1999?
Ed inoltre, in quale caso un'azienda puo' scegliere (se puo' farlo)
uno solo o piu' anni di riferimento al di fuori dei due trienni
previsti?
La procedura di esclusione di uno o due anni si applica mutatis
mutandis, al triennio 1997-1999. Qualora fossero eliminati dal
calcolo anche tutti e tre gli anni di questo triennio, si prendera' a
riferimento la dichiarazione del primo anno di applicazione del
regime di disaccoppiamento (v. art. 16, paragrafo 2, del regolamento
n. 795/2004). Tale ultima possibilita' non vale per le altre
circostanze eccezionali.
In sostanza, la scelta dell'esclusione di uno o piu' anni dal
calcolo dell'importo di riferimento, a patto che ovviamente vi sia
correlazione tra l'impegno agroambientale ed il minore pagamento
percepito, e' lasciata alla libera volonta' dell'imprenditore. Libera
scelta applicabile prima nell'ambito del triennio 2000-2002 e,
successivamente, se egli ha escluso dal calcolo i dati relativi a
tutti questi tre anni, nell'ambito del triennio 1997-1999. Al di
fuori di questi due trienni se il produttore ha escluso tutti i sei
anni (dal 1997 al 2002) dovra' riferirsi necessariamente alla
dichiarazione del 2005.
Si fa notare che la scelta di escludere uno o piu' anni dal
periodo di riferimento non e' ne' deve essere necessariamente
correlata alla durata di impegno agroambientale. In altre parole, se
ad esempio un impegno agroambientale ex regolamento n. 1257/1999
decorre dal 2000 e copre il triennio 2000-2002, il produttore ha la
facolta' di escludere dal calcolo i tre anni e chiedere di far
riferimento ai tre anni precedenti, come sopra descritto. Ma il
produttore potra' scegliere anche di escludere solo due anni del
triennio (ad es. il 2000 ed il 2002); l'amministrazione in questo
caso provvedera' a calcolare il pagamento unico aziendale prendendo a
riferimento unicamente l'anno residuo (nel caso dell'esempio il
2001).
2.2.3. Nel caso di errore dichiarativo dovuto al tramite o al
CAA, e di successiva denuncia di sinistro regolarmente liquidato
dall'assicurazione, e' possibile barrare il caso D 10 della «scheda
per la verifica aziendale»? In caso affermativo per «atto comprovante
il fatto asseverato da terzi» e' sufficiente la copia della denuncia
presentata o e' necessaria ulteriore documentazione?
Dipende da che evento si e' verificato. Nel caso di specie
occorrera' la copia della denuncia all'assicurazione e la ricevuta di
liquidazione.
Se la controversia non fosse stata tra agricoltore e soggetto
tramite di presentazione della domanda, bensi' tra agricoltore e
pubblica amministrazione l'art. 23-bis del regolamento (CE) n.
795/2004 garantisce comunque la fruibilita' di titoli dalla riserva.
Detti titoli saranno calcolati sulla base della decisione giudiziaria
definitiva o del provvedimento amministrativo definitivo emanato
dall'autorita' competente dello Stato membro.
2.3. Scissione di aziende:
2.3.1. Nel periodo di riferimento un agricoltore ha svolto
attivita' agricola con suo figlio. Successivamente, hanno diviso tra
loro l'azienda. Il figlio costituira' un'azienda completamente
separata da quella di famiglia che continuera' ad essere gestita dal
primo agricoltore. Questi vorrebbe che il figlio acquisisse alcuni
dei titoli spettanti all'azienda originaria. Come sara' possibile
cio'?
1. La societa' ora si e' scissa in due ditte individuali (quella
del primo agricoltore e quella di suo figlio) si tratta, dunque, di
un caso di scissione di azienda.
In questo caso sia l'agricoltore che il figlio dovranno recarsi
presso il CAA designato per la tenuta del fascicolo aziendale e
procedere alla registrazione del movimento aziendale; i dati di
riferimento del triennio verranno suddivisi tra i due e ciascuno
diventera' titolare dei titoli in coerenza con la suddivisione dei
dati stessi.
2. Se l'azienda e' un impresa familiare, continua a mantenere il
nome originario e l'agricoltore interessato ha semplicemente
trasferito parte dei beni dell'azienda a suo figlio. Si tratta dunque
di un ipotesi di successione anticipata parziale.
Il figlio dovra', attraverso la procedura della ricognizione
preventiva, registrare il movimento aziendale con i documenti
giustificativi previsti per il caso di successione anticipata e
procedere a collegare i dati di riferimento corrispondenti
all'entita' del trasferimento.
2.3.2. Una societa' semplice composta da padre e figlio ha
presentato domanda PAC nel 2002 per ha 110, nel 2001 per ha 140 e nel
2002 per ha 130. Nell'ottobre 2001 il figlio ha aperto una ditta
individuale presentando domanda PAC 2002 per ha 30. A novembre 2002
la societa' semplice si scioglie ed i terreni vengono cosi'
distribuiti: ha 130 al figlio e ha 10 ad un altro figlio
dell'agricoltore, a sua volta titolare di azienda individuale
costituita al novembre 2002. Un altro agricoltore che ha presentato
domanda PAC nel 2000 per ha 25, nel 2001 per ha 25 e nel 2002 per
ha 25, cede in affitto, a luglio 2004, la sua azienda rispettivamente
per ha 15 ed ha 10 ai figli del primo agricoltore. Le domande sono:
I due figli dell'agricoltore in questione acquisiscono i titoli
della societa' semplice iniziale e in che proporzioni?
Si tratta di un caso di scissione di azienda da trattare con le
modalita' della ricognizione preventiva e con le proporzioni che essi
stessi decideranno. Occorre sottolineare che, come in tutti i casi di
subentro al titolare dell'azienda nel periodo di riferimento, non
stiamo trattando di trasferimento di titoli ma di trasferimento dei
dati di riferimento per il calcolo dei futuri titoli.
Il primo figlio puo' acquisire contemporaneamente i titoli della
societa' semplice e quelli della sua ditta individuale?
Si: in realta', per quanto sopra detto, questi avra' dei titoli
calcolati sulla base dell'insieme dei dati di riferimento relativi
che lo riguardano direttamente e indirettamente, per la registrazione
dei movimenti aziendali sopra menzionati.
2.3.3. Una societa' agricola composta da due soggetti possiede
180 quote ovini per le quali presenta da diversi anni domanda di
premio PAC. Uno dei due (che ricopriva la carica di legale
rappresentante della societa) muore. In seguito a cio' l'altro
soggetto ed il figlio della persona deceduta, vorrebbero sciogliere
la societa' e costituire due nuove aziende separate. In tale caso
l'allevamento andrebbe totalmente all'erede. Si chiede:
a) chiudendo la societa' e quindi la partita IVA della
societa', si puo' rischiare di perdere i titoli al premio unico?
b) qual e' la procedura piu' corretta per passare i titoli al
premio alla nuova azienda che gestisce l'allevamento?
c) eventualmente (al fine di evitare la perdita di titoli) e'
possibile e conveniente mantenere aperta la partita IVA della
societa' alla quale verrebbe assegnato un piccolo quantitativo di
terreno e procedere ugualmente alla costituzione di due nuove
aziende?
La situazione in cui viene a trovarsi l'azienda d'origine e' un
caso di eredita'. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera b) il
figlio dell'agricoltore deceduto subentra al padre e puo' pretendere
che gli siano attribuiti i titoli maturati nel periodo di riferimento
dal genitore.
Nella societa' originaria subentra il figlio al posto
dell'agricoltore deceduto. Ora, se per ragioni personali o
economiche, i due nuovi soci decidono di continuare l'attivita'
costituendo due nuove aziende separate, siamo di fronte ad un caso di
scissione, disciplinato dall'art. 33, comma 3, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 15 del regolamento (CE) n.
795/2004. Ai sensi del citato art. 33, gli agricoltori che gestiscono
le nuove aziende sono ammessi proporzionalmente al regime di
pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che
gestiva l'azienda in origine (la vecchia societa). In particolare il
numero e il valore dei titoli sara' stabilito sulla base dell'importo
di riferimento e del numero di ettari relativo alle unita' di
produzione trasferite dall'azienda originaria, dove per unita' di
produzione si intende almeno un'area o un capo di bestiame, che abbia
dato titolo a pagamenti diretti nel periodo di riferimento. In tal
caso, risulta inutile tenere in vita la vecchia azienda, in quanto i
due agricoltori non corrono alcun rischio di perdere i titoli
accumulati, poiche' la norma tutela la loro posizione.
In sintesi: chiudendo la societa' originaria non si perdono i
titoli se si procede a scissione. Pertanto, non ha senso mantenere in
vita la vecchia azienda al fine di mantenere i titoli all'aiuto, in
quanto la scissione permette di dividerli tra i due agricoltori
attraverso le procedure della ricognizione preventiva.
3. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO.
3.1. Vendita e/o affitto del terreno nel 2004:
3.1.1. Un agricoltore che nel periodo di riferimento ha svolto
attivita' agricola, nel 2004 intende vendere o affittare la sua
azienda. Puo' quindi vendere o affittare i titoli insieme al terreno?
Si', nel 2004, l'agricoltore in questione potra' vendere o
affittare il suo terreno. Per quanto riguarda il trasferimento dei
titoli, come previsto, rispettivamente, agli articoli 17 e 27 del
regolamento (CE) n. 795/2004, deve inserire nel contratto di vendita
o di affitto una clausola che specifica che il trasferimento del
terreno e' comprensivo dei titoli.
Per perfezionare il trasferimento egli dovra' comunque fissare i
titoli a suo nome; questa operazione deve essere effettuata
direttamente dall'interessato, nel caso di affitto, mentre nel caso
di vendita e' possibile effettuare tale operazione direttamente
ovvero delegare l'acquirente per la presentazione della domanda di
fissazione dei titoli a nome del venditore.
3.1.2. Nell'art. 17 del regolamento CE n. 795/2004, richiamato
dall'art. 11 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, si
fa riferimento all'autorizzazione che il venditore deve rilasciare
all'acquirente. Come deve essere scritta? Deve essere una scrittura
privata o un atto pubblico? In sostanza quale e' il valore effettivo
di tale autorizzazione, alla luce dell'art. 17, comma 5, che prevede
le domande contestuali del venditore e dell'acquirente?
Per quanto riguarda la forma della clausola, l'art. 10 del
decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 stabilisce che il
trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto con
sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di
cui all'art. 45 della legge n. 203/1982. Per analogia, anche le
clausole modificatrici dei contratti di vendita di azienda possono
essere redatte con la stessa forma.
Per quanto riguarda il valore effettivo della clausola, essa non
e' in contrasto con la scelta di applicare il paragrafo 5, dell'art.
17, del regolamento (CE) n. 795/2004 che, ricordiamo, stabilisce che
le domande dell'acquirente (domanda di aiuto) e del venditore
(domanda di fissazione dei titoli) siano presentate insieme o che la
seconda contenga un riferimento alla prima; infatti, in questo caso,
dobbiamo considerare che per la fissazione e l'utilizzo dei titoli e
l'accesso al regime di pagamento unico occorre che siano presenti tre
atti:
1. il contratto modificato con la clausola (detta clausola
serve per perfezionare il contratto di vendita dell'azienda per
poterlo considerare come documento valido al fine del trasferimento
del titolo);
2. la domanda di fissazione dei titoli (senza domanda di
fissazione non esiste il titolo e pertanto non esiste l'oggetto del
trasferimento); tale domanda, con l'allegato contratto modificato,
deve essere presentata dal venditore:
direttamente dal venditore;
attraverso l'acquirente con la stipula di una delega a
presentare la domanda di fissazione a nome del venditore (la delega
va anch'essa allegata alla domanda).
3. la domanda di accesso al regime di pagamento unico che viene
presentata dall'acquirente.
Il fatto che vi sia la possibilita' che le domande
dell'acquirente (domanda di aiuto) e del venditore (domanda di
fissazione dei titoli) siano presentate insieme o che la seconda
contenga un riferimento alla prima, soddisfa l'esigenza di tracciare
il collegamento tra utilizzo dei titoli (domanda di aiuto) e
fissazione degli stessi (domanda di fissazione).
3.1.3. Se un affitto di terreno e' iniziato nel 2003 prima del
29 settembre con una durata di tre anni come verranno gestiti i
titoli se chi ha affittato (locatore) non intende includere nei
contratto di affitto anche i titoli afferenti la superficie
affittata? Il regolamento (CE) n. 795/2004, infatti, specifica che
tale passaggio e' ammesso solo per contratti di 6 o piu' anni
(successivamente ridotti a 5 anni).
Per il caso descritto in domanda non e' prevista l'attribuzione
di alcun titolo; infatti il regolamento (CE) n. 795/2004,
relativamente all'accesso alla riserva nazionale prevede sia per il
caso degli «investimenti» (art. 21), sia per il caso della «locazione
e acquisto di terreni dati in locazione» (art. 22), la fattispecie
del contratto di lungo periodo (sei o piu' anni, riportati dalla
normativa nazionale a cinque anni o piu); la possibilita' di far
confluire nel contratto di affitto (di qualsiasi durata) dei terreni
il trasferimento temporaneo dei titoli e' peraltro lasciato alla
volonta' delle parti (art. 27 del citato regolamento comunitario),
cosa che nell'esempio non si e' verificata.
Naturalmente non sono pregiudicate le possibilita' di richiedere
titoli da riserva se ricorrano le altre fattispecie previste ai
paragrafi 3 e 5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli
articoli 19, 20, 23 del regolamento (CE) n. 795/2004.
3.2. Titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari):
3.2.1. Esiste un requisito territoriale per fissare i titoli
speciali (senza terra)?
In linea di principio no. Se un coltivatore compra o affitta un
equivalente numero di ettari, i titoli speciali diventano titoli
standard se inseriti nella domanda di accesso al regime di pagamento
unico.
Se invece egli decide di fissare i titoli speciali, anche in
questo caso non esistono requisiti territoriali, vale pero' il
vincolo del mantenimento di almeno il 50% dei capi ammessi al premio
durante il periodo di riferimento (il numero medio di capi espresso
in Unita' di Bestiame Adulto).
3.2.2. Se avviene un trasferimento di titoli speciali verso
un'azienda che dispone di terreni eleggibili senza titoli, tali
titoli speciali possono essere utilizzati come ordinari?
Si.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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